Nella presente convenzione,
- Il termine «danno» designa la perdita di umane, le lesioni corporee o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure ad enti internazionali, i danni cagionati ai detti beni;
- Il termine «lancio» designa parimente anche ogni tentativo di lancio;
- L’espressione «Stato di lancio» designa:i)Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale,ii)Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
- L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo.