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0.784.02

Convenzione
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni1

RU 1996 1284; FF 1994 I 982

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19942
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994

(Stato 8 settembre 2023)

Capitolo I Funzionamento dell’Unione

Sezione I

Art. 1Conferenza di plenipotenziari

1

  1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 8 della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni3 (in appresso designata «la Costituzione»).

2

  1. Qualora ciò sia possibile da un punto di vista pratico, il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla precedente Conferenza di plenipotenziari; altrimenti tale luogo e tali date sono determinati dal Consiglio con l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione.

3

  1. (1) Il luogo preciso e le date esatte della prossima Conferenza di plenipotenziari, o uno dei due, possono essere modificati:

4

  1. in base ad una richiesta di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale,

5

  1. su proposta del Consiglio.

6

  1. Per queste modifiche è necessario l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione.

Art. 2 Elezioni e questioni connesse

Il Consiglio

7

1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10 a 12 in appresso, i Membri dell’Unione eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data alla quale viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.

8

  1. (1) Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante in seno al Consiglio, esso spetta di diritto al Membro dell’Unione che ha ottenuto, durante l’ultimo scrutinio, il numero più elevato di voti tra i Membri che fanno parte della stessa regione e la cui candidatura non è stata accettata.

9

  1. Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non può essere assegnato in base alla procedura indicata al numero 8 precedente, il Presidente del Consiglio invita gli altri Membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d’invito a presentare la candidatura.
  2. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita i Membri dell’Unione ad eleggere il nuovo Membro. L’elezione ha luogo mediante una scheda segreta per corrispondenza. E richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Membro conserva il suo seggio fino all’elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza competente di plenipotenziari.

10

3. Un seggio al Consiglio è considerato come vacante:

11

  1. se un Membro del Consiglio non si è fatto rappresentare a due sessioni ordinarie consecutive del Consiglio;

12

  1. se un Membro dell’Unione si dimette dalle sue funzioni di Membro del Consiglio.

Funzionari eletti

13

1. Il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta.

14

2. Se l’incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice‑Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice‑Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l’incarico di Vice‑Segretario generale è divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 in appresso.

15

3. Se l’incarico di Vice‑Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere.

16

4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice‑Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il direttore che è stato più a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice‑Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore.

17

5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinché le funzioni del direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l’incarico è divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.

18

6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice‑Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all’articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e ciò durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto è divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni.

19

7. Il periodo di servizio di un funzionario che è stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformità alle condizioni prescritte ai numeri 14 a 18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico.

Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

20

1. I membri del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola.

21

2. Se, nell’intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato dà le dimissioni o è impedito ad esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, invita i Membri dell’Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione, da parte del Consiglio, nella sua sessione successiva, di un sostituto. Tuttavia, se il posto diviene vacante più di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Membro dell’Unione interessato nomina, il prima possibile ed entro 90 giorni, un altro cittadino in qualità di sostituto, che rimarrà in carica, a seconda dei casi, fino all’entrata in funzione del nuovo membro eletto dal Consiglio o fino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Il sostituto potrà essere presentato come candidato dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi.

22

3. Si considera che un membro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non è più in grado di esercitare le sue funzioni dopo che è stato a più riprese consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato ed il Membro dell’Unione interessati, dichiara che vi è un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra.

Art. 3 Altre Conferenze

23

1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze mondiali dell’Unione in appresso sono di regola convocate nell’intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari:

24

  1. due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

25

  1. una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

26

  1. una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

27

  1. due assemblee delle radiocomunicazioni abbinate, per luogo e date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

28

2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari:

29

  1. la seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e l’assemblea delle radiocomunicazioni che vi è abbinata possono essere annullate, oppure una delle due può essere annullata anche se l’altra è convocata;

30

  1. può essere indetta un’addizionale conferenza per la normalizzazione delle telecomunicazioni.

31

3. Questi provvedimenti sono adottati:

32

  1. dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

33

  1. su raccomandazione della precedente Conferenza mondiale del Settore interessato, sotto riserva di approvazione da parte del Consiglio;

34

  1. a richiesta di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale;

35

  1. dietro proposta del Consiglio.

36

4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può essere convocata:

37

  1. dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;

38

  1. su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell’approva-zione del Consiglio;

39

  1. su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell’Unione che appartengono alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale;

40

  1. su proposta del Consiglio.

41

  1. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza mondiale o regionale o di un’assemblea delle radiocomunicazioni possono essere stabiliti da una Conferenza di plenipotenziari.

42

  1. In mancanza di decisioni su questo argomento, il luogo preciso e le date esatte sono determinati dal Consiglio con l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione, se si tratta di una conferenza mondiale, o di un’assemblea delle radiocomunicazioni e della maggioranza dei Membri dell’Unione appartenente alla regione interessata, se si tratta di una conferenza regionale; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47 in appresso.

43

  1. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un’assemblea possono essere modificati:

44

  1. su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell’Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea, o di un quarto dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione;

45

  1. su proposta del Consiglio.

46

  1. Nei casi di cui ai numeri 44 e 45 di cui sopra, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea, o della maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione in questione, se si tratta di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 in appresso.

47

7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 e 312 della presente Convenzione, i Membri dell’Unione che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero dei Membri dell’Unione consultati, si procede ad una nuova consultazione il cui risultato è determinante a prescindere dal numero di voti dati.

48

  1. (1) Le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza di plenipotenziari.

49

  1. Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l’adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.

Sezione 2

Art. 4 Il Consiglio

504

1. Il Consiglio è composto da quarantatre Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari.

51

  1. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria presso la sede dell’Unione.

52

  1. Durante tale sessione può decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale.

53

  1. Nell’intervallo tra due sessioni ordinarie, può in linea di massima essere convocato presso la sede dell’Unione dal Presidente, a richiesta della maggioranza dei suoi Membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione.

54

3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza.

55

4. All’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri ed in considerazione del principio di una alternanza tra le regioni, il suo presidente ed il vice‑presidente. Questi rimangono in funzione fino all’apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il vice‑presidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo.

56

5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da un Membro di quest’ultimo è un funzionario dell’amministrazione delle telecomunicazioni o è direttamente responsabile nei confronti di questa amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza in materia di servizi di telecomunicazione.

57

6. Sono a carico dell’Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dal rappresentante di ciascun Membro del Consiglio per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio.

58

7. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio ha diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell’Unione.

59

8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio.

60

9. Il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti dei Membri.

61

10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l’Unione, in conformità con le direttive generali della Conferenza dei plenipotenziari e gli dà il seguito che ritiene appropriato.

62

11. Il Consiglio procede ad una supervisione, nell’intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari, sulla gestione e l’amministrazione globale dell’Unione. In particolare il Consiglio:

63

  1. approva e rivede Io Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell’Unione e gli altri regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennità e le pensioni;

64

  1. adegua se del caso:

65

  1. le scale retributive di base del personale della categoria professionale e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati mediante elezione, al fine di adattarle alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;

66

  1. le scale retributive di base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarle alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell’Unione;

67

  1. le indennità di sede delle categorie professionali e superiori, nonché quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformità con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell’Unione;

68

  1. le indennità di cui beneficia tutto il personale dell’Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;

69

  1. adotta le misure necessarie per assicurare una equa ripartizione geografica del personale dell’Unione e controlla l’attuazione di queste decisioni;

70

  1. decide riguardo all’adozione delle proposte di riforme importanti relative all’organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell’Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento;

71

  1. esamina e stabilisce piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonché ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell’Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell’Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell’articolo 27 della Costituzione;

72

  1. adegua, se del caso, i contributi dell’Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformità con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonché le indennità di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell’Unione, in conformità con la prassi di quest’ultima;

73

  1. esamina e decide il bilancio preventivo annuale dell’Unione ed esamina lo stato di previsione per il ciclo di due anni in base al bilancio preventivo, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti stabiliti per le spese di tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l’obbligo per l’Unione di ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile. Ciò facendo, il Consiglio tiene conto delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 della presente Convenzione e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione;

74

  1. prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell’Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di plenipotenziari;

75

  1. prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze dell’Unione ed impartisce al Segretariato generale ed ai Settori dell’Unione, con l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione se si tratta di una conferenza mondiale o della maggioranza dei membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l’assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione ed all’organizzazione delle conferenze;

76

  1. adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione;

77

  1. delibera sull’attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie;

78

  1. entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell’Unione;

79

  1. adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi e loro annessi, per risolvere i quali non è possibile attendere la successiva conferenza competente;

805

  1. è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude, a nome dell’Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 50 della Costituzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell’articolo 8 della Costituzione;

81

  1. invia ai Membri dell’Unione, il prima possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonché ogni documento che ritiene utile;

82

  1. sottopone alla Conferenza di plenipotenziari un rapporto sulle attività dell’Unione a far data dall’ultima Conferenza di plenipotenziari nonché le raccomandazioni che ritiene appropriate.

Sezione 3

Art. 5 Segretariato generale

83

1. Il Segretariato generale:

84

  1. è responsabile delle gestioni globali delle risorse dell’Unione; può delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice‑Segretario generale nonché ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se dei caso, con il Comitato di coordinamento;

85

  1. coordina le attività del Segretariato generale e dei Settori dell’Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordinamento al fine di garantire l’utilizzazione più efficace ed economica possibile delle risorse dell’Unione;

86

  1. dopo aver consultato il Comitato di coordinamento ed in considerazione delle opinioni di quest’ultimo, prepara e sottopone al Consiglio un rapporto annuale sull’andamento dell’ambiente delle telecomunicazioni, contenente raccomandazioni relative alle future politiche e strategie dell’Unione, come stabilito dal numero 61 della presente Convenzione, nonché una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie;

87

  1. organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di questo Segretariato, in conformità con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consiglio;

88

  1. adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori dell’Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte dei direttore dell’Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento;

89

  1. sottopone alla conoscenza del Consiglio ogni decisione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate relativa alle condizioni di servizio, di indennità e di pensioni del regime comune;

90

  1. vigila sull’applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio;

91

  1. fornisce pareri legali all’Unione;

92

  1. effettua opera di supervisione, ai fini della gestione amministrativa, sul personale dell’Unione, per assicurare l’utilizzazione più efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d’impiego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici è posto sotto l’autorità amministrativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformità con le direttive amministrative generali del Consiglio;

93

  1. nell’interesse generale dell’Unione ed in consultazione con i direttori degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni di lavoro presso la sede dell’Unione;

94

  1. adotta, di comune accordo con il direttore dell’Ufficio interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore;

95

  1. fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono le conferenze dell’Unione, in considerazione delle responsabilità di ciascun Settore;

96

  1. elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 della presente Convenzione, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali;

97

  1. assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il segretariato per le Conferenze dell’Unione e, se del caso, in collaborazione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell’Unione, facendo appello, nella misura che ritiene necessaria, al personale dell’Unione, secondo il numero 93 di cui sopra. Il Segretario generale può, su richiesta e su base contrattuale, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sulle telecomunicazioni;

98

  1. adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d’informazione nonché di altri documenti e rapporti informativi elaborati dal Segretariato generale e dai Settori, o che sono stati inviati all’Unione, o la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l’elenco dei documenti da pubblicare, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai documenti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione è richiesta dalle conferenze;

99

  1. pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che può raccogliere presso altre organizzazioni internazionali, un giornale informativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni;

100

  1. previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell’Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questo progetto di bilancio si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformità con le direttive di bilancio promulgate dal Segretario generale, predisposto in due versioni. Una versione corrisponde ad una crescita zero per l’unità contributiva, l’altra ad una crescita inferiore o uguale ad ogni limite stabilito dalla Conferenza di plenipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risoluzione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, è trasmessa a titolo informativo a tutti i Membri dell’Unione;

101

  1. con l’aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestione finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari per fini di esame e di approvazione definitiva;

102

  1. con l’aiuto del Comitato di coordinamento, istituisce un rapporto annuale sull’attività dell’Unione, trasmesso, previa approvazione del Consiglio, a tutti i Membri;

103

  1. compie ogni altra funzione di segretariato dell’Unione;

104

  1. compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio.

