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Scambio di note del 15 maggio 1965
concernente le tasse sulla cifra d’affari
nella costruzione ed attrezzatura dell’aeroporto
di Basilea-Mullhouse a Blotzheim

RU 1965 780

(Stato 15 maggio 1965)

Il 15 maggio 1965, in Parigi, l’Ambasciata di Svizzera e il Ministero degli esteri si sono scambiati delle note concernenti il disciplinamento del regime della tasse sulla cifra d’affari realizzata nelle operazioni di costruzione ed attrezzatura dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim. Il testo della nota svizzera è il seguente:

Traduzione

L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli esteri ed ha l’onore di dichiararne ricevuta la nota del 15 maggio, de seguente tenore:

«L’articolo 10 della Convenzione del 4 luglio 1949 1 prevede che gli attrezzi o materiali diversi destinati ai lavori ed agli impianti saranno esenti da dazi doganali o tasse d’importazione.

Durante le riunioni tenute a Basilea i 9, 10 e 11 aprile 1959, la delegazione francese ha accettato, a domanda della delegazione svizzera, il principio d’esonerare dalla tassa sul plusvalore gli attrezzi e i materiali d’origine francese destinati a detti lavori ed impianti.

Infine l’articolo 14, n. 1, del capitolato d’oneri (allegato II della Convenzione) dispone che le condizioni secondo le quali l’aeroporto, e le ditte incaricate die lavori, possono essere assoggettati ad obblighi fiscali francesi formeranno oggetto di un accordo fra i due Governi.

Nelle conversazioni condotte dal 2 al 4 maggio 1960, in Parigi, è stato deciso che detto accordo avverrebbe nella forma di uno scambio di note tra il Ministero degli esteri e l’Ambasciata di Svizzera.

Questo Ministero ha quindi l’onore di comunicare all’Ambasciata che le condizioni d’assoggettamento, alla tassa sulla cifra d’affari, delle costruzioni e degli impianti dell’aeroporto potrebbero essere le seguenti:

a. Lavori immobiliari:

Comprendono quelli tali per natura o di carattere immobiliare giusta le definizioni date nella legislazione fiscale francese.

Com’era stato prospettato nelle conversazioni succitate la tassa sul plusvalore sarà riscossa solo sul 15 % dell’ammontare globale die rendiconti delle ditte, detraendo, se del caso, il valore die materiali forniti dall’aeroporto.

b. Forniture con posa:

S’applica la tassa die servizi per le voci del rendiconto concernenti la posa.

Onde semplificare, le spese di posa sono stabilite forfettariamente al 5 % della somma globale versata dall’aeroporto alle ditte incaricate.

c. Subappalti:

I subappaltatori francesi d’imprese svizzere potranno fatturare i lavori con sospensione della tassa sul plusvalore.

d. Servizi:

I servizi, che non cadano sotto b , prestati, per l’Aeroporto, dalle ditte francesi o svizzere, soggiacciono alla tassa sulla cifra d’affari secondo il diritto comune. Tuttavia le tasse dovute dalle imprese svizzere devono essere pagate trimestralmente, per loro conto, dall’Aeroporto.

e. Forniture:

Le forniture di ditte francesi ad appaltatori svizzeri saranno effettuate con sospensione della tassa sul plusvalore. Lo stesso dicasi per quelle fatte direttamente all’Aeroporto.

Nei casi a e b , qui innanzi, i rendiconti degli imprenditori saranno stabiliti con sospensione della tassa sul plusvalore.

Questa sarà versata dall’Aeroporto all’inizio d’ogni trimestre, sulla base delle somme pagate agli imprenditori durante il trimestre precedente.

D’intesa con le autorità fiscali locali, l’Aeroporto redigerà gli attestati necessari all’applicazione del regime di sospensione della tassa sul plusvalore, previsto nella presente lettera.

Il Dipartimento delle finanze darà ai suoi Servizi le istruzioni necessarie all’applicazione delle disposizioni che precedono.

Questo Ministero si pregia d’informare l’Ambasciata che il Governo francese approva le condizioni elencate qui sopra. Qualora anche il Governo svizzero le approvi, l’Ambasciata curi di darne notizia con una nota all’infrascritto Ministro, la quale nota, assieme alla presente, verrà così a costituire l’accordo di cui all’articolo 14, n. 1 del capitolato d’oneri (allegato II della Convenzione)».

L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di confermare al Ministero degli esteri che il Governo Svizzero ha significato il proprio consenso su quanto precede.

Essa coglie l’occasione per reiterare al Ministero l’assicurazione della massima considerazione.

Parigi, 15 maggio 1965

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