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Scambio di lettere
del 19 luglio/26 ottobre 1993
tra la Svizzera e la Thailandia concernente
i radioamatori

RU 1994 131

Entrato in vigore il 10 dicembre 1993

(Stato 10 dicembre 1993)

Traduzione 1

Ministero
degli affari esteri

Bangkok, 26 ottobre 1993

Sua Eccellenza
Blaise Godet
Ambasciatore di Svizzera

Bangkok

Eccellenza,

Ho l’onore di riferirmi alla lettera di Vostra Eccellenza del 19 luglio 1993, del tenore seguente:

  1. «Ho l’onore di informarla che il Governo svizzero propone a quello del Regno di Thailandia di concludere un accordo allo scopo di permettere ai radioamatori svizzeri e thailandesi di stabilire ed esercitare nell’altro Paese le proprie stazioni radio al fine di consolidare le relazioni d’amicizia tra i due Paesi. Le condizioni di tale accordo sono le seguenti:
  2. 1. Ogni cittadino thailandese o svizzero autorizzato a stabilire ed a esercitare una stazione di radioamatore in base a una concessione rilasciata dalla sua amministrazione può ottenere, conformemente al presente accordo, una concessione equivalente dall’amministrazione dell’altro Paese.
  3. 2. L’amministrazione che rilascia la concessione si attiene alle leggi e alle ordinanze vigenti nel proprio Paese e ha il diritto di modificare, di revocare o di ritirare le concessioni in qualsiasi momento senza essere obbligata a motivare la sua decisione.
  4. 3. Ciascuna delle parti contraenti informa l’amministrazione che ha rilasciato la concessione originale se il radioamatore ospite commette delle violazioni.
  5. 4. Il presente accordo deve essere conforme alle condizioni stabilite nel Regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (International Telecommunications Union: ITU)2 e alle leggi e ordinanze in vigore in entrambi i Paesi.
  6. 5. Se le due parti contraenti partecipano a un accordo multilaterale, le disposizioni di tale accordo prevalgono su quelle del presente accordo di reciprocità.
  7. 6. L’accordo resta in vigore 60 giorni oltre la data in cui una delle due parti contraenti comunica per iscritto all’altra che vuole porre fine all’accordo di reciprocità.
  8. Se il Governo del Regno di Thailandia accetta quanto precede, ho l’onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta del Governo del Regno di Thailandia costituiscano un accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore 45 giorni dopo la data della Nota di risposta.
  9. Accolga, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.»

Ho l’onore di informarla che il Governo del Regno di Thailandia accetta la proposta suddetta; pertanto, la presente Nota e la sua Nota precitata costituiscono un accordo tra il Governo del Regno di Thailandia e il Governo svizzero.

Accolga, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.

Prasong Soonsiri

Ministro degli affari esteri