Ai fini del presente Accordo le espressioni qui appresso significano: A. Documento di navigabilità aerea: constatazione che la concezione o la modificazione della concezione di un prodotto dell’aviazione civile corrisponde alle norme pattuite tra i Contraenti, o che un prodotto dell’aviazione civile è conforme a una concezione che soddisfa a queste norme o si trova in uno stato che permette un esercizio sicuro. B. Modificazione: l’esecuzione di una modificazione di una costruzione, di un montaggio, di una prestazione, di caratteristiche specifiche dell’ambiente o di limitazioni dell’esercizio di un prodotto dell’aviazione civile. C. Ammissione di esercizi di volo: procedura di ammissione dell’autorità dell’aviazione civile di un Contraente con la quale si procede, secondo le norme convenute con i contraenti, a ispezioni e valutazioni tecniche di operatori che trasportano commercialmente per via aerea persone o merci o con la quale si accerta che un operatore è conforme a queste norme. D. Prodotto dell’aviazione civile: un aeromobile civile, un motore di un aeromobile o un’elica, nonché qualsiasi dispositivo, apparecchio, equipaggiamento, elemento o componente destinato ad esservi montato. E. Esame di compatibilità con l’ambiente: valutazione secondo cui un prodotto dell’aviazione civile è conforme alle norme convenute tra i Contraenti, per quanto concerne il rumore e l’emissione di inquinanti. Procedura d’esame ambientale: procedura mediante la quale un prodotto dell’aviazione è esaminato quanto all’osservanza di queste norme, applicando le modalità convenute dai Contraenti. F. Valutazione dell’idoneità di simulatori di volo: procedura di valutazione dell’idoneità di un simulatore di volo mediante il confronto con l’aeromobile imitato, conformemente alle norme convenute tra i Contraenti, o constatazione che un simulatore di volo è conforme a queste norme. G. Lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione e riparazione, nonché il cambiamento di elementi costitutivi e dispositivi di un prodotto dell’aviazione civile, per garantire il mantenimento della navigabilità aerea, eccettuate le modificazioni. H. Controllo: la sorveglianza periodica da parte dell’autorità dell’aviazione civile di un Contraente, per indurre all’osservanza duratura delle norme corrispondenti.