Il presente accordo è applicabile soltanto agli aeromobili civili costruiti sul territorio di uno Stato contraente e importati da uno Stato contraente in un altro, a condizione che detti aeromobili:
- siano stati costruiti conformemente alla legislazione, ai regolamenti e alle specificazioni di navigabilità vigenti nello Stato del costruttore;
- siano conformi alle norme minime di navigabilità adottate giusta le disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile2 internazio-nale;
- possano soddisfare alle specificazioni dei regolamenti di esercizio dello Stato d’importazione; e
- soddisfino a tutte le altre condizioni speciali notificate conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.