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0.748.127.197.85

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Venezuela
concernente il traffico aereo di linea

RU 19931552; FF 1992 II 1022

Traduzione1

Concluso il 9 agosto 1991
Approvato dall’Assemblea federale il 6 ottobre 19922
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 marzo 1993

Considerando che la Svizzera e la Repubblica del Venezuela (dette qui di seguito «Parti») fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre l944 3 ,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Venezuela hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo, tranne ove il contesto richieda una diversa accezione:

il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19444 e include:

  1. ogni emendamento entrato in vigore conformemente all’articolo 94 e ratificato dalle due Parti;
  2. ogni allegato o qualsiasi emendamento adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione, sempreché entrati in vigore per le due Parti al momento dell’applicazione;

la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Venezuela, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o funzioni simili;

la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 7 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;

il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e rimunerazioni degli agenti, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;

il termine «Accordo» indica il presente Accordo e il suo Allegato, inclusi i relativi emendamenti;

il termine «territorio», se riferito a uno Stato, ha il significato datogli dall’articolo 2 della Convenzione;

le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione.

Art. 2 Applicazione della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo sono subordinate a quelle della Convenzione di Chicago applicabili ai servizi aerei internazionali.

Art. 3 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata da ogni Parte ha i seguenti diritti:

  1. il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. il diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. il diritto d’imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, bagagli, merci e invii postali.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, contro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 4 Principi per l’esercizio dei servizi convenuti

Le Parti convengono che le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

Nell’esercizio dei servizi convenuti dev’essere tenuto conto degli interessi delle imprese designate dalle Parti, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti.

I servizi forniti, conformemente al presente articolo, da un’impresa designata mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra i due Paesi.

Le Parti convengono che l’aumento delle frequenze dei servizi convenuti e delle imprese designate e la capacità di trasporto offerta su questi servizi saranno fissate mediante accordo fra le rispettive autorità aeronautiche.

I servizi convenuti offerti dalle imprese e esercitati conformemente al presente Accordo saranno in stretta relazione con la domanda di traffico su questi servizi.

L’impresa designata di una Parte sottoporrà i suoi progetti d’orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra parte almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Questa procedura si applica anche a qualsiasi modificazione successiva degli orari.

Art. 5 Legislazione applicabile

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, i provvedimenti doganali e sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando queste persone e questi oggetti si trovano su detto territorio.

Art. 6 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti d’intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 5 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 6 e della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 7 .

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita d’aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ogni Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti ad osservare le disposizioni, di cui al paragrafo 3, relative alla sicurezza dell’aviazione, prescritte dall’altra Parte per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul suo territorio. Ogni Parte vigilerà affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti adeguati per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco o il carico. Ogni Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita d’aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adopereranno per facilitare le comunicazioni e altri provvedimenti appropriati, destinati a porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o minaccia d’incidente.

Art. 7 Designazione delle imprese e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto.

Su riserva delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la Parte che ha ricevuto la notificanza accorda senza indugio all’impresa designata la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo, qualora l’impresa designata dall’altra Parte non fosse in grado di fornite a quest’ultima Parte, sempreché lo richieda, la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano a cittadini o a organizzazioni dell'altra Parte o all’impresa medesima.

In seguito alla designazione e all’autorizzazione d’esercizio, l’impresa designata può in ogni momento esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché adempia le condizioni del presente Accordo.

Art. 8 Revoca o sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere provvisoriamente l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. non è convinta che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini;
  2. l’impresa ha disatteso le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti;
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 9 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini da qualsiasi altro Stato.

Art. 10 Esonero da dazi e tasse per attrezzature, carburanti e provviste

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate delle Parti sono, all’entrata, al decollo o durante il sorvolo del territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni tassa d’ispezione e da qualsiasi altro tributo e tassa fiscale.

I carburanti, i lubrificanti, gli altri beni tecnici di consumo, i pezzi, di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste di bordo destinate al consumo, che si trovano a bordo degli aeromobili delle imprese designate, sono, all’entrata, all’uscita e durante il sorvolo del territorio dell’altra Parte, esonerati dai dazi, dalle tasse d’ispezione e da qualsiasi altro tributo e tassa fiscale.

I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, i beni tecnici di consumo, gli attrezzi e le attrezzature di bordo, per quanto non si tratti di mezzi ausiliari per l’uso al suolo, che sono importati sul territorio dell’altra Parte da un’impresa designata e depositati sotto la sorveglianza delle autorità doganali, sono esonerati dai dazi, dalle tasse d’ispezione e da qualsiasi altro tributo e tassa fiscale durante il deposito, purché servano unicamente al rifornimento degli aeromobili o siano riesportati nel territorio dell’altra Parte.

