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0.748.710.4

Convenzione
sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie
ai fini del rilevamento

RU 2002 3546; FF 1993IV 340

Traduzione

Conclusa a Montreal il 1° marzo 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19941
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 3 aprile 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1998

(Stato 13 agosto 2024)

Gli Stati contraenti alla presente Convenzione,

consapevoli delle incidenze degli atti di terrorismo sulla sicurezza nel mondo;

esprimendo la loro viva preoccupazione per quanto riguarda gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione totale di aeronavi, di altri mezzi di trasporto e di altri bersagli;

preoccupati per il fatto che sono stati utilizzati esplosivi plastici ed in foglie per compiere questi atti di terrorismo;

considerando che il contrassegno degli esplosivi ai fini del rilevamento contribuirebbe grandemente alla prevenzione di questi atti illeciti;

riconoscendo che, al fine di prevenire questi atti illeciti, è necessario istituire con urgenza uno strumento internazionale che obblighi gli Stati ad adottare misure tali da garantire che gli esplosivi plastici ed in foglie siano debitamente contrassegnati ai fini del rilevamento;

considerando la Risoluzione 635 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 1989, nonché la Risoluzione 44/29 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989 che invita con urgenza l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ad intensificare i lavori da essa svolti ai fini della elaborazione di un regime internazionale di contrassegno degli esplosivi plastici o in foglie ai fini del rilevamento;

in considerazione della Risoluzione A 27-8 adottata all’unanimità dall’Assemblea (27 a sessione) dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ha approvato con priorità assoluta la preparazione di un nuovo strumento internazionale relativo al contrassegno di esplosivi plastici o in foglie;

notando con soddisfazione il ruolo svolto dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale nella preparazione della Convenzione, nonché la sua volontà di esercitare le funzioni correlate all’attuazione di tale Convenzione,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. I

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente denominati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio duttile o elastico illustrati nell’annesso tecnico alla presente Convenzione;
  2. l’espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta nell’annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile;
  3. l’espressione «contrassegno» significa l’aggiunta ad un esplosivo di un fattore di rilevamento in conformità con l’annesso tecnico alla presente Convenzione;
  4. l’espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrattamento, che dà luogo alla manufattura di esplosivi;
  5. l’espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello
    Stato che è Parte interessata;
  6. l’espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono fabbricati esplosivi.

Art. II

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire la fabbricazione sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati.

Art. III

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire l’entrata sul suo territorio o l’uscita dal suo territorio di esplosivi non contrassegnati.

II paragrafo precedente non si applica agli spostamenti, per fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, effettuati dalle autorità di uno Stato parte esercitanti funzioni militari o di polizia, di esplosivi non contrassegnati sui quali detto Stato parte esercita un controllo in conformità al paragrafo 1 dell’articolo IV.

Art. IV

Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi di esplosivi non contrassegnati che sono stati fabbricati o introdotti sul suo territorio anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato, al fine di impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.

Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non sono detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui, entro tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per questo Stato.

Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui è questione al paragrafo I del presente articolo che sono detenuti dalle sue Autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che non sono incorporati, in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per accertarsi della distruzione, il prima possibile, sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati che vi possano venire scoperti e che non sono sottoposti alle norme dei paragrafi precedenti del presente articolo, diversi dai depositi di esplosivi non contrassegnati detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che sono incorporati in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi degli esplosivi di cui al paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione per impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per accertarsi della distruzione il prima possibile sul suo territorio, degli esplosivi non contrassegnati manufatti a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato e che non sono stati incorporati come indicato al capoverso d del paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione, nonché degli esplosivi non contrassegnati che non rientrano in alcun altro capoverso di detto paragrafo II.

Art. V

È istituita dalla presente Convenzione una Commissione internazionale tecnica di esplosivi (in appresso denominata «la Commissione»), composta da almeno quindici membri e da al massimo diciannove membri nominati dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (in appresso denominata «il Consiglio») tra persone proposte dagli Stati parte della presente Convenzione.

I membri della Commissione sono esperti aventi una esperienza diretta e sostanziale nei settori della fabbricazione o del rilevamento di esplosivi, o delle ricerche su esplosivi.

I membri della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nel loro mandato.

Le sessioni della Commissione sono convocate almeno una volta all’anno alla sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale oppure nei luoghi e alle date fissate o approvate dal Consiglio.

La Commissione adotta il suo regolamento interno, riservata l’approvazione del Consiglio.

Art. VI

La Commissione valuta l’andamento tecnico della manufattura, delle operazioni di contrassegno e del rilevamento degli esplosivi.

La Commissione, tramite il Consiglio, comunica le sue conclusioni agli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni concernenti emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione. La Commissione si sforza di adottare le sue decisioni su queste raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, queste decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

II Consiglio può, dietro raccomandazione della Commissione, proporre agli Stati parte emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione.

Art. VII

Ogni Stato parte può, entro novanta giorni dalla data di notifica di una proposta di emendamento dell’annesso tecnico della presente Convenzione, comunicare le sue osservazioni al Consiglio. II Consiglio comunica queste osservazioni non appena possibile alla Commissione affinché le esamini. II Consiglio invita ogni Stato parte che formula osservazioni o obiezioni sull’emendamento proposto a consultare la Commissione.

La Commissione esamina i pareri degli Stati parte espressi in conformità con il paragrafo precedente e fa rapporto al Consiglio. II Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto della Commissione, ed in considerazione della natura dell’emendamento e delle osservazioni degli Stati parte, compresi gli Stati produttori, può proporre l’emendamento per l’adozione di tutti gli Stati parte.

Se l’emendamento proposto non è stato respinto da cinque Stati parte o più con notifica per iscritto indirizzata al Consiglio entro novanta giorni dalla data di notifica dell’emendamento da parte del Consiglio, si considera che è stato adottato ed esso entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua adozione, oppure successivamente ad ogni altro periodo previsto nella proposta di emendamento, per gli Stati parte che non lo avessero formalmente respinto.

Gli Stati parte che avranno formalmente respinto l’emendamento proposto potranno in seguito, depositando uno strumento d’accettazione o di approvazione, esprimere il loro consenso in modo da essere vincolati dalle disposizioni dell’emendamento.

Se cinque Stati parte o più si oppongono alla proposta di emendamento, il Consiglio la rinvia alla Commissione per un esame supplementare.

Se l’emendamento proposto non è stato adottato in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio può altresì convocare una Conferenza di tutti gli Stati parte.

Art. VIII

Gli Stati parte comunicano al Consiglio, se possibile, le informazioni che potrebbero essere utili per la Commissione nell’adempimento delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo VI.

Gli Stati parte tengono il Consiglio informato dei provvedimenti da essi adottati ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. II Consiglio comunica queste informazioni a tutti gli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.

Art. IX

Il Consiglio, in cooperazione con gli Stati parte e le Organizzazioni internazionali interessate, adotta appropriati provvedimenti per facilitare l’attuazione della presente Convenzione, ivi compresa la concessione di una assistenza tecnica nonché misure che consentano uno scambio di informazioni sull’andamento tecnico dei metodi di contrassegno e di rilevamento degli esplosivi.

Art. X

L’annesso tecnico alla presente Convenzione è parte integrante di essa.

Art. XI

Ogni controversia tra gli Stati parte relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di detti Stati. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, presentando ricorso in conformità con lo Statuto della Corte.

Ciascuno Stato parte può, all’atto in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati parte non saranno vincolati da queste disposizioni nei confronti di ogni Stato parte che abbia formulato tale riserva.

Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità delle disposizioni del paragrafo precedente potrà abolire questa riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Depositario.

Art. XII

Tranne che nei casi di cui all’articolo XI, non può essere formulata nessuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XIII

La presente Convenzione sarà aperta il 1° marzo 1991 a Montreal per la firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 12 febbraio al 1° marzo 1991. Dopo il 1° marzo 1991, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale fino a quando non entra in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione potrà aderirvi in ogni tempo.

