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0.748.213.183.36

Accordo
tra i Governi degli Stati Uniti d’America
e della Confederazione Svizzera
per la promozione della sicurezza di volo

RU 1997 1454

Traduzione1

Concluso il 26 settembre 1996
Entrato in vigore il 26 settembre 1996

(Stato 1° ottobre 1997)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo degli Stati Uniti d’America

detti qui di seguito Contraenti,

animati dal desiderio di promuovere la sicurezza di volo e la qualità dell’ambiente,

constatando una preoccupazione comune circa l’esercizio sicuro degli aeromobili civili,

consci della nascente tendenza allo sviluppo, alla fabbricazione e allo scambio multinazionali di prodotti dell’aviazione civile,

animati dal desiderio di migliorare la collaborazione e l’efficienza per quanto concerne questioni della sicurezza di volo civile,

considerando la possibilità di diminuire l’onere economico dell’industria aeronautica e degli esercenti di aeromobili causato da esami, valutazioni e test tecnici superflui,

consci del vantaggio risultante per ambo le Parti da procedure migliorate per il riconoscimento reciproco di documenti di navigabilità aerea e di esami di compatibilità con l’ambiente, nonché dallo sviluppo di procedure per il riconoscimento reciproco dell’ammissione e del controllo di simulatori di volo, dispositivi per lavori di manutenzione, personale addetto alla manutenzione, equipaggi di volo e servizi aerei,

consci degli obblighi derivanti dalla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

B. Ogni Contraente stabilisce che la sua autorità in materia di aviazione civile è l’organo esecutivo per la trasposizione del presente Accordo. Per la Confederazione Svizzera l’organo esecutivo è l’Ufficio federale dell’aviazione civile. Per gli Stati Uniti d’America l’organo esecutivo è la Federal Aviation Administration (FAA) del Department of Transport.

A. Gli scopi del presente Accordo sono:

  1. la facilitazione del riconoscimento da parte di ogni Contraente:a)di documenti di navigabilità aerea e di esami di compatibilità con l’ambiente per prodotti dell’aviazione civile, nonchéb)di valutazioni dell’idoneità di simulatori di volo dell’altro Contraente;
  2. la facilitazione del riconoscimento, da parte di ogni Contraente, di ammissioni e controlli di dispositivi per lavori di manutenzione e per modificazioni, nonché di personale addetto alla manutenzione, di equipaggi di volo, centri di formazione e servizi di volo dell’altro Contraente;
  3. l’adozione di provvedimenti per la collaborazione in vista del mantenimento di un livello equivalente in materia di sicurezza e di obiettivi ecologici in rapporto alla sicurezza di volo.

Art. II

Ai fini del presente Accordo le espressioni qui appresso significano: A. Documento di navigabilità aerea: constatazione che la concezione o la modificazione della concezione di un prodotto dell’aviazione civile corrisponde alle norme pattuite tra i Contraenti, o che un prodotto dell’aviazione civile è conforme a una concezione che soddisfa a queste norme o si trova in uno stato che permette un esercizio sicuro. B. Modificazione: l’esecuzione di una modificazione di una costruzione, di un montaggio, di una prestazione, di caratteristiche specifiche dell’ambiente o di limitazioni dell’esercizio di un prodotto dell’aviazione civile. C. Ammissione di esercizi di volo: procedura di ammissione dell’autorità dell’aviazione civile di un Contraente con la quale si procede, secondo le norme convenute con i contraenti, a ispezioni e valutazioni tecniche di operatori che trasportano commercialmente per via aerea persone o merci o con la quale si accerta che un operatore è conforme a queste norme. D. Prodotto dell’aviazione civile: un aeromobile civile, un motore di un aeromobile o un’elica, nonché qualsiasi dispositivo, apparecchio, equipaggiamento, elemento o componente destinato ad esservi montato. E. Esame di compatibilità con l’ambiente: valutazione secondo cui un prodotto dell’aviazione civile è conforme alle norme convenute tra i Contraenti, per quanto concerne il rumore e l’emissione di inquinanti. Procedura d’esame ambientale: procedura mediante la quale un prodotto dell’aviazione è esaminato quanto all’osservanza di queste norme, applicando le modalità convenute dai Contraenti. F. Valutazione dell’idoneità di simulatori di volo: procedura di valutazione dell’idoneità di un simulatore di volo mediante il confronto con l’aeromobile imitato, conformemente alle norme convenute tra i Contraenti, o constatazione che un simulatore di volo è conforme a queste norme. G. Lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione e riparazione, nonché il cambiamento di elementi costitutivi e dispositivi di un prodotto dell’aviazione civile, per garantire il mantenimento della navigabilità aerea, eccettuate le modificazioni. H. Controllo: la sorveglianza periodica da parte dell’autorità dell’aviazione civile di un Contraente, per indurre all’osservanza duratura delle norme corrispondenti.