105

2. Il Segretario generale o il Vice‑Segretario generale possono assistere, a titolo consultivo, alle conferenze dell’Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione.

Sezione 4

Art. 6 Comitato di coordinamento

106

  1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario generale su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 26 della Costituzione nonché negli articoli pertinenti della presente Convenzione.

107

  1. Il Comitato è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione per quanto concerne la rappresentanza dell’Unione alle conferenze di tali organizzazioni.

108

  1. Il Comitato esamina i risultati delle attività dell’Unione ed assiste il Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al numero 86 della presente Convenzione, che è presentato al Consiglio.

109

2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l’appoggio della maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilità, qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto ai Membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto dagli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione.

110

3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato può altresì riunirsi, in caso di necessità, su richiesta di due dei suoi membri.

111

4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento è elaborato e comunicato su richiesta ai Membri del Consiglio.

Sezione 5 Settore delle radiocomunicazioni

Art. 7 Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni

112

1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo.

113

  1. (1) L’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può comportare:

114

  1. la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all’articolo 4 della Costituzione;

115

  1. ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza;

116

  1. un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni inerente alle loro attività ed all’esame di queste ultime;

117

  1. la scelta degli argomenti che l’assemblea delle radiocomunicazioni deve esaminare, nonché quelli che saranno esaminati concernenti le future conferenze di radiocomunicazioni.

1186

  1. Il quadro generale dell’ordine del giorno deve essere stabilito con un anticipo di quattro anni, e l’ordine del giorno definitivo è stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

119

  1. Tale ordine del giorno comporta ogni argomento la cui inclusione è stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari.

120

  1. (1) Tale ordine del giorno può essere modificato:

121

  1. su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell’Unione, tali richieste essendo indirizzate individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione;

122

  1. su proposta del Consiglio.

123

  1. I progetti di modifica dell’ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l’accordo della maggioranza dei Membri dell’Unione, sotto riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

124

4. Inoltre la conferenza:

125

  1. esamina ed approva il rapporto del direttore dell’Ufficio sulle attività del Settore a decorrere dall’ultima conferenza;

126

  1. indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all’ordine del giorno della futura conferenza, espone le sue opinioni sull’ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie;

127

  1. include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell’Unione.

128

5. Il presidente ed i vice‑presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.

Art. 8 Assemblea delle radiocomunicazioni

129

1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo.

130

2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radiocomunicazioni:

131

  1. esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 in appresso ed approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni contenuti in tali rapporti;

132

  1. tenendo presente la necessità di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull’Unione, approva il programma di lavoro derivante dall’esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorità e d’urgenza di tali questioni nonché l’incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione;

133

  1. decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna le questioni da esaminare;

134

  1. raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i Paesi in via di sviluppo, per facilitare la partecipazione di questi ultimi al loro studio;

135

  1. esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

136

  1. fa rapporto, alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni alla quale è abbinata, sull’avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell’ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni.

137

3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona designata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa, il presidente è assistito dai vice‑presidenti eletti dall’assemblea.

Art. 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni

138

L’ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attività che interessano la regione di cui si tratta, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118 a 123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne i Membri della regione interessata.

Art. 10 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

139

1. Il Comitato è composto da nove membri eletti dalla Conferenza di plenipotenziari.

140

2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comitato esamina i rapporti del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni relativo allo studio, su richiesta di una o più amministrazioni interessate, dei casi di interferenze pregiudizievoli ed elabora le raccomandazioni necessarie.

141

3. I membri del Comitato hanno l’obbligo di partecipare, a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni ed alle assemblee delle radiocomunicazioni. Il presidente ed il vice‑presidente, o i loro rappresentanti designati, hanno l’obbligo di partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari. In tutti questi casi, i membri vincolati da tali obblighi non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale.

142

4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione sono a carico dell’Unione.

143

5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti:

144

  1. I membri del Comitato eleggono tra di loro un presidente ed un vicepresidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il vice‑presidente succede ogni anno al presidente, ed un nuovo vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del presidente e del vice‑presidente, i membri del Comitato eleggono, per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro.

145

  1. Le riunioni del Comitato sono di regola quattro all’anno, in generale presso la sede dell’Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato può essere svolto con l’aiuto dei moderni mezzi di comunicazione.

146

  1. Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all’unanimità. Qualora non vi riesca, una decisione è considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri dei Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro dei Comitato dispone di un voto; è vietato il voto per procura.

147

  1. Il Comitato può adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformità con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte del Regolamento interno.

Art. 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni

148

1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un’assemblea delle radiocomunicazioni.

149

  1. (1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i problemi che sono loro presentati secondo le disposizioni dell’articolo 7 della presente Convenzione ed elaborano progetti di raccomandazioni. Tali progetti di raccomandazioni sono sottoposti per approvazione o all’assemblea delle radiocomunicazioni o, nell’intervallo tra due assemblee, per corrispondenza alle amministrazioni, in conformità con le procedure adottate dall’assemblea. Le raccomandazioni approvate secondo l’una o l’altra di queste modalità hanno lo stesso statuto.

150

  1. Sotto riserva delle disposizioni del numero 158 in appresso, lo studio dei summenzionati problemi verte essenzialmente su:

151

  1. l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle radiocomunicazioni di Terra e delle radiocomunicazioni spaziali (e quella dell’orbita dei satelliti geostazionari);

152

  1. le caratteristiche e la qualità di funzionamento dei sistemi radioelettrici;

153

  1. il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione;

154

  1. gli aspetti di «radiocomunicazione» delle questioni relative al soccorso ed alla sicurezza.

155

  1. Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica, ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche, si potrà tener conto dei fattori economici.

156

3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio.

157

4. Ciascuna commissione di studio elabora, ad intenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare.

158

5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151 a 154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. 1 Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.

159

6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni.

160

7. Al fine di agevolare l’esame delle attività dei Settore delle radiocomunicazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti.

Art. 12 Ufficio delle radiocomunicazioni

161

1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

162

2. In particolare il direttore:

163

  1. trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni:

164

  1. coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio e dell’Ufficio, comunica ai Membri i risultati di tali lavori, raccoglie i loro commenti e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che può anche includere proposte a carattere regolamentare;

165

  1. partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni dell’assemblea delle radiocomunicazioni e delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’attuazione di tale preparazione;

166

  1. fornisce la sua assistenza ai Paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni;

167

  1. trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

168

  1. elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti e regole di procedura comportano, tra l’altro, metodi di calcolo ed i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;

169

  1. comunica a tutti i Membri dell’Unione le regole di procedura del Comitato e raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni;

170

  1. tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e degli accordi regionali, e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata;

171

  1. applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato il riesame di ogni conclusione richiesto da un’amministrazione e che non può essere attuato per via di tali regole di procedura;

172

  1. procede metodicamente, in conformità con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all’iscrizione ed alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l’amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze;

173

  1. aiuta l’amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e, se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate;

174

  1. svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato;

175

  1. coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni ed è responsabile dell’organizzazione di tali lavori;

176

  1. inoltre il direttore:

177

  1. intraprende studi al fine di fornire pareri ai Membri in vista dell’utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonché in vista di un’utilizzazione equa, efficace ed economica dell’orbita dei satelliti geostazionari, in considerazione dei fabbisogni dei Membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni Paesi;

178

  1. ha, con i membri, scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e tiene aggiornati i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni ed adotta, insieme al Segretario generale, ogni misura utile, come necessario, affinché siano pubblicati nelle lingue di lavoro dell’Unione secondo il numero 172 della Costituzione;

179

  1. tiene aggiornate le pratiche necessarie;

180

  1. rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell’attività del Settore delle radiocomunicazioni a decorrere dall’ultima conferenza; se non è prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull’attività del Settore nel biennio successivo all’ultima conferenza sarà presentato al Consiglio ed ai Membri dell’Unione;

181

  1. istituisce un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinché sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell’Unione.

182

3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

183

4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Sezione 6 Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni

Art. 13 Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni

184

1. In conformità con il numero 104 della Costituzione, è indetta una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell’ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni.

185

2. Le questioni da esaminare da parte di una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che la conferenza ha selezionato in conformità al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza dei pienipotenziari, da un’altra conferenza o dal Consiglio.

186

3. In conformità con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, la conferenza:

187

  1. esamina i rapporti elaborati dalle commissioni di studio in conformità con le disposizioni del numero 194 della presente Convenzione e approva, modifica o respinge progetti di raccomandazioni che contengono tali rapporti;

188

  1. data l’esigenza di mantenere al minimo le esigenze per quanto riguarda le risorse dell’Unione, approva il programma di lavoro derivante dall’esame delle questioni esistenti e da nuovi problemi, determina il loro grado di priorità e di urgenza e valuta l’incidenza finanziaria ed il calendario necessario ai fini della loro realizzazione;

189

  1. decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 188 precedente, se sia il caso di mantenere o di sciogliere le commissioni di studio esistenti o di crearne altre, ed assegna a ciascuna di esse i problemi da esaminare;

190

  1. raggruppa, per quanto possibile, le questioni che interessano i Paesi in via di sviluppo al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi all’esame di tali questioni;

191

  1. esamina ed approva il rapporto del direttore sulle attività dei Settore a seguito dell’ultima conferenza.

Art. 14 Commissioni di studio per la normalizzazione delle
telecomunicazioni

192

  1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni studiano i problemi ed elaborano progetti di raccomandazioni sugli argomenti che sono loro sottoposti in conformità con le disposizioni dell’articolo 13 della presente Convenzione. Tali progetti sono fatti pervenire per approvazione ad una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o, tramite corriere, nell’intervallo tra due conferenze di questo tipo, alle amministrazioni, secondo la procedura adottata dalla conferenza. Le raccomandazioni approvate secondo l’una o l’altra di queste modalità hanno il medesimo statuto.

193

  1. Fatte salve le disposizioni del numero 195 in appresso, le commissioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di taríffazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull’interconnessione dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualità richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciate ai numeri 151 a 154 della presente Convenzione dipendono dal Settore delle radiocomunicazioni.

