0.784.02
Convenzione
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni1
RU 1996 1284; FF 1994 I 982
Traduzione
Conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19942
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994
(Stato 8 settembre 2023)
Capitolo I Funzionamento dell’Unione
Sezione I
Art. 1Conferenza di plenipotenziari | |
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Art. 2 Elezioni e questioni connesse | |
Il Consiglio | |
7 | 1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10 a 12 in appresso, i Membri dell’Unione eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data alla quale viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. |
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10 | 3. Un seggio al Consiglio è considerato come vacante: |
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Funzionari eletti | |
13 | 1. Il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta. |
14 | 2. Se l’incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice‑Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice‑Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l’incarico di Vice‑Segretario generale è divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 in appresso. |
15 | 3. Se l’incarico di Vice‑Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere. |
16 | 4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice‑Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il direttore che è stato più a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice‑Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore. |
17 | 5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinché le funzioni del direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l’incarico è divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. |
18 | 6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice‑Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all’articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e ciò durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto è divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni. |
19 | 7. Il periodo di servizio di un funzionario che è stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformità alle condizioni prescritte ai numeri 14 a 18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico. |
Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni | |
20 | 1. I membri del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola. |
21 | 2. Se, nell’intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato dà le dimissioni o è impedito ad esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, invita i Membri dell’Unione che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione, da parte del Consiglio, nella sua sessione successiva, di un sostituto. Tuttavia, se il posto diviene vacante più di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Membro dell’Unione interessato nomina, il prima possibile ed entro 90 giorni, un altro cittadino in qualità di sostituto, che rimarrà in carica, a seconda dei casi, fino all’entrata in funzione del nuovo membro eletto dal Consiglio o fino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Il sostituto potrà essere presentato come candidato dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi. |
22 | 3. Si considera che un membro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non è più in grado di esercitare le sue funzioni dopo che è stato a più riprese consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato ed il Membro dell’Unione interessati, dichiara che vi è un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra. |
Art. 3 Altre Conferenze | |
23 | 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze mondiali dell’Unione in appresso sono di regola convocate nell’intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari: |
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28 | 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari: |
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31 | 3. Questi provvedimenti sono adottati: |
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36 | 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può essere convocata: |
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47 | 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 e 312 della presente Convenzione, i Membri dell’Unione che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero dei Membri dell’Unione consultati, si procede ad una nuova consultazione il cui risultato è determinante a prescindere dal numero di voti dati. |
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Sezione 2
Art. 4 Il Consiglio | |
504 | 1. Il Consiglio è composto da quarantatre Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
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54 | 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza. |
55 | 4. All’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri ed in considerazione del principio di una alternanza tra le regioni, il suo presidente ed il vice‑presidente. Questi rimangono in funzione fino all’apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il vice‑presidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo. |
56 | 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da un Membro di quest’ultimo è un funzionario dell’amministrazione delle telecomunicazioni o è direttamente responsabile nei confronti di questa amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza in materia di servizi di telecomunicazione. |
57 | 6. Sono a carico dell’Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dal rappresentante di ciascun Membro del Consiglio per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio. |
58 | 7. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio ha diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell’Unione. |
59 | 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio. |
60 | 9. Il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti dei Membri. |
61 | 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l’Unione, in conformità con le direttive generali della Conferenza dei plenipotenziari e gli dà il seguito che ritiene appropriato. |
62 | 11. Il Consiglio procede ad una supervisione, nell’intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari, sulla gestione e l’amministrazione globale dell’Unione. In particolare il Consiglio: |
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Sezione 3
Art. 5 Segretariato generale | |
83 | 1. Il Segretariato generale: |
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105 | 2. Il Segretario generale o il Vice‑Segretario generale possono assistere, a titolo consultivo, alle conferenze dell’Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione. |
Sezione 4
Art. 6 Comitato di coordinamento | |
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109 | 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l’appoggio della maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilità, qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto ai Membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto dagli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione. |
110 | 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato può altresì riunirsi, in caso di necessità, su richiesta di due dei suoi membri. |
111 | 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento è elaborato e comunicato su richiesta ai Membri del Consiglio. |
Sezione 5 Settore delle radiocomunicazioni
Art. 7 Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni | |
112 | 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo. |
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124 | 4. Inoltre la conferenza: |
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128 | 5. Il presidente ed i vice‑presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata. |
Art. 8 Assemblea delle radiocomunicazioni | |
129 | 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo. |
130 | 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radiocomunicazioni: |
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137 | 3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona designata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa, il presidente è assistito dai vice‑presidenti eletti dall’assemblea. |
Art. 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni | |
138 | L’ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attività che interessano la regione di cui si tratta, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118 a 123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne i Membri della regione interessata. |
Art. 10 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni | |
139 | 1. Il Comitato è composto da nove membri eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
140 | 2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comitato esamina i rapporti del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni relativo allo studio, su richiesta di una o più amministrazioni interessate, dei casi di interferenze pregiudizievoli ed elabora le raccomandazioni necessarie. |
141 | 3. I membri del Comitato hanno l’obbligo di partecipare, a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni ed alle assemblee delle radiocomunicazioni. Il presidente ed il vice‑presidente, o i loro rappresentanti designati, hanno l’obbligo di partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari. In tutti questi casi, i membri vincolati da tali obblighi non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale. |
142 | 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione sono a carico dell’Unione. |
143 | 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti: |
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Art. 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni | |
148 | 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un’assemblea delle radiocomunicazioni. |
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156 | 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio. |
157 | 4. Ciascuna commissione di studio elabora, ad intenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare. |