Art. III

B. Non appena le autorità dell’aviazione civile dei Contraenti sono d’accordo che le norme, le regole, le pratiche, le procedure e i sistemi di entrambi nei settori di cui alla lettera A sono sufficientemente equivalenti o compatibili per far sì che i Contraenti riconoscano reciprocamente i loro risultati in rapporto alla concordanza con le norme convenute, le autorità dell’aviazione civile di entrambi si adoperano per mettere in atto procedure di esecuzione scritte che descrivano i metodi con i quali un siffatto reciproco riconoscimento è conseguito nell’ambito di un determinato settore speciale tecnico.

A. Le autorità dell’aviazione civile dei Contraenti procedono in comune a valutazioni tecniche e collaborano per sviluppare una comprensione delle norme e sistemi reciproci nei seguenti settori:

  1. rilascio di documenti di navigabilità aerea per prodotti dell’aviazione civile;
  2. esame di compatibilità con l’ambiente e procedura d’esame ambientale;
  3. ammissione di dispositivi per lavori di manutenzione, di personale addetto alla manutenzione e di equipaggi di volo;
  4. ammissione di esercizi di volo;
  5. valutazione e perizia di simulatori di volo;
  6. ammissione di centri di formazione per equipaggi di volo e di cabina nonché per il personale addetto alla manutenzione.

C. Le procedure di esecuzione comprendono almeno:

  1. le definizioni;
  2. una descrizione dell’entità dell’ambito speciale dell’aviazione civile da trattare;
  3. prescrizioni sul riconoscimento reciproco di operazioni di un’autorità dell’aviazione civile come per esempio la conferma di risultati di test, ispezioni, perizie, ammissioni e certificazioni;
  4. le responsabilità;
  5. prescrizioni sulla collaborazione e sostegno tecnico reciproci;
  6. prescrizioni su valutazioni periodiche; e
  7. prescrizioni sulla modificazione o denunzia delle procedure di esecuzione.

Art. IV

Le divergenze concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo o delle sue procedure di esecuzione vengono appianate per mezzo di consultazioni tra i Contraenti o le loro autorità dell’aviazione civile.

Art. V

Il presente Accordo entra in vigore una volta firmato e rimane in vigore fino a quando viene denunziato da un Contraente. Una siffatta denuncia va comunicata all’altro Contraente con un preavviso di 60 giorni. Essa causa anche la soppressione di tutte le procedure di esecuzione esistenti, adottate in base al presente Accordo. Quest’ultimo può essere modificato mediante intesa scritta dei Contraenti. Le singole procedure di esecuzione possono essere denunziate o modificate dalle autorità dell’aviazione civile.

Art. VI

L’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente documenti di navigabilità di aeromobili importati, concluso con scambio di note a Berna il 13 ottobre 1961 3 , nonché lo scambio di note tra i due Stati del 7 gennaio 1977 4 concernente la modificazione dell’Accordo rimangono in vigore finché le procedure di esecuzione sulla navigabilità descritte nell’articolo III saranno concluse dalle autorità dell’aviazione civile. I Contraenti procedono a consultazioni nel caso di incompatibilità tra il presente Accordo da una parte e l’Accordo del 1961 e lo scambio di note del 1977 dall’altra.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Washington D.C., il 26 settembre 1996, in due esemplari, ciascuno in lingua inglese e in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Governo svizzero:

Per il
Governo degli Stati Uniti d’America:

André Auer

John R. Byerly

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