Lexipedia

0.748.710.5

Convenzione
per la repressione di atti illeciti contro
l’aviazione civile internazionale

RU 2018 3059; FF 2013 7331

Traduzione

Conclusa a Pechino il 10 settembre 2010
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 20141
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 2014
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2018

(Stato 23 giugno 2025)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

profondamente preoccupati dal fatto che gli atti illeciti contro l’aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’esercizio dei servizi aerei, degli aeroporti e della navigazione aerea e minano la fiducia dei popoli del mondo nella condotta sicura e ordinata dell’aviazione civile per tutti gli Stati;

riconoscendo che i nuovi tipi di minacce contro l’aviazione civile esigono nuovi sforzi concertati e nuove politiche di cooperazione da parte degli Stati; e

convinti che, per meglio far fronte a tali minacce, è urgente rafforzare il quadro giuridico della cooperazione internazionale per prevenire e reprimere gli atti illeciti contro l’aviazione civile,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

restando inteso che per le attività che richiedono l’intervento di uno Stato Parte, comprese quelle intraprese da una persona fisica o da una persona giuridica autorizzata da uno Stato Parte, non vi è reato ai sensi dei numeri (3) e (4) se il trasporto di tali articoli o materiali è compatibile con o destinato a un uso o un’attività compatibile con i suoi diritti, responsabilità e obblighi in virtù del trattato multilaterale di non proliferazione applicabile di cui è parte, compresi quelli di cui all’articolo 7.

Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente:

  1. compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se l’atto è tale da compromettere la sicurezza dell’aeromobile stesso; oppure
  2. distrugge un aeromobile in servizio oppure causa a un tale aeromobile danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo; oppure
  3. mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanze atti a distruggerlo o a danneggiarlo rendendolo inatto al volo o compromettendone la sicurezza di volo; oppure
  4. distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo; oppure
  5. comunica informazioni che sa essere erronee e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo; oppure
  6. utilizza un aeromobile in servizio allo scopo di provocare la morte o lesioni personali gravi o danni gravi a beni o all’ambiente; oppure
  7. libera o scarica da un aeromobile in servizio armi BCN o sostanze esplosive, radioattive o simili che provocano o sono suscettibili di provocare la morte o lesioni personali gravi o danni gravi a beni o all’ambiente; oppure
  8. utilizza contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile in servizio armi BCN o sostanze esplosive, radioattive o simili che provocano o sono suscettibili di provocare la morte o lesioni personali gravi o danni gravi a beni o all’ambiente; oppure
  9. trasporta, facilita il trasporto o fa trasportare a bordo di un aeromobile:(1)sostanze esplosive o radioattive, sapendo che sono destinate a provocare o a minacciare di provocare la morte, lesioni personali o danni materiali gravi, a prescindere dal fatto che la minaccia sia accompagnata o no da una condizione conformemente al diritto nazionale, allo scopo di intimidire una popolazione o costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto, oppure(2)armi BCN, sapendo che si tratta di armi BCN ai sensi dell’articolo 2, oppure(3)materie grezze o materiale fissile speciale, equipaggiamenti o materiale specialmente concepito o preparato per il trattamento, l’utilizzazione o la produzione di materiale fissile speciale, sapendo che queste materie, questi materiali o equipaggiamenti sono destinati a un’attività connessa con esplosivi nucleari o a qualsiasi altra attività nucleare non soggetta a garanzie in virtù di un accordo di garanzie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, oppure(4)equipaggiamenti, materie o software o tecnologie connesse che contribuiscono in maniera significativa alla concezione, alla fabbricazione o al lancio di un’arma BCN senza autorizzazione legale e con l’intenzione di utilizzarli per tale scopo,

se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aero-porto.

Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di un dispositivo, una sostanza o un’arma:

  1. compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare lesioni gravi o la morte; oppure
  2. distrugge o danneggia gravemente le installazioni di un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale o di aeromobili che non sono in servizio e che si trovano nell’aeroporto, oppure perturba i servizi dell’aeroporto,

Commette parimenti un reato ogni persona che:

  1. minaccia di commettere uno dei reati di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (f), (g) e (h) del paragrafo 1 o 2 del presente articolo; oppure
  2. provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.

Commette parimenti un reato ogni persona che:

  1. tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo; oppure
  2. organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 lettera (a) del presente articolo; oppure
  3. partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 lettera (a) del presente articolo; oppure
  4. illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un’indagine, a un’azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera (a), (b) o (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.

Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato ad uno o a entrambi i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no:

  1. accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di tale accordo; oppure
  2. contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo:(i)per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, o(ii)sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo.

