Qualsiasi membro dell’ONU può aderire all’Unione.
Qualsiasi Paese sovrano non membro dell’ONU può presentare una domanda di adesione per divenire Paese membro dell’Unione.
L’adesione o la domanda di adesione all’Unione deve contenere una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione e agli Atti obbligatori dell’Unione. È inviata dal Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale che, a seconda dei casi, notifica l’adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di adesione.
Il Paese non membro dell’ONU è considerato come ammesso in qualità di Paese membro se la sua domanda è accolta da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione. I Paesi membri le cui risposte non sono state ricevute dall’Ufficio internazionale
entro l’arco di tempo di quattro mesi a decorrere dalla data della consultazione sono considerati come astenuti. Le risposte di cui sopra, da fornire all’Ufficio internazionale in formato cartaceo o elettronico sicuro, devono essere firmate da un rappresentante debitamente autorizzato dell’autorità governativa del Paese membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «formato elettronico
sicuro
» si riferisce a qualsiasi mezzo elettronico utilizzato per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati che garantisca l’integralità, l’integrità e la con
fidenzialità di tali dati in occasione della fornitura delle risposte di cui sopra da parte di un Paese membro
.
L’adesione o l’ammissione in qualità di membro è notificata dal direttore generale dell’Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Ha effetto a partire dalla data di questa notifica.