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o all’adesione degli Stati. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, designata dalle presenti come Depositario. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato dichiara se è o meno uno Stato produttore.

La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario, a patto che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo che essi sono Stati produttori. Se trentacinque strumenti di ratifica sono depositati prima del deposito degli strumenti da parte di cinque Stati produttori, la presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del quinto Stato produttore.

Per gli altri Stati, la presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Statuto delle Nazioni Unite 2 ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 83 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale 3 (Chicago, 1944).

Art. XIV

Il Depositario notifica senza indugio a tutti i firmatari e Stati parte:

  1. ciascuna firma della presente Convenzione e la data della firma;
  2. ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché la data del deposito, indicando espressamente se lo Stato si è dichiarato Stato produttore;
  3. la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;
  4. la data di entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione o del suo annesso tecnico;
  5. ogni denuncia effettuata in virtù dell’articolo XV;
  6. ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 2 dell’articolo XI.

Art. XV

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Depositario.

La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta da parte del Depositario.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Montreal il primo giorno del mese di marzo dell’anno mille novecento novantuno, in un esemplare originale che include cinque testi facenti ugualmente fede redatti in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola.

(Seguono le firme)

Allegato tecnico

Parte prima: DDescrizione degli esplosivi

I. Gli esplosivi di cui al paragrafo 1 dell’articolo I della presente Convenzione sono i seguenti:

  1. essi sono composti da uno o più potenti esplosivi i quali, allo stato puro, hanno una pressione di vapore inferiore a 10–4 Pa ad una temperatura
    di 25 °C;
  2. nella loro formulazione, includono un legante, e
  3. dopo essere stati mescolati, sono malleabili o elastici a temperatura normale interna.

II. I seguenti esplosivi anche se corrispondono alla descrizione degli esplosivi fornita al paragrafo I della presente parte, non sono considerati come esplosivi per tutto il tempo che continuano ad essere detenuti o utilizzati ai fini qui sotto menzionati, o che rimangono incorporati nel modo indicato, vale a dire gli esplosivi che:

  1. sono fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori debitamente autorizzati di ricerca, di sviluppo o di prove di
    esplosivi nuovi o modificati;
  2. sono fabbricati o detenuti in quantità limitata per laboratorio, unicamente ai fini di attività debitamente autorizzate, di addestramento al rilevamento di esplosivi e/o di messa a punto o di prove di materiale di rilevamento di
    esplosivi;
  3. sono fabbricati o detenuti in quantità limitate per laboratorio unicamente a fini debitamente autorizzati di sperimentazioni giudiziarie, oppure
  4. sono destinati ad essere incorporati o sono incorporati in quanto parte integrante nei dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. I dispositivi in tal modo prodotti durante questo periodo di tre anni sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati in base al paragrafo 4 dell’articolo IV della presente Convenzione.

III. Nella presente parte:

  1. l’espressione «debitamente autorizzato(i)» di cui ai capoversi a), b) e c) del paragrafo II, significa «autorizzato(i) dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato parte interessato»;
  2. l’espressione «potenti esplosivi» significa in particolar modo la ciclotetrametilene-tetranitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrimetilene-trinitramina (esogeno, RDX).

Parte seconda: Fattori di rilevamento

Per fattore di rilevamento si intende una delle sostanze enumerate nella tabella in appresso. I fattori di rilevamento illustrati nella tabella in appresso sono destinati ad essere utilizzati per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili con rilevamento a vapore. In ciascun caso, l’introduzione di un fattore di rilevamento in un esplosivo è effettuata in modo da ottenere una ripartizione omogenea nel prodotto finito. La concentrazione minima di un fattore di rilevamento nel prodotto finito al momento della fabbricazione è quella indicata nella tabella.

Tabella

Designazione del fattore
di rilevamento

Formula molecolare

Peso
molecolare

Concentrazione minima

Dinitrato di etileneglicol
(EGDN)

C2H4(NO3)2

152

0,2% in massa

2,3 dimetil-2,3-dinitrobutano
(DMNB)

C6H12(NO2)2

176

0,1% in massa

para-Mononitrotoluene
(p-MNT)

C7H7NO2

137

0,5% in massa

orto-Mononitrotoluene
(o-MNT)

C7H7NO2

137

0,5% in massa

Ogni esplosivo il quale per via della sua composizione naturale, contiene uno dei fattori di rilevamento designati, in concentrazione pari o superiore alla concentrazione minima richiesta, è considerato come essendo contrassegnato.

0.748.710.4

Campo d’applicazione il 13 agosto 20244

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan a

1° ottobre

2003

30 novembre

2003

Albania a

20 ottobre

2004 A

19 dicembre

2004

Algeria* a

14 novembre

1996 A

21 giugno

1998

Andorra* a

17 maggio

2006 A

16 luglio

2006

Antigua e Barbuda a

17 gennaio

2011 A

18 marzo

2011

Arabia Saudita* a

11 luglio

1996 A

21 giugno

1998

Argentina b

8 marzo

1999

7 maggio

1999

Armenia* a

22 luglio

2005 A

20 settembre

2005

Australia b

26 giugno

2007 A

28 agosto

2007

Austria b

31 maggio

1999

30 luglio

1999

Azerbaigian a

4 luglio

2000 A

2 settembre

2000

Bahamas* a

21 maggio

2008 A

20 luglio

2008

Bahrein a

30 gennaio

1996 A

21 giugno

1998

Bangladesh a

16 agosto

2005 A

15 ottobre

2005

Barbados a

12 settembre

2002 A

11 novembre

2002

Belarus a

6° febbraio

2002

7 aprile

2002

Belgio a

16 aprile

2007

15 giugno

2007

Benin a

30 marzo

2004 A

29 maggio

2004

Bhutan a

26 agosto

2005 A

25 ottobre

2005

Bolivia a

1° febbraio

2002

2 aprile

2002

Bosnia e Erzegovina b

3 maggio

2004 A

2 luglio

2004

Botswana a

19 settembre

2000 A

18 novembre

2000

Brasile* b

4 ottobre

2001

3 dicembre

2001

Brunei a

9 luglio

2009 A

7 settembre

2009

Bulgaria b

8 settembre

1999

7 novembre

1999

Burkina Faso a

7 luglio

2004 A

5 settembre

2004

Camerun a

3 giugno

1998 A

2 agosto

1998

Canada b

29 novembre

1996

21 giugno

1998

Capo Verde a

4 novembre

2002 A

3 gennaio

2003

Ceca, Repubblica b

25 marzo

1993 S

21 giugno

1998

Cile a

2 agosto

2000

1° ottobre

2000

Cina

Hong Kong a c

22 marzo

2001

1° luglio

1997

Cipro a

20 settembre

2002 A

19 novembre

2002

Colombia* a

30 settembre

2013

29 novembre

2013

Congo (Brazzaville) a

5 febbraio

2015

6 aprile

2015

Corea (Sud)* b

2 gennaio

2002

3 marzo

2002

Costa d’Avorio a

13 ottobre

2015

12 dicembre

2015

Costa Rica a

17 luglio

2005

10 settembre

2005

Croazia a

24 febbraio

2005 A

25 aprile

2005

Cuba* a

30 novembre

2001 A

29 gennaio

2002

Danimarca a d

5 ottobre

1998

4 dicembre

1998

Ecuador a

15 dicembre

1995

21 giugno

1998

Egitto a

19 luglio

1993

21 giugno

1998

El Salvador a

18 febbraio

2000 A

18 aprile

2000

Emirati Arabi Uniti a

21 dicembre

1992 A

21 giugno

1998

Eritrea a

1° dicembre

1994 A

21 giugno

1998

Estonia a

5 marzo

1996 A

21 giugno

1998

Eswatini a

13 maggio

2003 A

12 luglio

2003

Figi a

11 luglio

2008 A

9 settembre

2008

Filippine a