Art. 2

In virtù della presente Convenzione:

  1. un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l’imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l’autorità competente assuma la responsabilità per l’aeromobile nonché per le persone ed i beni a bordo;
  2. un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l’aeromobile è in volo giusta la lettera (a) del presente articolo;
  3. le «installazioni e i servizi di navigazione aerea» comprendono i segnali, i dati, le informazioni o i sistemi necessari alla navigazione di un aeromobile;
  4. per «prodotto chimico tossico» s’intende qualsiasi prodotto chimico che, per la sua azione chimica su processi biologici, può provocare negli esseri umani o animali la morte, un’incapacità temporanea o danni permanenti. Sono compresi tutti i prodotti chimici di questo genere, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, e a prescindere dalla loro produzione in impianti, in munizioni o altrove;
  5. per «materia radioattiva» s’intende qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall’emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e i neutroni) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, lesioni personali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente;
  6. per «materie nucleari» s’intendono il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 per cento, l’uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l’uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;
  7. per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s’intende l’uranio contenente l’isotopo 235 oppure l’isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra i tenori isotopici della somma di tali due isotopi con l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
  8. per «armi BCN» s’intendono:(a)«armi biologiche» che sono:(i)agenti microbiologici o altri agenti biologici, come pure tossine indipendentemente dall’origine o dal modo di produzione, tipi e quantità che non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici, oppure(ii)armi, equipaggiamenti o vettori destinati all’impiego di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati,(b)«armi chimiche» che sono, prese assieme o separatamente:(i)prodotti chimici tossici e relativi precursori, ad eccezione di quelli che sono destinati a:(A)fini industriali, agricoli, medici, farmaceutici, di ricerca o ad altri fini pacifici, oppure(B)fini di protezione, vale a dire fini aventi un rapporto diretto con la protezione dai prodotti chimici tossici e la protezione contro le armi chimiche, oppure(C)fini militari senza rapporto con l’impiego di armi chimiche e che non sono soggetti, quali strumenti di guerra, alle proprietà tossiche di prodotti chimici, oppure(D)fini di mantenimento dell’ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa sul piano interno;sempre che i tipi e le quantità in gioco siano compatibili con questi fini,(ii)munizioni e dispositivi concepiti specificatamente per provocare la morte o altri danni mediante l’azione tossica di prodotti chimici tossici definiti nella lettera (b) numero (i), che sarebbero liberati in seguito all’impiego di questi dispositivi e munizioni,(iii)ogni equipaggiamento concepito specificatamente per essere utilizzato in relazione diretta con l’impiego di munizioni e dispositivi definiti nella lettera (b) numero (i),(c)armi nucleari e altri dispositivi esplosivi nucleari;
  9. per «precursore» s’intende ogni reagente chimico che entra a uno stadio qualsiasi nella fabbricazione di un prodotto chimico tossico, indipendentemente dal procedimento utilizzato. Sono comprese tutte le componenti chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple;
  10. le espressioni «materie grezze» e «materiale fissile speciale» vanno intese conformemente allo Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (AIEA), concluso a New York il 26 ottobre 19562.

Art. 3

Ogni Stato Parte s’impegna a reprimere mediante pene severe i reati di cui all’articolo 1.

Art. 4

Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all’articolo 1. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la responsabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.

Art. 5

La presente Convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.

Nei casi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) e (i), la presente Convenzione, sia che si tratti di un aeromobile in volo internazionale sia che si tratti di un aeromobile in volo interno, si applica soltanto:

  1. se il luogo effettivo o previsto per il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile è situato fuori del territorio dello Stato d’immatricolazione di questo aeromobile; oppure
  2. se il reato è commesso sul territorio di uno Stato che non è lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) e (i) la presente Convenzione è applicabile anche se l’autore o l’autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato che non è lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile.

Per quanto concerne gli Stati Parte di cui all’articolo 15 e nei casi previsti dall’articolo 1 paragrafo 1 lettere (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) e (i), la presente Convenzione non è applicabile se i luoghi menzionati al paragrafo 2 lettera (a) del presente articolo sono situati sul territorio di uno solo degli Stati citati all’articolo 15, a meno che l’infrazione sia commessa o che l’autore o l’autore presunto del reato venga scoperto sul territorio di un altro Stato.

Nei casi contemplati dall’articolo 1 paragrafo 1 lettera (d), la presente Convenzione è applicabile solo se le installazioni ed i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale.

Le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono applicabili anche nei casi previsti dall’articolo 1 paragrafo 4.

Art. 6

Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite 3 , della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale 4 e del diritto internazionale umanitario.

Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.