194

  1. Ciascuna commissione di studio elabora, all’indirizzo della conferenza per la normalizzazione delle telecomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le raccomandazioni adottate in conformità con la procedura di consultazione di cui al numero 192 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che la conferenza deve esaminare.

195

2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri 151 a 154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminate da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Se un accordo non ha potuto essere ottenuto, tale questione potrà essere sottoposta per decisione alla Conferenza di plenipotenziari tramite il Consiglio.

196

3. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull’elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere la sua posizione preminente in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni.

197

4. In vista di agevolare l’esame delle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, è opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. Una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.

Art. 15Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni

198

1. Il Direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni.

199

2. In particolare il direttore:

200

  1. aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, il programma di lavoro approvato dalla Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

201

  1. partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’esecuzione di tale preparazione;

202

  1. tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali o delle decisioni della conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata;

203

  1. scambia, con i membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, come necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in conformità con il numero 172 della Costituzione;

204

  1. rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, sull’attività del Settore a decorrere dall’ultima conferenza e sottopone al Consiglio, nonché ai Membri dell’Unione, un rapporto sull’attività di questo settore durante il biennio susseguente all’ultima conferenza, a meno che non venga convocata una seconda conferenza;

205

  1. elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinché sia incorporato nel bilancio dell’Unione.

206

3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, d’accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

207

4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.

Sezione 7 Settore di sviluppo delle telecomunicazioni

Art. 16 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

208

1. In conformità con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è il seguente:

209

  1. le conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio;

210

  1. le conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono fornire pareri all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni sulle esigenze e le caratteristiche specifiche in materia di telecomunicazione della regione interessata; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

211

  1. le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all’espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei Paesi in via di sviluppo nonché alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l’esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessicompresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione;

212

  1. le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attività del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attività degli altri Settori dell’Unione.

213

2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è elaborato dal direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni; esso è presentato dal Segretario generale all’approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza dei Membri dell’Unione nel caso di una conferenza mondiale o di una maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, sotto riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

Art. 17 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni

214

1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i Paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i Paesi in via di sviluppo ed hanno come oggetto le mansioni.

215

2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza i problemi allo studio, in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per l’effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.

Art. 18 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni e Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni

216

1. Il direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni.

217

2. In particolare, il direttore:

218

  1. partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, gli altri Settori dell’Unione, e tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all’esecuzione di tale preparazione;

219

  1. tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari e delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata;

220

  1. scambia, con i membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in conformità con il numero 172 della Costituzione;

221

  1. raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con il Segretariato generale e gli altri settori dell’Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolarmente utili ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi Paesi devono inoltre tenere debitamente conto delle possibilità offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

222

  1. rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell’attività del Settore a decorrere dall’ultima conferenza e sottopone al Consiglio, nonché ai Membri dell’Unione, un rapporto sull’attività di questo Settore durante il biennio susseguente all’ultima conferenza;

223

  1. elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinché sia esaminato dal Comitato di coordinamento e incorporato nel bilancio preventivo dell’Unione.

224

3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell’Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il direttore dell’Ufficio interessato, in vista di convocare riunioni d’informazione relative alle attività del Settore corrispondente.

225

4. A richiesta dei Membri interessati, il direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e dà consigli riguardo alle questioni relative alle loro telecomunicazioni nazionali. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di più soluzioni tecniche possibili, si potrà tener conto dei fattori economici.

226

5. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.

227

6. È istituito un Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni ed i suoi membri sono nominati dal direttore dopo consultazione del Segretario generale. Il Comitato è composto da personalità che corrispondono ad una ripartizione ampia ed equa di interessi e di competenze in materia di sviluppo delle telecomunicazioni; esso elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il Comitato consiglia il direttore che partecipa alle sue riunioni riguardo alle priorità ed alle strategie da attuare nel quadro delle attività di sviluppo delle telecomunicazioni dell’Unione. In particolare, raccomanda misure volte ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Sezione 8 Disposizioni comuni ai tre Settori

Art. 19Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attività dell’Unione

228

1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni in appresso a partecipare in maniera più ampia alle attività dell’Unione:

229

  1. gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali ed organismi di finanziamento o di sviluppo approvati dal Membro interessato;

230

  1. altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazione approvati dal Membro in questione;

231

  1. organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di sviluppo.

232

2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori di uno o più Settori dell’Unione.

233

3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente citato al numero 229 sopra in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dal Membro interessato è indirizzata da questo Membro al Segretario generale.

234

4. Ogni domanda di un ente di cui al numero 230 di cui sopra presentata dal Membro interessato è trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformità di una domanda di questo tipo con detta procedura è oggetto di un esame da parte del Consiglio.

235

5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o un’organizzazione di cui al numero 231 di cui sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) è trasmessa al Segretario generale e trattata in conformità con le procedure istituite dal Consiglio.

236

6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un’organizzazione di cui ai numeri 260 a 262 della presente Convenzione è trasmessa al Segretario generale e l’organizzazione interessata è iscritta sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra.

237

7. Il Segretario generale elabora ed aggiorna, per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229 a 231 nonché ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione che sono ammessi a partecipare ai lavori dei Settori. Esso pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone alla conoscenza di tutti i Membri e del direttore dell’Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessati sul seguito che è stato dato alla loro richiesta.

238

8. Gli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra sono anch’essi denominati «membri» dei Settori dell’Unione; le condizioni della loro partecipazione ai lavori dei Settori sono enunciate nel presente articolo, all’articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dell’articolo 3 della Costituzione non sono loro applicabili.

2397

9. Una gestione riconosciuta può agire a nome del Membro che l’ha riconosciuta, a condizione che quest’ultimo informi il direttore dell’Ufficio interessato che ha debitamente autorizzato detta gestione.

240

10. Ogni ente o organizzazione ammessi a partecipare ai lavori di un Settore ha diritto di porre fine alla sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Anche il Membro interessato può, se del caso, porre fine a tale partecipazione. La cessazione produrrà i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

241

11. Il Segretario generale elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli/e che non sono più autorizzati/e a partecipare ai lavori di un Settore, in conformità con i criteri e le procedure definite dal Consiglio.

Art. 20 Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio

242

1. L’assemblea delle radiocomunicazioni, la conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni nominano un presidente per ciascuna commissione di studio ed in linea di massima un solo vice‑presidente. All’atto della nomina dei presidenti e dei vice‑presidenti, si terrà conto in particolare di criteri di competenza e dell’esigenza di un’equa ripartizione geografica nonché della necessità di favorire una partecipazione più efficace dei Paesi in via di sviluppo.

243

2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l’assemblea o la conferenza nominano i vice‑presidenti nella misura che ritengono necessaria, in linea di massima non più di due in tutto.

244

3. Se, nell’intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non è in grado di esercitare le sue funzioni e è stato nominato un solo vice‑presidente, quest’ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale più vice‑presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente e, se del caso, un nuovo vice‑presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice‑presidente qualora uno dei suoi vice‑presidenti fosse impedito ad esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato.

245

4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono, nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione.

246

5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell’Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell’assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio.

247

6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte dei Membri, l’approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione saranno quelle approvate dall’assemblea o dalla conferenza competente. Le raccomandazioni in tal modo approvate avranno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza vera e propria.

248

7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l’esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di più commissioni di studio.

249

8. Il direttore dell’Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformità con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il prima possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.

Art. 21 Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un’altra conferenza

250

1. Ogni conferenza può sottoporre ad un’altra conferenza dell’Unione raccomandazioni di sua competenza.

251

2. Tali raccomandazioni sono indirizzate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 320 della presente Convenzione.

Art. 22 Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali

252

1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati.

253

2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere, a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri Settori o i loro rappresentanti nonché i membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessità, queste conferenze o riunioni possono invitare, a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non hanno ritenuto necessario farsi rappresentare.

254

3. Quando un Settore è invitato a partecipare ad una riunione di un’organizzazione internazionale, il suo direttore è autorizzato, in considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.

Capitolo II Disposizioni generali concernenti le conferenze

Art. 23 Invito ed ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi è un governo invitante

255

1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabiliti in conformità con le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante.

256

  1. (1) Un anno prima della data di apertura della Conferenza, il governo invitante invia un invito al governo di ciascun Membro dell’Unione.

257

  1. Questi inviti possono essere indirizzati sia direttamente sia tramite un Segretario generale, sia attraverso un altro governo.

2588

3. Il Segretario generale invita le seguenti organizzazioni ad inviare degli osservatori:

259

  1. l’Organizzazione delle Nazioni Unite;

260

  1. le organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all’articolo 43 della Costituzione;

261

  1. le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi a satelliti;

2629

  1. le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonché l’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

263

  1. (1) Le risposte dei Membri devono pervenire al governo invitante almeno un mese prima dell’apertura della Conferenza; esse devono, per quanto possibile, fornire ogni indicazione sulla composizione della delegazione.

264

  1. Queste risposte possono essere indirizzate al governo invitante sia direttamente, sia tramite il Segretario generale, sia tramite un altro governo.

265

  1. Le risposte delle organizzazioni e degli istituti di cui ai numeri 259 a 262 di cui sopra debbono pervenire al Segretario generale un mese prima della data di apertura della Conferenza.

266

5. Il Segretariato generale ed i tre Uffici dell’Unione sono rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo.

267

6. Sono ammesse alle Conferenze di plenipotenziari:

268

  1. le delegazioni;

26910

  1. gli osservatori delle organizzazioni ed istituzioni invitate in conformità con i numeri 259 a 262 di cui sopra.

Art. 24 Invito ed ammissione alle conferenze delle radiocomunicazioni quando vi è un governo invitante

270

1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissati in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante.

27111

  1. (1) Le disposizioni dei numeri 256 a 265 della presente Convenzione sono applicabili alle conferenze delle radiocomunicazioni.

272

  1. I Membri dell’Unione devono informare le gestioni riconosciute dell’invito a partecipare ad una conferenza di radiocomunicazioni che è stato loro indirizzato.

273

  1. (1) Il governo invitante, d’accordo con il Consiglio o dietro proposta di quest’ultimo, può indirizzare una notifica alle organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione che potrebbero desiderare di inviare osservatori a partecipare alla conferenza a titolo consultivo.

274

  1. Le organizzazioni internazionali interessate di cui al numero 273 di cui sopra indirizzano al governo invitante una domanda d’ammissione entro due mesi a decorrere dalla data della notifica.

275

  1. Il governo invitante riunisce le domande e la decisione di ammissione è adottata dalla conferenza stessa.

276

4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni:

277

  1. le delegazioni;

278

  1. gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione;

279

  1. gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse secondo le disposizioni dei numeri 273 a 275 di cui sopra;

280

  1. gli osservatori che rappresentano le gestioni riconosciute ammesse a partecipare alle commissioni di studio delle radiocomunicazioni in conformità con le disposizioni dell’articolo 19 della presente Convenzione e debitamente autorizzate dal Membro interessato;

281

  1. a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

282

  1. gli osservatori dei Membri dell’Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quelle cui appartengono tali Membri.

