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0.783.51

Costituzione
dell’Unione postale universale1

RU 1966 197; FF 1965 II 793

Conclusa a Vienna il 10 luglio 1964
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19652
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 4 febbraio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1966
Modificata dai Protocolli aggiuntivi di Tokyo 1969, di Losanna 1974,

di Amburgo 1984, di Washington 1989, di Seul 1994, di Pechino 1999,
di Bucarest 2004, di Ginevra 2008, di Istanbul 2016, di Addis-Abeba 2018 e
di Abidjan 20213

(Stato 16 luglio 2024)

Preambolo4

Al fine di sviluppare la comunicazione tra i popoli tramite il funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli obiettivi di alto livello relativi alla collaborazione internazionale in ambito culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione 5 la presente Costituzione.

L’Unione postale universale (di seguito «l’Unione»)6 si prefigge di stimolare lo sviluppo durevole di servizi postali universali di qualità, efficaci e accessibili per facilitare la comunicazione tra gli abitanti di tutto il pianeta:

  1. garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico composto di reti interconnesse;
  2. incoraggiando l’adozione di norme comuni eque e l’utilizzazione della tecnologica;
  3. assicurando la cooperazione e l’interazione tra le parti interessate;
  4. favorendo una cooperazione tecnica efficace;
  5. garantendo che siano soddisfatte le sempre nuove esigenze dei clienti.

Titolo I Disposizioni organiche

Capitolo I In generale

Art. 1 Portata e scopo dell’Unione

I Paesi che adottano la presente Costituzione formano, nel quadro dell’organiz zazione intergovernativa denominata «Unione postale universale» 7 , un solo territorio postale per lo scambio reciproco di invii postali . La libertà di transito è garantita in tutto il territorio dell’Unione, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione 8 e in qualsivoglia relativo protocollo addizionale (di seguito denominati collettivamente «Atti dell’Unione») 9 .

L’Unione si prefigge di assicurare l’organizzazione e il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo ambito lo sviluppo della collaborazione internazionale.

L’Unione partecipa, per quanto possibile, all’assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi membri.

Art. 210 Definizioni

Ai sensi degli Atti dell’Unione11, i termini qui di seguito sono definiti come segue:

  1. Servizio postale: insieme di servizi postali internazionali la cui portata è determinata e disciplinata negli Atti dell’Unione. Gli obblighi principali legati a questi servizi consistono nel soddisfare certi obiettivi sociali ed economici dei Paesi membri, assicurando la raccolta, il trattamento12, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali.
  2. Paese membro: Paese che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della Costituzione.
  3. Territorio postale unico (un solo e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli Atti dell’Unione di assicurare, secondo il principio di reciprocità, lo scambio degli invii postali nel rispetto della libertà di transito e di trattare indistintamente gli invii postali che provengono da altri territori e transitano attraverso il proprio Paese come propri invii postali, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione13.
  4. Libertà di transito: principio secondo cui un Paese membro intermediario è tenuto a garantire il trasporto degli invii postali che gli sono affidati per il transito a destinazione di un altro Paese membro14, applicando loro lo stesso trattamento riservato agli invii in regime interno, fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione15.
  5. 16 Invio postale: termine generico che indica ogni spedizione effettuata dall’operatore designato di un Paese membro (invio della posta-lettere, pacchi postali, vaglia postale, ecc.) come descritto nella Convenzione postale universale (di seguito la «Convenzione»), nelle Intese dell’Unione (come menzionate all’articolo 21 della Costituzione)17 nonché nei rispettivi Regolamenti18.
  6. 19 Operatore designato: qualsiasi unità governativa o non governativa designata ufficialmente dal Paese membro per assicurare sul proprio territorio il funzionamento dei servizi postali e soddisfare i relativi obblighi derivanti dagli Atti dell’Unione20.
  7. 21 Riserva: una riserva è una disposizione derogatoria in forza della quale un Paese membro intende escludere o modificare gli effetti giuridici di una clausola di un Atto, diverso dalla Costituzione e dal Regolamento generale, applicandola al Paese membro in questione. Qualsiasi riserva deve essere conciliabile con gli obiettivi e le finalità dell’Unione come definiti nel preambolo e nell’articolo 1 della Costituzione. Deve inoltre essere debitamente motivata e approvata dalla maggioranza richiesta per l’approvazione dell’Atto in questione e iscritta nel relativo protocollo finale22.

