Lexipedia

0.748.410.3

Protocollo aggiuntivo n. 1 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929

RU 2003157; FF 1986III 634

Traduzione

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19871
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996

(Stato 8 agosto 2024)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia del 1929.

Art. II

L’articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Art. 22

In occasione del trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 8300 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennità possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.

In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore sarà limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore e con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.

Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilità del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero.

Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo così come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuerà la conversione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore dei Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un’Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente. Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 22, al momento della ratifica o dell’adesione o in qualsiasi altro momento
successivo, possono dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio è fissato nel valore di 125 000 unità monetarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell’articolo 22; in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell’articolo 22 e in 5000 unità monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà in conformità della legislazione dello Stato in questione.»

Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. III

La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito dall’articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo, se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III Disposizioni protocollari

Art. IV

La Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti al presente Protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975.

Art. V

II presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore, in conformità delle disposizioni dell’articolo VII.

Art. VI

II presente Protocollo sarà oggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari.

La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata del presente Protocollo.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VII

Quando il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato.

Al momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VIII

Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.

L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo.

L’adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.

Art. IX

Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia.

Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell’articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.

Art. X

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Art. XI

II Governo della Repubblica Popolare di Varsavia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, a tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo, nonché all’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, data di firma, data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché ogni altra informazione utile.

Art. XII

Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione, complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 3 (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») qualsiasi riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell’articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.

Art. XIII

Sino al 1 o gennaio 1976, il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile; successivamente e sino alla sua entrata in vigore in virtù dell’articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. Durante il periodo in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, questa comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal, il 25 settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. Nel caso di divergenze farà fede il teste in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

0.748.410.3

Campo d’applicazione l’8 agosto 20244

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

14 marzo

1990

15 febbraio

1996

Azerbaigian

24 gennaio

2000 A

23 aprile

2000

Bahrein

12 marzo

1998 A

10 giugno

1998

Bosnia e Erzegovina

3 marzo

1995 S

15 febbraio

1996

Brasile

27 luglio

1979

15 febbraio

1996

Canada

17 novembre

1995

15 febbraio

1996

Cile

19 maggio

1987

15 febbraio

1996

Cipro

10 novembre

1992

15 febbraio

1996

Colombia

20 maggio

1982

15 febbraio

1996

Croazia

14 luglio

1993 S

15 febbraio

1996

Cuba*

24 aprile

1998 A

20 luglio

1998

Danimarca

29 giugno

1983

15 febbraio

1996

Egitto

17 novembre

1978

15 febbraio

1996

Estonia

16 marzo

1998 A

14 giugno

1998

Etiopia

14 luglio

1987

15 febbraio

1996

Finlandia

17 giugno

1980

15 febbraio

1996

Francia

11 febbraio

1982

15 febbraio

1996

Ghana

11 agosto

1997

9 novembre

1997

Giordania

2 settembre

1999 A

1o dicembre

1999

Grecia

12 novembre

1988

15 febbraio

1996

Guatemala

3 febbraio

1997

4 maggio

1997

Guinea

12 febbraio

1999 A

12 maggio

1999

Honduras

15 febbraio

1996 A

15 maggio

1996

Iran

16 febbraio

2016

16 maggio

2016

Iraq

18 ottobre

2002 A

16 gennaio

2003

Irlanda

27 giugno

1989

15 febbraio

1996

Israele

16 febbraio

1979

15 febbraio

1996

Italia

2 aprile

1985

15 febbraio

1996

Kenya

6 luglio

1999 A

4 ottobre

1999

Kuwait

8 novembre

1996

6 febbraio

1997

Libano

4 agosto

2000 A

2 novembre

2000

Macedonia del Nord

1° settembre

1994 S

15 febbraio

1996

Marocco

26 settembre

2012

25 dicembre

2012

Messico

18 maggio

1984

15 febbraio

1996

Montenegro

1° aprile

2008 S

3 giugno

2006

Niger

15 febbraio

1996 A

15 maggio

1996

Norvegia

4 agosto

1983

15 febbraio

1996

Nuova Zelanda

3 dicembre

1999 A

2 marzo

2000

Tokelau

3 dicembre

1999

2 marzo

2000

Paesi Bassi

7 gennaio

1983

15 febbraio

1996

Aruba

7 gennaio

1983

15 febbraio

1996

Curaçao

7 gennaio

1983

15 febbraio

1996

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

7 gennaio

1983

15 febbraio

1996

Sint Maarten

7 gennaio

1983

15 febbraio

1996

Perù

4 luglio

1997 A

2 ottobre

1997

Portogallo

7 aprile

1982

15 febbraio

1996

Regno Unito

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Akrotiri e Dhekelia

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Anguilla

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Bermuda

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Gibilterra

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Guernesey

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Isola di Man

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Isole Caimane

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Isole Turche e Caicos

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Isole Vergini britanniche

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Jersey

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Montserrat

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Terra antartica britannica

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Territorio britannico dell’Ocean
Indiano

5 luglio

1984

15 febbraio

1996

Serbia

18 luglio

2001 S

15 febbraio

1996

Slovenia

7 agosto

1998 S

15 febbraio

1996

Spagna

8 gennaio

1985

15 febbraio

1996

Svezia

28 giugno

1978

15 febbraio

1996

Svizzera

9 dicembre

1987

15 febbraio

1996

Togo

5 maggio

1987

15 febbraio

1996

Tunisia

28 maggio

1985

15 febbraio

1996

Uzbekistan

27 febbraio

1997 A

28 maggio

1997

Venezuela

14 luglio

1978

15 febbraio

1996

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.