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0.790.2

Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali Conchiusa a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 1973 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 22 gennaio 1974

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1974

(Stato 14 luglio 2023) (Stato 14 luglio 2023)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

Riconoscendo l’interesse comune dell’umanità intera di favorire l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

Richiamando il trattato 1 sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti;

Considerando che, nonostante le misure precauzionali che gli Stati e gli enti internazionali sogliono prendere nel lanciare oggetti spaziali, questi possono nondimeno cagionare dei danni;

Riconoscendo la necessità di mettere in punto norme procedurali internazionali efficienti, concernenti la responsabilità per i danni cagionati da oggetti spaziali, nonché segnatamente di assicurare il versamento tempestivo, giusta la presente convenzione, di una indennità totale ed equa alle vittime dei predetti danni;

Convinti che la definizione di tali norme procedurali contribuirà a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella presente convenzione,

  1. Il termine «danno» designa la perdita di umane, le lesioni corporee o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure ad enti internazionali, i danni cagionati ai detti beni;
  2. Il termine «lancio» designa parimente anche ogni tentativo di lancio;
  3. L’espressione «Stato di lancio» designa:i)Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale,ii)Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
  4. L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo.

Art. II

Uno Stato di lancio ha la responsabilità assoluta di risarcire il danno cagionato da un suo oggetto spaziale alla superficie terrestre o agli aeromobili in volo.

Art. III

Se il danno è causato, altrove che alla superficie terrestre, a un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni trovantisi a bordo di un tal oggetto spaziale, da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest’ultimo Stato è responsabile soltanto se il danno deriva da una sua colpa oppure dalla colpa di persone di cui esso deve rispondere.

Art. IV

In caso d’infortunio, altrove che alla superficie terrestre, tra oggetti spaziali di due Stati di lancio, infortunio cagionante un danno ad uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto sua giurisdizione, i predetti due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato terzo nei limiti qui appresso indicati:

  1. se il danno è stato inferto allo Stato terzo alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
  2. se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che alla superficie terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede la colpa di uno di essi oppure la colpa di persone di cui l’uno o l’altro di essi deve rispondere.

In tutti i casi di responsabilità solidale, prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, l’onere del risarcimento va ripartito tra i due primi Stati nella misura in cui erano in colpa; se torna impossibile stabilire detta misura, l’onere del risarcimento va ripartito tra essi in modo uguale. Questa ripartizione non deve ledere il diritto dello Stato terzo di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti gli Stati di lancio solidalmente responsabili, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.

Art. V

Allorché due o più Stati procedono in comune al lancio di un oggetto spaziale, essi divengono solidalmente responsabili di qualunque danno ne risultasse.

Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha un diritto di regresso contro gli altri partecipanti al lancio comune. I partecipanti possono conchiudere accordi concernenti la ripartizione dell’onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Detti accordi non devono però ledere il diritto di uno Stato, cui sia stato cagionato un danno, di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti i responsabili solidali, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.

Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale è reputato partecipante al lancio comune.

Art. VI

Fatta riserva del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio vien liberato dalla responsabilità assoluta se accerta che il danno risulta, un tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione commessi, nell’intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato.

Nessuna liberazione di nessuna natura è ammessa qualora il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi al diritto internazionale, inclusi segnatamente la Carta delle Nazioni Unite 2 nonché il trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Art. VII

I disposti della presente convenzione non si applicano al danno inferto da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio;

  1. ai cittadini di questo Stato di lancio;
  2. ai cittadini stranieri mentre partecipano alle operazioni di funzionamento del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del lancio o da una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero, in seguito ad un invito del detto Stato di lancio.

Art. VIII

Lo Stato che subisce un danno, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno, può presentare a uno Stato di lancio una domanda di riparazione per il danno stesso.

Se lo Stato, di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, non ha presentato domanda alcuna di risarcimento, un altro Stato può, per il danno subito sul suo territorio da una persona fisica o giuridica, presentare la domanda a uno Stato di lancio.

Se né lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, né lo Stato sul cui territorio il danno è stato inferto presentano una domanda di risarcimento o notificano la loro intenzione di presentarne, un altro Stato può, in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti, presentare la domanda a uno Stato di lancio.

Art. IX

La domanda di risarcimento va presentata allo Stato di lancio per via diplomatica. Uno Stato che non abbia relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio può pregare uno Stato terzo di presentare la domanda e di rappresentare comunque i suoi interessi, nel quadro della presente convenzione, presso il detto Stato di lancio. Esso può parimenti presentare la domanda tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato attore e lo Stato di lancio siano l’uno e l’altro membri di detta organizzazione.

Art. X

La domanda di risarcimento può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno a contare dalla data in cui il danno è insorto o a contare dall’identificazione dello Stato di lancio responsabile.