158 | 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151 a 154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. 1 Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio. |
159 | 6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni. |
160 | 7. Al fine di agevolare l’esame delle attività dei Settore delle radiocomunicazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti. |
Art. 12 Ufficio delle radiocomunicazioni | |
161 | 1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
162 | 2. In particolare il direttore: |
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182 | 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
183 | 4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione. |
Sezione 6 Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni
Art. 13 Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni | |
184 | 1. In conformità con il numero 104 della Costituzione, è indetta una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell’ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni. |
185 | 2. Le questioni da esaminare da parte di una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che la conferenza ha selezionato in conformità al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza dei pienipotenziari, da un’altra conferenza o dal Consiglio. |
186 | 3. In conformità con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, la conferenza: |
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Art. 14 Commissioni di studio per la normalizzazione delle | |
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195 | 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri 151 a 154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminate da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Se un accordo non ha potuto essere ottenuto, tale questione potrà essere sottoposta per decisione alla Conferenza di plenipotenziari tramite il Consiglio. |
196 | 3. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull’elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere la sua posizione preminente in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni. |
197 | 4. In vista di agevolare l’esame delle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, è opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. Una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti. |
Art. 15Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni | |
198 | 1. Il Direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni. |
199 | 2. In particolare il direttore: |
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206 | 3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, d’accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
207 | 4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione. |
Sezione 7 Settore di sviluppo delle telecomunicazioni
Art. 16 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
208 | 1. In conformità con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è il seguente: |
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213 | 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è elaborato dal direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni; esso è presentato dal Segretario generale all’approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza dei Membri dell’Unione nel caso di una conferenza mondiale o di una maggioranza dei Membri dell’Unione appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, sotto riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. |
Art. 17 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
214 | 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i Paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i Paesi in via di sviluppo ed hanno come oggetto le mansioni. |
215 | 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza i problemi allo studio, in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per l’effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace. |
Art. 18 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni e Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
216 | 1. Il direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. |
217 | 2. In particolare, il direttore: |
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224 | 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell’Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il direttore dell’Ufficio interessato, in vista di convocare riunioni d’informazione relative alle attività del Settore corrispondente. |
225 | 4. A richiesta dei Membri interessati, il direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e dà consigli riguardo alle questioni relative alle loro telecomunicazioni nazionali. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di più soluzioni tecniche possibili, si potrà tener conto dei fattori economici. |
226 | 5. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
227 | 6. È istituito un Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni ed i suoi membri sono nominati dal direttore dopo consultazione del Segretario generale. Il Comitato è composto da personalità che corrispondono ad una ripartizione ampia ed equa di interessi e di competenze in materia di sviluppo delle telecomunicazioni; esso elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il Comitato consiglia il direttore che partecipa alle sue riunioni riguardo alle priorità ed alle strategie da attuare nel quadro delle attività di sviluppo delle telecomunicazioni dell’Unione. In particolare, raccomanda misure volte ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano lo sviluppo delle telecomunicazioni. |
Sezione 8 Disposizioni comuni ai tre Settori
Art. 19Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attività dell’Unione | |
228 | 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni in appresso a partecipare in maniera più ampia alle attività dell’Unione: |
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232 | 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori di uno o più Settori dell’Unione. |
233 | 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente citato al numero 229 sopra in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dal Membro interessato è indirizzata da questo Membro al Segretario generale. |
234 | 4. Ogni domanda di un ente di cui al numero 230 di cui sopra presentata dal Membro interessato è trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformità di una domanda di questo tipo con detta procedura è oggetto di un esame da parte del Consiglio. |
235 | 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o un’organizzazione di cui al numero 231 di cui sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) è trasmessa al Segretario generale e trattata in conformità con le procedure istituite dal Consiglio. |
236 | 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un’organizzazione di cui ai numeri 260 a 262 della presente Convenzione è trasmessa al Segretario generale e l’organizzazione interessata è iscritta sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra. |
237 | 7. Il Segretario generale elabora ed aggiorna, per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229 a 231 nonché ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione che sono ammessi a partecipare ai lavori dei Settori. Esso pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone alla conoscenza di tutti i Membri e del direttore dell’Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessati sul seguito che è stato dato alla loro richiesta. |
238 | 8. Gli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra sono anch’essi denominati «membri» dei Settori dell’Unione; le condizioni della loro partecipazione ai lavori dei Settori sono enunciate nel presente articolo, all’articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dell’articolo 3 della Costituzione non sono loro applicabili. |
2397 | 9. Una gestione riconosciuta può agire a nome del Membro che l’ha riconosciuta, a condizione che quest’ultimo informi il direttore dell’Ufficio interessato che ha debitamente autorizzato detta gestione. |
240 | 10. Ogni ente o organizzazione ammessi a partecipare ai lavori di un Settore ha diritto di porre fine alla sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Anche il Membro interessato può, se del caso, porre fine a tale partecipazione. La cessazione produrrà i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica. |
241 | 11. Il Segretario generale elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli/e che non sono più autorizzati/e a partecipare ai lavori di un Settore, in conformità con i criteri e le procedure definite dal Consiglio. |
Art. 20 Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio | |
242 | 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni, la conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni nominano un presidente per ciascuna commissione di studio ed in linea di massima un solo vice‑presidente. All’atto della nomina dei presidenti e dei vice‑presidenti, si terrà conto in particolare di criteri di competenza e dell’esigenza di un’equa ripartizione geografica nonché della necessità di favorire una partecipazione più efficace dei Paesi in via di sviluppo. |
243 | 2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l’assemblea o la conferenza nominano i vice‑presidenti nella misura che ritengono necessaria, in linea di massima non più di due in tutto. |
244 | 3. Se, nell’intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non è in grado di esercitare le sue funzioni e è stato nominato un solo vice‑presidente, quest’ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale più vice‑presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente e, se del caso, un nuovo vice‑presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice‑presidente qualora uno dei suoi vice‑presidenti fosse impedito ad esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato. |
245 | 4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono, nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione. |
246 | 5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell’Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell’assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio. |