Art. 25 Invito ed ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni alle conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e alle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni quando vi è un governo invitante

283

1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabiliti in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante.

284

2. Un anno prima della data di apertura dell’assemblea o della conferenza, il Segretario generale, previa consultazione del direttore dell’Ufficio interessato, invia un invito:

285

  1. all’amministrazione di ciascun Membro dell’Unione;

286

  1. agli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori dei Settore interessato secondo le disposizioni dell’articolo 19 della presente Convenzione;

287

  1. alle organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all’articolo 43 della Costituzione;

288

  1. alle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi a satelliti;

289

  1. ad ogni altra organizzazione regionale o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che interessano l’assemblea o la conferenza.

290

3. Inoltre, il Segretario generale invita le organizzazioni o istituzioni in appresso ad inviare osservatori:

291

  1. all’Organizzazione delle Nazioni Unite;

292

  1. alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed all’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

293

4. Le risposte debbono pervenire al Segretario generale almeno un mese prima dell’apertura dell’assemblea o della conferenza; esse debbono, per quanto possibile, fornire indicazioni sulla composizione della delegazione o della rappresentanza.

294

5. Il Segretariato generale ed i funzionari eletti dell’Unione sono rappresentati all’assemblea o alla conferenza a titolo consultivo.

295

6. Sono ammessi all’assemblea o alla conferenza:

296

  1. le delegazioni;

297

  1. gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni invitate in conformità con le disposizioni dei numeri 287 a 289, 291 e 292 di cui sopra;

298

  1. i rappresentanti degli enti ed organizzazioni di cui al numero 286 di cui sopra.

Art. 26 Procedura per la convocazione o l’annullamento di conferenze mondiali o di assemblee di radiocomunicazioni a richiesta dei Membri dell’Unione o su proposta del Consiglio

299

1. Le procedure enunciate nelle disposizioni in appresso si applicano alla convocazione di una seconda conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni nell’intervallo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari successive ed alla determinazione del luogo preciso e delle date esatte di questa conferenza, o all’annullamento di una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o di una seconda assemblea delle radiocomunicazioni.

300

  1. (1) I Membri dell’Unione che desiderano che una seconda conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sia convocata, ne informano il Segretario generale indicando il luogo e le date della conferenza.

301

  1. Il Segretario generale, avendo ricevuto richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione più appropriati, pregandoli di indicare entro sei settimane se accettano o meno la proposta formulata.

302

  1. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore dell’insieme della proposta, vale a dire accetta sia il luogo sia le date proposte, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione più appropriati.

303

  1. Se la proposta accettata mira a riunire la conferenza in un luogo diverso dalla sede dell’Unione, il Segretario generale, in accordo con il governo invitante, adotta le disposizioni necessarie per la convocazione della conferenza.

304

  1. Se l’insieme della proposta (luogo e date) non è accettato dalla maggioranza dei Membri determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, il Segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell’Unione, invitandoli a pronunciarsi in maniera definitiva, entro sei settimane dalla data di ricezione, sul punto o sui punti controvertiti.

305

  1. Questi punti sono considerati come adottati quando sono stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.

306

  1. (1) Ogni Membro dell’Unione che desidera che una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o una seconda assemblea delle radiocomunicazioni sia annullata, ne informa il Segretario generale. Il Segretario generale, nel ricevere richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione più appropriati pregandoli di indicargli, entro un termine di sei settimane, se accettano o no la proposta formulata.

307

  1. Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore della proposta, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione più appropriati e la conferenza o l’assemblea sono annullate.

308

4. Le procedure indicate ai numeri 301 a 307 di cui sopra, ad eccezione del numero 306, sono altresì applicabili quando viene presentata dal Consiglio una proposta volta a convocare una seconda conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o ad annullare una seconda assemblea delle radiocomunicazioni.

309

5. Ogni Membro dell’Unione che desidera che venga convocata una seconda conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali presenta una proposta a tal fine alla Conferenza di plenipotenziari; l’ordine del giorno, il luogo preciso e le date esatte di tale conferenza sono determinati in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione.

Art. 27 Procedura per la convocazione di conferenze regionali a richiesta dei Membri dell’Unione o dietro proposta del Consiglio

310

Nel caso di conferenze regionali, la procedura descritta ai numeri 300 a 305 della presente Convenzione si applica unicamente ai Membri della regione interessata. Se la convocazione deve essere effettuata per iniziativa dei Membri della regione, è sufficiente che il Segretario generale riceva richieste concordanti provenienti dal quarto dei Membri di detta regione. La procedura descritta ai numeri 301 a 305 della presente Convenzione, inoltre, è applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza regionale è presentata dal Consiglio.

Art. 28 Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza governo invitante

311

Se una conferenza si riunisce senza governo invitante, le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 della presente Convenzione sono applicabili. Il Segretario generale, previa intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, adotta i provvedimenti necessari per convocare ed organizzare la conferenza presso la sede dell’Unione.

Art. 29 Cambiamenti relativi al luogo o alle date di una conferenza

312

1. Le disposizioni degli articoli 26 e 27 della presente Convenzione relative alla convocazione di una conferenza si applicano per analogia quando si tratta, a richiesta dei Membri dell’Unione, o su proposta del Consiglio, di modificare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza. Tali modifiche possono tuttavia essere effettuate solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si è pronunciata a favore.

313

2. Ogni Membro che si propone di cambiare il luogo esatto o le date esatte di una conferenza è tenuto ad ottenere il sostegno del numero prescritto di altri Membri.

314

3. Se del caso, il Segretario generale enuncia nella comunicazione prevista al numero 301 della presente Convenzione le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento di luogo o di date, ad esempio nel caso in cui siano state iniziate spese per la preparazione della riunione della conferenza nel luogo previsto inizialmente.

Art. 30Termini e modalità di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze

315

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Conferenze di plenipotenziari, alle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.

316

2. Immediatamente dopo l’invio degli inviti, il Segretario generale chiede ai Membri di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima della data di apertura della conferenza, le loro proposte per i lavori della conferenza.

317

3. Ogni proposta la cui adozione comporta l’emendamento del testo della Costituzione o della presente Convenzione, o la revisione dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che necessitano di tale emendamento o revisione. I motivi della proposta devono essere indicati in ciascun caso il più brevemente possibile.

318

4. Ogni proposta ricevuta da un Membro dell’Unione è annotata dal Segretario generale e la sua origine è indicata mediante un simbolo stabilito dall’Unione per detto Membro. Se una proposta è presentata da più Membri, la proposta, nella misura del possibile, è annotata con il simbolo di ciascun Membro.

319

5. Il Segretario generale comunica le proposte a tutti i Membri mano a mano che le riceve.

320

6. Il Segretario generale riunisce e coordina le proposte dei Membri e le fa pervenire ai Membri mano a mano che le riceve ed in ogni caso almeno due mesi prima della data di apertura della conferenza. I funzionari eletti ed i funzionari dell’Unione, nonché gli osservatori e rappresentanti che possono assistere a conferenze, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, non sono abilitati a presentare proposte.

321

7. Der Il Segretario generale riunisce altresì i rapporti ricevuti dai membri, dal Consiglio e dai Settori dell’Unione nonché le raccomandazioni formulate dalle conferenze e le trasmette ai Membri, con ogni rapporto dei Segretario generale almeno quattro mesi prima dell’apertura della conferenza.

322

8. Le proposte ricevute dopo la data limite specificata al numero 316 di cui sopra sono comunicate a tutti i Membri dal Segretario generale non appena possibile.

323

9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatte salve le disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione.

Art. 31Credenziali per le conferenze

324

1. La delegazione inviata ad una Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza delle radiocomunicazioni o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di un Membro dell’Unione deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325 a 331 in appresso.

325

  1. (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri.

326

  1. Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.

327

  1. Con riserva di conferma proveniente da una delle autorità di cui ai numeri 325 o 326 di cui sopra, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione può provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica del Membro interessato presso il governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione Svizzera, dal capo della delegazione permanente del Membro interessato presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

328

3. Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità competenti enumerate ai numeri 325 a 327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:

329

  1. conferire i pieni poteri alla delegazione;

330

  1. autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni;

331

  1. dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali.

332

  1. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria è abilitata ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione ed a firmare gli Atti finali.

333

  1. Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non è abilitata ad esercitare il diritto di voto né a firmare gli Atti Finali fino a quando non è stato.

334

5. Le credenziali devono essere depositate presso il Segretariato della conferenza non appena possibile. La commissione prevista al numero 361 della presente Convenzione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato.

335

6. In linea di massima, i Membri dell’Unione devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell’Unione le loro delegazioni. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, un Membro non può inviare la sua delegazione, egli può dare alla delegazione di un altro Membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.

336

7. Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per iscritto.

337

8. Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura.

338

9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali.

339

10. Un Membro, o ente o organizzazione abilitata che si propone di inviare una delegazione o dei rappresentanti ad una conferenza per la normalizzazione delle telecomunicazioni, ad una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o ad un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.

Capitolo III Regolamento interno

Art. 32 Regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni

340

Il regolamento interno è applicabile senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione.

1. Ordine dei posti

341

Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese dei Membri rappresentati.

2. Inaugurazione della conferenza

342

  1. (1) La seduta inaugurale della conferenza è preceduta da una riunione dei capi delegazione durante la quale è stabilito l’ordine del giorno della prima seduta plenaria e sono presentate proposte concernenti l’organizzazione e la designazione dei presidenti e vice‑presidenti della conferenza e delle sue commissioni, secondo un principio di rotazione, di ripartizione geografica ed in base alla competenza necessaria secondo le disposizioni del numero 346 in appresso.

343

  1. Il presidente della riunione dei capi delegazione è designato in conformità con le disposizioni dei numeri 344 e 345 in appresso.

344

  1. (1) La conferenza è inaugurata da una personalità designata dal governo che invita.

345

  1. Qualora non vi sia un governo invitante, essa è inaugurata dal capo delegazione più anziano.

346

  1. (1) Nella prima seduta plenaria, si procede all’elezione del presidente che in linea di massima è una personalità designata dal governo invitante.

347

  1. Qualora non vi sia un governo invitante, il presidente è selezionato in considerazione della proposta formulata dai capi delegazione durante la riunione di cui al numero 342 di cui sopra.

348

4. La prima seduta plenaria procede inoltre:

349

  1. all’elezione dei vice‑presidenti della conferenza;

350

  1. alla costituzione delle commissioni della conferenza ed all’elezione dei rispettivi presidenti e vice‑presidenti;

351

  1. alla designazione del Segretariato della Conferenza, secondo il numero 97 della presente Convenzione; il segretariato può essere rafforzato, se del caso, con del personale fornito dall’amministrazione del Governo invitante.

3. Prerogative del presidente della conferenza

352

1. Oltre all’esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite nel presente regolamento, il presidente pronuncia l’apertura e la chiusura di ciascuna seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull’applicazione del regolamento interno, dà la parola, mette le questioni ai voti e proclama le decisioni adottate.