Art. 323 Membri dell’Unione

Sono Paesi membri dell’Unione:

  1. i Paesi che hanno la qualifica di membro alla data dell’entrata in vigore della presente Costituzione;
  2. i Paesi divenuti membri conformemente all’articolo 12.

Art. 424 Competenze dell’Unione

Nella sfera di competenze dell’Unione rientrano:

  1. i territori dei Paesi membri;
  2. gli uffici postali designati dai Paesi membri nei propri territori non compresi nell’Unione;
  3. i territori che senza essere membri dell’Unione vi sono inclusi perché, dal punto di vista postale, dipendono dai Paesi membri.

Art. 525 Relazioni eccezionali

I Paesi membri i cui operatori designati forniscono servizi postali per conto di 26 una copertura in territori non compresi nell’Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi membri 27 . Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali.

Art. 628 Sede dell’Unione

L’Unione e i suoi organi permanenti hanno sede a Berna.

Art. 729 Lingua ufficiale dell’Unione

La lingua ufficiale dell’Unione è il francese.

Art. 830 Unità monetaria

L’unità monetaria utilizzata negli Atti dell’Unione è l’unità di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).

Art. 931 Unioni ristrette. Intese speciali

I Paesi membri, o i loro operatori designati se la legislazione di questi Paesi membri 32 non vi si oppone, possono concludere Unioni ristrette e stringere Intese speciali riguardanti il servizio postale 33 , ma a condizione di non introdurre disposizioni meno favorevoli per il pubblico rispetto a quelle previste dagli Atti sottoscritti dai Paesi membri interessati.

Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai Congressi, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio Operativo Postale e ad altre 34 Conferenze e riunioni organizzate dall’Unione 35 .

L’Unione può inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni delle Unioni ristrette.

Art. 1036 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

Le relazioni tra l’Unione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono disciplinate dagli accordi 37 i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.

Art. 1138 Relazioni con le organizzazioni internazionali

Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale, l’Unione può collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi e attività in comune.

Capitolo II Adesione o ammissione all’Unione. Uscita dall’Unione

Art. 1239 Adesione o ammissione all’Unione. Procedura

Qualsiasi membro dell’ONU può aderire all’Unione.

Qualsiasi Paese sovrano non membro dell’ONU può presentare una domanda di adesione per divenire Paese membro dell’Unione.

L’adesione o la domanda di adesione all’Unione deve contenere una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione e agli Atti obbligatori dell’Unione. È inviata dal Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale che, a seconda dei casi, notifica l’adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di adesione.

Il Paese non membro dell’ONU è considerato come ammesso in qualità di Paese membro se la sua domanda è accolta da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione. I Paesi membri le cui risposte non sono state ricevute dall’Ufficio internazionale 40 entro l’arco di tempo di quattro mesi a decorrere dalla data della consultazione 41 sono considerati come astenuti. Le risposte di cui sopra, da fornire all’Ufficio internazionale in formato cartaceo o elettronico sicuro, devono essere firmate da un rappresentante debitamente autorizzato dell’autorità governativa del Paese membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «formato elettronico sicuro » si riferisce a qualsiasi mezzo elettronico utilizzato per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati che garantisca l’integralità, l’integrità e la con fidenzialità di tali dati in occasione della fornitura delle risposte di cui sopra da parte di un Paese membro 42 .

L’adesione o l’ammissione in qualità di membro è notificata dal direttore generale dell’Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Ha effetto a partire dalla data di questa notifica.

Art. 1343 Uscita dall’Unione. Procedura

Ogni Paese membro ha la facoltà di recedere dall’Unione mediante denuncia della Costituzione da parte del Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale e da parte di quest’ultimo ai Governi dei Paesi membri.

L’uscita dall’Unione ha effetto un anno dopo il ricevimento, da parte del 44 direttore generale dell’Ufficio internazionale, della denuncia di cui al paragrafo 1.

Capitolo III Organizzazione dell’Unione

Art. 1445 Organi dell’Unione

Gli organi dell’Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.