Gli oggetti enumerati nei precedenti paragrafi possono essere impiegati unicamente per scopi in relazione con le operazioni di volo e devono, per quanto non siano stati utilizzati, essere riesportati nella misura in cui il loro trasferimento ad altre imprese o la loro nazionalizzazione non siano autorizzati conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure amministrative in vigore nel territorio della Parte interessata. Saranno posti sotto sorveglianza doganale finché non sia stata presa una decisione in merito alla loro destinazione.

Le esecuzioni previste dal presente articolo possono essere sottoposte a determinate procedure, condizioni e formalità normalmente in vigore sul territorio della Parte che accorda questo diritto e non sono applicabili alle tasse riscosse per la fornitura di prestazioni. Esse sono applicabili su base di reciprocità.

Art. 11 Tasse aeroportuali

Le tasse d’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea messi a disposizione da una Parte all’impresa designata dell’altra non dovranno risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 12 Rappresentanza dell’impresa

L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di assumere e di tenere sul territorio dell’altra Parte, conformemente alle leggi e agli ordinamenti in materia di immigrazione, soggiorno e impiego di questa Parte, il personale commerciale, operativo e tecnico e gli specialisti necessari per assicurare i servizi aerei regolari.

Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dall’altra Parte.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente o per il tramite dei suoi agenti.

Art. 13 Trasferimenti

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra, a sua domanda, il diritto di trasferire nel suo Paese le eccedenze d’introiti realizzate nell’attività di trasporto aereo svolta sul territorio dell’altra Parte. Il trasferimento avverrà conformemente alla legislazione nazionale di ogni Paese.

Art. 14 Tariffe

Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare sono fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, in particolare le spese d’esercizio, un utile ragionevole e le condizioni del mercato.

Le tariffe sono di regola fissate dalle imprese designate, che, per quanto possibile, applicheranno a tal fine la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA).

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, fatto salvo il consenso di dette autorità. Se nessuna delle autorità aeronautiche notifica la sua non approvazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le tariffe sono considerate approvate.

L’entrata in vigore definitiva delle tariffe richiede la doppia approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti.

Se non si perviene a un’intesa secondo il paragrafo 2 del presente articolo o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, esse comunicano alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro decisione almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per l’entrata in vigore della tariffa. Esse si sforzeranno di trovare un’intesa. A tal fine, ogni autorità aeronautica farà tutto il possibile perché la tariffa entri in vigore immediatamente o alla data convenuta.

Se non si perviene a un’intesa prima che la nuova tariffa divenga applicabile in altro modo, la tariffa già in vigore a questa data rimarrà applicabile per sei (6) mesi al massimo. Persistendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall’articolo 17 del presente Accordo.

Le autorità aeronautiche delle due Parti si adopereranno per assicurare che le imprese designate applichino correttamente le tariffe approvate.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, informazioni statistiche periodiche onde permettere di applicare le disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3 del presente Accordo. Queste informazioni includeranno tutti i dati necessari per determinare la quantità di traffico trasportata dall’impresa designata sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modificazione del presente Accordo nonché all’esecuzione delle disposizioni ivi stipulate. Dette consultazioni, che potranno farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 17 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sarà composta mediante negoziati diretti.

Art. 18 Modificazioni

Qualsiasi modificazione del presente Accordo convenuta fra le Parti entrerà in vigore appena confermata per scambio di note diplomatiche. Nonostante questa disposizione, qualsiasi modificazione dell’Allegato al presente Accordo potrà essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Una tale modificazione sarà applicata provvisoriamente dal giorno della stipulazione e entrerà in vigore appena le due Parti l’avranno confermata per scambio di note diplomatiche.

Art. 19 Registrazione presso l’OACI

Il presente Accordo, come anche tutti gli emendamenti successivi, sarà registrato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI).

Art. 20 Convenzione multilaterale

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere reso conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate con note diplomatiche l’adempimento delle formalità previste dai loro ordinamenti giuridici rispettivi. Nonostante questa disposizione, esso sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma.

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Art. 22 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI).

La denuncia diverrà efficace trascorsi sei (6) mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata.

Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) ne avrà ricevuto comunicazione.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Caracas, il 9 agosto 1991, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Venezuela:

Peter Dietschi

Armando Duran

Allegato

Tavola delle linee

Tavola I Svizzera

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Venezuela

Svizzera

Caracas

Tavola II Venezuela

Linee sulle quali l’impresa designata dal Venezuela può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Venezuela

Basilea o Ginevra
o Zurigo

Note

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati punti intermedi lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.

3. Ciascuna impresa designata è autorizzata a effettuare sino a due voli settimanali.

4. Ciascuna impresa designata può assicurare i voli, previamente specificati, per mezzo di aerei di sua scelta e senza limitazioni di carico riguardanti i passeggeri e la merce.

5. Le imprese designate possono concludere accordi di cooperazione che dovranno però essere approvati dalle autorità aeronautiche interessate.

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