Se uno Stato ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua domanda è ricevibile entro l’anno successivo alla data nella quale esso viene e conoscenza dei predetti elementi; tuttavia il termine non può in nessun caso superare l’anno a contare dalla data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragionevolmente potuto aver conoscenza dei predetti elementi.

I termini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se l’entità del danno non è esattamente nota. In tal caso tuttavia lo Stato attore ha facoltà di riadeguare la propria domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche scorso il termine precisato, sino allo spirare del termine di un anno a contare dal momento in cui l’entità del danno è esattamente conosciuta.

Art. XI

La presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di lancio, in virtù della presente convezione, non presuppone l’esaurimento dei mezzi di ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui rappresenta gli interessi.

Nessuno disposto della presente Convenzione impedisce a uno Stato, o persona fisica o giuridica da esso rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Ma se vi è tale addizione, come anche se è invocato un altro accordo internazionale vincolante gli interessati, lo Stato non può presentare una domanda in virtù della presente convenzione.

Art. XII

L’ammontare della riparazione che lo Stato di lancio è tenuto a versare per il danno, in applicazione della presente convenzione, dovrà essere determinato conformemente al diritto internazionale ed ai principi della giustizia e dell’equità, in modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giuridica, lo Stato o l’ente internazionale attore nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto.

Art. XIII

Salvo diversa intesa, tra lo Stato attore e lo Stato convenuto, circa il modo di risarcimento, l’ammontare del medesimo va pagato nella moneta dello Stato attore o a domanda di questo, nella moneta dello Stato convenuto.

Art. XIV

Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio d’aver presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata mediante negoziati diplomatici giusta l’articolo IX, le Parti interessate formano, a domanda di una di esse, una Commissione di regolamento.

Art. XV

La Commissione di regolamento si compone di tre membri: uno designato dallo Stato attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente, scelto di comune accordo tra i due Stati. Ogni Parte deve procedere alla designazione entro un termine di due mesi a contare dalla domanda di costituzione della Commissione di regolamento.

Qualora, quattro mesi dopo la domanda di costituzione della Commissione, nessun accordo intervenga circa la scelta del Presidente, una delle Parti può pregare il Segretario generale dell’Organizzazione della Nazioni Unite di nominarlo entro un termine suppletivo di due mesi.

Art. XVI

Se una delle Parti non procede nel termine previsto alla designazione che le spetta, il presidente, a domanda dell’altra Parte, costituirà da solo la Commissione di regolamento.

Se, per una qualsiasi ragione, sopravvenisse una vacanza in seno alla Commissione, vi sarà posto rimedio giusta la procedura adottata per la designazione iniziale.

La Commissione determina la propria procedura.

La Commissione decide dei luoghi di seduta nonché di qualunque altro tema amministrativo.

Tranne i casi in cui la Commissione è composta di un sol membro, le sentenze e le decisioni vanno prese a maggioranza.

Art. XVII

La Commissione di regolamento non va ampliata allorché due o più Stati attori o due o più Stati convenuti partecipano alla procedura. Gli Stati attori nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo e nelle stesse condizioni come se vi fosse un solo Stato attore. Se due o più Stati convenuti partecipano alla procedura, anch’essi nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo. Se gli Stati attori o gli Stati convenuti non procedono nei termini previsti alla designazione loro spettante, il presidente costituisce da solo la Commissione.

Art. XVIII

La Commissione di regolamento decide della fondatezza della domanda di risarcimento e stabilisce, ove occorra, l’ammontare del risarcimento stesso.

Art. XIX

La Commissione di regolamento agisce in conformità dei disposti dell’articolo XII.

La decisione della Commissione è definitiva e obbligatoria qualora le Parti ne siano convenute; in caso contrario, la Commissione pronuncia una sentenza la quale vale solo come raccomandazione, che le Parti son tenute a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione motiva la propria decisione o la propria sentenza.

La Commissione pronuncia la decisione o la sentenza il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno a contare dalla data in cui è stata costituita, a meno ch’essa reputi necessario prorogare il termine.

La Commissione pubblica la decisione o la sentenza. Essa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna Parte e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. XX

Le spese relative alla Commissione di regolamento vanno ripartite tra le Parti, a meno che la Commissione decida altrimenti.

Art. XXI

Se il danno cagionato da un oggetto spaziale mette in pericolo, su grande scala, vite umane o compromette seriamente le condizioni della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti, segnatamente lo Stato di lancio, esamineranno la possibilità di fornire un’assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché quest’ultimo ne formuli la domanda. Questo articolo tuttavia non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Art. XXII

Nella presente convenzione, eccetto gli articoli XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni ente internazionale che svolga attività spaziali, qualora detto ente dichiari di accettare i diritti e gli obblighi convenzionali e qualora la maggioranza degli Stati membri dell’ente siano partecipi della presente convenzione o del trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Gli Stati membri di un tale ente e partecipi della presente convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’ente faccia una dichiarazione conforme al paragrafo precedente.