Gli organi permanenti dell’Unione sono il Consiglio d’amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.

Art. 1546 Congresso

Il Congresso è l’organo supremo dell’Unione.

Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.

Art. 1647 Congressi straordinari

Un Congresso straordinario può riunirsi su domanda o con il consenso di almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione.

Art. 1748 Consiglio di amministrazione

Tra due Congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell’Unione conformemente alle disposizioni degli Atti dell’Unione.

I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione.

Art. 1849 Consiglio Operativo Postale

Il Consiglio Operativo Postale (COP) è incaricato delle questioni operative, commerciali, tecniche ed economiche relative al servizio postale.

I membri del Consiglio Operativo Postale esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione 50 .

Art. 1951 Ufficio internazionale

Un ufficio centrale, attivo presso la sede dell’Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell’Unione postale universale, diretto da un direttore generale e controllato dal Consiglio di amministrazione, costituisce l’organo esecutivo, di sostegno, di collegamento, d’informazione e di consulenza.

Capitolo IV Finanze dell’Unione

Art. 2052 Spese dell’Unione. Contributi dei Paesi membri

Ogni Congresso stabilisce l’importo massimo che possono raggiungere:

  1. le spese annue dell’Unione;
  2. le spese relative all’organizzazione di un prossimo Congresso.

L’importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 può essere oltrepassato se le circostanze lo richiedono, a condizione che le disposizioni in materia sancite dal Regolamento generale siano rispettate.

Le spese dell’Unione, comprese eventuali spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell’Unione. A tal fine, ogni Paese membro sceglie la classe di contribuzione cui intende essere assegnato in base alle disposizioni corrispondenti 53 stabilite nel Regolamento generale.

In caso di adesione o di ammissione all’Unione in virtù dell’articolo 12, il Paese interessato sceglie 54 la classe di contribuzione cui intende essere assegnato sul piano della ripartizione delle spese dell’Unione, sempre sulla base delle disposizioni corrispondenti sancite nel Regolamento generale 55 .

Titolo II Atti dell’Unione

Capitolo I In generale

Art. 2156 Atti dell’Unione

La Costituzione è l’atto fondamentale dell’Unione. Contiene le regole organiche dell’Unione e non può essere oggetto di riserve 57 .

Il Regolamento generale include le disposizioni che assicurano l’applicazione della Costituzione e il funzionamento dell’Unione. È vincolante per tutti i Paesi membri e non può essere oggetto di riserve 58 .

La Convenzione 59 e il suo Regolamento 60 includono le regole comuni applicabili al servizio postale 61 e le disposizioni relative ai servizi della posta-lettere e dei pacchi postali. Questi atti sono vincolanti per tutti i Paesi membri 62 . I Paesi membri vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal suo Regolamento 63 .

Le Intese dell’Unione e i loro Regolamenti definiscono e 64 disciplinano rispettivamente 65 i servizi diversi da quelli definiti e disciplinati nella Convenzione e nel suo regolamento 66 tra i Paesi membri contraenti. Sono obbligatori unicamente per questi Paesi membri. I Paesi membri firmatari vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalle Intese dell’Unione 67 e dai loro Regolamenti 68 .

I Regolamenti che includono le misure di applicazione necessarie all’esecuzione della Convenzione e delle Intese dell’Unione 69 sono elaborati dal Consiglio Operativo Postale in base alle decisioni prese dal Congresso 70 .

Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell’Unione di cui ai paragrafi 3–5 contengono le riserve a questi Atti.

Art. 2271 Applicazione degli Atti dell’Unione ai territori per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali

Qualsiasi Paese può dichiarare in qualsiasi momento che l’accettazione degli Atti dell’Unione da parte sua interessa tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali o soltanto alcuni di questi.

La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata al direttore generale dell’Ufficio internazionale.

In qualsiasi momento qualsiasi Paese membro può inoltrare al direttore generale dell’Ufficio internazionale una notifica al fine di denunciare l’applicazione degli Atti dell’Unione per i quali ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Questa notifica esplica i propri effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del direttore generale dell’Ufficio internazionale.

Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal direttore generale dell’Ufficio internazionale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell’Unione e per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.

