Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri, al fine, segnatamente, di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere dei loro popoli mediante convenienti attuazioni,
visto le convenzioni, intese a tale scopo, già conchiuse nel quadro del Consiglio e, in particolare, la Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961, e la Convenzione europea sulla dimora, firmata il 13 dicembre 1955,
convinti che la conclusione di un accordo regionale per uniformare l’istruzione e la preparazione delle infermiere può incrementare il progresso sociale ed assicurare un’elevata qualificazione delle infermiere, cosicché quest’ultime potranno stabilirsi sul territorio delle altre Parti alle stesse condizioni delle cittadine di tali Parti,
considerata la necessità di istituire esigenze minime in questo campo,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Ciascuna Parte contraente deve applicare oppure, se la formazione delle infermiere non è direttamente sottoposta al suo controllo, raccomandare all’autorità competente di applicare le disposizioni concernenti l’istruzione e la formazione delle infermiere, figuranti all’allegato I del presente Accordo.
Secondo il presente Accordo, il termine «infermiera» designa unicamente le infermiere o gli infermieri in cure generali. Sono escluse le infermiere la cui formazione è limitata ai settori dell’igiene pubblica, delle cure ai lattanti e ai bambini malati, alle cure d’ostetricia e ai malati mentali.
Art.
2
Ciascuna Parte contraente comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa un elenco delle autorità o di altri organismi autorizzati ad attestare che le infermiere hanno conseguito un livello d’istruzione e di formazione corrispondente almeno alle norme stabilite nell’Allegato I del presente Accordo.
Art.
3
Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo conformemente all’articolo 4, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, adunato nella sua composizione ridotta ai rappresentanti delle Parti Contraenti, è autorizzato a proseguire l’elaborazione dell’Allegato I all’Accordo, secondo l’evoluzione riscontrata in questo settore.
Le modificazioni e le estensioni delle disposizioni dell’Allegato I, che sono state approvate all’unanimità dal Comitato dei Ministri di cui al paragrafo precedente, sono notificate dal Segretario generale del Consiglio d’Europa alle Parti contraenti ed entrano in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale è stato informato dalle Parti che esse approvano le modificazioni o le estensioni.
Art.
4
Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, i quali possono divenirne partecipi mediante:
- la firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione, oppure
- la firma, con riserva di ratificazione o d’accettazione, seguita dalla ratificazione o dall’accettazione.
Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art.
5
Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio sono divenuti participi dell’Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o di accettazione, o lo ratificherà o l’accetterà, l’Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
Art.
6
Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo.
L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio dell’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.
Art.
7
Qualsiasi Parte contraente può dichiarate, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, di avvalersi di una o più riserve figuranti nell’Allegato II del presente Accordo.
Qualsiasi Parte contraente può ritirare, totalmente o parzialmente, una riserva formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione presentata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, la quale avrà effetto il giorno della ricezione.
Art.
8
Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Art.
9
Qualsiasi Parte contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica il presente Accordo.
Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 10 del presente Accordo.
Art.
10
Il presente Accordo permane in vigore senza limitazione di durata.
Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo, inviando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui è stata ricevuta dal Segretario generale.
Art.
11
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo:
- ogni firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione;
- ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione;
- il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
- ogni data d’entrata in vigore delle modificazioni o delle estensioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 3;
- qualsiasi data d’entrata in vigore del presente accordo, conformemente al suo articolo 5;
- ogni comunicazione secondo l’articolo 2;
- ogni dichiarazione secondo l’articolo 7;
- ogni notificazione secondo l’articolo 9;
- ogni notificazione secondo l’articolo 10, nonché la data in cui la disdetta avrà effetto.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato il presente Accordo o vi hanno aderito.
Allegato II
Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva di
- derogare alle disposizioni del capitolo II dell’Allegato I, stabilendo che le candidate possono disporre di un livello intellettuale e culturale corrispondente a otto anni d’insegnamento generale;
- derogare alle disposizioni del capitolo II dell’Allegato I, stabilendo che le candidate possono anche non disporre di un titolo scolastico;
- derogare alle disposizioni del capitolo III dell’Allegato I, stabilendo un numero di ore dei corsi teorici e tecnici diverso da quello previsto in detto capitolo;
- derogare alle disposizioni del capitolo III dell’Allegato I:(i)considerando materie facoltative del programma e della formazione pratica, i servizi di maternità, la salute mentale e la psichiatria, le cure alle persone anziane e la geriatria, oppure(ii)non estendendo l’insegnamento clinico alla salute mentale e alla psichiatria.
Raccomandazioni
I. Età minima per l’ammissione alle scuole per infermiere
L’età minima per l’ammissione alle scuole per infermiere non dovrebbe essere stabilita rigorosamente. Nei Paesi in cui il programma comprende materie d’istruzione generale, l’età di entrata alle scuole per infermiere è ovviamente assai inferiore a quella riscontrata nei Paesi dove tali conoscenze sono richieste sin dall’inizio. Inoltre, la maturità dell’allieva varia secondo le condizioni sociali o climatiche.