247 | 6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte dei Membri, l’approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione saranno quelle approvate dall’assemblea o dalla conferenza competente. Le raccomandazioni in tal modo approvate avranno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza vera e propria. |
248 | 7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l’esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di più commissioni di studio. |
249 | 8. Il direttore dell’Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformità con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il prima possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente. |
Art. 21 Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un’altra conferenza | |
250 | 1. Ogni conferenza può sottoporre ad un’altra conferenza dell’Unione raccomandazioni di sua competenza. |
251 | 2. Tali raccomandazioni sono indirizzate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 320 della presente Convenzione. |
Art. 22 Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali | |
252 | 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati. |
253 | 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere, a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri Settori o i loro rappresentanti nonché i membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessità, queste conferenze o riunioni possono invitare, a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non hanno ritenuto necessario farsi rappresentare. |
254 | 3. Quando un Settore è invitato a partecipare ad una riunione di un’organizzazione internazionale, il suo direttore è autorizzato, in considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo. |
Capitolo II Disposizioni generali concernenti le conferenze
Art. 23 Invito ed ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi è un governo invitante | |
255 | 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabiliti in conformità con le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante. |
256 |
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257 |
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2588 | 3. Il Segretario generale invita le seguenti organizzazioni ad inviare degli osservatori: |
259 |
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260 |
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261 |
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2629 |
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263 |
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264 |
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265 |
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266 | 5. Il Segretariato generale ed i tre Uffici dell’Unione sono rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo. |
267 | 6. Sono ammesse alle Conferenze di plenipotenziari: |
268 |
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26910 |
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Art. 24 Invito ed ammissione alle conferenze delle radiocomunicazioni quando vi è un governo invitante | |
270 | 1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissati in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante. |
27111 |
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272 |
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273 |
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274 |
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275 |
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276 | 4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni: |
277 |
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278 |
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279 |
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280 |
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281 |
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282 |
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Art. 25 Invito ed ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni alle conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e alle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni quando vi è un governo invitante | |
283 | 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabiliti in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante. |
284 | 2. Un anno prima della data di apertura dell’assemblea o della conferenza, il Segretario generale, previa consultazione del direttore dell’Ufficio interessato, invia un invito: |
285 |
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286 |
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287 |
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288 |
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289 |
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290 | 3. Inoltre, il Segretario generale invita le organizzazioni o istituzioni in appresso ad inviare osservatori: |
291 |
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292 |
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293 | 4. Le risposte debbono pervenire al Segretario generale almeno un mese prima dell’apertura dell’assemblea o della conferenza; esse debbono, per quanto possibile, fornire indicazioni sulla composizione della delegazione o della rappresentanza. |
294 | 5. Il Segretariato generale ed i funzionari eletti dell’Unione sono rappresentati all’assemblea o alla conferenza a titolo consultivo. |
295 | 6. Sono ammessi all’assemblea o alla conferenza: |
296 |
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297 |
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298 |
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Art. 26 Procedura per la convocazione o l’annullamento di conferenze mondiali o di assemblee di radiocomunicazioni a richiesta dei Membri dell’Unione o su proposta del Consiglio | |
299 | 1. Le procedure enunciate nelle disposizioni in appresso si applicano alla convocazione di una seconda conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni nell’intervallo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari successive ed alla determinazione del luogo preciso e delle date esatte di questa conferenza, o all’annullamento di una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o di una seconda assemblea delle radiocomunicazioni. |
300 |
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301 |
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302 |
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303 |
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304 |
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305 |
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306 |
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307 |
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308 | 4. Le procedure indicate ai numeri 301 a 307 di cui sopra, ad eccezione del numero 306, sono altresì applicabili quando viene presentata dal Consiglio una proposta volta a convocare una seconda conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o ad annullare una seconda assemblea delle radiocomunicazioni. |
309 | 5. Ogni Membro dell’Unione che desidera che venga convocata una seconda conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali presenta una proposta a tal fine alla Conferenza di plenipotenziari; l’ordine del giorno, il luogo preciso e le date esatte di tale conferenza sono determinati in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione. |
Art. 27 Procedura per la convocazione di conferenze regionali a richiesta dei Membri dell’Unione o dietro proposta del Consiglio | |
310 | Nel caso di conferenze regionali, la procedura descritta ai numeri 300 a 305 della presente Convenzione si applica unicamente ai Membri della regione interessata. Se la convocazione deve essere effettuata per iniziativa dei Membri della regione, è sufficiente che il Segretario generale riceva richieste concordanti provenienti dal quarto dei Membri di detta regione. La procedura descritta ai numeri 301 a 305 della presente Convenzione, inoltre, è applicabile quando la proposta di convocazione di una conferenza regionale è presentata dal Consiglio. |
Art. 28 Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza governo invitante | |
311 | Se una conferenza si riunisce senza governo invitante, le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 della presente Convenzione sono applicabili. Il Segretario generale, previa intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, adotta i provvedimenti necessari per convocare ed organizzare la conferenza presso la sede dell’Unione. |
Art. 29 Cambiamenti relativi al luogo o alle date di una conferenza | |
312 | 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 27 della presente Convenzione relative alla convocazione di una conferenza si applicano per analogia quando si tratta, a richiesta dei Membri dell’Unione, o su proposta del Consiglio, di modificare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza. Tali modifiche possono tuttavia essere effettuate solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si è pronunciata a favore. |
313 | 2. Ogni Membro che si propone di cambiare il luogo esatto o le date esatte di una conferenza è tenuto ad ottenere il sostegno del numero prescritto di altri Membri. |
314 | 3. Se del caso, il Segretario generale enuncia nella comunicazione prevista al numero 301 della presente Convenzione le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento di luogo o di date, ad esempio nel caso in cui siano state iniziate spese per la preparazione della riunione della conferenza nel luogo previsto inizialmente. |
Art. 30Termini e modalità di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze | |
315 | 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Conferenze di plenipotenziari, alle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali. |
316 | 2. Immediatamente dopo l’invio degli inviti, il Segretario generale chiede ai Membri di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima della data di apertura della conferenza, le loro proposte per i lavori della conferenza. |