Art. 2372 Legislazioni nazionali

Le stipule degli Atti dell’Unione non pregiudicano la legislazione dei singoli Paesi membri per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dagli Atti.

Capitolo II Accettazione e denuncia degli Atti dell’Unione

Art. 2475 Firma, autenticazione, ratifica, accettazione, approvazione73 degli Atti dell’Unione e adesione a questi ultimi74

Gli Atti dell’Unione emanati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari dei Paesi membri.

I Regolamenti sono autenticati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio Operativo Postale 76 .

Gli Atti dell’Unione sono ratificati, accettati o approvati 77 al più presto dai Paesi firmatari, conformemente alle loro rispettive regole costituzionali 78 .

(Abrogato) 79

Se un Paese membro 80 non ratifica, non accetta o non approva gli Atti dell’Unione da lui firmati, tali 81 Atti rimangono validi per i Paesi membri 82 che li hanno ratificati, accettati 83 o approvati. 6. I Paesi membri possono, in qualsiasi momento, aderire agli Atti dell’Unione che non hanno ratificato, conformemente alle procedure pertinenti enunciate nel Regolamento interno del Congresso 84 . 7. L’adesione dei Paesi membri agli Atti dell’Unione è notificata conformemente all’articolo 25. 85

Art. 2588 Notificazione di ratifiche, accettazioni, approvazioni86 degli Atti dell’Unione e adesione a questi ultimi87

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione degli 89 Atti dell’Unione e di adesione a questi ultimi 90 saranno depositati nel più breve tempo possibile presso il direttore generale dell’Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi membri.

Art. 2692 Denuncia delle Intese dell’Unione91

Ogni Paese membro ha la facoltà di interrompere la propria partecipazione a una o più Intese dell’Unione, su riserva delle 93 condizioni sancite dall’articolo 13 applicabili per analogia 94 .

Capitolo III Modifica degli Atti dell’Unione

Art. 2795 Presentazione delle proposte

Qualsiasi Paese 96 membro ha il diritto di presentare, sia al Congresso sia tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell’Unione da esso sottoscritti.

Tuttavia, le proposte relative alla Costituzione e al Regolamento generale possono essere presentate unicamente al Congresso.

Inoltre le proposte relative ai Regolamenti sono sottoposte 97 al Consiglio Operativo Postale tramite 98 l’Ufficio internazionale.

Art. 2899 Modifica della Costituzione

Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione aventi diritto di voto 100 .

Le modifiche della Costituzione 101 adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo aggiuntivo e d 102 entrano in vigore a partire dalla data stabilita dal Congresso. Fatto salvo il carattere vincolante della Costituzione, come indicato all’articolo 21.1, i Paesi membri ratificano, accettano o approvano tali modifiche, o vi aderiscono 103 al più presto. Gli strumenti di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione 104 sono trattati conformemente alla regola enunciata 105 all’articolo 25.

Art. 29107 Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e delle Intese dell’Unione106

Il Regolamento generale, la Convenzione e le Intese dell’Unione 108 stabiliscono le condizioni a cui è subordinata l’approvazione delle proposte che li riguardano.

Le modifiche apportate al Regolamento generale, alla Convenzione e alle Intese dell’Unione sono oggetto di un protocollo addizionale ed entrano in vigore alla data fissata dal Congresso. Fatto salvo il carattere vincolante degli Atti dell’Unione di cui sopra, come indicato all’articolo 21, i Paesi membri ratificano, accettano o approvano tali modifiche, o vi aderiscono al più presto. Gli strumenti di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono trattati conformemente alla regola enunciata all’articolo 25. Tale disposizione si applica anche mutatis mutandis a qualsivoglia modifica della Convenzione e delle Intese dell’Unione adottata fra i due Congressi 109 .

Capitolo IV Composizione delle controversie

Art. 30110 Arbitrato

Le controversie tra due o più Paesi membri 111 in merito all’interpretazione degli Atti dell’Unione o della responsabilità di un Paese membro 112 derivante dall’applicazione degli Atti, sono composte da un giudizio arbitrale.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 31113 Entrata in vigore e durata della Costituzione

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1966 con effetto a tempo indeterminato.

