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0.784.601

Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti Conchiuso a Washington il 20 agosto 1971 Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1972 Strumento di ratificazione depositato il 27 luglio 1972 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 febbraio 1973 Emendamento adottato il 17 novembre 2000 ed entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 2004

RU 1973 814; FF 1972 I 233

Traduzione

(Stato 27 maggio 2024)

Preambolo

Gli Stati partecipi del presente accordo

richiamando il principio enunciato nella risoluzione numero 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo il quale occorre che tutte le Nazioni siano poste in grado, non appena possibile, di comunicare via satellite su base mondiale non discriminatoria;

considerando i pertinenti disposti del Trattato sui principi disciplinanti le attività degli Stati in materia di esplorazione e di impiego dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti 1 e, in particolare, l’articolo I recitante che lo spazio extra-atmosferico deve essere utilizzato per il bene e nell’interesse di tutti i Paesi;

riconoscendo che, conformemente al suo scopo iniziale, l’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti ha istituito un sistema mondiale via satellite volto a fornire servizi di telecomunicazione a tutte le regioni del mondo che ha contribuito alla pace e all’intesa mondiale;

tenendo conto del fatto che la 24 a sessione dell’Assemblea dei partecipanti dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti ha deciso di procedere a una ristrutturazione e a una privatizzazione creando una società di diritto privato sotto la vigilanza di un’organizzazione intergovernativa;

constatando che, a causa dell’aumento della concorrenza nel settore della fornitura di servizi di telecomunicazione, si è reso necessario il trasferimento del sistema spaziale dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti alla Società definita al paragrafo d dell’articolo I del presente accordo affinché il sistema spaziale continui ad essere utilizzato in modo commercialmente valido;

mirando a fare in modo che la Società rispetti i principi fondamentali enunciati all’articolo III del presente accordo e fornisca, su base commerciale, il settore spaziale necessario a servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali d’alta qualità e di grande affidabilità;

avendo stabilito che per garantire che la Società rispetti costantemente i principi fondamentali è necessaria un’organizzazione intergovernativa di vigilanza della quale ogni Stato membro delle Nazioni Unite o dell’Unione internazionale di telecomunicazione possa diventare membro,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Ai fini del presente accordo:

  1. il termine «accordo» designa il presente testo, compresi il suo allegato e ogni emendamento ad esso attinente, esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi il 20 agosto 19712 in Washington e istitutivo dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti;
  2. i termini «settore spaziale» designano i satelliti di telecomunicazione, gli impianti di localizzazione, telemisura, telecomando, controllo, vigilanza e gli altri equipaggiamenti connessi, necessari al funzionamento di detti satelliti;
  3. il termine «telecomunicazioni» designa ogni trasmissione, emissione, o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni, informazioni di ogni natura per filo, sistema radioelettrico, ottico od altro sistema elettromagnetico;
  4. il termine «Società» designa l’ente o gli enti privati creati conformemente al diritto di uno o più Stati cui è trasferito il sistema spaziale dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti, compresi gli enti che succedono loro per diritto;
  5. con l’espressione «su base commerciale» si intende conformemente alla pratica commerciale abituale e consueta del settore delle telecomunicazioni;
  6. i termini «servizi pubblici di telecomunicazioni» designano i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere assicurati mediante satelliti e che sono accessibili ai fini di utilizzazione pubblica, quali telefono, telegrafo, telex, trasmissione di facsimili, trasmissione di dati, trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrestri approvate e facoltate ad accedere al settore spaziale della Società in vista di una ritrasmissione ulteriore al pubblico, nonché i circuiti locati per l’una qualsiasi delle utilizzazioni sopra menzionate; questi termini escludono i servizi mobili di una categoria non attuata nel regime provvisorio innanzi l’apertura dell’accordo alla firma ed assicurata mediante stazioni mobili operanti direttamente con un satellite, concepito totalmente o parzialmente per assicurare servizi concernenti la sicurezza o il controllo in volo di aeromobili oppure la radionavigazione aerea o marittima;
  7. i termini «accordo provvisorio» designano l’accordo sul regime provvisorio applicabile a un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni mediante satelliti, firmato dai Governi in Washington il 20 agosto 19643;
  8. i termini «obbligo di connessione vitale» o «LCO» designano l’obbligo assunto dalla Società, come enunciato nel contratto LCO, di fornire servizi costanti di telecomunicazione ai clienti LCO;
  9. i termini «accordo speciale» designano l’accordo firmato il 20 agosto 19644, dai Governi, o dalle Amministrazioni delle telecomunicazioni da essi designate, conformemente ai disposti dell’accordo provvisorio;
  10. i termini «Accordo di servizi pubblici» designano lo strumento giuridicamente vincolante con il quale l’ITSO5 garantisce che la Società rispetti i principi fondamentali;
  11. i termini «principi fondamentali» designano i principi descritti all’articolo III;
  12. i termini «patrimonio comune» designano le assegnazioni di frequenze associate alle posizioni orbitali in corso di pubblicazione anticipata, di coordinamento o di registrazione a nome delle Parti presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), conformemente alle disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT, che sono trasferite a una o più Parti conformemente all’articolo XII;
  13. i termini «copertura mondiale» designano la copertura geografica massima della terra verso il parallelo più a Nord e il parallelo più a Sud visibili dai satelliti posti su orbite geostazionarie;
  14. i termini «connessione mondiale» designano i mezzi d’interconnessione offerti ai clienti della Società mediante la copertura mondiale che la Società fornisce per permettere delle comunicazioni nelle cinque regioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni definite dalla conferenza plenipotenziaria dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni tenutasi a Montreux nel 1965, e tra queste regioni;
  15. i termini «accesso non discriminatorio» designano l’opportunità d’accesso al sistema della Società su una base equa e di parità;
  16. l termine «Parte» designa uno Stato verso il quale l’accordo sia entrato in vigore o sia applicato a titolo provvisorio;
  17. il termine «beni» comprende ogni elemento di qualunque natura verso il quale può essere esercitato un diritto di proprietà o altro diritto contrattuale;
  18. i termini «clienti LCO» designano tutti i clienti che hanno il diritto di beneficiare dei contratti LCO e che li hanno firmati;
  19. il termine «Amministrazione» designa ogni dipartimento o servizio ufficiale responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dai suoi regolamenti amministrativi.

Art. II Istituzione dell’ITSO

Tenendo conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni via satellite, qui di seguito denominata «ITSO».

Art. III Scopo principale e principi fondamentali dell’ITSO

a. Tenuto conto dell’istituzione della Società, lo scopo principale dell’ITSO è garantire, mediante l’Accordo di servizi pubblici, che la Società fornisca su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali.

b. I principi fondamentali sono i seguenti:

  1. mantenere la connessione mondiale e la copertura mondiale;
  2. fornire servizi ai propri clienti che dispongono di connessioni vitali;
  3. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.