317 | 3. Ogni proposta la cui adozione comporta l’emendamento del testo della Costituzione o della presente Convenzione, o la revisione dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che necessitano di tale emendamento o revisione. I motivi della proposta devono essere indicati in ciascun caso il più brevemente possibile. |
318 | 4. Ogni proposta ricevuta da un Membro dell’Unione è annotata dal Segretario generale e la sua origine è indicata mediante un simbolo stabilito dall’Unione per detto Membro. Se una proposta è presentata da più Membri, la proposta, nella misura del possibile, è annotata con il simbolo di ciascun Membro. |
319 | 5. Il Segretario generale comunica le proposte a tutti i Membri mano a mano che le riceve. |
320 | 6. Il Segretario generale riunisce e coordina le proposte dei Membri e le fa pervenire ai Membri mano a mano che le riceve ed in ogni caso almeno due mesi prima della data di apertura della conferenza. I funzionari eletti ed i funzionari dell’Unione, nonché gli osservatori e rappresentanti che possono assistere a conferenze, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, non sono abilitati a presentare proposte. |
321 | 7. Der Il Segretario generale riunisce altresì i rapporti ricevuti dai membri, dal Consiglio e dai Settori dell’Unione nonché le raccomandazioni formulate dalle conferenze e le trasmette ai Membri, con ogni rapporto dei Segretario generale almeno quattro mesi prima dell’apertura della conferenza. |
322 | 8. Le proposte ricevute dopo la data limite specificata al numero 316 di cui sopra sono comunicate a tutti i Membri dal Segretario generale non appena possibile. |
323 | 9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatte salve le disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione. |
Art. 31Credenziali per le conferenze | |
324 | 1. La delegazione inviata ad una Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza delle radiocomunicazioni o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di un Membro dell’Unione deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325 a 331 in appresso. |
325 |
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326 |
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327 |
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328 | 3. Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità competenti enumerate ai numeri 325 a 327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri: |
329 |
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330 |
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331 |
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332 |
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333 |
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334 | 5. Le credenziali devono essere depositate presso il Segretariato della conferenza non appena possibile. La commissione prevista al numero 361 della presente Convenzione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato. |
335 | 6. In linea di massima, i Membri dell’Unione devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell’Unione le loro delegazioni. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, un Membro non può inviare la sua delegazione, egli può dare alla delegazione di un altro Membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra. |
336 | 7. Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per iscritto. |
337 | 8. Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura. |
338 | 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali. |
339 | 10. Un Membro, o ente o organizzazione abilitata che si propone di inviare una delegazione o dei rappresentanti ad una conferenza per la normalizzazione delle telecomunicazioni, ad una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o ad un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti. |
Capitolo III Regolamento interno
Art. 32 Regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni | |
340 | Il regolamento interno è applicabile senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione. |
1. Ordine dei posti | |
341 | Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l’ordine alfabetico dei nomi in francese dei Membri rappresentati. |
2. Inaugurazione della conferenza | |
342 |
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343 |
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344 |
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345 |
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346 |
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347 |
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348 | 4. La prima seduta plenaria procede inoltre: |
349 |
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350 |
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351 |
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3. Prerogative del presidente della conferenza | |
352 | 1. Oltre all’esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite nel presente regolamento, il presidente pronuncia l’apertura e la chiusura di ciascuna seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull’applicazione del regolamento interno, dà la parola, mette le questioni ai voti e proclama le decisioni adottate. |
353 | 2. Ha la direzione generale dei lavori della conferenza e vigila sul mantenimento dell’ordine durante le sedute plenarie. Delibera sulle proposte e le mozioni d’ordine ed ha, in particolare, potere di proporre l’aggiornamento o la chiusura del dibattito, di togliere o sospendere una seduta. Può anche decidere di rinviare la convocazione di una seduta plenaria, se lo ritiene necessario. |
354 | 3. Protegge il diritto di tutte le delegazioni di esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull’argomento in discussione. |
355 | 4. Vigila affinché i dibattiti siano limitati all’argomento in discussione e può interrompere ogni oratore che si discosti dall’argomento trattato, per ricordargli la necessità di attenersi all’argomento. |
4. Costituzione delle commissioni | |
356 | 1. La seduta plenaria può costituire commissioni per esaminare gli argomenti sottoposti alle deliberazioni della conferenza. Queste commissioni possono costituire sotto‑commissioni. Le commissioni e le sotto‑commissioni possono anche costituire gruppi di lavoro. |
357 | 2. Sono costituiti, se necessario, sotto‑commissioni e gruppi di lavoro. |
358 | 3. Sotto riserva delle disposizioni previste ai numeri 356 e 357 di cui sopra, saranno costituite le seguenti commissioni: |
4.1 Commissione direttiva | |
359 |
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360 |
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4.2 Commissione delle credenziali | |
361 | La Conferenza di plenipotenziari, una conferenza delle radiocomunicazioni o una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali nomina una commissione per le credenziali incaricata di verificare le credenziali delle delegazioni alle sue conferenze. Detta commissione presenta le sue conclusioni in seduta plenaria, entro le scadenze stabilite da quest’ultima. |
4.3 Commissione di redazione | |
362 |
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363 |
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4.4 Commissione di controllo del bilancio preventivo | |
364 |
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365 |
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366 |
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367 |
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5. Composizione delle commissioni | |
5.1Conferenze di plenipotenziari | |
368 | Le commissioni sono composte da delegati dei Membri e degli osservatori previsti al numero 269 della presente Convenzione, che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria. |
5.2 Conferenze delle radiocomunicazioni e conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali | |
369 | Le commissioni sono composte dai delegati dei Membri, dagli osservatori e dai rappresentanti di cui ai numeri 278, 279 e 280 della presente Convenzione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria. |
5.3 Assemblee delle radiocomunicazioni, conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
370 | Oltre ai delegati dei Membri ed agli osservatori di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione, possono partecipare alle assemblee delle radiocomunicazioni ed alle commissioni delle conferenze per la normalizzazione delle telecomunicazioni e delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti di ogni ente o organizzazione che figurano nella lista appropriata di cui al numero 237 della presente Convenzione. |
6. Presidenti e vice‑presidenti delle sotto‑commissioni | |
371 | Il presidente di ciascuna commissione propone a quest’ultima la scelta dei presidenti e dei vice‑presidenti delle sottocommissioni da essa costituite. |
7. Convocazione alle sedute | |
372 | Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro sono annunciate, sufficientemente in anticipo, sul luogo di riunione della conferenza. |
8. Proposte presentate prima dell’inizio della conferenza | |
373 | Le proposte presentate prima dell’inizio della conferenza sono suddivise dalla seduta plenaria tra le commissioni competenti costituite in conformità con le disposizioni della sezione 4 del presente Regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualunque proposta. |
9. Proposte o emendamenti presentati durante la conferenza | |
374 | 1. Le proposte o emendamenti presentati dopo l’inizio della Conferenza sono consegnati al presidente della conferenza, al presidente della commissione competente o al segretariato della conferenza a fini di pubblicazione e di distribuzione come documento di conferenza. |
375 | 2. Nessuna proposta o emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. |
376 | 3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sotto‑commissione o di un gruppo di lavoro può presentare in ogni tempo proposte miranti ad accelerare il corso dei dibattiti. |
377 | 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. |
378 |
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37912 |
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380 |
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381 | 6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria ogni proposta o emendamento da essa presentata durante la conferenza e può esporne i motivi. |
