Salve che uno dei modi di regolamento menzionati nell’articolo 50 della Convenzione 2 non sia stato scelto di comune accordo, le controversie relative all’applicazione della Convenzione o dei Regolamenti previsti nell’articolo 42 della stessa vengono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura è quella dell’articolo 82 della Convenzione, il cui paragrafo 5 è modificato come segue: 3 …
0.784.161
Protocollo addizionale facoltativo alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni Conchiuso a Nairobi il 6 novembre 1982 Approvato dall’Assemblea federale il 26 novembre 1984 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 1° aprile 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1985
RU 1985 1217; FF 1984 II 933
Traduzione1
Regolamento obbligatorio delle controversie
All’atto di procedere alla firma della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il Protocollo addizionale facoltativo seguente, relativo al regolamento obbligatorio delle controversie e facente parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari (Nairobi, 1982).
I Membri dell’Unione, parti del presente Protocollo addizionale facoltativo alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982),
auspicando, per quanto li concerne, di ricorrere all’arbitrato obbligatorio per la soluzione di qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Regolamenti previsti nell’articolo 42 della stessa,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Il presente Protocollo verrà aperto alla firma dei Membri che firmeranno la Convenzione. Esso sarà ratificato secondo la procedura prevista per la Convenzione e resterà aperto all’adesione dei Paesi che diverranno Membri dell’Unione.
Art. 3
Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del secondo strumento di ratifica o d’adesione, ma al più presto all’entrata in vigore della Convenzione. Per ogni Membro che lo ratificherà o che vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. 4
Il segretario generale notificherà a tutti i Membri:
- le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica o d’adesione;
- la data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato questo Protocollo in un esemplare in ognuna delle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa, il cui testo francese farà fede in caso di contestazione; questo esemplare resterà depositato negli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne consegnerà una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.
Fatto a Nairobi, il 6 novembre 1982.
(Seguono le firme)