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Scambio di note
del 19 dicembre 1989/21 marzo 1990
tra la Svizzera e il Cile concernente il rilascio
di licenze di radioamatori

RU 1990 1990

Entrato in vigore il 21 marzo 1990

(Stato 21 marzo 1990)

Traduzione 1

Dipartimento federale
degli Affari Esteri

Berna, 21 marzo 1990

Ambasciata della Repubblica del Cile

Berna

Il Dipartimento federale degli Affari Esteri presenta i complimenti all’Ambasciata della Repubblica del Cile e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 19 dicembre 1989 del seguente tenore:

  1. «L’Ambasciata della Repubblica del Cile presenta i complimenti al Dipartimento federale degli Affari Esteri e ha l’onore di comunicare quanto segue:
  2. L’ambasciata, su ordine del proprio Governo, propone che venga concluso, su base di reciprocità e conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, un accordo tra i due Stati concernente il rilascio di licenze di radioamatori ai cittadini di uno dei due Stati che utilizzano un’emittente sul territorio dell’altro Stato. 1.ogni cittadino di uno dei due Stati, autorizzato ad utilizzare un’emittente radioamatori, in virtù di una licenza valida rilasciata dall’autorità competente dello Stato di residenza (permesso originario), sarà autorizzato dall’autorità competente dell’altro Stato, ad esercitare tale attività sul territorio di quest’ultimo Stato.2.Ogni cittadino di uno dei due Stati, con residenza definitiva e permanente o temporanea nell’altro Stato e che non è titolare di una licenza valida rilasciata dall’autorità competente dello Stato di cui è cittadino, potrà ottenere tale licenza alle stesse condizioni dei cittadini dell’altro Stato.3.Le licenze sono rilasciate in base alla normativa interna di ciascuno Stato e possono essere annullate in qualsiasi momento dall’autorità competente.4.L’autorità competente dell’altro Stato potrà informare l’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la licenza originaria circa le infrazioni alla legislazione sulle telecomunicazioni commesse dal cittadino di quest’ultimo Stato.5.Sono salvi il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1982)2 e il vigente regolamento interno di ciascun Stato.6.Ove entrasse in vigore tra i due Stati un accordo multilaterale in materia, le sue disposizioni prevarranno su quelle del presente accordo.
  3. L’Ambasciata propone al Dipartimento federale che la presente nota e la risposta del Dipartimento costituiscano un accordo tra i due Stati concernente il rilascio di licenze di radioamatori ai cittadini di uno dei due Stati che esercitano un’emittente sul territorio dell’altro Stato. Questo accordo entrerà in vigore alla data della risposta del Dipartimento e potrà essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso scritto di sei mesi all’altra parte.
  4. L’Ambasciata della Repubblica del Cile coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.»

Il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’Ambasciata che il suo Governo accetta le disposizioni che precedono. In tal caso l’accordo convenuto tra i due Stati entra in vigore in data odierna.

Il Dipartimento federale degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata della Repubblica del Cile l’espressione della sua alta considerazione.