353

2. Ha la direzione generale dei lavori della conferenza e vigila sul mantenimento dell’ordine durante le sedute plenarie. Delibera sulle proposte e le mozioni d’ordine ed ha, in particolare, potere di proporre l’aggiornamento o la chiusura del dibattito, di togliere o sospendere una seduta. Può anche decidere di rinviare la convocazione di una seduta plenaria, se lo ritiene necessario.

354

3. Protegge il diritto di tutte le delegazioni di esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull’argomento in discussione.

355

4. Vigila affinché i dibattiti siano limitati all’argomento in discussione e può interrompere ogni oratore che si discosti dall’argomento trattato, per ricordargli la necessità di attenersi all’argomento.

4. Costituzione delle commissioni

356

1. La seduta plenaria può costituire commissioni per esaminare gli argomenti sottoposti alle deliberazioni della conferenza. Queste commissioni possono costituire sotto‑commissioni. Le commissioni e le sotto‑commissioni possono anche costituire gruppi di lavoro.

357

2. Sono costituiti, se necessario, sotto‑commissioni e gruppi di lavoro.

358

3. Sotto riserva delle disposizioni previste ai numeri 356 e 357 di cui sopra, saranno costituite le seguenti commissioni:

4.1 Commissione direttiva

359

  1. Questa Commissione è di regola composta dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vicepresidenti della conferenza e dai presidenti e vice‑presidenti delle commissioni;

360

  1. La commissione direttiva coordina tutte le attività inerenti ad un corretto svolgimento dei lavori e stabilisce l’ordine ed il numero delle sedute, evitando, se possibile, ogni simultaneità, data la composizione ristretta di alcune delegazioni.

4.2 Commissione delle credenziali

361

La Conferenza di plenipotenziari, una conferenza delle radiocomunicazioni o una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali nomina una commissione per le credenziali incaricata di verificare le credenziali delle delegazioni alle sue conferenze. Detta commissione presenta le sue conclusioni in seduta plenaria, entro le scadenze stabilite da quest’ultima.

4.3 Commissione di redazione

362

  1. I testi elaborati per quanto possibile in forma definitiva dalle varie commissioni tenendo conto dei pareri formulati sono presentati alla commissione di redazione, la quale è incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il significato e se del caso di collazionarli con i testi precedenti non emendati.

363

  1. Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, ai fini di un nuovo esame, alla commissione competente.

4.4 Commissione di controllo del bilancio preventivo

364

  1. All’apertura di ogni conferenza, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio preventivo incaricata di valutare l’organizzazione ed i mezzi di azione messi a disposizione dei delegati, nonché di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza. Questa commissione include, oltre ai membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del Segretario generale e del direttore dell’Ufficio interessato è, se vi è un governo invitante, un rappresentante di quest’ultimo.

365

  1. Prima dell’esaurimento del bilancio preventivo approvato dal Consiglio per la conferenza, la commissione di controllo presenta alla seduta plenaria, in collaborazione con il segretariato della conferenza, un rendiconto provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, al fine di decidere se i progressi compiuti giustificano un prolungamento della conferenza oltre la data alla quale si prevede l’esaurimento del bilancio approvato.

366

  1. Alla fine di ciascuna conferenza, la commissione di controllo del bilancio preventivo presenta alla seduta plenaria un rapporto che indica, il più esattamente possibile, l’importo previsto delle spese della conferenza, nonché quelle che possono eventualmente essere comportate dall’attuazione delle decisioni adottate da tale conferenza.

367

  1. Dopo aver esaminato ed approvato tale rapporto, la seduta plenaria lo trasmette al Segretario generale con le sue osservazioni, affinché lo presenti al Consiglio nella sua prossima sessione ordinaria.

5. Composizione delle commissioni

5.1Conferenze di plenipotenziari

368

Le commissioni sono composte da delegati dei Membri e degli osservatori previsti al numero 269 della presente Convenzione, che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria.

5.2 Conferenze delle radiocomunicazioni e conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali

369

Le commissioni sono composte dai delegati dei Membri, dagli osservatori e dai rappresentanti di cui ai numeri 278, 279 e 280 della presente Convenzione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria.

5.3 Assemblee delle radiocomunicazioni, conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

370

Oltre ai delegati dei Membri ed agli osservatori di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione, possono partecipare alle assemblee delle radiocomunicazioni ed alle commissioni delle conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti di ogni ente o organizzazione che figurano nella lista appropriata di cui al numero 237 della presente Convenzione.

6. Presidenti e vice‑presidenti delle sotto‑commissioni

371

Il presidente di ciascuna commissione propone a quest’ultima la scelta dei presidenti e dei vice‑presidenti delle sottocommissioni da essa costituite.

7. Convocazione alle sedute

372

Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro sono annunciate, sufficientemente in anticipo, sul luogo di riunione della conferenza.

8. Proposte presentate prima dell’inizio della conferenza

373

Le proposte presentate prima dell’inizio della conferenza sono suddivise dalla seduta plenaria tra le commissioni competenti costituite in conformità con le disposizioni della sezione 4 del presente Regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualunque proposta.

9. Proposte o emendamenti presentati durante la conferenza

374

1. Le proposte o emendamenti presentati dopo l’inizio della Conferenza sono consegnati al presidente della conferenza, al presidente della commissione competente o al segretariato della conferenza a fini di pubblicazione e di distribuzione come documento di conferenza.

375

2. Nessuna proposta o emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto.

376

3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sotto‑commissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni tempo proposte miranti ad accelerare il corso dei dibattiti.

377

4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare.

378

  1. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sotto‑commissione o del gruppo di lavoro competente decide, per ciascun caso, se una proposta o un emendamento presentato durante la seduta deve essere oggetto di una comunicazione verbale o se deve essere depositato a fini di pubblicazione e di distribuzione alle condizioni previste al numero 374 precedente.

37912

  1. In generale, il testo di ogni proposta importante che deve essere oggetto di una votazione deve essere tempestivamente distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza, con sufficiente anticipo affinché possa essere esaminato prima della discussione.

380

  1. Inoltre, il presidente della conferenza, che riceve le proposte o emendamenti di cui al numero 374 precedente, li trasmette, a seconda dei casi, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria.

381

6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria ogni proposta o emendamento da essa presentata durante la conferenza e può esporne i motivi.

10. Condizioni richieste per ogni esame, decisione o voto concernente una proposta o un emendamento

382

1. Nessuna proposta o emendamento può essere introdotto nel dibattito se non è appoggiato, al momento del suo esame, da almeno un’altra delegazione.

383

2. Ogni proposta o ogni emendamento debitamente appoggiato deve essere presentato per esame e poi per decisione, se del caso a seguito di una votazione.

11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati

384

Se una proposta o un emendamento è stato omesso o se il suo esame è stato differito, spetta alla delegazione sotto i cui auspici tale proposta o emendamento è stato presentato, di vigilare affinché si proceda in seguito al suo esame.

12. Svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria

12.1 Quorum

385

Affinché una votazione effettuata durante una seduta plenaria sia valida, devono essere presenti o rappresentate alla seduta oltre la metà delle delegazioni accreditate alla conferenza ed aventi diritto di voto.

12.2 Ordine della discussione

386

(1) Le persone che desiderano prendere la parola possono farlo solo dopo aver ottenuto il consenso del presidente. In linea di massima, esse debbono innanzitutto indicare a che titolo esse parlano.

387

(2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando accuratamente le parole ed accentuando i tempi di pausa necessari affinché tutti possano comprendere bene il suo pensiero.

12.3 Mozioni d’ordine e punti d’ordine

388

(1) Durante il dibattito, una delegazione, nel momento che ritiene opportuno, può presentare una mozione d’ordine o sollevare un punto d’ordine, che daranno immediatamente luogo ad una decisione, adottata dal presidente in conformità con il presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi contro la decisione del presidente, ma quest’ultima rimane valida nella sua integralità se la maggioranza delle delegazioni presenti e votanti non vi si oppone.

389

(2) La delegazione che presenta una mozione d’ordine non può, nel suo intervento, trattare riguardo al merito la questione dibattuta.

12.4 Ordine di priorità delle mozioni e punti d’ordine

390

L’ordine di priorità da assegnare alle mozioni ed ai punti d’ordine di cui al numero 388 precedente è il seguente:

391

  1. ogni punto d’ordine relativo all’applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto;

392

  1. sospensione della seduta;

393

  1. scioglimento della seduta;

394

  1. rinvio del dibattito sull’argomento in discussione;

395

  1. chiusura del dibattito sull’argomento in discussione;

396

  1. ogni altra mozione o ogni altro punto d’ordine che potrebbe essere presentato e la cui priorità relativa è stabilita dal presidente.

12.5 Mozione di sospensione o di scioglimento della seduta

397

Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione può proporre di sospendere o di togliere la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se tale proposta è appoggiata, la parola viene data a due oratori che si esprimono contro la mozione ed unicamente su questo argomento, dopodichè la mozione è messa ai voti.

12.6 Mozione di rinvio del dibattito

398

Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione può proporre il rinvio del dibattito per un periodo determinato. Nel caso in cui la mozione è oggetto di una discussione, vi possono prendere parte solo tre oratori oltre all’autore della mozione, uno a favore della mozione e due contro, dopodichè la mozione è messa ai voti.

12.7 Mozione di chiusura del dibattito

399

In qualunque momento, una delegazione può proporre che il dibattito sull’argomento dibattuto sia chiuso. In tal caso, la parola sarà concessa solo a due oratori sfavorevoli alla chiusura, dopodichè tale mozione sarà messa ai voti. Se la mozione è adottata, il presidente chiede immediatamente che si voti sull’argomento che è oggetto del dibattito.

12.8 Limitazione degli interventi

400

(1) La seduta plenaria può, se del caso, limitare la durata ed il numero degli interventi di una stessa delegazione su un determinato argomento.

401

(2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ciascun intervento a cinque minuti al massimo.

402

(3) Quando un oratore supera il tempo di parola che gli è stato concesso, il presidente ne informa l’assemblea e chiede all’oratore di concludere rapidamente il suo intervento.

12.9 Chiusura della lista degli oratori

403

(1) Durante un dibattito, il presidente può dare lettura della lista degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che manifestano il desiderio di prendere la parola e, con il consenso dell’assemblea, può dichiarare che la lista è chiusa. Tuttavia, se lo ritiene opportuno, il presidente può concedere a titolo eccezionale il diritto di rispondere ad ogni intervento precedente, anche dopo la chiusura della lista.

404

(2) Quando la lista degli oratori è terminata, il presidente pronuncia la chiusura del dibattito sull’argomento in discussione.

12.10 Questioni di competenza

405

Le questioni di competenza che possono sorgere devono essere risolte prima che si voti sul merito dell’argomento in discussione.

12.11 Ritiro e nuova presentazione di una mozione

406

L’autore di una mozione può ritirarla prima che essa sia messa ai voti. Ogni mozione, emendata o no, che sia in tal modo ritirata, può essere ripresentata oppure ritirata sia dalla delegazione autrice dell’emendamento, sia da ogni altra delegazione.

13. Diritto di voto

407

1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione.

