a. Il presente accordo si applica agli aeromobili civili, 2 accessori e componenti fabbricati negli Stati Uniti, nei loro territori o possedimenti, ed esportati in Svizzera, come anche agli aeromobili civili, 3 accessori e componenti fabbricati in Svizzera ed esportati negli Stati Uniti, nei loro territori o possedimenti. b. Per aeromobili s’intendono qui gli aeromobili civili di tutte le classi, siano essi impiegati per il traffico pubblico o privato, i motori d’aviazione, le eliche e i pezzi di ricambio, che sono esportati conformemente al presente accordo. c. 4 «Accessorio» significa qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparecchio o parte accessoria che sono utilizzati o previsti per essere utilizzati nell’esercizio di un aeromobile in volo, che sono installati o previsti per essere installati, montati o previsti per essere montati su un aeromobile definito alla lettera b, che non costituiscono una parte di una cellula, d’un motore o di un’elica; fanno parimenti parte i pezzi di ricambio e di modificazione. d. 5 «Componente» significa un materiale, una parte accessoria o un’installazione, che non sono compresi nei termini «aeromobile» o «accessorio» e che sono destinati ad essere utilizzati su aeromobili.
0.748.213.193.36
Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente i certificati di navigabilità degli aeromobili importati Conchiuso a Berna il 13 ottobre 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1962 Entrato in vigore il 21 novembre 1962
Traduzione1
Diamo, qui di seguito, il testo delle note del Dipartimento politico all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e di questa a detto Dipartimento, le quali assieme costituiscono l’accordo.
Nota svizzera
Berna, 13 ottobre 1961
Signor Ambasciatore,
Ho l’onore di riferirmi ai recenti negoziati tra i rappresentanti del Governo svizzero e di quello degli Stati Uniti d’America circa un accordo per il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità degli aeromobili importati.
L’accordo conchiuso è del seguente tenore:
Art. 1
Art. 2a6
Le autorità competenti degli stati Uniti d’America riconoscono validi i certificati di navigabilità per l’esportazione (chiamati qui di seguito «certificati di navigabilità») rilasciati dall’autorità svizzera competente per gli aeromobili costruiti in Svizzera e che saranno immatricolati negli Stati Uniti, come se questi certificati fossero stati rilasciati negli Stati Uniti conformemente alle prescrizioni vigenti in materia, alla condizione che l’aeromobile sia stato effettivamente costruito in Svizzera e che l’autorità competente svizzera abbia confermato, in base ai piani del prototipo, che l’aeromobile, essendo conforme a quest’ultimi, adempie le esigenze di navigabilità della Svizzera come anche quelle speciali dell’articolo 6.
Art. 2b7
Le autorità competenti della Svizzera riconoscono validi i certificati di navigabilità rilasciati dall’autorità americana competente per gli aeromobili costruiti negli Stati Uniti, nei loro territori o possedimenti e che saranno immatricolati in Svizzera, come se questi certificati fossero stati rilasciati in Svizzera, conformemente alle prescrizioni vigenti in materia, alla condizione che l’aeromobile sia stato effettivamente costruito negli Stati Uniti, in un loro territorio o possedimento e che l’autorità americana competente abbia confermato, in base ai piani del prototipo, che l’aeromobile, essendo conforme a quest’ultimi, adempie le esigenze di navigabilità degli Stati Uniti come anche quelle speciali dell’articolo 6.
Art. 38
a. Se si tratta d’accessori prodotti nello Stato esportatore per l’esportazione e l’uso su aeromobili che sono o possono essere omologati o approvati nello stato importatore, e se le autorità aeronautiche competenti dello Stato esportatore certificano che il tipo d’accessorio risponde alle esigenze di navigabilità dello Stato esportatore e a tutte le prescrizioni speciali richieste all’epoca dallo Stato importare circa l’ammissione di accessori, e se le autorità aeronautiche competenti certificano parimenti che l’accessorio specificato risponde ad un siffatto tipo, lo Stato importatore attribuirà al certificato l’identica validità che avrebbe avuto se lo stesso fosse stato rilasciato dalle proprie autorità aeronautiche competenti. b. Se si tratta di componenti prodotti nello Stato esportatore per l’esportazione e l’uso su aeromobili che sono o possono essere omologati o approvati nello Stato importatore, e se le autorità aeronautiche competenti dello Stato esportatore certificano che il componente risponde ai documenti di tipo e alle disposizioni applicabili in materia d’esame e di qualità, notificati dallo Stato importatore a quello esportatore, lo Stato importatore attribuirà al certificato l’identica validità che avrebbe avuto se lo stesso fosse rilasciato dalle proprie autorità aeronautiche competenti. Questa disposizione è applicabile soltanto ai componenti che sono stati costruiti da un costruttore dello Stato esportatore secondo un accordo tra questo costruttore ed il costruttore dell’aeromobile o dell’accessorio nello Stato importatore. Per di più, questa disposizione è applicabile soltanto in casi in cui, secondo il parere dello Stato importatore, il componente è d’una tale complessità che la determinazione della conformità e del controllo della qualità non più essere fatta direttamente al momento in cui il componente è montato sul prodotto.