Art. 7

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal Trattato di non proliferazione nucleare, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 5 , dalla Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 6 , o dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993 7 , per gli Stati Parte a questi trattati.

Art. 8

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, nei casi seguenti:

  1. se il reato è commesso sul territorio di tale Stato;
  2. se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato;
  3. se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l’autore presunto ancora a bordo;
  4. se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato;
  5. se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.

Ogni Stato Parte può parimenti stabilire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi:

  1. se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato;
  2. se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.

Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 12 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.

La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.

Art. 9

Se ritiene che le circostanze lo giustificano, ogni Stato Parte sul cui territorio si trova l’autore o l’autore presunto di uno di questi reati lo pone in detenzione o adotta tutte le altre misure atte a garantirne la presenza. Sia la detenzione, sia queste misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono durare soltanto per il periodo necessario all’avvio di procedimenti penali o di una procedura di estradizione.

Lo Stato suddetto procede immediatamente a un’inchiesta preliminare onde stabilire i fatti.

Ogni persona detenuta giusta il paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui essa ha la nazionalità; a quest’uopo le viene concessa ogni facilitazione.

Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario conformemente all’articolo 21 paragrafo 4 lettera (a) e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria competenza.

Art. 10

Lo Stato Parte sul cui territorio viene scoperto l’autore presunto di uno dei reati, se non ne concede l’estradizione, sottopone l’affare, senza alcuna eccezione ed indipendentemente dal fatto che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Queste autorità prendono la loro decisione nelle condizioni previste per i reati di diritto comune di carattere grave conformemente al diritto di questo Stato.

Art. 11

Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.

Art. 12

I reati di cui all’articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.

Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d’estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati di cui all’articolo 1. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all’articolo 1 come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la propria competenza giusta l’articolo 8 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l’articolo 8 paragrafo 2.

I reati di cui all’articolo 1 paragrafo 5 lettere (a) e (b), ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, sono considerati equivalenti.

Art. 13

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all’articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 14

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 1 o la richiesta d’assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 15

Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d’esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d’esercizio e che gestiscono aeromobili oggetto d’immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla Convenzione.

Art. 16

Gli Stati Parte si adoperano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, di adottare le misure ragionevoli atte a prevenire i reati di cui all’articolo 1.

Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di uno dei reati di cui all’articolo 1, ogni Stato Parte sul cui territorio si trovano l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio, agevola ai passeggeri e all’equipaggio la continuazione del viaggio il più presto possibile; esso restituisce tempestivamente l’aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.

Art. 17

Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 1. In ogni caso il diritto applicabile è quello dello Stato richiesto.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano le obbligazioni che risultano dalle disposizioni di ogni altro trattato a carattere bilaterale o multilaterale che regola o regolerà, totalmente o in parte, l’assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 18

Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2.

Art. 19

Ogni Stato Parte comunica con la massima tempestività al Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti:

  1. le circostanze del reato;
  2. le misure adottate giusta l’articolo 16 paragrafo 2;
  3. le misure adottate nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto del reato segnatamente il risultato di ogni procedura d’estradizione o di qualunque altra procedura giudiziaria.

Art. 20

Ogni divergenza fra gli Stati Parte per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non può essere appianata tramite negoziati è sottoposta a procedimento arbitrale su domanda di uno di essi. Se durante i sei mesi che seguono la domanda di procedimento arbitrale le Parti non addivengono ad un accordo sull’organizzazione del procedimento arbitrale, ognuna di esse potrà sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia inoltrando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolato dalla disposizione del paragrafo precedente. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso ogni Stato Parte che avrà formulato una tale riserva.

Ogni Stato Parte che avrà formulato una riserva giusta le disposizioni del paragrafo precedente potrà in ogni momento recedere da questa riserva tramite una notificazione al depositario.

Art. 21

Il 10 settembre 2010 la presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica sulla sicurezza aerea, svoltasi a Pechino dal 30 agosto al 10 settembre 2010. Dopo il 27 settembre 2010, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a Montreal finché entra in vigore conformemente all’articolo 22.

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, che viene qui designata quale depositario.

Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

Ogni Stato Parte all’atto di ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o aderirvi:

  1. informa il depositario della competenza che ha stabilito in virtù del suo diritto interno conformemente all’articolo 8 paragrafo 2 e informa immediatamente il depositario di qualsiasi cambiamento;
  2. può dichiarare che applicherà le disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 4 lettera (d) conformemente ai principi del suo diritto penale concernenti l’esonero di responsabilità per motivi famigliari.

Art. 22

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, o che vi aderisce, dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di tale Stato.

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il depositario la registrerà presso le Nazioni Unite.

Art. 23

Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica.

