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0.748.127.2

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956 Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 1957 Entrato in vigore il 23 luglio 1957

RU 1957 499; FF 1956 II 534 881 ediz. franc. 1956 II 520 861 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 7 agosto 2024)

I Governi sottoscritti

considerato che ciascuno degli Stati partecipanti all’accordo qui appresso si propone di ammettere liberamente sul suo territorio, per imbarcare o sbarcare traffico, gli
aeromobili effettuanti trasporti intraeuropei commerciali non regolari che non pregiudicano i suoi servizi regolari;

considerato come soddisfacente il regime che le disposizioni del primo capoverso dell’articolo 5 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 1944 1 e denominata qui di seguito «convenzione», riservano ai voli internazionali degli aeromobili privati e degli aeromobili effettuanti trasporti commerciali non regolari che penetrano nel territorio degli Stati partecipanti alla convenzione, li attraversano in transito senza scalo o vi effettuano scali non commerciali; e

desiderosi di conchiudere un accordo più esteso sul diritto che il secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione accorda ai loro aeromobili commerciali d’imbarcare passeggeri, merci o corriere, quando questi aeromobili effettuano trasporti internazionali mediante rimunerazione o in esecuzione a un contratto di locazione o di nolo fuori dei servizi aerei internazionali regolari,

hanno conchiuso, a questo scopo, il presente accordo.

Art. 1

se tale aeromobile effettua, nei territori ai quali è applicabile il presente accordo conformemente all’articolo 11, trasporti internazionali mediante rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione o di nolo fuori dei servizi aerei internazionali regolari.

Il presente accordo è applicabile a qualsiasi aeromobile civile:

  1. immatricolato in uno Stato membro della Commissione europea della navigazione aerea civile, e
  2. esercitato da un cittadino di uno degli Stati contraenti, debitamente autorizzato a questo scopo dall’autorità nazionale competente di detto Stato,

Art. 2

Gli Stati contraenti convengono di ammettere liberamente sui loro rispettivi territori, per imbarcare o sbarcare traffico, gli aeromobili citati all’articolo 1 del presente accordo, senza imporre loro le «norme, condizioni o limitazioni» previste al secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione, se detti aeromobili sono usati per una delle seguenti attività:

  1. trasporti effettuati a scopi umanitari o in caso di necessità impellente;
  2. trasporti di passeggeri per tassì aereo, a carattere occasionale ed effettuati a richiesta, in quanto l’aeromobile non offra una capacità superiore a sei posti a sedere per passeggeri, la destinazione sia scelta da chi fa l’ordinazione e nessuna parte di detta capacità sia ceduta al pubblico;
  3. trasporti effettuati da aeromobili, la cui capacità totale è locata da una stessa persona fisica o giuridica per il trasporto del suo personale o delle proprie merci, in quanto nessuna parte di detta capacità sia ceduta a terzi;
  4. trasporti isolati, tenuto conto che, ai termini del presente paragrafo, nessun trasportatore o gruppo di trasportatori ha diritto, per l’insieme degli aeromobili di cui dispone, a più di un trasporto mensile fra due centri di traffico determinati.

tuttavia, qualsiasi Stato contraente può esigere l’abbandono delle attività previste nel presente paragrafo, se ritiene che dette attività pregiudicano gli interessi dei suoi servizi aerei regolari esercitati nei territori ai quali è applicabile il presente accordo; ciascuno Stato contraente può esigere informazioni complete sulla natura e sull’importanza di qualsiasi attività di questo genere, terminata o in corso; inoltre, per quanto concerne l’attività citata alla lettera b del presente paragrafo, ciascuno Stato contraente può definire liberamente l’estensione delle regioni (in particolare l’aerodromo o gli aerodromi considerati), modificare questa definizione in qualsiasi tempo e determinare se dette regioni sono collegate in modo sufficientemente diretto mediante servizi aerei regolari.