408

2. La delegazione di un Membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione.

409

3. Se un Membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione ad un’assemblea delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o ad una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dei Membro interessato hanno insieme, ed a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, sotto riserva delle disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335 a 338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze.

14. Votazione

14.1 Definizione di maggioranza

410

(1) La maggioranza è costituita da oltre la metà delle delegazioni presenti e votanti.

411

(2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo dei voti necessari per rappresentare la maggioranza.

412

(3) In caso di uguaglianza di voti, la proposta o l’emendamento è considerato respinto.

413

(4) Ai fini del presente regolamento si considera come «delegazione presente e votante» ogni delegazione che si pronuncia a favore o a sfavore di una proposta.

14.2 Non‑partecipazione al voto

414

Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto, che dichiarano espressamente di non volervi partecipare, non sono considerate assenti dal punto di vista della determinazione del quorum ai sensi del numero 385 della presente Convenzione, né come essendosi astenute dal punto di vista dell’applicazione delle disposizioni del numero 416 in appresso.

14.3 Maggioranza speciale

415

Per quanto riguarda l’ammissione di nuovi Membri dell’Unione, la maggioranza richiesta è fissata all’articolo 2 della Costituzione.

14.4 Oltre il 50 per cento di astensioni

416

Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero dei voti espressi (a favore, a sfavore, astensioni), l’esame dell’argomento in discussione è rinviato ad una seduta successiva durante la quale le astensioni non saranno più considerate.

14.5 Procedure di voto

417

(1) Le procedure di voto sono le seguenti:

418

  1. a mano alzata, come regola generale, a meno che non sia richiesta una votazione per chiamata nominale secondo la procedura b) o una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c);

419

  1. per chiamata nominale nell’ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti ed abilitati a votare:

420

  1. se almeno due delegazioni, presenti ed abilitate a votare, lo chiedono prima dell’inizio della votazione a meno che non sia stata richiesta una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c), oppure

421

  1. se da una votazione secondo la procedura a) non emerge chiaramente una maggioranza;

422

  1. a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti ed abilitate a votare lo chiedono prima dell’inizio della votazione.

423

(2) Prima di far procedere alla votazione, il presidente esamina ogni richiesta concernente il modo con cui tale votazione sarà effettuata, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e l’argomento messo ai voti. Dichiara poi che la votazione è iniziata e, quando quest’ultima è terminata, ne proclama i risultati.

424

(3) In caso di votazione a scrutinio segreto, il segretariato adotta immediatamente le disposizioni atte ad assicurare il segreto dello scrutinio.

425

(4) Se è disponibile un sistema elettronico adeguato, e se la conferenza decide in tal modo, la votazione può essere effettuata per mezzo di un sistema elettronico.

14.6 Divieto d’interrompere una votazione quando è iniziata

426

Quando la votazione è iniziata, nessuna delegazione può interromperla, salvo se si tratta di una mozione d’ordine relativa allo svolgimento della votazione. Tale mozione d’ordine non può includere una proposta che comporti una modifica della votazione in corso o una modifica riguardo al merito della questione messa ai voti. La votazione ha inizio con la dichiarazione del presidente indicante che la votazione è iniziata e termina con la dichiarazione del presidente che proclama i risultati.

14.7 Spiegazione del voto

427

Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano spiegare il loro voto successivamente al voto stesso.

14.8 Voto di una proposta in parti

428

(1) Se l’autore di una proposta lo richiede, oppure se l’assemblea lo ritiene opportuno, o se il presidente, con l’approvazione dell’autore, lo propone, questa proposta è suddivisa e le sue svariate parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono poi messe ai voti come un tutto unico.

429

(2) Se tutte le parti di una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta.

14.9 Ordine di volo delle proposte relative ad una stessa questione

430

(1) Se la stessa questione è oggetto di varie proposte, queste sono messe ai voti nell’ordine in cui sono state presentate a meno che l’assemblea non decida diversamente.

431

(2) Dopo ogni voto, l’assemblea decide se sia il caso o meno di mettere ai voti la proposta successiva.

14.10 Emendamenti

432

(1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che comporta unicamente una soppressione, un’aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta.

433

(2) Ogni emendamento ad una proposta che è accettata dalla delegazione che presenta questa proposta è subito incorporato al testo originale della proposta.

434

(3) Nessuna proposta di modifica è considerata come un emendamento se l’assemblea ritiene che è incompatibile con la proposta iniziale.

14.11 Votazioni sugli emendamenti

435

(1) Se una proposta è oggetto di un emendamento, tale emendamento è messo ai voti in primo luogo.

436

(2) Se una proposta è oggetto di più emendamenti, quello che si discosta maggiormente dal testo originale è messo ai voti in primo luogo. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, l’emendamento tra quelli che rimangono, e che si discosta maggiormente dal testo originale, è quindi messo ai voti e così via fino a quando uno degli emendamenti non abbia raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati senza che nessuno di loro abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata viene messa ai voti.

437

(3) Se uno o più emendamenti è adottato, la proposta così modificata viene in seguito messa ai voti.

14.12 Nuova votazione

438

(1) Trattandosi di commissioni, sotto‑commissioni e di gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, parte di una proposta o un emendamento che sono già stati oggetto di una decisione a seguito di un voto in una delle commissioni o sotto‑commissioni o in uno dei gruppi di lavoro, non possono essere rimesse ai voti nella stessa commissione o sotto‑commissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica a prescindere dalla procedura di voto prescelta.

439

(2) Trattandosi di sedute plenarie, una proposta, parte di una proposta o un emendamento non devono essere rimessi ai voti, a meno che non siano soddisfatte le due condizioni in appresso:

440

  1. la maggioranza dei Membri abilitati ne abbia fatto richiesta;

441

  1. la domanda di ripetere la votazione venga effettuata almeno un giorno intero dopo la votazione.

15. Svolgimento dei dibattiti e procedure di voto in commissioni e sotto‑commissioni

442

1. I presidenti delle commissioni e sotto‑commissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dalla sezione 3 del presente Regolamento interno.

443

2. Le disposizioni di cui alla sezione 12 del presente regolamento interno per lo svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o sotto‑commissioni, salvo in materia di quorum.

444

3. Le disposizioni di cui alla sezione 14 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni nelle commissioni o sotto‑commissioni.

16. Riserve

445

1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possibile, di aderire all’opinione della maggioranza.

446

2. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire agli emendamenti alla Costituzione o alla presente Convenzione o alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di un Membro che non partecipa alla conferenza ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione.

17. Processi verbali delle sedute plenarie

447

1. I processi‑verbali delle sedute plenarie sono stabiliti dal segretariato della conferenza che provvede a distribuirli alle delegazioni il prima possibile ed in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi successivamente ad ogni seduta.

448

2. Dopo che i processi verbali sono stati distribuiti, le delegazioni possono depositare per iscritto presso il segretariato della conferenza, il più rapidamente possibile, le correzioni che ritengono giustificate, nonché, se del caso, modifiche orali durante la seduta nel corso della quale processi verbali sono approvati.

449

  1. (1) In regola generale, i processi verbali contengono solo le proposte e le conclusioni, assieme ai principali argomenti sui quali sono basati, redatte nella maniera più concisa possibile.

450

  1. Tuttavia, ogni delegazione ha diritto di chiedere l’inserimento analitico o in extenso di ogni dichiarazione da essa formulata durante i dibattiti. In questo caso essa deve in linea di massima annunciarlo all’inizio del suo intervento, in vista di agevolare il compito dei relatori. Deve inoltre fornire, essa stessa, il testo al segretariato della conferenza nelle due ore che seguono la fine della seduta.

451

4. In ogni caso, la facoltà concessa al numero 450 di cui sopra per quanto riguarda l’inserimento delle dichiarazioni deve essere usata con discrezione.

18. Resoconti e rapporti delle commissioni e sotto‑commissioni

452

  1. (1) I dibattiti delle commissioni e sotto‑commissioni sono riassunti, seduta per seduta, in resoconti stabiliti dal segretariato della conferenza e distribuiti alle delegazioni non oltre 5 giorni lavorativi dopo ciascuna seduta. I resoconti mettono in risalto i punti essenziali del dibattito, le varie opinioni di cui conviene prendere nota, nonché le proposte e conclusioni che emergono dall’insieme.

453

  1. Tuttavia, ogni delegazione ha anche il diritto di avvalersi della facoltà di cui al numero 450 precedente.

454

  1. In ogni caso occorre avvalersi solo con discrezione della facoltà concessa al numero 453 di cui sopra.

455

2. Le commissioni e sotto‑commissioni possono elaborare i rapporti parziali che ritengono necessari e, qualora le circostanze lo giustifichino, possono, alla fine dei loro lavori, presentare un rapporto finale nel quale riepilogano in forma concisa le proposte e le conclusioni che risultano dagli studi loro affidati.

19. Approvazione dei processi‑verbali, resoconti e rapporti

456

  1. (1) In linea di massima, all’inizio di ciascuna seduta plenaria o di ciascuna seduta di commissione o di sottocommissioni, il presidente chiede se le delegazioni hanno osservazioni da formulare in merito al processo verbale, o, se si tratta di una commissione o sotto‑commissione, al resoconto della seduta precedente. Tali processi verbali o resoconti sono considerati come approvati se nessuna correzione è stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione è manifestata a voce. Nel caso contrario, vengono apportate al processo-verbale o al resoconto le correzioni necessarie.

457

  1. Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o sotto‑commissione interessata.

458

  1. (1) I processi‑verbali delle ultime sessioni plenarie sono esaminati ed approvati dal presidente.

459

  1. I resoconti delle ultime sedute di una commissione o sotto‑commissione sono esaminati ed approvati dal presidente di questa commissione o sottocommissione.

20. Numerazione

460

1. I numeri dei capitoli, articoli e paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti riportano provvisoriamente il numero dell’ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, cui si aggiunge «A», «B» ecc.

461

2. La numerazione definitiva dei capitoli, articoli e paragrafi è di regola affidata alla commissione di redazione dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può anche essere affidata al Segretario generale in base ad una decisione adottata in seduta plenaria.

21. Approvazione definitiva

462

I testi degli Atti finali di una Conferenza di plenipotenziari, di una conferenza delle radiocomunicazioni o di una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali sono considerati come definitivi se sono approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria.

22. Firma

463

I testi degli Atti finali approvati dalle conferenze di cui al numero 462 precedente sono sottoposti alla firma dei delegati muniti dei poteri definiti all’articolo 31 della presente Convenzione, secondo l’ordine alfabetico dei nomi dei Membri in francese.

23. Rapporti con la stampa ed il pubblico

464

1. I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa solo con l’autorizzazione del presidente della conferenza.

465

2. Nella misura in cui ciò sia possibile in pratica, la stampa ed il pubblico possono assistere alle conferenze in conformità con le direttive approvate alla riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 di cui sopra ed alle disposizioni pratiche adottate dal Segretario generale. La presenza della stampa e del pubblico non deve in alcun caso disturbare l’ordinato svolgimento dei lavori di una seduta.

466

3. Le altre riunioni dell’Unione non sono aperte alla stampa ed al pubblico, salvo se i partecipanti alla riunione in questione decidono diversamente.