In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che è depositato negli archivi del Governo del Paese in cui ha sede l’Unione. Una copia sarà rilasciata a ciascuna parte contraente dall’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale 114 . Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964.

(Seguono le firme)

0.783.51

Campo d’applicazione il 7 ottobre 2022115

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

16 gennaio

1969

16 gennaio

1969

Albania

4 novembre

1968

4 novembre

1968

Algeria

12 giugno

1968

12 giugno

1968

Angola

23 febbraio

1977 A

3 marzo

1977

Antigua e Barbuda

2 dicembre

1993 A

20 gennaio

1994

Arabia Saudita

11 dicembre

1980

11 dicembre

1980

Argentina

23 giugno

1967

23 giugno

1967

Armenia

28 agosto

1992 A

14 settembre

1992

Australia

23 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Austria

23 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Azerbaigian

15 marzo

1993 A

1° aprile

1993

Bahamas

22 marzo

1974 A

24 aprile

1974

Bahrein

4 aprile

1973 A

21 dicembre

1973

Bangladesh

27 giugno

1972 A

7 febbraio

1973

Barbados

13 settembre

1967 A

11 novembre

1967

Belgio

4 novembre

1965

1° gennaio

1966

Belize

6 agosto

1982 A

1° ottobre

1982

Benin

13 gennaio

1967

13 gennaio

1967

Bhutan

16 luglio

1968 A

7 marzo

1969

Bielorussia

3 febbraio

1978

3 febbraio

1978

Bolivia

20 luglio

1972

20 luglio

1972

Bosnia ed Erzegovina

9 dicembre

1992 A

26 gennaio

1993

Botswana

17 aprile

1967 A

12 gennaio

1968

Brunei

21 novembre

1984 A

15 gennaio

1985

Brasile

8 agosto

1969

8 agosto

1969

Bulgaria

31 luglio

1969

31 luglio

1969

Burkina Faso

24 febbraio

1967

24 febbraio

1967

Burundi

9 maggio

1969

9 maggio

1969

Cabo Verde

27 agosto

1976 A

30 settembre

1976

Cambogia

11 agosto

1969

11 agosto

1969

Camerun

23 dicembre

1968

23 dicembre

1968

Canada

8 marzo

1966

8 marzo

1966

Ceca, Repubblica

1° marzo

1993 A

18 marzo

1993

Ciad

6 gennaio

1972

6 gennaio

1972

Cile

20 settembre

1972

20 settembre

1972

Cina

7 febbraio

1973 A

7 febbraio

1973

Cipro

13 gennaio

1969

13 gennaio

1969

Città del Vaticano

22 aprile

1968

22 aprile

1968

Colombia

11 maggio

1976

11 maggio

1976

Comore

10 maggio

1976 A

29 luglio

1976

Congo (Brazzaville)

7 settembre

1966

7 settembre

1966

Congo (Kinshasa)

6 dicembre

1979

6 dicembre

1979

Corea (Nord)

16 maggio

1974 A

6 giugno

1974

Corea (Sud)