Art. IV Servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali contemplati

Sono assimilati ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali per l’applicazione dell’articolo III:

  1. i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni separate da zone non sotto la giurisdizione dello Stato interessato, o fra regioni separate dall’alto mare;
  2. i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni non collegate da alcuna installazione terrestre a larga banda e separate da ostacoli naturali così eccezionali da escludere un collegamento sicuro fra esse mediante tali installazioni terrestri, purché sia stata data l’autorizzazione appropriata.

Art. V Vigilanza

L’ITSO adotta tutte le misure appropriate, compresa la conclusione dell’Accordo di servizi pubblici, per vigilare sull’esecuzione da parte della Società dei principi fondamentali, in particolare il principio d’accesso non discriminatorio al sistema della Società per i servizi pubblici di telecomunicazione esistenti e futuri offerti dalla Società se la capacità del settore spaziale è disponibile su base commerciale.

Art. VI Personalità giuridica

b. Ciascuna Parte prende i provvedimenti che si impongono nel quadro della sua giurisdizione per dare effetto ai disposti del presente articolo in funzione del suo proprio diritto.

a. L' ITSO ha personalità giuridica. Esso possiede pienamente la capacità richiesta per esercitare le proprie funzioni e raggiungere le proprie finalità, compresa quella:

  1. di conchiudere accordi con gli Stati e gli Enti internazionali;
  2. di stipulare contratti;
  3. di acquistare beni e di disporne;
  4. di stare in giudizio.

Art. VII Norme finanziarie

a. L’ITSO sarà finanziata per il periodo di dodici anni sancito dall’articolo XXI grazie ad alcuni attivi finanziari che conserverà al momento del trasferimento del sistema spaziale dell’ITSO alla Società. b. Se continua ad esistere al di là di questi dodici anni, l’ITSO ottiene un finanziamento attraverso l’Accordo di servizi pubblici.

Art. VIII Struttura dell’ITSO

L’ITSO comprende gli organi seguenti:

  1. l’Assemblea dei partecipanti;
  2. un Organo esecutivo diretto dal direttore generale e responsabile davanti all’Assemblea dei partecipanti.

Art. IX Assemblea dei partecipanti

a. L’Assemblea dei partecipanti è composta di tutte le Parti ed è organo supremo dell' ITSO. b. L’Assemblea dei partecipanti tratta la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell’ITSO. e. L’Assemblea dei partecipanti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, la prima volta al più tardi dodici mesi dopo il trasferimento del sistema spaziale dell’ITSO alla Società. Oltre alle sessioni ordinarie, l’Assemblea dei partecipanti può indire sessioni straordinarie, che possono essere convocate sia su domanda dell’Organo esecutivo in virtù delle disposizioni del paragrafo k dell’articolo X, sia su richiesta scritta di una o più Parti inviata al direttore generale precisando l’oggetto della riunione con riserva di accettazione di almeno un terzo delle Parti, comprese quelle che hanno presentato la richiesta. L’Assemblea dei partecipanti definisce le condizioni in cui il direttore generale può indire una sessione straordinaria dell’Assemblea dei partecipanti. f. Per ogni sessione dell’Assemblea dei partecipanti, il numero legale è costituito dai rappresentanti della maggioranza delle Parti. Ogni decisione su questione materiale è adottata mediante voto affermativo emesso da almeno i due terzi delle Parti, i cui rappresentanti siano presenti e votanti. Ogni decisione su questione procedurale è adottata mediante voto affermativo emesso dalla maggioranza semplice delle Parti, i cui rappresentanti siano presenti e votanti. Ogni vertenza circa il carattere materiale e procedurale è regolata mediante voto emesso a maggioranza semplice dalle Parti, i cui rappresentanti siano presenti e votanti. Le Parti possono votare per procura o in altro modo ritenuto appropriato dall’Assemblea dei partecipanti e ricevono le informazioni necessarie con sufficiente anticipo prima della sessione dell’Assemblea dei partecipanti. g. Per ogni sessione dell’Assemblea dei partecipanti, ogni Parte dispone di un voto. h. L’Assemblea dei partecipanti stabilisce il proprio regolamento interno includente segnatamente dei disposti sull’elezione del presidente e degli altri membri dell’ufficio presidenziale come pure delle disposizioni relative alla partecipazione e al voto. i. Ogni Parte assume le proprie spese di rappresentanza per le riunioni dell’Assemblea dei partecipanti; le spese comuni invece cadono sotto la rubrica «spese amministrative dell' ITSO.

c. L’Assemblea dei partecipanti tratta le questioni che interessano le Parti in particolare in quanto Stati sovrani, e garantisce segnatamente che la Società fornisca, su base commerciale, servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, allo scopo di:

  1. mantenere la connessione mondiale e la copertura mondiale;
  2. fornire servizi ai propri clienti che dispongono di connessioni vitali;
  3. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della Società.

d. L’Assemblea dei partecipanti ha le funzioni e i poteri seguenti:

  1. impartisce le istruzioni che ritiene appropriate all’Organo esecutivo dell’ITSO in particolare per quanto concerne l’esame da parte di quest’ultimo delle attività della Società che sono direttamente legate ai principi fondamentali;
  2. esamina e pronuncia decisioni relative alle proposte di emendamento del presente accordo conformemente all’articolo XV del presente accordo;
  3. nomina e revoca il direttore generale conformemente all’articolo X;
  4. esamina i rapporti presentati dal direttore generale relativi al rispetto dei principi fondamentali da parte della Società e decide in merito a tali rapporti;
  5. esamina e, se lo ritiene necessario, prende decisioni in merito alle raccomandazioni del direttore generale;
  6. adotta, in virtù delle disposizioni del paragrafo b dell’articolo XIV del presente accordo, le decisioni concernenti il recesso di una Parte dall’ITSO;
  7. adotta le decisioni sulle questioni relative alle relazioni ufficiali tra l’ITSO e gli Stati, partecipi o no al presente accordo, o gli enti internazionali;
  8. esamina i reclami inoltrati dalle Parti;
  9. esamina le questioni relative al patrimonio comune delle Parti;
  10. pronuncia le decisioni relative all’autorizzazione di cui al paragrafo b dell’articolo IV del presente accordo;
  11. esamina e approva il bilancio dell’ITSO per il periodo deciso dall’Assemblea dei partecipanti;
  12. prende le decisioni necessarie in materia di spese impreviste non iscritte al bilancio approvato;
  13. nomina un commissario ai conti per esaminare le spese e i conti dell’ITSO;
  14. sceglie i giurisperiti menzionati all’articolo 3 dell’allegato A del presente accordo;
  15. determina le condizioni in cui il direttore generale può aprire una procedura d’arbitrato nei confronti della Società in virtù dell’Accordo di servizi pubblici;
  16. decide sugli emendamenti proposti all’Accordo di servizi pubblici;
  17. esercita qualunque altra funzione di sua competenza in virtù di qualsiasi altro articolo del presente accordo.