Lo stesso vale per gli aeromobili destinati a una delle seguenti attività:

  1. trasporti esclusivi di merci;
  2. trasporti di passeggeri fra regioni che non sono collegate in modo sufficientemente diretto mediante servizi aerei regolari;

Art. 3

Gli Stati contraenti convengono inoltre che qualora esigessero, nei casi non contemplati all’articolo 2, l’osservanza di norme, condizioni o limitazioni per i trasporti aerei non regolari citati al secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione, le clausole di tali norme, condizioni o limitazioni saranno prescritte dallo Stato contraente interessato, che pubblicherà un regolamento indicante:

  1. il termine, entro il quale le eventuali informazioni (se necessario, con una domanda preventiva d’autorizzazione) devono essere deposte; detto termine non deve essere superiore a due giorni feriali nel caso di un trasporto isolato o di una serie di quattro trasporti al massimo; un termine maggiore può essere stabilito, se si tratta di una serie più importante di trasporti;
  2. l’autorità aeronautica dello Stato contraente alla quale dette informazioni (se necessario, con la domanda) possono essere trasmesse direttamente, senza ricorrere alla via diplomatica;
  3. le informazioni da dare che, nel corso di un trasporto isolato o di una serie di quattro trasporti al massimo, saranno limitate ai seguenti elementi:1.designazione della compagnia esercente;2.tipo di aeromobile e marca d’immatricolazione;3.date e ore previste per l’arrivo sul territorio dello Stato contraente e per la partenza da detto territorio;4.itinerario dell’aeromobile;5.oggetto del trasporto, numero di passeggeri da imbarcare o da sbarcare e natura e quantità della merce da caricare o da scaricare.

Art. 4

Gli Stati contraenti, qualora una contestazione sorgesse fra essi circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, cercheranno, dapprima, di risolverla mediante negoziati diretti.

  1. Gli Stati interessati, se non conseguono un’intesa, possono accettare di sottomettere la contestazione, per decisione, a un tribunale arbitrale o a un arbitro.
  2. Se gli Stati interessati, entro un termine di un mese, da quando uno Stato ha comunicato all’altro Stato la sua intenzione di ricorrere a una tale istanza arbitrale, non si sono accordati sul principio del disciplinamento arbitrale o se, alla scadenza dei tre mesi seguenti, dopo avere accettato di sottomettere la contestazione all’arbitrato, non possono intendersi sulla composizione del tribunale o sulla persona dell’arbitro, ciascuno Stato contraente interessato può sottomettere la contestazione, per decisione, al Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Nessun membro del Consiglio può votare durante l’esame, in Consiglio, di una contestazione di cui è parte in causa. Se il Consiglio non accetta che gli sia sottoposta la contestazione, ciascuno Stato contraente interessato può sottometterla alla Corte internazionale di giustizia.

Gli Stati contraenti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.

Se uno Stato contraente non si conforma a una decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, gli altri Stati contraenti possono limitare, sospendere o revocare tutti i diritti concessi in virtù del presente accordo, fin quando questo Stato vi si è conformato.

Art. 5

Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione europea della navigazione aerea civile.

Sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.

Art. 6

Il presente accordo, quando avrà riunito la ratificazione di due Stati firmatari, entrerà in vigore fra questi Stati tre mesi dopo la data del deposito del secondo strumento di ratificazione. Rispetto a ogni Stato che lo ratificherà in seguito, entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratificazione.

Dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per cura del segretario generale dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.

Art. 7

Il presente accordo rimarrà aperto alla firma nei sei mesi che seguiranno la sua entrata in vigore. In seguito, qualsiasi Stato non firmatario, membro della Commissione europea della navigazione aerea civile, vi potrà aderire.

L’adesione di qualsiasi Stato sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale ed esplicherà i suoi effetti tre mesi dopo la data di deposito.

Art. 8

Ciascuno Stato contraente potrà disdire il presente accordo mediante notificazione al presidente della Commissione europea della navigazione aerea civile e all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.

La disdetta produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.

