Ai fini del presente accordo:
- il termine «accordo» designa il presente testo, compresi il suo allegato e ogni emendamento ad esso attinente, esclusi i titoli degli articoli, aperto alla firma dei Governi il 20 agosto 19712 in Washington e istitutivo dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti;
- i termini «settore spaziale» designano i satelliti di telecomunicazione, gli impianti di localizzazione, telemisura, telecomando, controllo, vigilanza e gli altri equipaggiamenti connessi, necessari al funzionamento di detti satelliti;
- il termine «telecomunicazioni» designa ogni trasmissione, emissione, o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni, informazioni di ogni natura per filo, sistema radioelettrico, ottico od altro sistema elettromagnetico;
- il termine «Società» designa l’ente o gli enti privati creati conformemente al diritto di uno o più Stati cui è trasferito il sistema spaziale dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti, compresi gli enti che succedono loro per diritto;
- con l’espressione «su base commerciale» si intende conformemente alla pratica commerciale abituale e consueta del settore delle telecomunicazioni;
- i termini «servizi pubblici di telecomunicazioni» designano i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere assicurati mediante satelliti e che sono accessibili ai fini di utilizzazione pubblica, quali telefono, telegrafo, telex, trasmissione di facsimili, trasmissione di dati, trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrestri approvate e facoltate ad accedere al settore spaziale della Società in vista di una ritrasmissione ulteriore al pubblico, nonché i circuiti locati per l’una qualsiasi delle utilizzazioni sopra menzionate; questi termini escludono i servizi mobili di una categoria non attuata nel regime provvisorio innanzi l’apertura dell’accordo alla firma ed assicurata mediante stazioni mobili operanti direttamente con un satellite, concepito totalmente o parzialmente per assicurare servizi concernenti la sicurezza o il controllo in volo di aeromobili oppure la radionavigazione aerea o marittima;
- i termini «accordo provvisorio» designano l’accordo sul regime provvisorio applicabile a un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni mediante satelliti, firmato dai Governi in Washington il 20 agosto 19643;
- i termini «obbligo di connessione vitale» o «LCO» designano l’obbligo assunto dalla Società, come enunciato nel contratto LCO, di fornire servizi costanti di telecomunicazione ai clienti LCO;
- i termini «accordo speciale» designano l’accordo firmato il 20 agosto 19644, dai Governi, o dalle Amministrazioni delle telecomunicazioni da essi designate, conformemente ai disposti dell’accordo provvisorio;
- i termini «Accordo di servizi pubblici» designano lo strumento giuridicamente vincolante con il quale l’ITSO5 garantisce che la Società rispetti i principi fondamentali;
- i termini «principi fondamentali» designano i principi descritti all’articolo III;
- i termini «patrimonio comune» designano le assegnazioni di frequenze associate alle posizioni orbitali in corso di pubblicazione anticipata, di coordinamento o di registrazione a nome delle Parti presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), conformemente alle disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT, che sono trasferite a una o più Parti conformemente all’articolo XII;
- i termini «copertura mondiale» designano la copertura geografica massima della terra verso il parallelo più a Nord e il parallelo più a Sud visibili dai satelliti posti su orbite geostazionarie;
- i termini «connessione mondiale» designano i mezzi d’interconnessione offerti ai clienti della Società mediante la copertura mondiale che la Società fornisce per permettere delle comunicazioni nelle cinque regioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni definite dalla conferenza plenipotenziaria dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni tenutasi a Montreux nel 1965, e tra queste regioni;
- i termini «accesso non discriminatorio» designano l’opportunità d’accesso al sistema della Società su una base equa e di parità;
- l termine «Parte» designa uno Stato verso il quale l’accordo sia entrato in vigore o sia applicato a titolo provvisorio;
- il termine «beni» comprende ogni elemento di qualunque natura verso il quale può essere esercitato un diritto di proprietà o altro diritto contrattuale;
- i termini «clienti LCO» designano tutti i clienti che hanno il diritto di beneficiare dei contratti LCO e che li hanno firmati;
- il termine «Amministrazione» designa ogni dipartimento o servizio ufficiale responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dai suoi regolamenti amministrativi.