17 dicembre

2003

15 febbraio

2004

Finlandia b

5 dicembre

2001

3 febbraio

2002

Francia b

21 maggio

1997

21 giugno

1998

Gabon a

28 aprile

2017

27 giugno

2017

Gambia a

20 giugno

2000 A

19 agosto

2000

Georgia a

25 aprile

2000 A

24 giugno

2000

Germania b

17 dicembre

1998

15 febbraio

1999

Ghana a

22 aprile

1998

21 giugno

1998

Giamaica a

18 agosto

2005 A

17 ottobre

2005

Giappone b

26 settembre

1997 A

21 giugno

1998

Gibuti a

11 giugno

2004 A

10 agosto

2004

Giordania a

23 maggio

1996

21 giugno

1998

Grecia b

30 ottobre

1995

21 giugno

1998

Grenada a

15 gennaio

2002 A

16 marzo

2002

Guatemala a

26 novembre

1997 A

21 giugno

1998

Guinea a

23 gennaio

2004

23 marzo

2004

Guyana a

13 dicembre

2007 A

11 febbraio

2008

Honduras* a

18 febbraio

2004

18 aprile

2004

India* b

16 novembre

1999 A

15 gennaio

2000

Iraq a

11 aprile

2014 A

10 giugno

2014

Irlandaa

15 luglio

2003 A

13 settembre

2003

Islanda a

24 maggio

2002 A

23 luglio

2002

Isole Marshall a

6 febbraio

2003 A

7 aprile

2003

Italia a

26 settembre

2002 A

25 novembre

2002

Kazachistan a

18 maggio

1995 A

21 giugno

1998

Kenya a

22 ottobre

2002 A

21 dicembre

2002

Kirghizistan a

14 luglio

2000 A

12 settembre

2000

Kuwait a

18 marzo

1996

21 giugno

1998

Laos a

18 agosto

2017 A

17 ottobre

2017

Lesotho a

10 novembre

2009 A

9 gennaio

2010

Lettonia a

17 agosto

1999 A

16 ottobre

1999

Libano a

26 novembre

1997

21 giugno

1998

Libia a

10 ottobre

2002 A

9 dicembre

2002

Liechtenstein a

4 dicembre

2002 A

2 febbraio

2003

Lituania a

21 novembre

1996 A

21 giugno

1998

Lussemburgo a

6 novembre

2006 A

5 gennaio

2007

Macedonia del Nord a

21 settembre

1998 A

20 novembre

1998

Madagascar a

23 dicembre

2003

21 febbraio

2004

Malawi a

31 marzo

2014 A

30 maggio

2014

Malaysia* a

27 novembre

2007 A

26 gennaio

2008

Maldive a

22 marzo

1999 A

21 maggio

1999

Mali a

28 settembre

2000

27 novembre

2000

Malta a

15 novembre

1994 A

21 giugno

1998

Marocco a

26 maggio

1999 A

25 luglio

1999

Mauritania a

24 maggio

2011 A

23 luglio

2011

Messico a

9 aprile

1992

21 giugno

1998

Moldova a

1° dicembre

1997 A

21 giugno

1998

Monaco a

14 maggio

1998 A

13 luglio

1998

Mongolia a

22 settembre

1999 A

21 novembre

1999

Mozambico* a

15 marzo

2006 A

14 maggio

2006

Myanmar* a

1° settembre

2004 A

31 ottobre

2004

Nauru a

3 aprile

2006 A

2 giugno

2006

Nicaragua a

10 gennaio

2006

11 marzo

2006

Niger a

6 marzo

2009 A

6 maggio

2009

Nigeria a

10 maggio

2002 A

9 luglio

2002

Norvegia b

9 luglio

1992

21 giugno

1998

Nuova Zelanda a e

19 dicembre

2003

17 febbraio

2004

Niue a

1° dicembre

2009 A

30 gennaio

2010

Oman a

13 dicembre

2001 A

11 febbraio

2002

Paesi Bassi a f

4 maggio

1998

3 luglio

1998

Aruba

30 novembre

2005

30 novembre

2005

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Palau a

30 novembre

2001 A

29 gennaio

2002

Panama a

12 aprile

1996 A

21 giugno

1998

Paraguay a

15 ottobre

2004 A

14 dicembre

2004

Perù* a

