Il presente accordo si applica a tutti i medicamenti a uso umano fabbricati su scala industriale in Svizzera o nella Repubblica di Corea, inclusi i prodotti medicinali sperimentali (IMP), i principi attivi farmaceutici (API), i medicamenti di origine chimica, i medicamenti biologici (inclusi medicamenti biotecnologici) o i medicamenti fitoterapeutici, e ai quali si applicano i requisiti di GMP.
Ai fini del presente accordo:
- per «norme GMP» si intendono le norme riconosciute a livello internazionale dal Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), sinonimo della massima assicurazione di qualità che garantisce una fabbricazione e un controllo sistematici dei medicamenti;
- per «rapporto di ispezione GMP» si intende un rapporto, basato sul formato PIC/S, che valuta la conformità di un sito di fabbricazione con le norme GMP sulla base di un’ispezione condotta dall’autorità competente. Tale rapporto contiene in particolare le osservazioni degli ispettori, una breve sintesi dei risultati, delle raccomandazioni, se del caso, e delle conclusioni concernenti lo stato GMP del sito ispezionato;
- per «autorità competente» si intende:1.per la Svizzera, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic),2.per la Repubblica di Corea, il Ministero della sicurezza alimentare e dei farmaci.