10. Condizioni richieste per ogni esame, decisione o voto concernente una proposta o un emendamento | |
382 | 1. Nessuna proposta o emendamento può essere introdotto nel dibattito se non è appoggiato, al momento del suo esame, da almeno un’altra delegazione. |
383 | 2. Ogni proposta o ogni emendamento debitamente appoggiato deve essere presentato per esame e poi per decisione, se del caso a seguito di una votazione. |
11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati | |
384 | Se una proposta o un emendamento è stato omesso o se il suo esame è stato differito, spetta alla delegazione sotto i cui auspici tale proposta o emendamento è stato presentato, di vigilare affinché si proceda in seguito al suo esame. |
12. Svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria | |
12.1 Quorum | |
385 | Affinché una votazione effettuata durante una seduta plenaria sia valida, devono essere presenti o rappresentate alla seduta oltre la metà delle delegazioni accreditate alla conferenza ed aventi diritto di voto. |
12.2 Ordine della discussione | |
386 | (1) Le persone che desiderano prendere la parola possono farlo solo dopo aver ottenuto il consenso del presidente. In linea di massima, esse debbono innanzitutto indicare a che titolo esse parlano. |
387 | (2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando accuratamente le parole ed accentuando i tempi di pausa necessari affinché tutti possano comprendere bene il suo pensiero. |
12.3 Mozioni d’ordine e punti d’ordine | |
388 | (1) Durante il dibattito, una delegazione, nel momento che ritiene opportuno, può presentare una mozione d’ordine o sollevare un punto d’ordine, che daranno immediatamente luogo ad una decisione, adottata dal presidente in conformità con il presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi contro la decisione del presidente, ma quest’ultima rimane valida nella sua integralità se la maggioranza delle delegazioni presenti e votanti non vi si oppone. |
389 | (2) La delegazione che presenta una mozione d’ordine non può, nel suo intervento, trattare riguardo al merito la questione dibattuta. |
12.4 Ordine di priorità delle mozioni e punti d’ordine | |
390 | L’ordine di priorità da assegnare alle mozioni ed ai punti d’ordine di cui al numero 388 precedente è il seguente: |
391 |
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392 |
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393 |
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394 |
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395 |
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396 |
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12.5 Mozione di sospensione o di scioglimento della seduta | |
397 | Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione può proporre di sospendere o di togliere la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se tale proposta è appoggiata, la parola viene data a due oratori che si esprimono contro la mozione ed unicamente su questo argomento, dopodichè la mozione è messa ai voti. |
12.6 Mozione di rinvio del dibattito | |
398 | Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione può proporre il rinvio del dibattito per un periodo determinato. Nel caso in cui la mozione è oggetto di una discussione, vi possono prendere parte solo tre oratori oltre all’autore della mozione, uno a favore della mozione e due contro, dopodichè la mozione è messa ai voti. |
12.7 Mozione di chiusura del dibattito | |
399 | In qualunque momento, una delegazione può proporre che il dibattito sull’argomento dibattuto sia chiuso. In tal caso, la parola sarà concessa solo a due oratori sfavorevoli alla chiusura, dopodichè tale mozione sarà messa ai voti. Se la mozione è adottata, il presidente chiede immediatamente che si voti sull’argomento che è oggetto del dibattito. |
12.8 Limitazione degli interventi | |
400 | (1) La seduta plenaria può, se del caso, limitare la durata ed il numero degli interventi di una stessa delegazione su un determinato argomento. |
401 | (2) Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ciascun intervento a cinque minuti al massimo. |
402 | (3) Quando un oratore supera il tempo di parola che gli è stato concesso, il presidente ne informa l’assemblea e chiede all’oratore di concludere rapidamente il suo intervento. |
12.9 Chiusura della lista degli oratori | |
403 | (1) Durante un dibattito, il presidente può dare lettura della lista degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che manifestano il desiderio di prendere la parola e, con il consenso dell’assemblea, può dichiarare che la lista è chiusa. Tuttavia, se lo ritiene opportuno, il presidente può concedere a titolo eccezionale il diritto di rispondere ad ogni intervento precedente, anche dopo la chiusura della lista. |
404 | (2) Quando la lista degli oratori è terminata, il presidente pronuncia la chiusura del dibattito sull’argomento in discussione. |
12.10 Questioni di competenza | |
405 | Le questioni di competenza che possono sorgere devono essere risolte prima che si voti sul merito dell’argomento in discussione. |
12.11 Ritiro e nuova presentazione di una mozione | |
406 | L’autore di una mozione può ritirarla prima che essa sia messa ai voti. Ogni mozione, emendata o no, che sia in tal modo ritirata, può essere ripresentata oppure ritirata sia dalla delegazione autrice dell’emendamento, sia da ogni altra delegazione. |
13. Diritto di voto | |
407 | 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione. |
408 | 2. La delegazione di un Membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione. |
409 | 3. Se un Membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione ad un’assemblea delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o ad una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dei Membro interessato hanno insieme, ed a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, sotto riserva delle disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335 a 338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze. |
14. Votazione | |
14.1 Definizione di maggioranza | |
410 | (1) La maggioranza è costituita da oltre la metà delle delegazioni presenti e votanti. |
411 | (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo dei voti necessari per rappresentare la maggioranza. |
412 | (3) In caso di uguaglianza di voti, la proposta o l’emendamento è considerato respinto. |
413 | (4) Ai fini del presente regolamento si considera come «delegazione presente e votante» ogni delegazione che si pronuncia a favore o a sfavore di una proposta. |
14.2 Non‑partecipazione al voto | |
414 | Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto, che dichiarano espressamente di non volervi partecipare, non sono considerate assenti dal punto di vista della determinazione del quorum ai sensi del numero 385 della presente Convenzione, né come essendosi astenute dal punto di vista dell’applicazione delle disposizioni del numero 416 in appresso. |
14.3 Maggioranza speciale | |
415 | Per quanto riguarda l’ammissione di nuovi Membri dell’Unione, la maggioranza richiesta è fissata all’articolo 2 della Costituzione. |
14.4 Oltre il 50 per cento di astensioni | |
416 | Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero dei voti espressi (a favore, a sfavore, astensioni), l’esame dell’argomento in discussione è rinviato ad una seduta successiva durante la quale le astensioni non saranno più considerate. |
14.5 Procedure di voto | |
417 | (1) Le procedure di voto sono le seguenti: |
418 |
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419 |
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420 |
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421 |
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422 |
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423 | (2) Prima di far procedere alla votazione, il presidente esamina ogni richiesta concernente il modo con cui tale votazione sarà effettuata, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sarà applicata e l’argomento messo ai voti. Dichiara poi che la votazione è iniziata e, quando quest’ultima è terminata, ne proclama i risultati. |
424 | (3) In caso di votazione a scrutinio segreto, il segretariato adotta immediatamente le disposizioni atte ad assicurare il segreto dello scrutinio. |
425 | (4) Se è disponibile un sistema elettronico adeguato, e se la conferenza decide in tal modo, la votazione può essere effettuata per mezzo di un sistema elettronico. |
14.6 Divieto d’interrompere una votazione quando è iniziata | |
426 | Quando la votazione è iniziata, nessuna delegazione può interromperla, salvo se si tratta di una mozione d’ordine relativa allo svolgimento della votazione. Tale mozione d’ordine non può includere una proposta che comporti una modifica della votazione in corso o una modifica riguardo al merito della questione messa ai voti. La votazione ha inizio con la dichiarazione del presidente indicante che la votazione è iniziata e termina con la dichiarazione del presidente che proclama i risultati. |
14.7 Spiegazione del voto | |
427 | Il presidente dà la parola alle delegazioni che desiderano spiegare il loro voto successivamente al voto stesso. |
14.8 Voto di una proposta in parti | |
428 | (1) Se l’autore di una proposta lo richiede, oppure se l’assemblea lo ritiene opportuno, o se il presidente, con l’approvazione dell’autore, lo propone, questa proposta è suddivisa e le sue svariate parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono poi messe ai voti come un tutto unico. |
429 | (2) Se tutte le parti di una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta. |
14.9 Ordine di volo delle proposte relative ad una stessa questione | |
430 | (1) Se la stessa questione è oggetto di varie proposte, queste sono messe ai voti nell’ordine in cui sono state presentate a meno che l’assemblea non decida diversamente. |
431 | (2) Dopo ogni voto, l’assemblea decide se sia il caso o meno di mettere ai voti la proposta successiva. |
14.10 Emendamenti | |
432 | (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che comporta unicamente una soppressione, un’aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta. |