Art. X Direttore generale

a. L’Organo esecutivo è diretto dal direttore generale il quale è direttamente responsabile davanti all’Assemblea dei partecipanti. c. I principali criteri su cui basarsi per la nomina del direttore generale e per l’assunzione di altri membri del personale dell’Organo esecutivo devono essere di natura tale da assicurare il massimo grado d’integrità, competenza ed efficacia, tenendo conto degli eventuali vantaggi di un’assunzione e di un impiego su base regionale e geograficamente diversificata. Il direttore generale e gli altri membri del personale dell’Organo esecutivo devono astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilità nei confronti dell’ITSO. d. Con riserva delle direttive e delle istruzioni dell’Assemblea dei partecipanti, il direttore generale determina la struttura, gli effettivi e le modalità tipo d’impiego dei dirigenti e degli impiegati e nomina il personale dell’Organo esecutivo. Il direttore generale può scegliere esperti di fiducia e altri consulenti dell’Organo esecutivo. e. Il direttore generale controlla il rispetto da parte della Società dei principi fondamentali. g. Il direttore generale rende conto alle Parti delle questioni menzionate ai paragrafi d–f. h. In applicazione delle modalità che saranno stabilite dall’Assemblea dei partecipanti, il direttore generale può intentare una procedura d’arbitrato contro la Società in virtù dell’accordo di servizi pubblici. i. l direttore generale tratta con la Società conformemente all’accordo di servizi pubblici. j. Il direttore generale, a nome dell’ITSO, esamina tutte le questioni riguardanti il patrimonio comune delle Parti e comunica i pareri delle Parti alla (alle) Amministrazione(i) notificatrice(i). k. Se il direttore generale ritiene che il fatto che una Parte non abbia preso misure conformemente al paragrafo c dell’articolo XI causi un pregiudizio alla capacità della Società di rispettare i principi fondamentali, il direttore generale contatta detta Parte per trovare una soluzione a tale situazione e può, conformemente alle condizioni definite dall’Assemblea dei partecipanti e sancite al paragrafo e dell’articolo IX, convocare una sessione straordinaria dell’Assemblea dei partecipanti. l. L’Assemblea dei partecipanti designa un alto funzionario dell’Organo esecutivo affinché assuma le funzioni di direttore generale interinale qualora il direttore generale sia assente, sia nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni o il suo posto sia vacante. Il direttore generale interinale detiene le competenze attribuite al direttore generale in virtù del presente accordo. In caso di vacanza, il direttore generale interinale assume le funzioni sino all’insediamento di un direttore generale nominato e confermato, nei termini più brevi, conformemente al comma iii del paragrafo b del presente articolo.

b. Il direttore generale:

  1. è il funzionario di massimo rango e il rappresentante legale dell’ITSO; egli è responsabile dell’esecuzione di tutte le funzioni gestionali, compreso l’esercizio dei diritti in virtù di contratti;
  2. opera conformemente alle direttive e alle istruzioni dell’Assemblea dei partecipanti;
  3. è nominato dall’Assemblea dei partecipanti per un mandato di quattro anni o per qualsiasi altro periodo deciso dall’Assemblea dei partecipanti. Può essere dimesso dalle sue funzioni con decisione motivata dell’Assemblea dei partecipanti. Nessun direttore generale è nominato per più di otto anni.

f. Il direttore generale:

  1. controlla il rispetto da parte della Società del principio fondamentale che consiste nel fornire servizi ai clienti LCO nel rispetto dei contratti LCO;
  2. esamina le decisioni prese dalla Società in merito alle domande d’ammissibilità a concludere un contratto LCO;
  3. aiuta i clienti LCO a comporre le loro vertenze con la Società fornendo servizi di conciliazione;
  4. se un cliente LCO decide d’intentare una procedura d’arbitrato contro la Società, lo consiglia riguardo alla scelta degli esperti di fiducia e degli arbitri.

Art. XI Diritti e obblighi delle Parti

a. Le Parti esercitano i loro diritti ed eseguiscono i loro obblighi, derivanti dall’accordo, in modo da rispettare pienamente e da promuovere i principi enunciati nel preambolo, nei principi fondamentali di cui all’articolo III e nelle disposizioni del medesimo. b. Le Parti sono autorizzate ad assistere e a partecipare alle conferenze e riunioni, in cui sono legittimamente rappresentate, conformemente ai disposti del presente accordo, nonché ad ogni altra riunione organizzata dall' ITSO o tenuta sotto i suoi auspici, giusta i disposti presi dall' ITSO per dette adunanze, indipendentemente dal luogo ove si tengono. L’Organo esecutivo, conferendo con la Parte invitante, provvede a che i disposti previsti per ogni conferenza o riunione comportino una clausola relativa all’ammissione nel Paese invitante e al soggiorno in esso, per tutta la durata della conferenza o della riunione, dei rappresentanti di tutte le Parti che hanno diritto di assistervi. c. Le Parti adottano, in modo trasparente, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista della concorrenza, in virtù della procedura nazionale applicabile e degli accordi internazionali pertinenti di cui sono partecipi, le misure necessarie affinché la Società possa rispettare i principi fondamentali.

Art. XII Assegnazione delle frequenze

a. Le Parti dell’ITSO conservano le posizioni orbitali e le assegnazioni delle frequenze in corso di coordinamento o di registrazione a nome delle Parti presso l’UIT, fino a che l’(le) Amministrazione(i) notificatrice(i) scelta(e) notifichi(no) al depositario che ha(hanno) approvato, accettato o ratificato il presente accordo. Le Parti scelgono tra i membri dell’ITSO una Parte incaricata di rappresentare tutti i partecipanti all’ITSO presso l’UIT durante il periodo in cui le Parti dell’ITSO conservano tali assegnazioni. b. Quando riceve la notifica dal depositario dell’approvazione, accettazione o ratifica del presente accordo da una Parte scelta dall’Assemblea dei partecipanti in qualità d’Amministrazione notificatrice per la Società, la Parte, scelta in virtù del paragrafo a per rappresentare l’insieme delle Parti durante il periodo in cui l’ITSO conserva le assegnazioni, trasferisce dette assegnazioni all’(alle) Amministrazione(i) notificatrice(i) scelta(e). d. Indipendentemente da tutte le altre disposizioni del presente accordo, se una Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice per la Società cessa di essere membro dell’ITSO conformemente all’articolo XIV, detta Parte è legata da tutte le disposizioni pertinenti del presente accordo e del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT e vi è sottoposta finché le assegnazioni di frequenze non sono trasferite a un’altra Parte conformemente alle procedure dell’UIT.

c. Ogni Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice della Società, in virtù della procedura nazionale applicabile:

  1. autorizza l’utilizzo di detta assegnazione di frequenze da parte della Società in modo da permettere il rispetto dei principi fondamentali;
  2. 6 nel caso in cui la società o qualsiasi altra entità futura che utilizza le assegnazioni di frequenze appartenenti al patrimonio comune rinuncia a detta assegnazione (o a dette assegnazioni), utilizza quest’ultima (o queste ultime) in maniera diversa da quanto è stipulato nel presente Accordo o dichiara fallimento, le Amministrazioni notificatrici autorizzano l’utilizzo di detta assegnazione (o dette assegnazioni) di frequenze solo da parte delle entità che hanno firmato un Accordo di servizi pubblici, in modo che l’ITSO possa assicurarsi che le entità interessate rispettino i principi fondamentali.