7 febbraio

1996

21 giugno

1998

Polonia b

26 settembre

2006 A

25 novembre

2006

Portogallo a

9 ottobre

2002 A

8 dicembre

2002

Qatar a

9 novembre

1998 A

8 gennaio

1999

Regno Unito b

28 aprile

1997

21 giugno

1998

Guernesey

31 agosto

1999

30 ottobre

1999

Isola di Man

31 agosto

1999

30 ottobre

1999

Isole Caimane

31 agosto

1999

30 ottobre

1999

Isole Falkland

31 agosto

1999

30 ottobre

1999

Isole Vergini britanniche

27 novembre

2000

26 gennaio

2001

Jersey

31 agosto

1999

30 ottobre

1999

Montserrat

31 agosto

1999

30 ottobre

1999

Repubblica Dominicana a

9 maggio

2011 A

8 luglio

2011

Romania a

21 settembre

1998 A

20 novembre

1998

Russia b

19 settembre

2007

18 novembre

2007

Saint Kitts e Nevis a

9 maggio

2002 A

8 luglio

2002

Saint Vincent e Grenadine* a

14 luglio

2010 A

12 settembre

2010

Samoa a

9 luglio

1998 A

7 settembre

1998

San Marino a

16 dicembre

2014 A

14 febbraio

2015

Seicelle a

14 agosto

2003 A

13 ottobre

2003

Senegal a

11 febbraio

2004

11 aprile

2004

Serbia a

22 giugno

2006 A

21 agosto

2006

Singapore a

20 gennaio

2003 A

21 marzo

2003

Siria* a

29 settembre

2004 A

28 novembre

2004

Slovacchia b

20 marzo

1995 S

21 luglio

1998

Slovenia a

5 giugno

2000 A

4 agosto

2000

Spagna b

31 maggio

1994

21 giugno

1998

Sierra Leone* a

4 ottobre

2019 A

3 dicembre

2019

Sri Lanka a

11 ottobre

2001 A

10 dicembre

2001

Stati Uniti b

9 aprile

1997

21 giugno

1998

Sudafrica b

1° dicembre

1999 A

30 gennaio

2000

Sudan a

25 maggio

2000 A

24 luglio

2000

Suriname a

27 marzo

2003 A

26 maggio

2003

Svezia b

5 aprile

2007

4 giugno

2007

Svizzera b

3 aprile

1995

21 giugno

1998

Tagikistan a

18 luglio

2006 A

16 settembre

2006

Tanzania a

11 febbraio

2003 A

12 aprile

2003

Thailandia* a

25 gennaio

2006 A

26 marzo

2006

Togo a

22 luglio

2003

20 settembre

2003

Tonga a

10 dicembre

2002 A

8 febbraio

2003

Trinidad e Tobago a

3 aprile

2001 A

2 giugno

2001

Tunisia a

28 maggio

1997 A

21 giugno

1998

Turchia*

14 dicembre

1994

21 giugno

1998

Turkmenistan a

14 gennaio

2005 A

16 marzo

2005

Ucraina a

18 marzo

1999

17 maggio

1999

Uganda a

2 luglio

2004 A

31 agosto

2004

Ungheria a

11 gennaio

1994

21 giugno

1998

Uruguay a

14 giugno

2001 A

13 agosto

2001

Uzbekistan a

9 giugno

1999 A

8 agosto

1999

Vanuatu a

25 gennaio

2006 A

26 marzo

2006

Yemen* a

4 luglio

2007 A

2 settembre

2007

Zambia a

31 maggio

1995 A

21 giugno

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Conv. , questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore.
  4. Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Conv. questo Stato Parte dichiara di essere uno Stato produttore.
  5. In base di una dichiarazione della Repubblica popolare cinese del 22 mar. 2001, la
    convenzione è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
  6. La Conv. non vale per le Isole Faeröer.
  7. La Conv. non vale per Tokelau.
  8. Per il Regno in Europa.
Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento | Lexipedia | Lexipedia