Generalmente, le allieve non dovrebbero entrare in contatto con i malati e l’ambiente ospedaliero prima dei 17–19 anni, secondo il Paese.
II. Livello d’istruzione esigibile dalle candidate nelle scuole per infermiere
(cfr. Accordo, Allegato I, capitolo II)
La durata di dieci anni d’insegnamento generale non è obbligatoria qualora un insegnamento di durata inferiore permetta di conseguire lo stesso livello intellettuale e culturale.
III. Durata e contenuto del programma d’insegnamento
(cfr. Accordo, Allegato I, capitolo III, par. 1)
Se il numero totale delle ore d’insegnamento risulta superiore a 4600, le proporzioni indicate devono essere osservate.
IV. Area di pratica (cfr. Accordo, Allegato I, capitolo III, B)
- Le aree di pratica devono essere proposte dal direttore della scuola e approvate, in ogni Paese, dall’autorità competente.
- L’insegnamento pratico dev’essere organizzato dal direttore della scuola e sottoposto alla vigilanza delle monitrici della scuola.
- La disposizione del numero 2, secondo cui dev’essere previsto «un effettivo sufficiente di personale d’altre categorie onde sia evitata all’allieva l’attribuzione di compiti privi di valore educativo», intende stabilire che le allieve infermiere non saranno occupate in lavori i quali non rientrano nell’ambito del loro insegnamento e devono essere affidati ad un’altra categoria di personale.
- Le infermiere di cui al numero 3 devono aver ricevuto, per quanto possibile, una formazione pedagogica concernente l’insegnamento delle cure e dei lavori amministrativi.
(e) Occorre parimente tener conto:
- del numero dei malati;
- della varietà dei casi clinici costituiti dai malati;
- dell’organizzazione dei servizi;
- dell’esistenza di un insegnamento periodico, durante l’impiego, per il personale infermiere;
- del numero limite di allieve per ogni servizio;
- dei metodi pedagogici utilizzati.
V. Condizioni concernenti l’organizzazione delle scuole per infermiere
(cfr. Accordo, Allegato I, capitolo IV)
- Direzione della scuola per infermiere La direzione della scuola dev’essere normalmente assistita e consigliata da un organo composto di infermiere preparate per l’insegnamento infermieristico e di rappresentanti di altre discipline come medicina, educazione generale, amministrazione e scienze sociali.
- Personale insegnante La coordinazione dell’insegnamento teorico e pratico nella sua applicazione dev’essere affidato a monitrici. La monitrice è un’infermiera educatrice formata per impartire l’insegnamento teorico e pratico e assicurare la vigilanza nei periodi di clinica. Essa contribuisce all’educazione e alla formazione professionale degli studenti. Il rapporto tra il numero delle monitrici e quello delle allieve deve poter assicurare un insegnamento e una distribuzione adeguati. Si ritiene appropriato il rapporto di 15 allieve per monitrice.
- Sistemazione della scuola Devono essere previsti dei locali sufficientemente vasti per il numero delle alunne, comprendenti: sale di corsi e di dimostrazione, locali per il lavoro di gruppo, biblioteca e laboratorio. Per la direzione e il corpo insegnante, occupato a tempo pieno, devono essere previsti uffici individuali.
- Materiale didattico L’equipaggiamento dovrebbe essere tale da consentire un ampio impiego dei metodi moderni d’insegnamento. All’impiego di materiale audiovisivo, va attribuita un’importanza particolare.
VI. Documenti che l’infermiera deve presentare
A.
Un titolo (diploma, certificato o altro) convalidato dal Governo del Paese in cui è stato rilasciato o dall’autorità del Paese incaricata di garantirne l’autenticità.
B. Un estratto del libretto scolastico
Questo estratto comprende
- lo stato civile;
- i periodi di pratica svolti;
- i risultati ottenuti.
C. Un’attestazione delle nozioni linguistiche
Campo d’applicazione il 14 dicembre 2005
Riserva svizzera
L’accordo è approvato con riserva del diritto, conferito dall’articolo 7, di derogare:
- alle disposizioni del capitolo II dell’allegato I, prevedendo che la formazione delle candidate agli studi d’infermiera può equivalere ad un livello intellettuale e culturale corrispondente ad 8 anni d’insegnamento generale;
- alle disposizioni del capitolo II dell’allegato I, prevedendo che le candidate agli studi d’infermiera non devono obbligatoriamente essere titolari di un certificato scolastico;
- alle disposizioni del capitolo III dell’allegato I, prevedendo un numero di ore per i corsi teorici e tecnici differente di quello previsto in detto capitolo.