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0.783.531

Accordo addizionale all’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione postale universale il 13/27 luglio 1949

0.783.531 (Stato 22 ottobre 1949)1ru

(Stato 22 ottobre 1949)

Considerato che, con risoluzione 136 (VI) adottata il 25 febbraio 1948 dal Consiglio economico e sociale, il Segretario generale delle Nazioni Unite è pregato di conchiudere, con qualsiasi istituzione speciale che lo domandasse, un accordo supplementare estendente ai funzionari di questa istituzione il beneficio delle disposizioni dell’Articolo VII della Convenzione sui Privilegi e le Immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di sottoporre qualsiasi accordo supplementare di questo genere all’Assemblea generale per approvazione, e

considerato che l’Unione postale Universale desidera conchiudere un accordo supplementare di questo genere a complemento dell’Accordo conchiuso, conformemente all’Articolo 63 della Carta, tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione postale universale 2 ;

è convenuto quanto segue:

Art. I

All’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione postale universale3 sarà aggiunto come articolo supplementare la clausola seguente:

  1. «I funzionari dell’Unione postale universale avranno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite conformemente ad accordi speciali negoziati in applicazione dell’articolo XIV».

Art. II

Il presente Accordo entrerà in vigore appena approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dall’Unione postale universale. 4

Fatto a Parigi, il 13 luglio 1949.

Fatto a Lake Success,
New York, il 27 luglio 1949.

Per l’Unione postale universale:

Per l’Organizzazione
delle Nazioni Unite:

J.-J. Le Mouël
Presidente della Commissione esecutiva
e di collegamento
dell’Unione postale universale

Byron Price
Segretario generale ad interim

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