La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia del 1929.
0.748.410.3
Protocollo aggiuntivo n. 1 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929
RU 2003157; FF 1986III 634
Traduzione
Concluso a Montreal il 25 settembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19871
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996
(Stato 8 agosto 2024)
I Governi sottoscritti,
considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 2 ,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Emendamenti alla Convenzione
Art. I
Art. II
L’articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Art. 22
In occasione del trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 8300 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennità possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.
In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore sarà limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore e con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilità del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero.
Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo così come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuerà la conversione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore dei Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un’Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente. Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 22, al momento della ratifica o dell’adesione o in qualsiasi altro momento
successivo, possono dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio è fissato nel valore di 125 000 unità monetarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell’articolo 22; in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell’articolo 22 e in 5000 unità monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà in conformità della legislazione dello Stato in questione.»
Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata
Art. III
La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito dall’articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo, se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Capitolo III Disposizioni protocollari
Art. IV
La Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti al presente Protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975.
Art. V
II presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore, in conformità delle disposizioni dell’articolo VII.
Art. VI
II presente Protocollo sarà oggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari.
La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata del presente Protocollo.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VII
Quando il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato.
Al momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VIII
Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.
L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo.
L’adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.
Art. IX
Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia.
Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell’articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Art. X
Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.
Art. XI
II Governo della Repubblica Popolare di Varsavia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, a tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo, nonché all’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, data di firma, data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché ogni altra informazione utile.
Art. XII
Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione, complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 3 (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») qualsiasi riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell’articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Art. XIII
Sino al 1 o gennaio 1976, il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile; successivamente e sino alla sua entrata in vigore in virtù dell’articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. Durante il periodo in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, questa comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Montreal, il 25 settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. Nel caso di divergenze farà fede il teste in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
(Seguono le firme)
0.748.410.3
Campo d’applicazione l’8 agosto 20244
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Argentina | 14 marzo | 1990 | 15 febbraio | 1996 |
Azerbaigian | 24 gennaio | 2000 A | 23 aprile | 2000 |
Bahrein | 12 marzo | 1998 A | 10 giugno | 1998 |
Bosnia e Erzegovina | 3 marzo | 1995 S | 15 febbraio | 1996 |
Brasile | 27 luglio | 1979 | 15 febbraio | 1996 |
Canada | 17 novembre | 1995 | 15 febbraio | 1996 |
Cile | 19 maggio | 1987 | 15 febbraio | 1996 |
Cipro | 10 novembre | 1992 | 15 febbraio | 1996 |
Colombia | 20 maggio | 1982 | 15 febbraio | 1996 |
Croazia | 14 luglio | 1993 S | 15 febbraio | 1996 |
Cuba* | 24 aprile | 1998 A | 20 luglio | 1998 |
Danimarca | 29 giugno | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Egitto | 17 novembre | 1978 | 15 febbraio | 1996 |
Estonia | 16 marzo | 1998 A | 14 giugno | 1998 |
Etiopia | 14 luglio | 1987 | 15 febbraio | 1996 |
Finlandia | 17 giugno | 1980 | 15 febbraio | 1996 |
Francia | 11 febbraio | 1982 | 15 febbraio | 1996 |
Ghana | 11 agosto | 1997 | 9 novembre | 1997 |
Giordania | 2 settembre | 1999 A | 1o dicembre | 1999 |
Grecia | 12 novembre | 1988 | 15 febbraio | 1996 |
Guatemala | 3 febbraio | 1997 | 4 maggio | 1997 |
Guinea | 12 febbraio | 1999 A | 12 maggio | 1999 |
Honduras | 15 febbraio | 1996 A | 15 maggio | 1996 |
Iran | 16 febbraio | 2016 | 16 maggio | 2016 |
Iraq | 18 ottobre | 2002 A | 16 gennaio | 2003 |
Irlanda | 27 giugno | 1989 | 15 febbraio | 1996 |
Israele | 16 febbraio | 1979 | 15 febbraio | 1996 |
Italia | 2 aprile | 1985 | 15 febbraio | 1996 |
Kenya | 6 luglio | 1999 A | 4 ottobre | 1999 |
Kuwait | 8 novembre | 1996 | 6 febbraio | 1997 |
Libano | 4 agosto | 2000 A | 2 novembre | 2000 |
Macedonia del Nord | 1° settembre | 1994 S | 15 febbraio | 1996 |
Marocco | 26 settembre | 2012 | 25 dicembre | 2012 |
Messico | 18 maggio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Montenegro | 1° aprile | 2008 S | 3 giugno | 2006 |
Niger | 15 febbraio | 1996 A | 15 maggio | 1996 |
Norvegia | 4 agosto | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Nuova Zelanda | 3 dicembre | 1999 A | 2 marzo | 2000 |
Tokelau | 3 dicembre | 1999 | 2 marzo | 2000 |
Paesi Bassi | 7 gennaio | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Aruba | 7 gennaio | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Curaçao | 7 gennaio | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Parte caraibica (Bonaire, | 7 gennaio | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Sint Maarten | 7 gennaio | 1983 | 15 febbraio | 1996 |
Perù | 4 luglio | 1997 A | 2 ottobre | 1997 |
Portogallo | 7 aprile | 1982 | 15 febbraio | 1996 |
Regno Unito | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Akrotiri e Dhekelia | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Anguilla | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Bermuda | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Gibilterra | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Guernesey | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Isola di Man | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Isole Caimane | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Isole Falkland e dipendenze | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Isole Turche e Caicos | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Isole Vergini britanniche | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Jersey | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Montserrat | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Sant’Elena e dipendenze | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Terra antartica britannica | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Territorio britannico dell’Ocean | 5 luglio | 1984 | 15 febbraio | 1996 |
Serbia | 18 luglio | 2001 S | 15 febbraio | 1996 |
Slovenia | 7 agosto | 1998 S | 15 febbraio | 1996 |
Spagna | 8 gennaio | 1985 | 15 febbraio | 1996 |
Svezia | 28 giugno | 1978 | 15 febbraio | 1996 |
Svizzera | 9 dicembre | 1987 | 15 febbraio | 1996 |
Togo | 5 maggio | 1987 | 15 febbraio | 1996 |
Tunisia | 28 maggio | 1985 | 15 febbraio | 1996 |
Uzbekistan | 27 febbraio | 1997 A | 28 maggio | 1997 |
Venezuela | 14 luglio | 1978 | 15 febbraio | 1996 |
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