Art. 9

Il segretario generale dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale notificherà al presidente e a tutti gli Stati membri della Commissione europea della navigazione aerea:

  1. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o d’adesione e la data di deposito, entro trenta giorni dal deposito;
  2. il ricevimento di qualsiasi notificazione di disdetta e la data di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento.

Il segretario generale dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale notificherà pure al presidente e agli Stati membri della Commissione europea della navigazione aerea civile la data d’entrata in vigore dell’accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6.

Art. 10

Per essere ricevibile, una domanda di convocazione di una riunione degli Stati contraenti, in vista dell’esame di eventuali emendamenti all’accordo, deve essere trasmessa all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale dal venticinque per cento (25%) almeno degli Stati contraenti e, il più presto, dodici (12) mesi dopo l’entrata in vigore del presente accordo. L’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, dopo consultazione con il presidente della Commissione europea della navigazione aerea civile, convocherà la riunione, avvertendo gli Stati contraenti almeno tre mesi prima.

Qualsiasi disegno d’emendamento all’accordo deve essere approvato in detta riunione dalla maggioranza di tutti gli Stati contraenti, i due terzi degli Stati contraenti dovendo essere presenti.

L’emendamento entrerà in vigore, rispetto agli Stati che l’avranno ratificato, dopo ratificazione da parte del numero di Stati contraenti specificato in detta riunione e alla data in essa stabilita.

Art. 11

Il presente accordo è applicabile a tutti i territori metropolitani degli Stati contraenti, a eccezione delle isole lontane nell’Oceano Atlantico e delle isole il cui statuto è semi-indipendente rispetto alle quali ciascuno Stato contraente può dichiarare, all’atto del deposito del suo strumento di ratificazione del suo strumento di adesione, che il presente accordo non è applicabile.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la firma a nome del loro Governo.

Fatto a Parigi, il trentesimo giorno del mese di aprile dell’anno millenovecentocinquantasei, in doppio esemplare, nella lingua inglese, francese e spagnuola, ciascuno di questi testi facendo parimente fede. Il presente accordo sarà depositato presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, che dovrà inviarne copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione.

(Seguono le firme)

0.748.127.2

Campo d’applicazione il 7 agosto 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

21 maggio

1957

21 agosto

1957

Belgio

22 aprile

1960

22 luglio

1960

Croazia

2 luglio

1999 A

2 ottobre

1999

Danimarca

12 settembre

1957

12 dicembre

1957

Estonia

4 aprile

2001 A

4 luglio

2001

Finlandia

6 novembre

1957

6 febbraio

1958

Francia

5 giugno

1957

5 settembre

1957

Germania

11 settembre

1959

11 dicembre

1959

Irlanda

2 agosto

1961

2 novembre

1961

Islanda

25 settembre

1961

25 dicembre

1961

Lussemburgo

23 dicembre

1963

23 marzo

1964

Moldova

23 dicembre

1998 A

23 marzo

1999

Monaco

19 gennaio

2017 A

19 aprile

2017

Norvegia

5 agosto

1957

5 novembre

1957

Paesi Bassi a

20 gennaio

1958

20 aprile

1958

Portogallo b

17 ottobre

1958

17 gennaio

1959

Regno Unito

11 gennaio

1960 A

11 aprile

1960

Isola di Man

11 gennaio

1960

11 aprile

1960

Isole del Canale

11 gennaio

1960

11 aprile

1960

San Marino

17 maggio

2016 A

17 agosto

2016

Serbia

21 marzo

2017 A

21 giugno

2017

Spagna

30 maggio

1957

30 agosto

1957

Svezia

13 agosto

1957

13 novembre

1957

Svizzera

2 aprile

1957

21 agosto

1957

Turchia

4 novembre

1958

4 febbraio

1959

Ungheria

16 novembre

1993 A

14 febbraio

1994

  1. Per il Regno in Europa.
  1. L’Acc. s’applica unicamente al territorio metropolitano, ad esclusione delle isole adiacenti di Madera e delle Azzorre.