Se un ente internazionale è responsabile di un danno giusta la presente convenzione, esso, e quei suoi membri che sono partecipi della presente Convenzione, divengono solidalmente responsabili; rimane tuttavia inteso che:

  1. ogni domanda di risarcimento per questo danno dev’essere presentata in primo luogo all’ente stesso;
  2. solo nel caso in cui l’ente non abbia versato, entro il termine di sei mesi, la somma convenuta o stabilita a titolo di riparazione del danno, lo Stato attore può invocare la responsabilità dei membri partecipi della presente convenzione.

Ogni domanda di risarcimento, formulata conformemente alla presente convenzione, per il danno subito da un ente che abbia fatto una dichiarazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo, va presentata da un membro dell’ente che sia partecipe della presente convenzione.

Art. XXIII

I disposti della presente convenzione non toccano gli altri accordi internazionali vigenti tra gli Stati partecipi ai medesimi.

Nessun disposto della presente convenzione può impedire agli Stati di conchiudere accordi internazionali che ne confermino, ne completino o ne sviluppino le norme.

Art. XXIV

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Uno Stato che non abbia firmato la presente Convenzione prima dell’entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in ogni momento.

La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione vanno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati quindi «governi depositari».

La presente Convenzione entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratificazione.

La presente Convenzione entra successivamente in vigore, per gli Stati che depositano i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo il quinto, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.

I governi depositari comunicano immediatamente a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione, e a quelli che vi avranno aderito, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché ogni altra informazione.

La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 .

Art. XXV

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti alla medesima. Gli emendamenti, per ogni Stato contraente che li accetta, entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti; successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. XXVI

Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il tema di un suo riesame deve essere iscritto all’ordine del giorno provvisorio dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite, affinché si possa valutare, in base all’esperienza fatta durante il suddetto periodo, se il testo richieda una revisione. Comunque, cinque anni dopo la data d’entrata in vigore della Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi sarà convocata, a domanda di un terzo degli Stati stessi e con l’assenso della maggioranza dei medesimi, al fine di riesaminare la convenzione.

Art. XXVII

Ogni Stato partecipe della presente convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la sua intenzione di recederne, mediante notificazione scritta indirizzata ai governi depositari. Questa notificazione prenderà effetto un anno dopo la data della sua ricezione.

Art. XXVIII

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate ne saranno indirizzate, dai governi depositari, ai governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

(Seguono le firme)

0.790.2

Campo d’applicazione il 14 luglio 20234

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

17 ottobre

2006

17 ottobre

2006

Antigua e Barbuda

26 dicembre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

17 dicembre

1976 A

17 dicembre

1976

Argentina

14 novembre

1986

14 novembre

1986

Armenia

28 marzo

2018 A

28 marzo

2018

Australia

20 gennaio

1975 A

20 gennaio

1975

Austria*

10 gennaio

1980

10 gennaio

1980

Bahrein

28 agosto

2019 A

28 agosto

2019

Belarus

27 dicembre

1973

27 dicembre

1973

Belgio

13 agosto

1976

13 agosto

1976

Benin

25 aprile

1975

25 aprile

1975

Bosnia e Erzegovina

15 agosto

1994 S

6 marzo

1992

Botswana

11 marzo

1974

11 marzo

1974

Brasile

9 marzo

1973

9 marzo

1973

Bulgaria

16 maggio

1972

1° settembre

1972

Canada*

20 febbraio

1975 A

20 febbraio

1975

Ceca, Repubblica

24 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

1° dicembre

1976 A

1° dicembre

1976

Cina*

20 dicembre

1988 A

20 dicembre

1988

Hong Kong

3 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

15 maggio

1973

15 maggio

1973

Colombia

2 luglio

2014

2 luglio

2014

Corea del Nord

24 febbraio

2016 A

24 febbraio

2016

Corea del Sud*

14 gennaio

1980

14 gennaio

1980

Cuba

25 novembre

1982 A

25 novembre

1982

Danimarca*

1° aprile

1977

1° aprile

1977

Dominicana, Repubblica

23 febbraio

1973

23 febbraio

1973

Ecuador

17 agosto

1972

1° settembre

1972

El Salvador

5 luglio

2016

5 luglio

2016

Emirati Arabi Uniti

4 ottobre

2000 A

4 ottobre

2000

EUMETSAT

29 settembre

2005

29 settembre

2005

European Space Agency (ESA)

23 settembre

1976 A

23 settembre

1976

European Telecommunications
Satellite Organization
(EUTELSAT)

