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Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani)

Traduzione

Concluso a Parigi il 12 gennaio 1998

Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 luglio 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2008

(Stato 16 aprile 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina;

prendendo atto degli sviluppi scientifici avvenuti in materia di clonazione di mammiferi, in particolare mediante divisione embrionale e trasferimento del nucleo;

coscienti dei progressi che determinate tecniche di clonazione possono apportare alla conoscenza scientifica nonché alle sue applicazioni mediche;

considerando che la clonazione di esseri umani potrebbe diventare una possibilità tecnica;

avendo rilevato che la divisione embrionale può prodursi naturalmente ed essere a volte all’origine della nascita di gemelli geneticamente identici;

considerando tuttavia che la strumentalizzazione dell’essere umano con la creazione intenzionale di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell’uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina;

considerando parimenti le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una tale prassi biomedica, impiegata deliberatamente, potrebbe implicare per tutte le persone interessate;

considerando l’obiettivo della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina 2 , in particolare il principio sancito all’articolo 1 che mira a proteggere l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

È vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto.

Ai sensi del presente articolo, l’espressione essere umano «geneticamente identico» a un altro essere umano significa un essere umano che ha in comune con un altro l’insieme dei genomi nucleosi.

Art. 2

Nessuna deroga è autorizzata alle disposizioni del presente Protocollo al titolo dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 3

Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano in conseguenza.

Art. 4

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 5

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

Per ogni Firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 6

Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

L’adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 7

Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo, in qualsiasi momento, indirizzando una dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 8

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o decisione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 5 e 6;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi il 12 gennaio 1998 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione del presente Protocollo, a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità europea.

(Seguono le firme)

0.810.21

Campo d’applicazione il 16 aprile 20203

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Bosnia ed Erzegovina

4 giugno

2015

1° ottobre

2015

Bulgaria

30 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Ceca, Repubblica

22 giugno

2001

1° ottobre

2001

Cipro

20 marzo

2002

1° luglio

2002

Croazia

28 novembre

2003

1° marzo

2004

Estonia

8 febbraio

2002

1° giugno

2002

Finlandia

30 novembre

2009

1° marzo

2010

Georgia

22 novembre

2000

1° marzo

2001

Grecia

22 dicembre

1998

1° marzo

2001

Islanda

12 ottobre

2004

1° febbraio

2005

Lettonia

25 febbraio

2010

1° giugno

2010

Lituania

17 ottobre

2002

1° febbraio

2003

Macedonia del Nord

3 settembre

2009

1° gennaio

2010

Moldova

26 novembre

2002

1° marzo

2003

Montenegro

8 dicembre

2010

1° aprile

2011

Norvegia

26 maggio

2015

1° settembre

2015

Portogallo

13 agosto

2001

1° dicembre

2001

Romania

24 aprile

2001

1° agosto

2001

Slovacchia

22 ottobre

1998

1° marzo

2001

Slovenia

5 novembre

1998

1° marzo

2001

Spagna

24 gennaio

2000

1° marzo

2001

Svizzera

24 luglio

2008

1° novembre

2008

Turchia

14 novembre

2017

1° marzo

2018

Ungheria

9 gennaio

2002

1° maggio

2002

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