433 | (2) Ogni emendamento ad una proposta che è accettata dalla delegazione che presenta questa proposta è subito incorporato al testo originale della proposta. |
434 | (3) Nessuna proposta di modifica è considerata come un emendamento se l’assemblea ritiene che è incompatibile con la proposta iniziale. |
14.11 Votazioni sugli emendamenti | |
435 | (1) Se una proposta è oggetto di un emendamento, tale emendamento è messo ai voti in primo luogo. |
436 | (2) Se una proposta è oggetto di più emendamenti, quello che si discosta maggiormente dal testo originale è messo ai voti in primo luogo. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, l’emendamento tra quelli che rimangono, e che si discosta maggiormente dal testo originale, è quindi messo ai voti e così via fino a quando uno degli emendamenti non abbia raccolto la maggioranza dei voti; se tutti gli emendamenti proposti sono stati esaminati senza che nessuno di loro abbia raccolto una maggioranza, la proposta originale non emendata viene messa ai voti. |
437 | (3) Se uno o più emendamenti è adottato, la proposta così modificata viene in seguito messa ai voti. |
14.12 Nuova votazione | |
438 | (1) Trattandosi di commissioni, sotto‑commissioni e di gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, parte di una proposta o un emendamento che sono già stati oggetto di una decisione a seguito di un voto in una delle commissioni o sotto‑commissioni o in uno dei gruppi di lavoro, non possono essere rimesse ai voti nella stessa commissione o sotto‑commissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica a prescindere dalla procedura di voto prescelta. |
439 | (2) Trattandosi di sedute plenarie, una proposta, parte di una proposta o un emendamento non devono essere rimessi ai voti, a meno che non siano soddisfatte le due condizioni in appresso: |
440 |
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441 |
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15. Svolgimento dei dibattiti e procedure di voto in commissioni e sotto‑commissioni | |
442 | 1. I presidenti delle commissioni e sotto‑commissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dalla sezione 3 del presente Regolamento interno. |
443 | 2. Le disposizioni di cui alla sezione 12 del presente regolamento interno per lo svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o sotto‑commissioni, salvo in materia di quorum. |
444 | 3. Le disposizioni di cui alla sezione 14 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni nelle commissioni o sotto‑commissioni. |
16. Riserve | |
445 | 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possibile, di aderire all’opinione della maggioranza. |
446 | 2. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire agli emendamenti alla Costituzione o alla presente Convenzione o alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di un Membro che non partecipa alla conferenza ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione. |
17. Processi verbali delle sedute plenarie | |
447 | 1. I processi‑verbali delle sedute plenarie sono stabiliti dal segretariato della conferenza che provvede a distribuirli alle delegazioni il prima possibile ed in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi successivamente ad ogni seduta. |
448 | 2. Dopo che i processi verbali sono stati distribuiti, le delegazioni possono depositare per iscritto presso il segretariato della conferenza, il più rapidamente possibile, le correzioni che ritengono giustificate, nonché, se del caso, modifiche orali durante la seduta nel corso della quale processi verbali sono approvati. |
449 |
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450 |
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451 | 4. In ogni caso, la facoltà concessa al numero 450 di cui sopra per quanto riguarda l’inserimento delle dichiarazioni deve essere usata con discrezione. |
18. Resoconti e rapporti delle commissioni e sotto‑commissioni | |
452 |
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453 |
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454 |
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455 | 2. Le commissioni e sotto‑commissioni possono elaborare i rapporti parziali che ritengono necessari e, qualora le circostanze lo giustifichino, possono, alla fine dei loro lavori, presentare un rapporto finale nel quale riepilogano in forma concisa le proposte e le conclusioni che risultano dagli studi loro affidati. |
19. Approvazione dei processi‑verbali, resoconti e rapporti | |
456 |
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20. Numerazione | |
460 | 1. I numeri dei capitoli, articoli e paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti riportano provvisoriamente il numero dell’ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, cui si aggiunge «A», «B» ecc. |
461 | 2. La numerazione definitiva dei capitoli, articoli e paragrafi è di regola affidata alla commissione di redazione dopo la loro approvazione in prima lettura, ma può anche essere affidata al Segretario generale in base ad una decisione adottata in seduta plenaria. |
21. Approvazione definitiva | |
462 | I testi degli Atti finali di una Conferenza di plenipotenziari, di una conferenza delle radiocomunicazioni o di una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali sono considerati come definitivi se sono approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. |
22. Firma | |
463 | I testi degli Atti finali approvati dalle conferenze di cui al numero 462 precedente sono sottoposti alla firma dei delegati muniti dei poteri definiti all’articolo 31 della presente Convenzione, secondo l’ordine alfabetico dei nomi dei Membri in francese. |
23. Rapporti con la stampa ed il pubblico | |
464 | 1. I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa solo con l’autorizzazione del presidente della conferenza. |
465 | 2. Nella misura in cui ciò sia possibile in pratica, la stampa ed il pubblico possono assistere alle conferenze in conformità con le direttive approvate alla riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 di cui sopra ed alle disposizioni pratiche adottate dal Segretario generale. La presenza della stampa e del pubblico non deve in alcun caso disturbare l’ordinato svolgimento dei lavori di una seduta. |
466 | 3. Le altre riunioni dell’Unione non sono aperte alla stampa ed al pubblico, salvo se i partecipanti alla riunione in questione decidono diversamente. |
24. Franchigia | |
467 | Durante la durata della conferenza, i membri delle delegazioni, i rappresentanti dei Membri del Consiglio, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, gli altri funzionari del Segretariato generale e dei Settori dell’Unione che assistono alla conferenza ed il personale del segretariato dell’Unione distaccato presso la conferenza hanno diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi nonché alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il governo ospite abbia potuto stipulare intese a tale riguardo con gli altri governi e con le gestioni riconosciute interessate. |
Capitolo IV Altre disposizioni
Art. 33 Finanze | |
468 |
classe di 40 unità classe di 35 unità classe di 30 unità classe di 28 unità classe di 25 unità classe di 23 unità classe di 20 unità classe di 18 unità classe di 15 unità classe di 13 unità classe di 10 unità classe di 8 unità classe di 5 unità classe di 4 unità classe di 3 unità classe di 2 unità classe di 1½ unità classe di 1 unità classe di ½ unità classe di ¼ unità classe di 1/8 unità* classe di 1/16 unità*
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469 |
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470 |
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471 |
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472 |
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473 |
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474 | 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3% (3 per cento) annuo per i primi sei mesi ed al tasso dei 6% (6 per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese. |
475 | 4. Le seguenti disposizioni si applicano ai contributi delle organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 ed agli enti ammessi a partecipare alle attività dell’Unione secondo le disposizioni dell’articolo 19 della presente Convenzione. |
476 | 5. Le organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione e di altre organizzazioni internazionali che partecipano ad una Conferenza di plenipotenziari, ad un Settore dell’Unione o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali contribuiscono alle spese di questa conferenza o di questo Settore secondo i numeri 479 a 481 di cui sopra, a seconda dei casi, salvo se sono stati esonerati dal Consiglio con riserva di reciprocità. |
477 | 6. Ogni ente o organizzazione che figura nelle liste menzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformità con i numeri 479 e 480 in appresso. |
478 | 7. Ogni ente od organizzazione che figura nelle liste di cui al numero 237 della presente Convenzione, che partecipa ad una conferenza delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o ad un’assemblea di un Settore di cui non è membro, contribuisce alle spese di questa conferenza o di quest’assemblea secondo i numeri 479 e 481 in appresso. |
479 | 8. I contributi menzionati ai numeri 476, 477 e 478 sono basati sulla libera scelta di una classe di contribuzione nella scala che figura al numero 468 di cui sopra, ad esclusione delle classi di ¼, di 1/8 e di 1/16 di unità riservate ai Membri dell’Unione (tale esclusione non si applica al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni); la classe prescelta è comunicata al Segretario generale; l’ente o l’organizzazione interessato può in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella adottata in precedenza. |
480 | 9. L’importo della contribuzione per unità a carico di ciascun Settore interessato è stabilito ad 1/5 dell’unità contributiva dei Membri dell’Unione. Tali contributi sono considerati come proventi dell’Unione e maturano interessi in conformità con le disposizioni del numero 474 di cui sopra. |