20 maggio

1966

20 maggio

1966

Costa Rica

10 settembre

1981

10 settembre

1981

Côte d’Ivoire

17 settembre

1965

1° gennaio

1966

Croazia

3 luglio

1992 A

20 luglio

1992

Cuba

27 febbraio

1969

27 febbraio

1969

Danimarca

23 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Dominica

22 ottobre

1979 A

31 gennaio

1980

Egitto

30 giugno

1967

30 giugno

1967

El Salvador

9 gennaio

1978

9 gennaio

1978

Emirati Arabi Uniti

2 marzo

1973 A

30 marzo

1973

Ecuador

30 settembre

1969

30 settembre

1969

Eritrea

30 luglio

1993 A

19 agosto

1993

Estonia

9 aprile

1992 A

30 aprile

1992

Eswatini

14 ottobre

1969 A

7 novembre

1969

Etiopia

18 giugno

1969

18 giugno

1969

Figi

28 aprile

1971 A

18 giugno

1971

Filippine

27 aprile

1973

27 aprile

1973

Finlandia

17 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Francia

21 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Gabon

27 gennaio

1967

27 gennaio

1967

Gambia

2 luglio

1974 A

9 ottobre

1974

Georgia

9 marzo

1993 A

1° aprile

1993

Germania

27 giugno

1966

27 giugno

1966

Ghana

17 novembre

1966

17 novembre

1966

Giamaggioca

8 novembre

1968

8 novembre

1968

Giappone

22 luglio

1965

1° gennaio

1966

Gibuti

21 marzo

1978 A

6 giugno

1978

Giordania

20 febbraio

1967

20 febbraio

1967

Grenada

1° novembre

1976 A

30 gennaio

1978

Grecia

8 maggio

1968

8 maggio

1968

Guatemala

10 febbraio

1970

10 febbraio

1970

Guinea

12 dicembre

1966

12 dicembre

1966

Guinea equatoriale

3 luglio

1970 A

24 luglio

1970

Guinea-Bissau

6 maggio

1974 A

30 maggio

1974

Guyana

19 gennaio

1967 A

22 marzo

1967

Haiti

27 maggio

1975 A

27 maggio

1975

India

8 novembre

1966

8 novembre

1966

Indonesia

25 marzo

1970

25 marzo

1970

Iran

28 agosto

1968

28 agosto

1968

Iraq

22 settembre

1967

22 settembre

1967

Irlanda

4 marzo

1966

4 marzo

1966

Islanda

10 agosto

1965

1° gennaio

1966

Israele

29 febbraio

1968

29 febbraio

1968

Italia

12 luglio

1968

12 luglio

1968

Kazakstan

21 luglio

1992 A

27 agosto

1992

Kenya

26 aprile

1968 A

26 aprile

1968

Kirghizistan

15 giugno

1992 A

26 gennaio

1993

Kiribati

4 gennaio

1984 A

14 agosto

1984

Kuwait

16 agosto

1967

16 agosto

1967

Laos

25 settembre

1967

25 settembre

1967

Lesotho

3 agosto

1967 A

6 settembre

1967

Lettonia

19 maggio

1992 A

17 giugno

1992

Libano

5 ottobre

1979

5 ottobre

1979

Liberia

16 settembre

1975

16 settembre

1975

Libia

21 aprile

1969

21 aprile

1969

Liechtenstein

5 ottobre

1967

5 ottobre

1967

Lituania

18 novembre

1991 A

10 gennaio

1992

Lussemburgo

29 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Macedonia del Nord

16 giugno

1993 A

12 luglio

1993

Madagascar

25 agosto

1965

1° gennaio

1966

Malaysia

22 febbraio

1969

22 febbraio

1969

Malawi

3 gennaio

1966 A

25 ottobre

1966

Maldive

21 maggio

1967 A

15 agosto

1967

Mali

18 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Malta

4 giugno

1968 A

4 giugno

1968

Marocco

7 aprile

1967

7 aprile

1967

Maurizio

25 luglio

1969 A

29 agosto

1969

Mauritania

27 febbraio

1967 A

22 marzo

1967

Messico

5 aprile

1968

5 aprile

1968

Moldova

20 ottobre

1992 A

16 novembre

1992

Monaco

30 settembre

1968

30 settembre

1968

Mongolia

8 aprile

1968

8 aprile

1968

Montenegro

26 luglio

2006 A

26 luglio

2006

Mozambico

2 ottobre

1978 A

11 ottobre

1978

Myanmar

1° luglio

1969

1° luglio

1969

Namibia

8 aprile

1992 A

30 aprile

1992

Nauru

1° agosto

1968 A

17 aprile