e. Ogni Parte scelta in qualità d’Amministrazione notificatrice in virtù del paragrafo c:

  1. presenta, almeno una volta all’anno, un rapporto al direttore generale sul trattamento accordato da detta Amministrazione notificatrice alla Società, prestando particolare attenzione al rispetto da detta Parte dei suoi obblighi in virtù del paragrafo c dell’articolo XI;
  2. domanda il parere del direttore generale, a nome dell’ITSO, in merito alle misure necessarie per instaurare il rispetto da parte della Società dei principi fondamentali;
  3. lavora con il direttore generale, a nome dell’ITSO, sulle potenziali attività dell’(delle) Amministrazione(i) notificatrice(i) per allargare l’accesso ai Paesi dipendenti;
  4. notifica e consulta il direttore generale in merito ai coordinamenti di sistemi satellitari presso l’UIT effettuati a nome della Società per garantire il mantenimento della connessione mondiale e del servizio agli utenti dipendenti;
  5. effettua consultazioni con l’UIT sui bisogni degli utenti dipendenti in materia di telecomunicazioni via satellite.

Art. XIII Sede dell’ITSO, privilegi, esenzioni e immunità

a. La sede dell’ITSO è in Washington, D.C., salvo che l’Assemblea dei partecipanti decida altrimenti. b. Nel quadro delle attività autorizzate dall’accordo, l’ITSO e i suoi beni vanno esenti, in tutti gli Stati partecipi, da qualsiasi imposta nazionale sul reddito ed imposta diretta nazionale sul patrimonio. Ogni Parte si obbliga ad agire del proprio meglio per far accordare, conformemente alla procedura nazionale applicabile, tutte le altre esenzioni d’imposta sul reddito e sul patrimonio, auspicabile dal profilo del carattere specifico dell’ITSO. c. Ogni Parte, diversa da quella di sede, o, secondo il caso, la Parte di sede, concede, conformemente al protocollo o all’accordo di sede di cui nel presente paragrafo, i privilegi, le esenzioni e le immunità che tornino necessarie all’ITSO, ai suoi dirigenti e alle altre categorie del suo personale, specificate nel detto protocollo e nel detto accordo di sede, alle Parti o ai loro rappresentanti. In particolare, ogni Parte concede alle predette persone, nella misura e nei casi che saranno previsti dall’accordo di sede e dal protocollo di cui nel presente paragrafo, l’immunità di giurisdizione per atti, scritti e giudizi, compiuti, redatti o formulati nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La Parte di sede dell’ITSO conclude, non appena possibile, un accordo di sede con l’ITSO concernente i privilegi, le esenzioni e le immunità. Le altre Parti concludono, non appena possibile, un protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni e alle immunità. L’accordo di sede e il protocollo sono indipendenti dall’accordo e ciascuno prevede le proprie condizioni di scadenza.

Art. XIV Recesso

c. Non appena il depositario o l’Organo esecutivo, a seconda del caso, ha ricevuto la notifica di una decisione di recesso, conformemente ai disposti del paragrafo a comma i del presente articolo, la Parte notificante cessa di potersi prevalere di ogni diritto di rappresentanza e di voto in seno all’Assemblea dei partecipanti e non assume più doveri o responsabilità dopo la ricezione della notifica. d. Se l’Assemblea dei partecipanti decide, conformemente al paragrafo b del presente articolo, che una Parte è considerata recedente dall’ITSO, la Parte non assume più doveri o responsabilità dopo detta decisione. e. Nessuna Parte è tenuta a ritirarsi dall’ITSO per conseguenza diretta di una modifica dei suoi rapporti statutari con l’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

  1. Ogni Parte può ritirarsi volontariamente dall’ITSO. La Parte recedente notifica per iscritto la propria decisione al depositario.
  2. La notifica della decisione di recesso di una Parte giusta i disposti del comma i del presente paragrafo è trasmessa dal depositario a tutte le Parti e all’Organo esecutivo.
  3. Con riserva dei disposti del paragrafo d dell’articolo XII, il recesso volontario, notificato giusta i disposti del comma i del presente paragrafo, prende effetto, e il presente accordo cessa di vigere nei confronti della Parte recedente tre mesi dopo la data di ricezione della notifica.
  4. i. Qualora una Parte sembri aver disatteso uno degli obblighi che le incombono giusta il presente accordo, l’Assemblea dei partecipanti, su notifica o autonomamente, ed esaminate le osservazioni presentate da detta Parte, può, ove constati effettivamente una mancanza, decidere che la Parte è considerata recedente dall’ITSO. A contare dalla data di tale decisione, il presente accordo cessa di vigere nei confronti della Parte in questione. L’Assemblea dei partecipanti può essere convocata a tale scopo in sessione straordinaria.
  5. Qualora l’Assemblea dei partecipanti decida che una Parte è considerata recedente dall’ITSO conformemente ai disposti del comma i del presente paragrafo, l’Organo esecutivo ne informa il depositario, il quale trasmette la notifica a tutte le Parti.

Art. XV Emendamenti

a. Ogni Parte può proporre degli emendamenti al presente accordo. Le proposte d’emendamento sono trasmesse all’Organo esecutivo, il quale le distribuisce, nei termini più brevi, a tutte le Parti. b. L’Assemblea dei partecipanti esamina la proposta d’emendamento nella sua sessione ordinaria, successiva alla distribuzione della proposta ad opera dell’Organo esecutivo, oppure in una sessione straordinaria convocata anteriormente, giusta l’articolo IX dell’accordo, con riserva che la proposta d’emendamento sia distribuita dall’Organo esecutivo novanta giorni almeno prima della data d’apertura della sessione. L’Assemblea dei partecipanti esamina tutte le opinioni e raccomandazioni concernenti la proposta d’emendamento trasmessele dalla Riunione dei firmatari o dal Consiglio dei governatori. c. L’Assemblea dei partecipanti delibera su ogni proposta d’emendamento, giusta le regole del quorum e del voto sancite nell’articolo IX dell’accordo. Essa può modificare ogni proposta d’emendamento distribuita giusta il paragrafo b del presente articolo, e prendere una decisione su qualsiasi proposta d’emendamento che non sia stata distribuita in conformità con detto paragrafo ma che concerna direttamente una proposta d’emendamento così distribuita. d. Un emendamento approvato dall’Assemblea dei partecipanti entra in vigore, giusta i disposti del paragrafo e del presente articolo, non appena il depositario ha ricevuto la notifica d’approvazione, d’accettazione o di ratifica da parte dei due terzi degli Stati che erano parti all’accordo allorché l’emendamento veniva approvato dall’Assemblea dei partecipanti. e. Il depositario, subito dopo la ricezione, notifica a tutte le Parti le accettazioni, le approvazioni e le ratifiche necessarie, in virtù del paragrafo d del presente articolo, per l’entrata in vigore di un emendamento. Novanta giorni dopo la data della notifica, l’emendamento entra in vigore verso tutte le Parti, comprese quelle che non l’hanno accettato, approvato o ratificato ma che non si sono ritirate dall’ITSO. f. Nonostante i paragrafi d e e del presente articolo, nessun emendamento entra in vigore meno di otto mesi o più di diciotto mesi dopo la data della sua approvazione ad opera dell’Assemblea dei partecipanti. 7

