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Scambio
di lettere del 12 gennaio/16 maggio 1967
tra la Svizzera e gli Stati Uniti
concernente il rilascio di licenze di radioamatori

RU 1991 797

Entrato in vigore il 16 maggio 1967

(Stato 16 maggio 1967)

Traduzione 1

Dipartimento politico federale

Berna, 16 maggio 1967

Sua Eccellenza
John S. Hayes
Ambasciatore degli
Stati Uniti d’America

Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 12 gennaio 1967 del seguente tenore:

  1. «Mi pregio riferirmi ai colloqui svoltisi tra i rappresentanti dei governi degli Stati Uniti e della Confederazione Svizzera relativi alla possibilità di concludere un accordo tra i due governi per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni onde permettere ai radioamatori di ciascuno dei due Paesi, titolari di una licenza, di utilizzare le proprie emittenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 del Regolamento delle radiocomunicazioni, firmato a Ginevra nel 19592. Mi pregio proporre la conclusione di un accordo nel rispetto delle seguenti disposizioni:1.Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatore rilasciata dal proprio governo e che utilizza un’emittente da questi autorizzata potrà, previo consenso del Governo dell’altra Parte, su base reciproca e alle condizioni stabilite qui di seguito, utilizzare detta emittente sul territorio di quest’ultimo.2.Prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 1, il titolare della licenza di radioamatore rilasciata dal proprio governo dovrà ottenere a tal fine un’autorizzazione dal servizio amministrativo competente dell’altro Stato.3.Il servizio amministrativo competente di ciascuno Stato può rilasciare un’autorizzazione, in conformità del paragrafo 2, alle condizioni e secondo i termini che giudica appropriati, compresi l’obbligo per il radioamatore di provare la propria conoscenza dei regolamenti amministrativi applicabili sul territorio in questione ed il diritto discrezionale per il governo che l’ha rilasciata di annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
  2. Se il governo della Confederazione Svizzera concederà il proprio benestare, propongo che la presente nota e la relativa risposta costituiscano un accordo tra i due governi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato da ciascun governo mediante preavviso scritto di sei mesi.»

Ho l’onore di informarla che il Consiglio federale svizzero approva i termini della Sua nota che costituisce, insieme alla presente risposta, un accordo tra i due governi che entrerà in vigore in data odierna.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Willy Spühler

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