0.784.403.198
Scambio di lettere del 17 febbraio/
30 giugno 1971 tra la Svizzera e il Brasile
concernente il rilascio di licenze ai radioamatori
(Stato 10 giugno 1997)0.784.403.1981ru
Entrato in vigore il 30 giugno 1971
Traduzione 2
Ambasciata di Svizzera | Rio de Janeiro, 30 giugno 1971 |
Sua Eccellenza Màrio Gibson Barboza | |
Ministro di Stato | |
delle relazioni estere | |
Brasilia |
Signor Ministro,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota del 17 febbraio 1971 del seguente
tenore:
- «1. Mi pregio riferirmi alla Sua nota del 18 novembre 1970 e ai precedenti colloqui svoltisi tra i rappresentanti dei Governi del Brasile e della Confederazione Svizzera relativi alla possibilità di concludere un accordo tra i due governi per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni onde permettere ai radioamatori di ciascuno dei due Paesi, titolari di una licenza, di utilizzare le proprie emittenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 del Regolamento delle radiocomunicazioni3, firmato a Ginevra nel 1959.
- 2. Conformemente alla lettera B dell’articolo 8 del Regolamento sui servizi di radioamatore (decreto n. 58.555/666, pubblicato nel ‹Diário Oficial› il 3 giugno 1966), mi pregio proporle quanto segue:I.Ogni radioamatore con licenza rilasciata dal proprio Governo e che utilizza un’emittente da questo autorizzata potrà, previo consenso del Governo dell’altro Paese, su base reciproca e alle condizioni stabilite qui di seguito, utilizzare detta emittente sul territorio di quest’ultimo.II.Prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 1, il titolare della licenza di radioamatore rilasciata dal proprio governo dovrà ottenere a tal fine un’autorizzazione dal servizio amministrativo competente dell’altro governo.III.Il servizio amministrativo competente di ciascun governo può rilasciare un’autorizzazione, in conformità del paragrafo 2, alle condizioni e secondo i termini che giudica appropriati, compreso il diritto discrezionale per il governo che l’ha rilasciata di annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
- 3. Se il Governo della Confederazione Svizzera concederà il proprio benestare, propongo che la presente nota e la relativa risposta costituiscano un accordo tra i due governi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato da ciascun Governo mediante preavviso scritto di sei mesi.»
Ho l’onore di informarla che il Governo svizzero approva i termini della Sua nota che costituisce, insieme alla presente risposta, un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore in data odierna.
Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.
William Roch |