Art. XVI Composizione delle controversie

a. Ogni controversia giuridica tra le Parti o tra l’ITSO e una o più Parti, concernente i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, è sottoposta ad arbitrato, se non ha potuto essere composta altrimenti entro un termine ragionevole, giusta l’allegato A dell’accordo. b. Ogni controversia giuridica concernente i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, tra una Parte e uno Stato recesso, o tra l’ITSO e uno Stato recesso insorta dopo la recessione, è sottoposta ad arbitrato, se non ha potuto essere composta altrimenti entro un termine ragionevole. L’arbitrato va effettuato giusta l’allegato A dell’accordo, se lo Stato recesso vi acconsente. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo che la vertenza è stata deferita al tribunale arbitrale giusta il paragrafo a del presente articolo, la procedura arbitrale va comunque portata a termine. c. Ogni controversia giuridica derivante da accordi tra l’ITSO e una Parte, qualunque essa sia, sottostà alle norme sul componimento delle controversie sancite in detti accordi. In assenza di tali norme e se non sono componibili altrimenti, le controversie possono essere sottoposte ad arbitrato giusta l’allegato A dell’accordo, se le parti alla controversia vi acconsentono.

Art. XVII Firma

b. Ciascun Governo può firmare il presente accordo senza che questa sua firma sia sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure corredando la firma di una dichiarazione indicante che essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. c. Qualunque Stato, di cui nel paragrafo a del presente articolo, può, ove l’accordo più non sia aperto alle firme, aderire al medesimo. d. Nessuna riserva può essere fatta al presente accordo.

a. A contare dal 20 agosto 1971 e sino al giorno della sua entrata in vigore, o sino all’ultimo giorno d’un periodo di nove mesi, determinante essendo il giorno che cade per primo, il presente accordo è, in Washington, aperto alla firma:

  1. del Governo di ogni Stato partecipe dell’accordo provvisorio;
  2. del Governo di ogni altro Stato membro delle Nazioni Unite o dell’Unione internazionale delle comunicazioni.

Art. XVIII Entrata in vigore

a. Il presente accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo che lo avranno firmato, senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, oppure sessanta giorni dopo che l’avranno ratificato, accettato, approvato o vi avranno aderito i due terzi degli Stati che partecipavano all’accordo provvisorio il giorno in cui il presente accordo è stato aperto alla firma purché questi due terzi includano Parti all’accordo provvisorio che detenevano almeno i due terzi delle quote in virtù dell’accordo speciale. Indipendentemente dai disposti di cui sopra, l’accordo non entra in vigore in nessun caso prima di otto mesi o dopo diciotto mesi dalla data in cui è stato aperto alla firma. b. Allorché uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione è depositato da uno Stato, dopo la data di entrata in vigore dell’accordo giusta il paragrafo a del presente articolo, l’Accordo stesso entra in vigore verso detto Stato alla data del deposito. Qualora l’applicazione provvisoria cessi in virtù del comma ii o del comma iii del presente paragrafo, subentrano i disposti del paragrafo c dell’articolo XIV dell’accordo a disciplinare i diritti e gli obblighi della Parte. d. Alla sua entrata in vigore, l’accordo surroga l’accordo provvisorio e vi mette fine.

c. A contare dalla sua entrata in vigore, giusta il paragrafo a del presente articolo, l’accordo può essere provvisoriamente applicato rispetto ad ogni Stato il cui Governo l’abbia firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione purché ne abbia fatto domanda all’atto della firma o, successivamente, in qualunque momento prima dell’entrata in vigore dell’accordo. L’applicazione provvisoria cessa:

  1. sia allorché avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte del detto Governo;
  2. sia scorso un termine di due anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo, qualora questo non sia stato ratificato, accettato o approvato dal detto Governo;
  3. sia non appena il detto Governo abbia notificato, prima della scadenza del termine qui innanzi, la propria decisione di non ratificare, accettare, né approvare l’accordo.

Art. XIX Disposizioni diverse

a. Sono lingue ufficiali e di lavoro dell’ITSO l’inglese, lo spagnolo e il francese. b. Il regolamento interno dell’Organo esecutivo deve prevedere la distribuzione rapida, a tutte le Parti, degli esemplari dei documenti dell’ITSO, conformemente alle loro domande. c. Giusta i disposti della risoluzione 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Organo esecutivo, mediante rapporti annuali, informa delle attività dell’ITSO il Segretario generale dell’ONU e gli Istituti specializzati interessati.

Art. XX Depositario

a. Il Governo degli Stati Uniti d’America è depositario dell’accordo, onde presso detto Governo vanno depositate le dichiarazioni, di cui in articolo XVII, gli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione, le domande di applicazione provvisoria, nonché le notifiche di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, delle decisioni di recesso dall’ITSO o delle decisioni di cessazione dell’applicazione provvisoria. b. Il presente accordo, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, verrà depositato negli archivi del depositario. Questo trasmetterà copie certificate conformi, del testo del presente accordo, a tutti i Governi che l’avranno firmato o che avranno depositato i loro strumenti di adesione, nonché all’Unione internazionale delle telecomunicazioni, e notificherà a tutti questi Governi, nonché all’Unione internazionale delle telecomunicazioni, le firme, le dichiarazioni di cui in articolo XVII, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le domande di applicazione provvisoria, l’inizio del periodo di sessanta giorni, di cui in articolo XVIII a, l’entrata in vigore dell’accordo, le notifiche di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti, l’entrata in vigore dei medesimi, le decisioni di recesso dall’ITSO, i recessi, nonché le decisioni di cessazione dell’applicazione provvisoria. La notifica dell’inizio del periodo di sessanta giorni va fatta il primo giorno del periodo stesso. c. All’entrata in vigore del presente accordo, il depositario lo fa registrare presso la Segreteria delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.

Art. XXI Durata

Il presente accordo resta in vigore per almeno dodici anni a partire dalla data del trasferimento alla Società del sistema spaziale dell’ITSO. L’Assemblea dei partecipanti può porre fine al presente accordo a partire dal dodicesimo anniversario dalla data del trasferimento alla Società del sistema spaziale dell’ITSO mediante un voto delle Parti in applicazione del paragrafo f dell’articolo IX. Una simile decisione è considerata una questione di fondo.

In fede di che i plenipotenziari, riuniti in Washington, dopo aver presentato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in Washington il ventesimo giorno del mese di agosto 1971.

(Seguono le firme)

Allegato A

Disposti relativi al componimento delle controversie

Art. 1

Sono parti in una procedura di arbitrato, avviata in applicazione dei disposti del presente allegato, soltanto quelle di cui in articolo XVI dell’accordo.

Art. 2

Un tribunale arbitrale trimembre, istituito giusta i disposti del presente allegato, è competente per pronunciare una sentenza su ogni controversia, di cui sia adito in virtù dei disposti dell’articolo XVI dell’accordo.