24. Franchigia

467

Durante la durata della conferenza, i membri delle delegazioni, i rappresentanti dei Membri del Consiglio, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, gli altri funzionari del Segretariato generale e dei Settori dell’Unione che assistono alla conferenza ed il personale del segretariato dell’Unione distaccato presso la conferenza hanno diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi nonché alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il governo ospite abbia potuto stipulare intese a tale riguardo con gli altri governi e con le gestioni riconosciute interessate.

Capitolo IV Altre disposizioni

Art. 33 Finanze

468

  1. (1) La scala secondo la quale ciascun Membro sceglie la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione, è la seguente:

classe di 40 unità

classe di 35 unità

classe di 30 unità

classe di 28 unità

classe di 25 unità

classe di 23 unità

classe di 20 unità

classe di 18 unità

classe di 15 unità

classe di 13 unità

classe di 10 unità

classe di 8 unità

classe di 5 unità

classe di 4 unità

classe di 3 unità

classe di 2 unità

classe di 1½ unità

classe di 1 unità

classe di ½ unità

classe di ¼ unità

classe di 1/8 unità*

classe di 1/16 unità*

  1. Per i Paesi meno avanzati come recensiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri Membri determinati dal Consigli.

469

  1. Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Membro può scegliere un numero di unità contributive superiore a 40.

470

  1. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri dell’Unione la decisione di ciascun Membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta.

471

  1. I Membri possono in ogni tempo scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato prima.

472

  1. (1) Ogni nuovo Membro paga, per l’anno della sua adesione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese dell’adesione.

473

  1. In caso di denuncia della Costituzione e della presente Convenzione da parte di un Membro, il contributo va pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore.

474

3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3% (3 per cento) annuo per i primi sei mesi ed al tasso dei 6% (6 per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese.

475

4. Le seguenti disposizioni si applicano ai contributi delle organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 ed agli enti ammessi a partecipare alle attività dell’Unione secondo le disposizioni dell’articolo 19 della presente Convenzione.

476

5. Le organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione e di altre organizzazioni internazionali che partecipano ad una Conferenza di plenipotenziari, ad un Settore dell’Unione o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali contribuiscono alle spese di questa conferenza o di questo Settore secondo i numeri 479 a 481 di cui sopra, a seconda dei casi, salvo se sono stati esonerati dal Consiglio con riserva di reciprocità.

477

6. Ogni ente o organizzazione che figura nelle liste menzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformità con i numeri 479 e 480 in appresso.

478

7. Ogni ente od organizzazione che figura nelle liste di cui al numero 237 della presente Convenzione, che partecipa ad una conferenza delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o ad un’assemblea di un Settore di cui non è membro, contribuisce alle spese di questa conferenza o di quest’assemblea secondo i numeri 479 e 481 in appresso.

479

8. I contributi menzionati ai numeri 476, 477 e 478 sono basati sulla libera scelta di una classe di contribuzione nella scala che figura al numero 468 di cui sopra, ad esclusione delle classi di ¼, di 1/8 e di 1/16 di unità riservate ai Membri dell’Unione (tale esclusione non si applica al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni); la classe prescelta è comunicata al Segretario generale; l’ente o l’organizzazione interessato può in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella adottata in precedenza.

480

9. L’importo della contribuzione per unità a carico di ciascun Settore interessato è stabilito ad 1/5 dell’unità contributiva dei Membri dell’Unione. Tali contributi sono considerati come proventi dell’Unione e maturano interessi in conformità con le disposizioni del numero 474 di cui sopra.

481

10. L’importo del contributo per unità alle spese di una conferenza o di un’assemblea è stabilito dividendo l’importo totale del bilancio della conferenza o dell’assemblea in questione per il numero totale di unità versate dai Membri a titolo del loro contributo alle spese dell’Unione. I contributi sono considerati come proventi dell’Unione. Essi maturano interessi a partire dal sessantesimo giorno che segue l’invio delle fatture, ai tassi fissati al numero 474 di cui sopra.

482

11. La riduzione del numero di unità contributive è possibile solo in conformità con i principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione.

483

12. In caso di denuncia della partecipazione ai lavori di un Settore, o qualora sia posta fine a tale partecipazione (vedere il numero 240 della presente Convenzione), il contributo deve essere pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, o del mese in cui viene posta fine alla partecipazione.

484

13. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni è determinato dal Segretario generale, in base alla preoccupazione di coprire, in linea di massima, le spese di stampa e di distribuzione.

485

14. L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.

486

  1. 15. (1) In accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale può accettare contributi volontari in contanti o in natura, con riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se del caso, all’oggetto ed ai programmi dell’Unione nonché al Regolamento finanziario, il quale dovrà contenere disposizioni speciali relative all’accettazione ed all’impiego di tali contributi volontari.

487

  1. Il Segretario generale rende conto di tali contributi volontari al Consiglio nel rapporto di gestione finanziaria ed in un documento che indica brevemente l’origine e l’utilizazzione prevista di ciascuno di questi contributi ed il seguito che è stato dato loro.

Art. 34 Responsabilità finanziarie delle conferenze

488

1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell’Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell’Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare.

489

2. Non è dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare.

Art. 35Lingue

490

  1. (1) Durante le conferenze e le riunioni dell’Unione, possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione:

491

  1. qualora venga richiesto al Segretario generale o al direttore dell’Ufficio interessato di prevedere l’utilizzazione orale o scritta di una o più lingue supplementari, con riserva che le spese supplementari sostenute per via di questo fatto siano a carico dei Membri che hanno espresso tale richiesta o che l’hanno appoggiata;

492

  1. se una delegazione prende essa stessa i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

493

  1. Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale o il direttore dell’Ufficio interessato dà seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati l’assicurazione che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all’Unione.

494

  1. Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell’articolo 29 della Costituzione.

495

2. Tutti i documenti in questione nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che i Membri che chiedono tale pubblicazione s’impegnino a prendere a carico la totalità delle spese di traduzione e di pubblicazione sostenute.

Capitolo V Disposizioni varie relative alla gestione dei servizi di telecomunicazione

Art. 36 Tasse e franchigia

496

Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazioni ed i vari casi in cui la franchigia è concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi.

Art. 37 Elaborazione e pagamento dei conti

497

1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti dei Membri interessati, quando i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti hanno luogo in conformità con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi.

498

2. Le amministrazioni dei Membri e le gestioni riconosciute che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti.

499

3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.

Art. 38 Unità monetaria

500

In mancanza di intese particolari concluse tra i Membri, l’unità monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l’elaborazione dei conti internazionali è:

  1. sia l’unità monetaria del Fondo monetario internazionale,
  2. sia il franco‑oro,

come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalità di applicaziane sono stabilite nell’appendice 1 dei Regolamento di telecomunicazioni internazionali.

Art. 39 Intercomunicazione

501

1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano.

502

2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l’utilizzo di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi, a condizione che tale inabilità sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l’effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l’intercomunicazione.

503

3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione può essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalità di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.

Art. 40 Linguaggio segreto

504

1. I telegrammi di Stato, nonché i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni.

505

2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti i Membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza.

506

3. I Membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all’articolo 35 della Costituzione.

Capitolo VI Arbitrato ed emendamento

Art. 41 Arbitrato. procedura
(vedere l’art. 56 della Costituzione)

507

1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notifica di richiesta di arbitrato.

508

2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a governi.

509

3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere né cittadini di uno Stato parte alla controversia, né avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio.

510

4. Se l’arbitrato è affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti all’accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia.

511

5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro13.

512

6. Se più di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformità con la procedura prevista ai numeri 510 e 511 di cui sopra.

513

7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d’accordo per nominare un terzo arbitro, che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che, inoltre, deve avere una nazionalità diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro.

514

8. Le parti litiganti possono intendersi affinché la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse può anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l’arbitro unico.

515

9. L’arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell’arbitrato e delle regole di procedura da applicare per tale arbitrato.

516

10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti alla controversia. Se l’arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri è definitiva e vincola le parti.

517

11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell’istruttoria e della presentazione dell’arbitrato. Le spese di arbitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia.

518

12. L’Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l’arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia così decidono, la decisione dell’arbitro o degli arbitri è comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.

Art. 42 Disposizioni per emendare la presente Convenzione

519

1. Ogni Membro dell’Unione può proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. La proposta, per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell’Unione ed essere esaminata da essi in tempo utile, deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti i Membri dell’Unione, il prima possibile e al più tardi sei mesi prima della data di cui sopra.

520

2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto in conformità con il numero 519 di cui sopra può tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da un Membro dell’Unione o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari.

521

3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l’esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta è costituito da oltre la metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.

522

4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o no, deve essere approvata in seduta plenaria da più della metà delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto.

523

5. Le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni che figurano nella presente Convenzione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.

524

6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore ad una data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari nella loro totalità e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra i Membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione ed all’istrumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento.

525

7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari può decidere che un emendamento alla presente Convenzione è necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l’emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Costituzione.

526

8. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

527

9. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione in conformità con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata.

528

10. Dopo l’entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della Costituzione si applica altresì ad ogni strumento di emendamento.

Annesso

Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

Ai Fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini in appresso hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.

1001

Esperto: Persona inviata da:

  1. il Governo o l’amministrazione del suo Paese, oppure
  2. un ente o ti un’organizzazione approvati, in conformità alla norma dell’articolo 19 della presente Convenzione, oppure
  3. un’organizzazione internazionale,

per partecipare alle mansioni dell’Unione che rientrano nell’ambito della sua competenza professionale.

100214

Osservatore: Persona inviata da:

  1. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, un’organizzazione regionale di telecomunicazione o un’organizzazione intergovernativa che gestisce sistemi a satelliti, per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza o ad una riunione di un Settore;
  2. un’organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultativo ad una conferenza o ad una riunione di un Settore;
  3. il governo di un Membro dell’Unione, per partecipare senza diritto di voto ad una conferenza regionale,

in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

1003

Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili.

1004

Organismo scientifico o industriale: ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni.

1005

Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.

Nota 1:Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è convenzionalmente inferiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Nota 2:Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine «radiocomunicazione» include altresì le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

1006

Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomunicazioni pubbliche internazionali, effettuata tra:

  1. le amministrazioni,
  2. le gestioni riconosciute,
  3. il presidente del Consiglio, il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale, i direttori degli Uffici, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni o altri rappresentanti o funzionari autorizzati dell’Unione, compresi quelli incaricati di funzioni ufficiali fuori dalla sede dell’Unione.