481 | 10. L’importo del contributo per unità alle spese di una conferenza o di un’assemblea è stabilito dividendo l’importo totale del bilancio della conferenza o dell’assemblea in questione per il numero totale di unità versate dai Membri a titolo del loro contributo alle spese dell’Unione. I contributi sono considerati come proventi dell’Unione. Essi maturano interessi a partire dal sessantesimo giorno che segue l’invio delle fatture, ai tassi fissati al numero 474 di cui sopra. |
482 | 11. La riduzione del numero di unità contributive è possibile solo in conformità con i principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione. |
483 | 12. In caso di denuncia della partecipazione ai lavori di un Settore, o qualora sia posta fine a tale partecipazione (vedere il numero 240 della presente Convenzione), il contributo deve essere pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, o del mese in cui viene posta fine alla partecipazione. |
484 | 13. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni è determinato dal Segretario generale, in base alla preoccupazione di coprire, in linea di massima, le spese di stampa e di distribuzione. |
485 | 14. L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario. |
486 |
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487 |
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Art. 34 Responsabilità finanziarie delle conferenze | |
488 | 1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell’Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell’Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare. |
489 | 2. Non è dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare. |
Art. 35Lingue | |
490 |
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491 |
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492 |
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493 |
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494 |
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495 | 2. Tutti i documenti in questione nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che i Membri che chiedono tale pubblicazione s’impegnino a prendere a carico la totalità delle spese di traduzione e di pubblicazione sostenute. |
Capitolo V Disposizioni varie relative alla gestione dei servizi di telecomunicazione
Art. 36 Tasse e franchigia | |
496 | Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazioni ed i vari casi in cui la franchigia è concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi. |
Art. 37 Elaborazione e pagamento dei conti | |
497 | 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti dei Membri interessati, quando i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti hanno luogo in conformità con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi. |
498 | 2. Le amministrazioni dei Membri e le gestioni riconosciute che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti. |
499 | 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate. |
Art. 38 Unità monetaria | |
500 | In mancanza di intese particolari concluse tra i Membri, l’unità monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l’elaborazione dei conti internazionali è:
come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalità di applicaziane sono stabilite nell’appendice 1 dei Regolamento di telecomunicazioni internazionali. |
Art. 39 Intercomunicazione | |
501 | 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano. |
502 | 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l’utilizzo di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi, a condizione che tale inabilità sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l’effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l’intercomunicazione. |
503 | 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione può essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalità di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato. |
Art. 40 Linguaggio segreto | |
504 | 1. I telegrammi di Stato, nonché i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. |
505 | 2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti i Membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza. |
506 | 3. I Membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all’articolo 35 della Costituzione. |
Capitolo VI Arbitrato ed emendamento
Art. 41 Arbitrato. procedura | |
507 | 1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notifica di richiesta di arbitrato. |
508 | 2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a governi. |
509 | 3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere né cittadini di uno Stato parte alla controversia, né avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio. |
510 | 4. Se l’arbitrato è affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti all’accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia. |
511 | 5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro13. |
512 | 6. Se più di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformità con la procedura prevista ai numeri 510 e 511 di cui sopra. |
513 | 7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d’accordo per nominare un terzo arbitro, che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che, inoltre, deve avere una nazionalità diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro. |
514 | 8. Le parti litiganti possono intendersi affinché la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse può anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l’arbitro unico. |
515 | 9. L’arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell’arbitrato e delle regole di procedura da applicare per tale arbitrato. |
516 | 10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti alla controversia. Se l’arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri è definitiva e vincola le parti. |
517 | 11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell’istruttoria e della presentazione dell’arbitrato. Le spese di arbitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia. |
518 | 12. L’Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l’arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia così decidono, la decisione dell’arbitro o degli arbitri è comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento. |
Art. 42 Disposizioni per emendare la presente Convenzione | |
519 | 1. Ogni Membro dell’Unione può proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. La proposta, per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell’Unione ed essere esaminata da essi in tempo utile, deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti i Membri dell’Unione, il prima possibile e al più tardi sei mesi prima della data di cui sopra. |
520 | 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto in conformità con il numero 519 di cui sopra può tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da un Membro dell’Unione o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari. |
521 | 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l’esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta è costituito da oltre la metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. |
522 | 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o no, deve essere approvata in seduta plenaria da più della metà delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto. |
523 | 5. Le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni che figurano nella presente Convenzione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente. |
524 | 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore ad una data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari nella loro totalità e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra i Membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione ed all’istrumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento. |
525 | 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari può decidere che un emendamento alla presente Convenzione è necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l’emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Costituzione. |
526 | 8. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
527 | 9. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione in conformità con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata. |
528 | 10. Dopo l’entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della Costituzione si applica altresì ad ogni strumento di emendamento. |
Annesso
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Ai Fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini in appresso hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano. | |
1001 | Esperto: Persona inviata da:
per partecipare alle mansioni dell’Unione che rientrano nell’ambito della sua competenza professionale. |
100214 | Osservatore: Persona inviata da:
in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione. |
1003 | Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili. |
1004 | Organismo scientifico o industriale: ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni. |
1005 | Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche. Nota 1:Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è convenzionalmente inferiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. Nota 2:Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine «radiocomunicazione» include altresì le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. |
1006 | Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomunicazioni pubbliche internazionali, effettuata tra:
|
0.784.02
Campo d’applicazione l’8 settembre 202315
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 novembre | 2006 | 5 novembre | 2006 |
Albania | 15 ottobre | 1999 | 15 ottobre | 1999 |
Algeria* | 13 agosto | 1996 | 13 agosto | 1996 |
Andorra | 24 gennaio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Angola | 10 novembre | 2006 A | 10 novembre | 2006 |
Arabia Saudita* | 8 ottobre | 1997 | 8 ottobre | 1997 |
Argentina* | 17 novembre | 1997 | 17 novembre | 1997 |
Armenia | 29 settembre | 1995 A | 29 settembre | 1995 |
Australia* | 29 settembre | 1994 | 29 settembre | 1994 |
Austria* | 23 ottobre | 1997 | 23 ottobre | 1997 |
Azerbaigian | 3 agosto | 2000 A | 3 agosto | 2000 |
Bahamas | 4 agosto | 1994 | 4 agosto | 1994 |
Bahrein* | 12 luglio | 1996 | 12 luglio | 1996 |