Art. 3

a. Entro sessanta giorni dalla data di apertura della prima sessione ordinaria dell’Assemblea dei partecipanti e, successivamente, ad ogni sessione ordinaria di detta Assemblea, ciascuna Parte può sottoporre all’Organo esecutivo il nome di due giurisperiti al massimo, i quali siano disponibili, nel periodo tra la fine di ogni sessione e la fine della seconda sessione ordinaria seguente della detta Assemblea, per assumere la presidenza di Tribunali istituiti in virtù del presente allegato o per farvi parte. L’Organo esecutivo, partendo dai nomi così formulati, compila una lista di questi giurisperiti, che correda delle notizie biografiche comunicate dalle Parti che hanno proposto i nomi; esso distribuisce l’elenco a tutte le Parti entro trenta giorni dall’apertura della sessione in causa. Qualora, durante i sessanta giorni precedenti l’apertura della sessione dell’Assemblea dei partecipanti, una persona così indicata divenga, per una ragione qualunque, indisponibile come partecipante del gruppo peritale, la Parte che ne aveva proposto il nome può, entro quattordici giorni dall’apertura della sessione dell’Assemblea, sottoporre il nome di un altro giurisperito. b. L’Assemblea delle Parti, in base all’elenco menzionato nel paragrafo precedente, sceglie undici giurisperiti e forma con essi un gruppo peritale in seno al quale vanno scelti i presidenti dei tribunali; essa indica un supplente per ciascun membro del gruppo. I membri del gruppo peritale ed i supplenti assumono le loro funzioni durante il periodo definito nel paragrafo a del presente articolo. Qualora un membro divenga indisponibile nel gruppo peritale, va sostituito dal supplente designato. c. L’Organo esecutivo, non appena possibile dopo la designazione, invita i membri del gruppo peritale a riunirsi per eleggere il presidente. I membri del gruppo peritale possono partecipare alle riunioni di persona o per via elettronica. Per ciascuna riunione del gruppo peritale il quorum è raggiunto allorché nove degli undici membri siano presenti. Il gruppo peritale designa, nel suo seno, il presidente, da eleggere con scrutinio segreto in uno o, occorrendo, più turni, finché raccolga almeno sei voti. Il presidente così eletto resta in carica fino al termine del suo mandato di membro del gruppo peritale. Le spese concernenti le riunioni del gruppo vanno considerate come spese amministrative dell’ITSO. d. Qualora un membro del gruppo peritale e il suo supplente divengano assieme indisponibili per le sedute del gruppo, l’Assemblea dei partecipanti provvede a colmare tale lacuna partendo dall’elenco di cui in paragrafo a del presente articolo. Qualunque persona scelta in sostituzione di un membro o di un supplente impossibilitato a compiere il mandato, né assume le funzioni fino al termine del mandato del predecessore. Nel caso in cui il seggio del presidente del gruppo divenga vacante, i membri del gruppo stesso provvedono a colmare la lacuna designando uno di loro giusta la procedura descritta nel paragrafo c del presente articolo. e. L’Assemblea dei partecipanti, nel scegliere i membri del gruppo peritale e i loro supplenti, in virtù dei paragrafi b o d del presente articolo, si sforza di far sì che la composizione del gruppo peritale rifletta sempre un’adeguata rappresentazione geografica nonché i principali sistemi giuridici che si annoverano fra le Parti. f. Ciascun membro del gruppo peritale, o supplente, sedente in un tribunale arbitrale, resta, spirato che sia il mandato, in funzione fino alla conclusione di una procedura arbitrale di cui il detto tribunale sia ancora adito.

Art. 4

b. L’Organo esecutivo distribuisce immediatamente, ad ogni Parte nonché al presidente del gruppo peritale, un esemplare del fascicolo consegnato in applicazione del paragrafo a del presente articolo.

a. L’attore che intende sottoporre ad arbitrato una controversia giuridica, invia ad ogni convenuto, nonché all’Organo esecutivo, un inserto contenente:

  1. un esposto dettagliato della controversia deferenda agli arbitri, le ragioni per cui ogni convenuto è richiesto di partecipare all’arbitrato, e i singoli punti della domanda;
  2. un esposto enunciante le ragioni per le quali l’oggetto della controversia cade nella competenza del tribunale, da istituire in virtù del presente allegato, e le ragioni per le quali detto tribunale deve occuparsi dei punti definiti nella domanda, qualora si pronunci in favore della parte attrice;
  3. un esposto che indichi perché la parte attrice non è riuscita a comporre la controversia in un termine ragionevole e con procedura bonale, od altra procedura diversa dall’arbitrato;
  4. la prova del consenso delle Parti allorché, in virtù dell’articolo XVI dell’accordo, detto consenso si ponga come condizione del ricorso all’arbitrato, descritto nel presente allegato;
  5. il nome della persona designata dall’attore affinché segga nel tribunale.

Art. 5

a. Entro i sessanta giorni successivi al recapito degli esemplari del fascicolo, di cui nel paragrafo a dell’articolo 4 del presente allegato a tutti i convenuti, l’attore designa una persona affinché segga nel tribunale. Nello stesso termine i convenuti possono, congiuntamente o individualmente, fornire ad ogni Parte e all’Organo esecutivo un documento recante le loro risposte agli allegati, di cui nel paragrafo a dell’articolo 4 del presente allegato, e comprendente una domanda riconvenzionale dedotta dall’oggetto della vertenza. L’Organo esecutivo fornisce senza indugi al presidente del gruppo peritale un esemplare di quest’ultimo documento. b. Nel caso in cui il convenuto non abbia proceduto a questa designazione nel termine assegnatogli, il presidente del gruppo peritale designa un perito, tra quelli i cui nomi sono stati sottoposti all’Organo esecutivo, conformemente al paragrafo a dell’articolo 3 del presente allegato. c. Entro i trenta giorni successivi alla loro designazione, i due membri del tribunale si accordano per scegliere, tra i membri del gruppo peritale costituito conformemente all’articolo 3 del presente allegato, una terza persona, la quale assuma le funzioni di presidente del tribunale. Mancando l’intesa nel termine dato, uno o l'altro dei due membri designati può adire il presidente del gruppo peritale, il quale, entro dieci giorni, designa un membro del gruppo peritale, che non sia lui stesso, affinché assuma le funzioni di presidente del tribunale. d. Il tribunale è costituito non appena né sia nominato il presidente.

Art. 6

b. Qualora una vacanza si produca nel tribunale per una ragione diversa da quelle previste nel paragrafo a del presente articolo, o qualora non si provveda ad un seggio divenuto vacante nelle condizioni previste in detto paragrafo, i membri del tribunale, rimasti in funzione, possono, a domanda di una delle Parti, continuare la procedura e pronunciare la sentenza nonostante i disposti dell’articolo 2 del presente allegato.

a. Allorché insorge una vacanza in seno al tribunale, per ragioni che il presidente e i giudici rimasti in carica ritengono indipendenti dalla volontà delle Parti o incompatibili con il buon andamento della procedura d’arbitrato, al seggio vacante va provveduto giusta i disposti seguenti:

  1. se la vacanza risulta dal ritiro di un membro nominato da una Parte alla controversia, questa sceglie un sostituto nei dieci giorni che seguono la vacanza;
  2. se la vacanza risulta dal ritiro del presidente del tribunale o di un altro membro del tribunale nominato dal presidente del gruppo peritale, va scelto un sostituto, tra i membri del gruppo, giusta le modalità previste rispettivamente nei paragrafi c o b dell’articolo 5 del presente allegato.