Art. 24

Tra gli Stati Parte la presente Convenzione prevale sugli strumenti seguenti:

  1. la Convenzione per la repressione d’atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile internazionale, firmata a Montreal il 23 settembre 19718;
  2. il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile fatta a Montreal il 23 settembre 1971, firmato a Montreal il 24 febbraio 19889.

Art. 25

Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione e tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno alla presente Convenzione della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione e di altre informazioni pertinenti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Pechino il 10 settembre 2010, nelle lingue francese, inglese, araba, cinese, spagnola e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede dopo la verifica da parte del Segretariato della Conferenza, sotto l’egida del Presidente della Conferenza, entro novanta giorni da tale data per quanto concerne la concordanza dei testi tra loro. La presente Convenzione sarà depositata negli archivi dell’Organizzazione dell’avia zione civile internazionale e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

0.748.710.5

Campo d’applicazione il 23 giugno 202510

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Angola

11 giugno

2013 A

1° luglio

2018

Bahrein*

26 ottobre

2017 A

1° luglio

2018

Benin

27 ottobre

2017

1° luglio

2018

Botswana

30 aprile

2021 A

1° giugno

2021

Burkina Faso

24 settembre

2019

1° novembre

2019

Capo Verde

17 gennaio

2022 A

1° marzo

2022

Ceca, Repubblica*

2 luglio

2013

1° luglio

2018

Cina* a

18 agosto

2023

1° ottobre

2023

Cipro

28 marzo

2019

1° maggio

2019

Congo (Brazzaville)

24 settembre

2019 A

1° novembre

2019

Côte d’Ivoire*

20 marzo

2015

1° luglio

2018

Cuba*

22 marzo

2013

1° luglio

2018

Dominicana, Repubblica

27 novembre

2012

1° luglio

2018

Emirati Arabi Uniti

22 maggio

2025 A

1° luglio

2025

Eswatini

23 novembre

2016 A

1° luglio

2018

Finlandia*

28 giugno

2021 A

1° agosto

2021

Francia

15 dicembre

2016

1° luglio

2018

Gabon

24 settembre

2019 A

1° novembre

2019

Gambia

15 febbraio

2021

1° aprile

2021

Germania* **

21 marzo

2022

1° maggio

2022

Ghana

4 giugno

2018

1° agosto

2018

Guinea Equatoriale

13 novembre

2024

1° gennaio

2025

Guyana

26 febbraio

2013 A

1° luglio

2018

Honduras*

23 agosto

2021 A

1° ottobre

2021

Kazakistan

20 gennaio

2019 A

1° marzo

2019

Kuwait

28 luglio

2014 A

1° luglio

2018

Lussemburgo

19 novembre

2021 A

1° gennaio

2022

Mali

14 novembre

2012

1° luglio

2018

Malta

26 settembre

2016 A

1° luglio

2018

Mongolia

3 luglio

2024

1° settembre

2024

Mozambico

17 agosto

2016 A

1° luglio

2018

Myanmar

20 marzo

2013 A

1° luglio

2018

Namibia*

17 luglio

2024 A

1° settembre

2024

Oman

27 gennaio

2023 A

1° marzo

2023

Paesi Bassi*

17 marzo

2016

1° luglio

2018

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*

17 marzo

2016

1° luglio

2018

Panama

9 ottobre

2015

1° luglio

2018

Paraguay

3 agosto

2018

1° ottobre

2018

Portogallo

22 aprile

2021

1° giugno

2021

Romania

22 giugno

2018

1° agosto

2018

Ruanda

9 dicembre

2021 A

1° febbraio

2022

Russia*

6 ottobre

2022 A

1° dicembre

2022

Saint Kitts e Nevis

28 marzo

2025 A

1° maggio

2025

Saint Lucia*

12 settembre

2012

1° luglio

2018

Sierra Leone

25 novembre

2015

1° luglio

2018

Singapore*

20 luglio

2022 A

1° settembre

2022

Slovacchia*

30 novembre

2023 A

1° gennaio

2024

Somalia

1° aprile

2025 A

1° giugno

2025

Svezia*

12 luglio

2018 A

1° settembre

2018

Svizzera

11 dicembre

2014 A

1° luglio

2018

Tunisia*

2 aprile

2024 A

1° giugno

2024

Turchia*

31 maggio

2018

1° luglio

2018

Turkmenistan

17 giugno

2019 A

1° agosto

2019

Uganda

28 novembre

2017

1° luglio

2018

Uruguay

5 dicembre

2019 A

1° febbraio

2020

Zimbabwe

29 agosto

2024 A

1° ottobre

2024

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Non si applica alle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.