1969

Nepal

26 settembre

1969

26 settembre

1969

Nicaragua

15 febbraio

1988

15 febbraio

1988

Niger

28 febbraio

1966

28 febbraio

1966

Nigeria

10 gennaio

1967

10 gennaio

1967

Norvegia

1° dicembre

1965

1° gennaio

1966

Nuova Zelanda

21 ottobre

1966

21 ottobre

1966

Oman

18 gennaio

1971 A

17 agosto

1971

Paesi Bassi

8 agosto

1969

8 agosto

1969

Aruba

8 agosto

1969

8 agosto

1969

Curaçao

8 agosto

1969

8 agosto

1969

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

8 agosto

1969

8 agosto

1969

Sint Maarten

8 agosto

1969

8 agosto

1969

Pakistan

19 dicembre

1966

19 dicembre

1966

Panama

19 ottobre

1984 A

19 ottobre

1984

Papua Nuova Guinea

4 maggio

1976 A

4 giugno

1976

Paraguay

12 marzo

1979

12 marzo

1979

Perù

29 aprile

1970

29 aprile

1970

Polonia

12 settembre

1966

12 settembre

1966

Portogallo

7 settembre

1968

7 settembre

1968

Qatar

1° maggio

1968 A

31 gennaio

1969

Regno Unito

2 agosto

1966

2 agosto

1966

Isola di Man

6 marzo

1968

6 marzo

1968

Isole del Canale

6 marzo

1968

6 marzo

1968

Territori d’oltremare le cui
relazioni internazionali sono
assunte per il governo del
Regno Unito

6 marzo

1968

6 marzo

1968

Rep. Centrafricana

26 luglio

1968

26 luglio

1968

Romania

28 aprile

1969

28 aprile

1969

Ruanda

18 maggio

1988

18 maggio

1988

Russia

18 gennaio

1978

18 gennaio

1978

Saint Kitts e Nevis

26 novembre

1987A

11 gennaio

1988

Saint Lucia

16 maggio

1980 A

10 luglio

1980

Saint Vincent e Grenadine

1° dicembre

1980 A

3 febbraio

1981

Salomone, Isole

12 marzo

1984 A

4 maggio

1984

Samoa

13 luglio

1989 A

9 agosto

1989

San Marino

11 ottobre

1967

11 ottobre

1967

São Tomé e Príncipe

28 ottobre

1976 A

22 agosto

1977

Seicelle

20 giugno

1977 A

7 ottobre

1977

Senegal

26 settembre

1967

26 settembre

1967

Serbia

18 giugno

2001 A

18 giugno

2001

Sierra Leone

24 agosto

1967

24 agosto

1967

Singapore

14 dicembre

1965 A

8 gennaio

1966

Siria

18 novembre

1966

18 novembre

1966

Slovacchia

18 febbraio

1993 A

18 marzo

1993

Slovenia

22 luglio

1992 A

27 agosto

1992

Somalia

27 maggio

1968

27 maggio

1968

Spagna

9 novembre

1966

9 novembre

1966

Sri Lanka

14 marzo

1967

14 marzo

1967

Stati Uniti

22 aprile

1966

22 aprile

1966

Sudafrica

22 agosto

1994 A

22 agosto

1994

Sudan del Sud

29 settembre

2011 A

4 ottobre

2011

Suriname

4 marzo

1976 A

20 aprile

1976

Svezia

13 dicembre

1966

13 dicembre

1966

Svizzera

4 febbraio

1966

4 febbraio

1966

Tagikistan

16 maggio

1994 A

9 giugno

1994

Tanzania

26 settembre

1967

26 settembre

1967

Thailandia

7 febbraio

1966

7 febbraio

1966

Timor-Leste

3 novembre

2003 A

28 novembre

2003

Togo

28 agosto

1967

28 agosto

1967

Tonga

15 dicembre

1971 A

26 gennaio

1972

Trinidad e Tobago

14 giugno

1968

14 giugno

1968

Tunisia

13 settembre

1966

13 settembre

1966

Turchia

8 settembre

1970

8 settembre

1970

Turkmenistan

24 novembre

1992 A

26 gennaio

1993

Tuvalu

1° settembre

1980 A

3 febbraio

1981

Ucraina

10 febbraio

1978

10 febbraio

1978

Uganda

29 dicembre

1965

1° gennaio

1966

Ungheria

2 maggio

1967

2 maggio

1967

Uruguay

22 gennaio

1979

22 gennaio

1979

Uzbekistan

20 gennaio

1994 A

24 febbraio

1994

Vanuatu

5 luglio

1982 A

16 luglio

1982

Venezuela

12 settembre

1969

12 settembre

1969

Vietnam

5 giugno

1967

5 giugno

1967

Yemen

17 maggio

1968 A

28 giugno

1968

Zambia

17 gennaio

1966 A

22 marzo

1967

Zimbabwe

4 maggio

1981 A

31 luglio

1981