Art. 7

a. Il tribunale decide la data e il luogo delle sedute. b. I dibattimenti avvengono a porte chiuse e tutto quanto è presentato al tribunale è ritenuto confidenziale. Possono tuttavia assistere ai dibattimenti e consultare i documenti ITSO, e le Parti che sono attore o convenuto. Allorché l’ITSO è tale, tutte le Parti possono assistere ed aver comunicazione di quanto è stato esibito. c. In caso di controversia circa la competenza del tribunale, il tribunale stesso esamina la questione in priorità e rende il più presto possibile la sua decisione. d. La procedura è scritta ed ogni Parte è abilitata a presentare prove scritte a sostegno della propria argomentazione di fatto e di diritto. Tuttavia, se il tribunale lo giudica opportuno, taluni argomenti possono essere presentati verbalmente e dei testimoni escussi. e. La procedura inizia mediante la presentazione dell’allegato dell’attore, recante l’argomentazione, l’esposto fattuale con relative prove e le norme giuridiche invocate. L’allegato dell’attore è seguito dal contro-allegato del convenuto. L’attore può presentare una replica al contro-allegato del convenuto. Dibattimenti addizionali avvengono solo se il tribunale lo reputi necessario. f. Il tribunale può occuparsi delle domande riconvenzionali, direttamente derivanti dall’oggetto della vertenza, e statuire su di esse, purché rientrino nella sua competenza quale è definita nell’articolo XVI dell’accordo. g. Qualora, durante la procedura, le parti in litigio giungano ad accordarsi, il tribunale sancisce l’accordo in forma di sentenza consensuale. h. In ciascuna fase, il tribunale può chiudere la procedura qualora ritenga che la vertenza supera i limiti della propria competenza quale è definita nell’articolo XVI dell’accordo. i. Le deliberazioni del tribunale sono segrete. j. La sentenza e le decisioni del tribunale vanno rese e motivate per iscritto. Devono essere approvate almeno da due arbitri. L’arbitro dissenziente può presentare separatamente la sua opinione per scritto. k. Il tribunale comunica la sentenza all’Organo esecutivo, che provvede a distribuirla alle Parti. l. Il tribunale può adottare le norme procedurali completive necessarie allo svolgimento dell’arbitrato e compatibili con quelle stabilite nel presente allegato.

Art. 8

Qualora una parte in litigio sia carente, la controparte può chiedere al tribunale di pronunciare una sentenza in suo favore. Prima di pronunciare tale sentenza, il tribunale si assicura che l’oggetto cada nella sua competenza e che l’affare sia fondato in fatto e in diritto.

Art. 9

Ogni Parte non partecipe alla controversia, o l’ITSO, se reputa di avere un interesse notevole nel componimento della controversia, può chiedere al tribunale l’autorizzazione di intervenire e di farsi litisconsorti. Il tribunale approva la domanda se ritiene che il richiedente abbia veramente un interesse notevole nella soluzione della questione.

Art. 10

Il tribunale può, sia autonomamente sia a domanda di una Parte, nominare i periti che ritenga necessari.

Art. 11

Qualunque Parte e l’ITSO, possono fornire le informazioni che il tribunale, autonomamente o a domanda dell’attore o del convenuto, ritenga necessarie all’attuazione della procedura e alla composizione della vertenza.

Art. 12

Prima di pronunciare la sentenza, il tribunale può, esaminando la questione, indicare i provvedimenti conservativi che ritenga suscettivi di proteggere i diritti reciproci delle parti in litigio.

Art. 13

b. La sentenza del tribunale, comprese le composizioni amichevoli di cui nel paragrafo g dell’articolo 7 del presente allegato, è obbligatoria per tutte le parti in litigio, ed esse devono conformarvisi di buona fede. Quando l’ITSO è parte in litigio ed il tribunale ritiene che una decisione presa da uno dei suoi organi sia nulla, mancando di base nell’accordo, o di conformità con esso, la sentenza del tribunale diviene obbligatoria per tutte le Parti. c. In caso di divergenze sul significato o sulla portata della sentenza, il tribunale che l’ha pronunciata la interpreta, a domanda di qualunque parte in litigio.

a. La sentenza del tribunale va fondata su:

  1. il presente accordo;
  2. le norme giuridiche generalmente ammesse.

Art. 14

A meno che il tribunale non decida altrimenti, per circostanze particolari, le spese del medesimo, compreso l’onorario degli arbitri, vanno ripartite equamente tra le Parti. Se per una Parte vi è più di un attore o più di un convenuto, il tribunale ripartisce le spese tra i singoli litisconsorti. Allorché l’ITSO è parte in litigio, le spese accollategli vanno considerate come spese amministrative.

0.784.601

Campo d’applicazione il 27 maggio 20248

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Afghanistan

26 marzo

1973 A

26 marzo

1973

Algeria

19 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Angola

23 settembre

1977 A

23 settembre

1977

Arabia Saudita

24 agosto

1972 A

12 febbraio

1973

Argentina

13 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Armenia

14 luglio

1993 A

14 luglio

1993

Australia

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Austria

22 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Azerbaigian

13 aprile

1992 A

13 aprile

1992

Bahamas

30 maggio

1985 A

30 maggio

1985

Bahrein

23 agosto

1993 A

23 agosto

1993

Bangladesh

1° marzo

1976 A

1° marzo

1976

Barbados

19 gennaio

1973 A

12 febbraio

1973

Belgio

27 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Benin

12 maggio

1987 A

12 maggio

1987

Bhutan

23 giugno

1992 A

23 giugno

1992

Bolivia

19 dicembre

1974 A

19 dicembre

1974

Bosnia ed Erzegovina

6 marzo

1996 A

6 marzo

1996

Botswana

14 aprile

1995 A

14 aprile

1995

Brasile

20 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Brunei

7 aprile

1994 A

7 aprile

1994

Burkina Faso

27 ottobre

1977 A

27 ottobre

1977

Camerun

7 febbraio

1973

12 febbraio

1973

Canada

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Capo Verde

19 febbraio

1991 A

19 febbraio

1991

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

9 giugno

1977 A

9 giugno

1977

Cile

18 agosto

1972

12 febbraio

1973

Cina

16 agosto

1977 A

16 agosto

1977

Cipro

1° marzo

1974 A

1° marzo

1974

Città del Vaticano

21 gennaio

1972

12 febbraio

1973

Colombia

16 maggio

1974

16 maggio

1974

Comore

25 giugno

1998 A

25 giugno

1998

Congo (Brazzaville)

26 ottobre

1977 A

26 ottobre

1977

Congo (Kinshasa)

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Corea (Nord)

24 maggio

2001 A

24 maggio

2001

Corea (Sud)