0.784.02

Campo d’applicazione l’8 settembre 202315

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

5 novembre

2006

5 novembre

2006

Albania

15 ottobre

1999

15 ottobre

1999

Algeria*

13 agosto

1996

13 agosto

1996

Andorra

24 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Angola

10 novembre

2006 A

10 novembre

2006

Arabia Saudita*

8 ottobre

1997

8 ottobre

1997

Argentina*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Armenia

29 settembre

1995 A

29 settembre

1995

Australia*

29 settembre

1994

29 settembre

1994

Austria*

23 ottobre

1997

23 ottobre

1997

Azerbaigian

3 agosto

2000 A

3 agosto

2000

Bahamas

4 agosto

1994

4 agosto

1994

Bahrein*

12 luglio

1996

12 luglio

1996

Bangladesh

28 luglio

1994 A

28 luglio

1994

Barbados

28 luglio

1998

28 luglio

1998

Belarus*

15 giugno

1994

1° luglio

1994

Belgio*

18 agosto

1997

18 agosto

1997

Belize

9 novembre

1993 A

1° luglio

1994

Benin*

24 aprile

1997

24 aprile

1997

Bhutan

16 aprile

1996

16 aprile

1996

Bolivia

30 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Bosnia e Erzegovina

2 settembre

1994 A

2 settembre

1994

Botswana

12 ottobre

1998

12 ottobre

1998

Brasile

19 ottobre

1998

19 ottobre

1998

Brunei*

20 novembre

1996

20 novembre

1996

Bulgaria*

9 settembre

1994

9 settembre

1994

Burkina Faso*

21 ottobre

1994

21 ottobre

1994

Burundi*

9 novembre

1998

9 novembre

1998

Cambogia

14 agosto

1997 A

14 agosto

1997

Camerun*

18 aprile

1995

18 aprile

1995

Canada*

21 giugno

1993

1° luglio

1994

Capo Verde

27 aprile

1998

27 aprile

1998

Ceca, Repubblica

29 agosto

1994 A

29 agosto

1994

Ciad

25 agosto

1997

25 agosto

1997

Cile*

2 settembre

1998

2 settembre

1998

Cina*

15 luglio

1997

15 luglio

1997

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

3 luglio

1999

20 dicembre

1999

Cipro*

1° novembre

1995

1° novembre

1995

Città del Vaticano

3 maggio

1996

3 maggio

1996

Colombia*

2 aprile

1997

2 aprile

1997

Comore

11 agosto

1998

11 agosto

1998

Congo (Brazzaville)

9 agosto

1994 A

9 agosto

1994

Congo (Kinshasa)

25 marzo

2009 A

25 marzo

2009

Corea (Nord)*

9 agosto

1994

9 agosto

1994

Corea (Sud)*

5 agosto

1994

5 agosto

1994

Costa Rica

20 agosto

2002 A

20 agosto

2002

Côte d’Ivoire*

22 marzo

1996

22 marzo

1996

Croazia

3 giugno

1994

1° luglio

1994

Cuba*

25 novembre

1996

25 novembre

1996

Danimarca*

18 giugno

1993

1° luglio

1994

Dominica

28 ottobre

1996 A

28 ottobre

1996

Dominicana, Repubblica

23 aprile

2002 A

23 aprile

2002

Ecuador

1° agosto

1994 A

1° agosto

1994

Egitto

15 maggio

1996

15 maggio

1996

El Salvador

25 maggio

1998

25 maggio

1998

Emirati Arabi Uniti*

2 agosto

1995

2 agosto

1995

Eritrea

31 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Estonia*

23 gennaio

1996

23 gennaio

1996

Etiopia*

13 ottobre

1994

13 ottobre

1994

Eswatini*

5 ottobre

1998

5 ottobre

1998

Figi*

11 ottobre

1998

11 ottobre

1998

Filippine*

23 maggio

1996

23 maggio

1996

Finlandia*

30 maggio

1996

30 maggio

1996

Francia*

18 maggio

1994

1° luglio

1994

Gabon*

28 settembre

1998

28 settembre

1998

Gambia

9 febbraio

1998

9 febbraio

1998

Georgia

20 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Germania*

8 ottobre

1996

8 ottobre

1996

Ghana*

16 ottobre

1998

16 ottobre

1998

Giamaica

20 ottobre

1998

20 ottobre

1998

Giappone*

18 gennaio

1995

18 gennaio

1995

Gibuti

10 marzo

1997

10 marzo

1997

Giordania*

16 ottobre

1995

16 ottobre

1995

Grecia*

25 settembre

1998

25 settembre

1998

Grenada

11 ottobre

2010

11 ottobre

2010

Guatemala

8 maggio

2000 A

8 maggio

2000

Guinea equatoriale

21 settembre

2002 A

21 settembre

2002

Guinea*

5 agosto

1994

5 agosto

1994

Guinea-Bissau

17 luglio

2002 A

17 luglio

2002

Guyana

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Haiti

22 maggio

1995 A

22 maggio

1995

Honduras

23 giugno

2000

23 giugno

2000

India*

3 novembre

1995

3 novembre

1995

Indonesia*

16 aprile

1996

16 aprile

1996

Iran*

11 luglio

1996

11 luglio

1996

Iraq

8 febbraio

2006 A

8 febbraio

2006

Irlanda*

16 ottobre

1996

16 ottobre

1996

Islanda*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Isole Marshall

22 febbraio

1996 A

22 febbraio

1996

Isole Salomone

26 giugno

2018 A

26 giugno

2018

Israele*

25 agosto

1994

25 agosto

1994

Italia*

3 maggio

1996

3 maggio

1996

Kazakstan

5 settembre

1994 A

5 settembre

1994

Kenya*

25 agosto

1994

25 agosto

1994

Kirghizistan

29 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Kiribati

10 gennaio

2007 A

10 gennaio

2007

Kuwait*

6 giugno

1997

6 giugno

1997

Laos

24 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Lesotho*

22 marzo

2002

22 marzo

2002

Lettonia*

1° giugno

2001

1° giugno

2001

Libano*

3 agosto

1998

3 agosto

1998

Liberia

8 ottobre

2008

8 ottobre

2008

Libia

10 luglio

2007 A

10 luglio

2007

Liechtenstein*

2 gennaio

1995

2 gennaio

1995

Lituania*

28 marzo

2000

28 marzo

2000

Lussemburgo*

5 febbraio

1997

5 febbraio

1997

Macedonia del Nord

11 luglio

1994 A

11 luglio

1994

Madagascar

3 giugno

1996

3 giugno

1996

Malawi*

19 ottobre

1998

19 ottobre

1998

Malaysia*

11 aprile

1994

1° luglio

1994

Maldive

22 agosto

1994 A

22 agosto

1994

Mali

25 aprile

1995

25 aprile

1995

Malta*

30 agosto

1995

30 agosto

1995

Marocco*

9 maggio

1996

9 maggio

1996

Mauritania*

30 luglio

1998

30 luglio

1998

Maurizio

6 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Messico*

27 settembre

1993

1° luglio

1994

Micronesia

7 agosto

1995 A

7 agosto

1995

Moldova

18 febbraio

1997

18 febbraio

1997

Monaco*

5 agosto

1997

5 agosto

1997

Mongolia*

4 giugno

1997

4 giugno

1997

Montenegro

21 giugno

2006 A

21 giugno

2006

Mozambico

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Myanmar*

5 ottobre

1998

5 ottobre

1998

Namibia*

4 agosto

1994 A

4 agosto

1994

Nepal

10 novembre

1997

10 novembre

1997

Nicaragua

12 ottobre

1998 A

12 ottobre

1998

Niger*

3 settembre

1998

3 settembre

1998

Nigeria*

24 dicembre

1999

24 dicembre

1999

Norvegia*

15 luglio

1994

15 luglio

1994

Nuova Zelanda*

6 dicembre

1994

6 dicembre

1994

Oman*

18 maggio

1994

1° luglio

1994

Paesi Bassi*

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Aruba

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Curaçao

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Sint Maarten

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Pakistan*

4 novembre

1997

4 novembre

1997

Panama*

13 luglio

1998

13 luglio

1998

Papua Nuova Guinea*

10 maggio

1996

10 maggio

1996

Paraguay

26 settembre

1994 A

26 settembre

1994

Perù*

30 settembre

1994 A

30 settembre

1994

Polonia

17 ottobre

1995

17 ottobre

1995

Portogallo*

30 novembre

1995

30 novembre

1995

Qatar

13 ottobre

1998

13 ottobre

1998

Regno Unito*

27 giugno

1994

1° luglio

1994

Rep. Centrafricana

11 maggio

1995

11 maggio

1995

Romania*

29 novembre

1993

1° luglio

1994

Ruanda

27 giugno

2002 A

27 giugno

2002

Russia*

1° agosto

1995

1° agosto

1995

Saint Kitts e Nevis

15 marzo

2006 A

15 marzo

2006

Saint Lucia

5 settembre

1997 A

5 settembre

1997

Saint Vincent e Grenadine

20 settembre

1994 A

20 settembre

1994

Samoa

29 agosto

1994 A

29 agosto

1994

San Marino

31 agosto

1994

31 agosto

1994

São Tomé e Príncipe

15 luglio

1996 A

15 luglio

1996

Seicelle

17 settembre

1999 A

17 settembre

1999

Senegal*

18 novembre

1994

18 novembre

1994

Serbia

1° giugno

2001 A

1° giugno

2001

Sierra Leone

26 novembre

2010 A

26 novembre

2010

Singapore*

2 maggio

1996

2 maggio

1996

Siria

14 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Slovacchia

1° luglio

1994 A

1° luglio

1994

Slovenia*

12 dicembre

1994

12 dicembre

1994

Somalia

24 giugno

2005 A

24 giugno

2005

Spagna*

15 aprile

1996

15 aprile

1996

Sri Lanka*

26 luglio

1996

26 luglio

1996

Stati Uniti*

26 ottobre

1997

26 ottobre

1997

Sudafrica

30 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Sudan del Sud

3 ottobre

2011 A

3 ottobre

2011

Sudan*

13 febbraio

1997

13 febbraio

1997

Suriname*

27 ottobre

1997

27 ottobre

1997

Svezia*

15 settembre

1994

15 settembre

1994

Svizzera*

15 settembre

1994

15 settembre

1994

Tagikistan

19 luglio

1994 A

19 luglio

1994

Tanzania

16 settembre

1998

16 settembre

1998

Thailandia*

3 aprile

1996

3 aprile

1996

Timor Est

24 agosto

2010 A

24 agosto

2010

Togo

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Tonga

9 settembre

1994 A

9 settembre

1994

Trinidad e Tobago

20 settembre

1994 A

20 settembre

1994

Tunisia*

27 ottobre

1997

27 ottobre

1997

Turchia*

3 maggio

2000

3 maggio

2000

Turkmenistan

27 aprile

1994 A

1° luglio

1994

Tuvalu

15 agosto

1996 A

15 agosto

1996

Ucraina*

4 agosto

1994

4 agosto

1994

Uganda

27 luglio

1994 A

27 luglio

1994

Ungheria*

14 novembre

1997

14 novembre

1997

Uruguay*

1° ottobre

1998

1° ottobre

1998

Uzbekistan

22 settembre

1994 A

22 settembre

1994

Vanuatu

13 ottobre

1998 A

13 ottobre

1998

Venezuela*

17 settembre

1996

17 settembre

1996

Vietnam*

19 giugno

1996

19 giugno

1996

Yemen*

5 ottobre

1998

5 ottobre

1998

Zambia*

12 ottobre

1998

12 ottobre

1998

Zimbabwe

5 dicembre

1994

5 dicembre

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese possono essere consultati sul sito web dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitutión and Convention o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.