Art. 4
a. Le autorità americane competenti garantiscono di trasmettere tutti i dettagli sulle modificazioni obbligatorie negli Stati Uniti alle autorità svizzere competenti, affinché quest’ultime possano farle eseguire sugli aeromobili del tipo indicato di cui hanno riconosciuto valido il certificato di navigabilità. b. Le autorità americane competenti assicurano il loro aiuto a quelle svizzere, quando quest’ultime lo domandano, per stabilire se delle importanti modificazioni sul prototipo e degli importanti lavori di riassetto d’un aeromobile, il cui certificato di navigabilità rilasciato dagli Stati Uniti è stato in seguito riconosciuto valido dalla Svizzera, sono conformi alle esigenze di navigabilità degli Stati Uniti.
Art. 5
a. Le autorità svizzere competenti garantiscono di trasmettere tutti i dettagli sulle modificazioni, obbligatorie in Svizzera, alle autorità americane competenti, affinché quest’ultime possano farle eseguire sugli aeromobili del tipo indicato di cui hanno riconosciuto valido il certificato di navigabilità. b. Le autorità svizzere competenti, assicurano il loro aiuto a quelle americane, quando quest’ultime lo domandano, per stabilire se delle importanti modificazioni sul prototipo o degli importanti lavori di riassetto d’un aeromobile, il cui certificato di navigabilità rilasciato dalla Svizzera è stato in seguito riconosciuto valido dagli Stati Uniti, sono conformi alle esigenze di navigabilità della Svizzera.
Art. 6
a. Le autorità competenti di ogni Stato hanno il diritto di far dipendere il riconoscimento dei certificati di navigabilità dall’adempimento di condizioni speciali vigenti nel proprio Stato. Le informazioni sulle condizioni speciali vigenti in uno degli Stati sono periodicamente comunicate alle autorità competenti dell’altro. b. Le autorità competenti dei due Stati si istruiranno reciprocamente, in modo approfondito e continuo, sulle prescrizioni in vigore e le loro future modificazioni concernenti la navigabilità degli aeromobili civili.
Art. 7
Le questioni concernenti la procedura d’applicazione delle disposizioni del presente accordo sono risolte, all’occorrenza, mediante corrispondenza fra le autorità competenti dei due Stati.
Art. 8
Il presente accordo può essere disdetto per scritto da ognuno dei due Governi con un preavviso di sei mesi.
Art. 9
I due testi del presente accordo, in tedesco e in inglese, fanno parimente fede. Dopo ricezione di una nota di Vostra Eccellenza che comunichi l’accettazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d’America, delle disposizioni soprammenzionate, il Governo svizzero considererà la presente nota e la vostra risposta come un accordo in materia fra i due Governi. Questo accordo entrerà provvisoriamente in vigore alla data della vostra risposta e definitivamente il giorno in cui il Governo svizzero comunicherà la sua ratificazione. Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione. Wahlen
Nota degli SUA
Berna, 13 ottobre 1961
Signor Presidente della Confederazione,
Mi pregio di comunicarvi d’aver ricevuto la vostra nota di venerdì 13 ottobre 1961 così concepita:
(segue il testo della nota svizzera recato qui sopra)
Ho l’onore di dichiarare che il Governo degli Stati Uniti d’America accetta le disposizioni soprammenzionate e vi confermo che la vostra nota e la presente risposta costituiscono un accordo in materia fra i nostri Governi.
Vogliate gradire, Signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.
R. Mc Kinney