12 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Costa Rica

25 aprile

1972

12 febbraio

1973

Côte d’Ivoire

15 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Croazia

14 dicembre

1992 A

14 dicembre

1992

Cuba

13 novembre

2000 A

13 novembre

2000

Danimarca

29 novembre

1972

12 febbraio

1973

Dominicana, Repubblica

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Ecuador

14 marzo

1972

12 febbraio

1973

Egitto

3 gennaio

1973

12 febbraio

1973

El Salvador

19 gennaio

1977 A

19 gennaio

1977

Emirati Arabi Uniti

12 maggio

1976 A

12 maggio

1976

Estonia

10 aprile

2007 A

10 aprile

2007

Eswatini

18 maggio

1988 A

18 maggio

1988

Etiopia

13 novembre

1972

12 febbraio

1973

Figi

4 maggio

1978 A

4 maggio

1978

Filippine

12 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Finlandia

17 gennaio

1973

12 febbraio

1973

Francia

18 settembre

1972

12 febbraio

1973

Gabon

20 aprile

1972 F

12 febbraio

1973

Gambia

13 luglio

2001 A

13 luglio

2001

Georgia

9 novembre

2000 A

9 novembre

2000

Germania

2 luglio

1973

2 luglio

1973

Ghana

12 dicembre

1973 A

12 dicembre

1973

Giamaica

14 dicembre

1972 A

12 febbraio

1973

Giappone

27 giugno

1972

12 febbraio

1973

Giordania

29 novembre

1971

12 febbraio

1973

Grecia

29 novembre

1972

12 febbraio

1973

Guatemala

20 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Guinea

14 luglio

1980 A

14 luglio

1980

Guinea Equatoriale

11 dicembre

1996 A

11 dicembre

1996

Guinea-Bissau

17 luglio

2001 A

17 luglio

2001

Haiti

3 ottobre

1974

3 ottobre

1974

Honduras

6 maggio

1980 A

6 maggio

1980

India

23 dicembre

1971 F

12 febbraio

1973

Indonesia

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Iran

12 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Iraq

6 giugno

1973 A

6 giugno

1973

Irlanda

18 febbraio

1972 F

12 febbraio

1973

Islanda

7 febbraio

1975

7 febbraio

1975

Israele

26 settembre

1972

12 febbraio

1973

Italia

4 giugno

1973

4 giugno

1973

Kazakistan

22 agosto

1994 A

22 agosto

1994

Kenya

26 novembre

1971 F

12 febbraio

1973

Kirghizistan

23 maggio

1994 A

23 maggio

1994

Kuwait

2 dicembre

1971

12 febbraio

1973

Libano

11 giugno

1974

11 giugno

1974

Libia

9 giugno

1975 A

9 giugno

1975

Liechtenstein

8 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Lussemburgo

29 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Madagascar

9 febbraio

1973 A

12 febbraio

1973

Malawi

16 luglio

1984 A

16 luglio

1984

Malaysia

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Mali

6 luglio

1976 A

6 luglio

1976

Malta

20 gennaio

1995 A

20 gennaio

1995

Marocco

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Mauritania

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Maurizio

2 settembre

1986 A

2 settembre

1986

Messico

20 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Micronesia

8 settembre

1993 A

8 settembre

1993

Monaco

1° maggio

1972 F

12 febbraio

1973

Mongolia

5 settembre

1997 A

5 settembre

1997

Montenegro

22 ottobre

2009 A

22 ottobre

2009

Mozambico

15 novembre

1989 A

15 novembre

1989

Namibia

3 dicembre

1993 A

3 dicembre

1993

Nepal

1° marzo

1989 A

1° marzo

1989

Nicaragua

13 settembre

1972

12 febbraio

1973

Niger

14 aprile

1980 A

14 aprile

1980

Nigeria

25 ottobre

1972 A

12 febbraio

1973

Norvegia

20 giugno

1972

12 febbraio

1973

Nuova Zelanda

7 marzo

1972

12 febbraio

1973

Oman

3 gennaio

1975 A

3 gennaio

1975

Paesi Bassi

23 maggio

1973

23 maggio

1973

Aruba

25 maggio

1973

23 maggio

1973

Curaçao

25 maggio

1973

23 maggio

1973

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

25 maggio

1973

23 maggio

1973

Sint Maarten

25 maggio

1973

23 maggio

1973

Pakistan

6 dicembre

1971

12 febbraio

1973

Panama

29 maggio

1975 A

29 maggio

1975

Papua Nuova Guinea

24 marzo

1983 A

24 marzo

1983

Paraguay

18 luglio

1977 A

18 luglio

1977

Perù

19 dicembre

1972

12 febbraio

1973

Polonia

15 dicembre

1993 A

15 dicembre

1993

Portogallo

29 giugno

1972

12 febbraio

1973

Qatar

2 febbraio

1976 A

2 febbraio

1976

Regno Unito

16 febbraio

1972

12 febbraio

1973

Rep. Centrafricana

13 marzo

1973 A

13 marzo

1973

Romania

7 maggio

1990 A

7 maggio

1990

Ruanda

2 settembre

1986 A

2 settembre

1986

Russia

2 aprile

1992 S

2 aprile

1992

Senegal

15 novembre

1972

12 febbraio

1973

Serbia

22 giugno

1972

12 febbraio

1973

Singapore

9 dicembre

1971

12 febbraio

1973

Siria

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Somalia

27 marzo

1981 A

27 marzo

1981

Spagna

30 novembre

1972

12 febbraio

1973

Sri Lanka

15 dicembre

1972 A

12 febbraio

1973

Stati Uniti

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Sudafrica

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Sudan

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Svezia

19 maggio

1972 F

12 febbraio

1973

Svizzera

27 luglio

1972

12 febbraio

1973

Tagikistan

22 febbraio

1996 A

22 febbraio

1996

Tanzania

9 gennaio

1973

12 febbraio

1973

Thailandia

16 novembre

1972

12 febbraio

1973

Togo

5 marzo

1987 A

5 marzo

1987

Trinidad e Tobago

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Tunisia

30 gennaio

1973

12 febbraio

1973

Turchia

26 settembre

1974

26 settembre

1974

Uganda

6 aprile

1972

12 febbraio

1973

Ungheria

26 gennaio

1994 A

26 gennaio

1994

Uruguay

7 dicembre

1982 A

7 dicembre

1982

Uzbekistan

7 maggio

1997 A

7 maggio

1997

Venezuela

22 gennaio

1973

12 febbraio

1973

Vietnam

3 gennaio

1973

12 febbraio

1973

Yemen a

20 agosto

1971 F

12 febbraio

1973

Zambia

1° novembre

1972 A

12 febbraio

1973

Zimbabwe

15 marzo

1989 A

15 marzo

1989

  1. 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica Araba dello Yemen e della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.
Accordo istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti Conchiuso a Washington il 20 agosto 1971 Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1972 Strumento di ratificazione depositato il 27 luglio 1972 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 febbraio 1973 Emendamento adottato il 17 novembre 2000 ed entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 2004 | Lexipedia | Lexipedia