Bangladesh | 28 luglio | 1994 A | 28 luglio | 1994 |
Barbados | 28 luglio | 1998 | 28 luglio | 1998 |
Belarus* | 15 giugno | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Belgio* | 18 agosto | 1997 | 18 agosto | 1997 |
Belize | 9 novembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Benin* | 24 aprile | 1997 | 24 aprile | 1997 |
Bhutan | 16 aprile | 1996 | 16 aprile | 1996 |
Bolivia | 30 dicembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Bosnia e Erzegovina | 2 settembre | 1994 A | 2 settembre | 1994 |
Botswana | 12 ottobre | 1998 | 12 ottobre | 1998 |
Brasile | 19 ottobre | 1998 | 19 ottobre | 1998 |
Brunei* | 20 novembre | 1996 | 20 novembre | 1996 |
Bulgaria* | 9 settembre | 1994 | 9 settembre | 1994 |
Burkina Faso* | 21 ottobre | 1994 | 21 ottobre | 1994 |
Burundi* | 9 novembre | 1998 | 9 novembre | 1998 |
Cambogia | 14 agosto | 1997 A | 14 agosto | 1997 |
Camerun* | 18 aprile | 1995 | 18 aprile | 1995 |
Canada* | 21 giugno | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Capo Verde | 27 aprile | 1998 | 27 aprile | 1998 |
Ceca, Repubblica | 29 agosto | 1994 A | 29 agosto | 1994 |
Ciad | 25 agosto | 1997 | 25 agosto | 1997 |
Cile* | 2 settembre | 1998 | 2 settembre | 1998 |
Cina* | 15 luglio | 1997 | 15 luglio | 1997 |
Hong Kong | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Macao | 3 luglio | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Cipro* | 1° novembre | 1995 | 1° novembre | 1995 |
Città del Vaticano | 3 maggio | 1996 | 3 maggio | 1996 |
Colombia* | 2 aprile | 1997 | 2 aprile | 1997 |
Comore | 11 agosto | 1998 | 11 agosto | 1998 |
Congo (Brazzaville) | 9 agosto | 1994 A | 9 agosto | 1994 |
Congo (Kinshasa) | 25 marzo | 2009 A | 25 marzo | 2009 |
Corea (Nord)* | 9 agosto | 1994 | 9 agosto | 1994 |
Corea (Sud)* | 5 agosto | 1994 | 5 agosto | 1994 |
Costa Rica | 20 agosto | 2002 A | 20 agosto | 2002 |
Côte d’Ivoire* | 22 marzo | 1996 | 22 marzo | 1996 |
Croazia | 3 giugno | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Cuba* | 25 novembre | 1996 | 25 novembre | 1996 |
Danimarca* | 18 giugno | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Dominica | 28 ottobre | 1996 A | 28 ottobre | 1996 |
Dominicana, Repubblica | 23 aprile | 2002 A | 23 aprile | 2002 |
Ecuador | 1° agosto | 1994 A | 1° agosto | 1994 |
Egitto | 15 maggio | 1996 | 15 maggio | 1996 |
El Salvador | 25 maggio | 1998 | 25 maggio | 1998 |
Emirati Arabi Uniti* | 2 agosto | 1995 | 2 agosto | 1995 |
Eritrea | 31 gennaio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Estonia* | 23 gennaio | 1996 | 23 gennaio | 1996 |
Etiopia* | 13 ottobre | 1994 | 13 ottobre | 1994 |
Eswatini* | 5 ottobre | 1998 | 5 ottobre | 1998 |
Figi* | 11 ottobre | 1998 | 11 ottobre | 1998 |
Filippine* | 23 maggio | 1996 | 23 maggio | 1996 |
Finlandia* | 30 maggio | 1996 | 30 maggio | 1996 |
Francia* | 18 maggio | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Gabon* | 28 settembre | 1998 | 28 settembre | 1998 |
Gambia | 9 febbraio | 1998 | 9 febbraio | 1998 |
Georgia | 20 giugno | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Germania* | 8 ottobre | 1996 | 8 ottobre | 1996 |
Ghana* | 16 ottobre | 1998 | 16 ottobre | 1998 |
Giamaica | 20 ottobre | 1998 | 20 ottobre | 1998 |
Giappone* | 18 gennaio | 1995 | 18 gennaio | 1995 |
Gibuti | 10 marzo | 1997 | 10 marzo | 1997 |
Giordania* | 16 ottobre | 1995 | 16 ottobre | 1995 |
Grecia* | 25 settembre | 1998 | 25 settembre | 1998 |
Grenada | 11 ottobre | 2010 | 11 ottobre | 2010 |
Guatemala | 8 maggio | 2000 A | 8 maggio | 2000 |
Guinea equatoriale | 21 settembre | 2002 A | 21 settembre | 2002 |
Guinea* | 5 agosto | 1994 | 5 agosto | 1994 |
Guinea-Bissau | 17 luglio | 2002 A | 17 luglio | 2002 |
Guyana | 19 settembre | 1994 A | 19 settembre | 1994 |
Haiti | 22 maggio | 1995 A | 22 maggio | 1995 |
Honduras | 23 giugno | 2000 | 23 giugno | 2000 |
India* | 3 novembre | 1995 | 3 novembre | 1995 |
Indonesia* | 16 aprile | 1996 | 16 aprile | 1996 |
Iran* | 11 luglio | 1996 | 11 luglio | 1996 |
Iraq | 8 febbraio | 2006 A | 8 febbraio | 2006 |
Irlanda* | 16 ottobre | 1996 | 16 ottobre | 1996 |
Islanda* | 17 novembre | 1997 | 17 novembre | 1997 |
Isole Marshall | 22 febbraio | 1996 A | 22 febbraio | 1996 |
Isole Salomone | 26 giugno | 2018 A | 26 giugno | 2018 |
Israele* | 25 agosto | 1994 | 25 agosto | 1994 |
Italia* | 3 maggio | 1996 | 3 maggio | 1996 |
Kazakstan | 5 settembre | 1994 A | 5 settembre | 1994 |
Kenya* | 25 agosto | 1994 | 25 agosto | 1994 |
Kirghizistan | 29 giugno | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Kiribati | 10 gennaio | 2007 A | 10 gennaio | 2007 |
Kuwait* | 6 giugno | 1997 | 6 giugno | 1997 |
Laos | 24 gennaio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Lesotho* | 22 marzo | 2002 | 22 marzo | 2002 |
Lettonia* | 1° giugno | 2001 | 1° giugno | 2001 |
Libano* | 3 agosto | 1998 | 3 agosto | 1998 |
Liberia | 8 ottobre | 2008 | 8 ottobre | 2008 |
Libia | 10 luglio | 2007 A | 10 luglio | 2007 |
Liechtenstein* | 2 gennaio | 1995 | 2 gennaio | 1995 |
Lituania* | 28 marzo | 2000 | 28 marzo | 2000 |
Lussemburgo* | 5 febbraio | 1997 | 5 febbraio | 1997 |
Macedonia del Nord | 11 luglio | 1994 A | 11 luglio | 1994 |
Madagascar | 3 giugno | 1996 | 3 giugno | 1996 |
Malawi* | 19 ottobre | 1998 | 19 ottobre | 1998 |
Malaysia* | 11 aprile | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Maldive | 22 agosto | 1994 A | 22 agosto | 1994 |
Mali | 25 aprile | 1995 | 25 aprile | 1995 |
Malta* | 30 agosto | 1995 | 30 agosto | 1995 |
Marocco* | 9 maggio | 1996 | 9 maggio | 1996 |
Mauritania* | 30 luglio | 1998 | 30 luglio | 1998 |
Maurizio | 6 dicembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Messico* | 27 settembre | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Micronesia | 7 agosto | 1995 A | 7 agosto | 1995 |
Moldova | 18 febbraio | 1997 | 18 febbraio | 1997 |
Monaco* | 5 agosto | 1997 | 5 agosto | 1997 |
Mongolia* | 4 giugno | 1997 | 4 giugno | 1997 |
Montenegro | 21 giugno | 2006 A | 21 giugno | 2006 |
Mozambico | 19 settembre | 1994 A | 19 settembre | 1994 |
Myanmar* | 5 ottobre | 1998 | 5 ottobre | 1998 |
Namibia* | 4 agosto | 1994 A | 4 agosto | 1994 |
Nepal | 10 novembre | 1997 | 10 novembre | 1997 |
Nicaragua | 12 ottobre | 1998 A | 12 ottobre | 1998 |
Niger* | 3 settembre | 1998 | 3 settembre | 1998 |
Nigeria* | 24 dicembre | 1999 | 24 dicembre | 1999 |
Norvegia* | 15 luglio | 1994 | 15 luglio | 1994 |
Nuova Zelanda* | 6 dicembre | 1994 | 6 dicembre | 1994 |
Oman* | 18 maggio | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Paesi Bassi* | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Aruba | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Curaçao | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Parte caraibica (Bonaire, | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Sint Maarten | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Pakistan* | 4 novembre | 1997 | 4 novembre | 1997 |
Panama* | 13 luglio | 1998 | 13 luglio | 1998 |
Papua Nuova Guinea* | 10 maggio | 1996 | 10 maggio | 1996 |
Paraguay | 26 settembre | 1994 A | 26 settembre | 1994 |
Perù* | 30 settembre | 1994 A | 30 settembre | 1994 |
Polonia | 17 ottobre | 1995 | 17 ottobre | 1995 |
Portogallo* | 30 novembre | 1995 | 30 novembre | 1995 |
Qatar | 13 ottobre | 1998 | 13 ottobre | 1998 |
Regno Unito* | 27 giugno | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Rep. Centrafricana | 11 maggio | 1995 | 11 maggio | 1995 |
Romania* | 29 novembre | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Ruanda | 27 giugno | 2002 A | 27 giugno | 2002 |
Russia* | 1° agosto | 1995 | 1° agosto | 1995 |
Saint Kitts e Nevis | 15 marzo | 2006 A | 15 marzo | 2006 |
Saint Lucia | 5 settembre | 1997 A | 5 settembre | 1997 |
Saint Vincent e Grenadine | 20 settembre | 1994 A | 20 settembre | 1994 |
Samoa | 29 agosto | 1994 A | 29 agosto | 1994 |
San Marino | 31 agosto | 1994 | 31 agosto | 1994 |
São Tomé e Príncipe | 15 luglio | 1996 A | 15 luglio | 1996 |
Seicelle | 17 settembre | 1999 A | 17 settembre | 1999 |
Senegal* | 18 novembre | 1994 | 18 novembre | 1994 |
Serbia | 1° giugno | 2001 A | 1° giugno | 2001 |
Sierra Leone | 26 novembre | 2010 A | 26 novembre | 2010 |
Singapore* | 2 maggio | 1996 | 2 maggio | 1996 |
Siria | 14 dicembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Slovacchia | 1° luglio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Slovenia* | 12 dicembre | 1994 | 12 dicembre | 1994 |
Somalia | 24 giugno | 2005 A | 24 giugno | 2005 |
Spagna* | 15 aprile | 1996 | 15 aprile | 1996 |
Sri Lanka* | 26 luglio | 1996 | 26 luglio | 1996 |
Stati Uniti* | 26 ottobre | 1997 | 26 ottobre | 1997 |
Sudafrica | 30 giugno | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Sudan del Sud | 3 ottobre | 2011 A | 3 ottobre | 2011 |
Sudan* | 13 febbraio | 1997 | 13 febbraio | 1997 |
Suriname* | 27 ottobre | 1997 | 27 ottobre | 1997 |
Svezia* | 15 settembre | 1994 | 15 settembre | 1994 |
Svizzera* | 15 settembre | 1994 | 15 settembre | 1994 |
Tagikistan | 19 luglio | 1994 A | 19 luglio | 1994 |
Tanzania | 16 settembre | 1998 | 16 settembre | 1998 |
Thailandia* | 3 aprile | 1996 | 3 aprile | 1996 |
Timor Est | 24 agosto | 2010 A | 24 agosto | 2010 |
Togo | 19 settembre | 1994 A | 19 settembre | 1994 |
Tonga | 9 settembre | 1994 A | 9 settembre | 1994 |
Trinidad e Tobago | 20 settembre | 1994 A | 20 settembre | 1994 |
Tunisia* | 27 ottobre | 1997 | 27 ottobre | 1997 |
Turchia* | 3 maggio | 2000 | 3 maggio | 2000 |
Turkmenistan | 27 aprile | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Tuvalu | 15 agosto | 1996 A | 15 agosto | 1996 |
Ucraina* | 4 agosto | 1994 | 4 agosto | 1994 |
Uganda | 27 luglio | 1994 A | 27 luglio | 1994 |
Ungheria* | 14 novembre | 1997 | 14 novembre | 1997 |
Uruguay* | 1° ottobre | 1998 | 1° ottobre | 1998 |
Uzbekistan | 22 settembre | 1994 A | 22 settembre | 1994 |
Vanuatu | 13 ottobre | 1998 A | 13 ottobre | 1998 |
Venezuela* | 17 settembre | 1996 | 17 settembre | 1996 |
Vietnam* | 19 giugno | 1996 | 19 giugno | 1996 |
Yemen* | 5 ottobre | 1998 | 5 ottobre | 1998 |
Zambia* | 12 ottobre | 1998 | 12 ottobre | 1998 |
Zimbabwe | 5 dicembre | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
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