0.748.710.933.6
Scambio di lettere del 23 dicembre 2008
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti
d’America concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri aerei (Passenger Name Record, PNR) da parte delle compagnie aeree
ad autorità estere
RU 2009 1259
Entrato in vigore il 23 dicembre 2008
(Stato 23 dicembre 2008)
Traduzione 1
Dipartimento federale degli affari esteri | Berna, 23 dicembre 2008 |
Ambasciata degli | |
3000 Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i propri complimenti all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e ha l’onore di confermare la ricezione della nota n. 119 datata 23 dicembre 2008 concernente il trasferimento dei dati delle schede nominative dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR), redatta come segue:
«In nome del Governo degli Stati Uniti d’America, l’Ambasciata è lieta di informare il Governo Svizzero che i dati PNR in questione sottostanno alla tutela della riservatezza per i dati PNR, come stabilito dal sistema di registrazione (System of Records Notice, SORN) per il monitoraggio automatizzato (Automated Targeting System, ATS) pubblicato dal Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (US Department of Homeland Security, DHS), Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (US Customs and Border Protection). I sistemi di registrazione contengono tutte le registrazioni controllate da qualsiasi agenzia governativa americana dalle quali si ricavano informazioni in base al nome della persona o in base a un numero identificativo, simbolo o altro identificativo assegnato alla persona stessa. Secondo la legislazione americana, ogni agenzia è tenuta a pubblicare il suo sistema di registrazione nel registro federale. Il SORN per l’ATS è stato pubblicato
nel registro federale degli Stati Uniti del 6 agosto 2007 (volume 72, numero 150) (pagg. 43650–43656).
I dati PNR rilevati nei voli tra la Svizzera e gli Stati Uniti sono disciplinati dalla regolamentazione sui dati delle schede nominative dei passeggeri che sono stabilite nel SORN per il sistema di monitoraggio automatizzato dei passeggeri (ATS-P), uno dei sei moduli dell’ATS. Il SORN copre le procedure per raccogliere, analizzare, registrare e fornire accesso a tali informazioni PNR e per presentare ricorso per quanto si applichino a tutti i passeggeri. Questa parte del SORN riguarda: lo scopo dell’elaborazione dei PNR; l’uso regolare del sistema, inclusi i casi in cui i dati PNR possono essere condivisi con altre agenzie o con altri governi; gli elementi che comprendono i PNR; le persone coperte dal sistema; l’individuazione di viaggiatori in base al rischio conformemente ai dati PNR; l’applicazione della tutela amministrativa prevista dalla legge americana sulla riservatezza (US Privacy Act) per le registrazioni sulle persone che non sono cittadine degli Stati Uniti o sui residenti permanenti legali che sono contenuti nei sistemi misti; la durata della conservazione e della disponibilità dei dati PNR; la possibilità da parte delle persone di avere accesso ai propri dati PNR e i mezzi di ricorso.
L’ATS SORN richiede che il Governo USA garantisca ai dati PNR rilevati nei voli tra gli Stati Uniti e la Svizzera e forniti al Governo USA conformemente alla legge americana sostanzialmente la stessa tutela della riservatezza prevista dall’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti (US Department of Homeland Security, DHS) (Accordo PNR del 2007), firmato a Washington e a Bruxelles il 23 e il 26 luglio 2007. Il Governo USA assicura al Governo Svizzero di garantire a tali dati PNR rilevati nei voli tra gli Stati Uniti e la Svizzera lo stesso trattamento riservato ai dati PNR disciplinati dall’accordo del 2007.
Alla luce di quanto precede:
1. Il Governo USA informa il Governo Svizzero di qualsiasi emendamento dell’ATS SORN che può riguardare il trattamento di, e la tutela della riservatezza applicabile a, dati PNR contenuti nell’ATS-P o qualsiasi emendamento o accordo successivo all’accordo del 2007. Se il Governo Svizzero ritiene che tali notifiche siano incompatibili con la legge federale sulla protezione dei dati, è tenuto a contattare il Governo USA entro sessanta (60) giorni a fini consultativi, come descritto al punto 6.
2. Per quanto riguarda la raccolta di dati PNR, il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (US Department of Homeland Security, DHS) continua a preferire la trasmissione di dati PNR da parte di vettori aerei svizzeri mediante un sistema «push». Tale sistema dovrebbe continuare a essere utilizzato coerentemente con le prescrizioni tecniche pubblicate dal Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (US Department of Homeland Security, DHS). Tuttavia, il passaggio a un sistema «push» non conferisce alle compagnie aeree il diritto di decidere quando, come o quali dati trasferire.
3. Il Governo USA apprezza l’attuale sostegno del Governo Svizzero a questa e ad altre misure per combattere il terrorismo.
Per rafforzare questo impegno il Governo USA e il Governo Svizzero verificano periodicamente l’applicazione del presente accordo e le politiche e pratiche PNR americane e svizzere allo scopo di contribuire all’effettivo funzionamento e alla tutela della riservatezza delle nostre pratiche per l’elaborazione dei PNR. In contropartita il Governo USA si procura informazioni sui sistemi PNR svizzeri come parte di questa verifica periodica e invita i rappresentanti del Governo Svizzero che si occupano dei sistemi PNR a partecipare alle discussioni. Il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti (US Department of Homeland Security, DHS) o altri funzionari reciprocamente accettati che ogni parte può concordare di designare stabiliranno mutualmente la portata e le modalità della verifica.
4. Il Governo Svizzero conferma che il trattamento che il Governo USA deve riservare ai PNR rilevati nei voli tra la Svizzera e gli Stati Uniti conformemente alle informazioni fornite nella presente nota soddisfano i requisiti della legge federale sulla protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti di dati all’estero.
5. Il Governo Svizzero continua a permettere ai vettori aerei che assicurano il trasporto di passeggeri tra la Svizzera e gli Stati Uniti di rendere disponibili i dati PNR al Governo USA conformemente alla legislazione americana e in applicazione del presente accordo.
6. I due Governi si impegnano a risolvere mediante un accordo reciproco eventuali difficoltà o dubbi derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo.
In nome del Governo USA, l’Ambasciata propone inoltre che nel caso in cui il Governo Svizzero sia favorevole a tale proposta, la presente nota e la risposta favorevole del Capo del Dipartimento costituiscano un accordo tra i due Governi applicabile a decorrere dalla data della nota del Capo del Dipartimento e valida a meno che non sia revocata da uno dei due Governi mediante preavviso scritto di due (2) mesi all’altro Governo.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di confermare che il Governo Svizzero può accettare la proposta presentata nella nota d’ambasciata e che la nota d’ambasciata stessa e la presente nota di risposta costituiscono un accordo tra i due Governi con effetto dalla data della presente nota, che rimarrà valida a meno che non sia revocata da uno dei due Governi mediante preavviso scritto di due mesi all’altro Governo.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata degli Stati Uniti d’America l’espressione della sua alta considerazione.