13 novembre

1987

30 novembre

1987

Figi

4 aprile

1973 A

4 aprile

1973

Finlandia*

1° febbraio

1977

1° febbraio

1977

Francia

31 dicembre

1975 A

31 dicembre

1975

Gabon

5 febbraio

1982 A

5 febbraio

1982

Germania

18 dicembre

1975 A

18 dicembre

1975

Giappone

20 giugno

1983 A

20 giugno

1983

Grecia

27 aprile

1977

27 aprile

1977

India

9 luglio

1979 A

9 luglio

1979

Indonesia

18 giugno

1996 A

18 giugno

1996

Iran

13 febbraio

1974

13 febbraio

1974

Iraq

4 ottobre

1972 A

4 ottobre

1972

Irlanda*

29 giugno

1972

1° settembre

1972

Israele

21 giugno

1977 A

21 giugno

1977

Italia

22 febbraio

1983

22 febbraio

1983

Kazakstan

11 luglio

1998 A

11 luglio

1998

Kenya

25 settembre

1975 A

25 settembre

1975

Kuwait*

30 ottobre

1972

30 ottobre

1972

Laos

20 marzo

1973

20 marzo

1973

Libano

23 maggio

2006

23 maggio

2006

Libia

20 aprile

2010 A

20 aprile

2010

Liechtenstein

24 dicembre

1979 A

24 dicembre

1979

Lituania

25 marzo

2013 A

25 marzo

2013

Lussemburgo

18 ottobre

1983

18 ottobre

1983

Mali

9 giugno

1972

1° settembre

1972

Malta

13 gennaio

1978 A

13 gennaio

1978

Marocco

15 marzo

1983

15 marzo

1983

Messico

8 aprile

1974

8 aprile

1974

Mongolia

5 settembre

1972

5 settembre

1972

Montenegro

9 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Nicaragua

30 giugno

2017

30 giugno

2017

Niger

1° settembre

1972

1° settembre

1972

Nigeria

21 dicembre

2005 A

21 dicembre

2005

Norvegia

3 aprile

1995

3 aprile

1995

Nuova Zelanda*

30 ottobre

1974

30 ottobre

1974

Oman

4 febbraio

2022

4 febbraio

2022

Paesi Bassi

17 febbraio

1981 A

17 febbraio

1981

Aruba

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Curaçao

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Sint Maarten

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Pakistan

4 aprile

1973

4 aprile

1973

Panama

5 giugno

1974

5 giugno

1974

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1980 S

16 settembre

1975

Paraguay

11 luglio

2023 A

11 luglio

2023

Perù

6 novembre

2002

6 novembre

2002

Polonia

25 gennaio

1973

25 gennaio

1973

Portogallo

27 giugno

2019 A

27 giugno

2019

Qatar

11 gennaio

1974 A

11 gennaio

1974

Regno Unito*

9 ottobre

1973

9 ottobre

1973

Anguilla

9 ottobre

1973 A

9 ottobre

1973

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

9 ottobre

1973

9 ottobre

1973

Romania

5 marzo

1980

5 marzo

1980

Russia**

9 ottobre

1973

9 ottobre

1973

Saint Vincent e Grenadine

13 maggio

1999 A

13 maggio

1999

Seicelle

5 gennaio

1978 A

5 gennaio

1978

Senegal

26 marzo

1975

26 marzo

1975

Serbia

20 ottobre

1975 A

20 ottobre

1975

Singapore

19 agosto

1975

19 agosto

1975

Siria

6 febbraio

1980 A

6 febbraio

1980

Slovacchia

7 aprile

2006 S

1° gennaio

1993

Slovenia

27 maggio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

2 gennaio

1980

2 gennaio

1980

Sri Lanka

9 aprile

1973 A

9 aprile

1973

Stati Uniti

9 ottobre

1973

9 ottobre

1973

Sudafrica

14 dicembre

2011

14 dicembre

2011

Svezia*

14 giugno

1976 A

14 giugno

1976

Svizzera

22 gennaio

1974

22 gennaio

1974

Togo

26 aprile

1976

26 aprile

1976

Trinidad e Tobago

8 febbraio

1980 A

8 febbraio

1980

Tunisia

18 maggio

1973

18 maggio

1973

Turchia*

15 febbraio

2007 A

15 febbraio

2007

Ucraina

16 ottobre

1973

16 ottobre

1973

Ungheria

27 dicembre

1972

27 dicembre

1972

Uruguay

7 gennaio

1977 A

7 gennaio

1977

Venezuela

1° agosto

1978

1° agosto

1978

Zambia

20 agosto

1973 A

20 agosto

1973

Paesi Bassi

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate sul sito Internet delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org/> Enregistrement et publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 9 ott. 1973 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù
    della dichiarazione cinese dell’11 giugno 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.