0.812.101.945.4
Accordo tra la Svizzera e l’Italia concernente il commercio dei medicinali Conchiuso il 20 giugno 1936 Entrato in vigore il 1° maggio 1939
CS 12 448
Traduzione1
Il Governo Svizzero
e
il Governo Italiano,
riconoscendo la necessità di stabilire delle norme da applicarsi, dal punto di vista sanitario, all’importazione dei medicinali e in particolare delle specialità medicinali, dalla Svizzera in Italia e dall’Italia nella Svizzera, in sostituzione delle disposizioni dell’art. 7 del Trattato di commercio firmato il 27 gennaio 19232 tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:
- Governo italiano consente che i medicinali e le specialità medicinali d’origine e provenienza svizzera siano importati liberamente nell’Italia, purché siano osservate le norme e le condizioni stabilite dalla legislazione italiana.
- Il Governo svizzero consente la libera importazione nella Svizzera dei medicinali e delle specialità medicinali d’origine e provenienza italiana, purché siano osservate le norme e le condizioni stabilite dalla legislazione svizzera, tanto da disposizioni federali e cantonali quanto da accordi intercantonali.
- In modo generale, i medicinali importati da uno dei due paesi nell’altro non saranno sottoposti ad un trattamento meno favorevole che i medicinali di produzione nazionale.
- I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici ed i prodotti affini, come pure i prodotti opoterapici sono sottoposti solo alle disposizioni legali che sono o che saranno in vigore in ciascuno dei due paesi.
- Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto, in casi eccezionali e allo scopo di proteggere la salute pubblica, di vietare l’importazione di prodotti che formano oggetto del presente Accordo, a condizione, in simili casi, di informare immediatamente l’altra Parte contraente della sua decisione.
- La data dell’entrata in vigore del presente Accordo sarà fissata mediante intesa speciale tra i due Governi3. Fino a quella data restano in vigore le disposizioni dell’art. 7 del Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 19234. A contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, sarà concesso un termine di 12 mesi per adattarlo alle nuove prescrizioni concernenti il commercio dei medicinali.
- Il presente Accordo resterà in vigore per tutta la durata del Trattato di commercio conchiuso il 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l’Italia5.
Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 20 giugno 1936.
Paul Rüegger | Ciano |