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0.812.121.01

Protocollo di emendamenti
della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961

RU 1996 1941; FF 1994 III 1137

Traduzione1

Concluso a Ginevra il 25 marzo 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19952
Strumento d’adesione depositati dalla Svizzera il 22 aprile 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1996

(Stato 28 dicembre 2016)

Preambolo

Le Parti al presente Protocollo,

considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 3 (qui di seguito denominata la convenzione unica),

auspicando di modificare la convenzione unica,

convengono quanto segue:

Art. 1 Emendamenti all’articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica

L’articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue: «4. I preparati di cui alla Tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla Tabella Il. Tuttavia i paragrafi 1b, e da 3 a 15 dell’articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell’articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità dì stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella 1, l’oppio è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell’articolo 28.

Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall’articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall’articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall’articolo 21 bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.»

Art. 2 Emendamenti al titolo dell’articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5

Il titolo dell’articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue: «Composizione e attribuzione dell’Organo» L’articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue: I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell’articolo 9 della convenzione unica: «4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l’Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l’uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l’uso illeciti degli stupefacenti.

«1. L’Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

  1. tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall’Organizzazione mondiale della sanità, e
  2. dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.»

Le misure prese dall’Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l’Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l’Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.»

Art. 3 Emendamenti all’articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica

L’articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. I membri dell’Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio può, su raccomandazione dell’Organo destituire un membro dell’Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell’articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell’Organo.»

Art. 4 Emendamento all’articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica

L’articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue: «3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri.»

Art. 5 Emendamento all’articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica

L’articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue: «5. Allo scopo di limitare l’uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l’Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l’Organo, quest’ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.»

Art. 6 Emendamenti all’articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

  1. Se, dopo l’esame delle informazioni inviate all’Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell’Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite4 oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l’Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all’attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d, l’Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma.
  2. Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l’Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
  3. L’Organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest’ultimo riterrà più opportuno. Qualora il Governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all’Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del Governo nello studio in questione. La o le persone che l’Organo si propone di mettere a disposizione del Governo saranno soggette all’approvazione di quest’ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il Governo e l’Organo. Il Governo trasmetterà all’Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.
  4. Se l’Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L’Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall’Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l’attenzione dell’Assemblea generale sulla questione.

Quando esso richiama l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l’Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospen-dere l’importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l’esportazione degli stupefacenti destinati a tale Paese o territorio, o, contemporaneamente, l’importazione o l’esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel Paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.»

Art. 7 Nuovo articolo 14bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l’articolo 14 della convenzione unica:

«Articolo 14bis Assistenza tecnica e finanziaria

Nei casi che riterrà più opportuni, l’Organo, d’accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un’assístenza tecnica o Finanziaria, oppure l’una e l’altra, al suddetto Governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38 bis

Art. 8 Emendamento all’articolo 16 della convenzione unica

L’articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue: «I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell’Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l’Organo.»

Art. 9 Emendamenti all’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica

L’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

«1. Le Parti invieranno all’Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall’Organo:

  1. le quantità di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;
  2. le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
  3. le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le stime;
  4. la quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali;
  5. la superficie (in ettari) e l’ubicazione geografica delle terre che saranno destinate alla coltura del papavero da oppio;
  6. la quantità approssimativa d’oppio che sarà prodotta;
  7. il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e
  8. le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.
  9. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell’articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell’oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.
  10. Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell’articolo 21bis, il totale delle stime d’oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.
  11. Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.
  12. Le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile.

Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell’articolo 21, e tenendo conto all’occorrenza delle disposizioni dell’articolo 21 bis , le stime non dovranno essere superate.»

Art. 10 Emendamenti all’articolo 20 della convenzione unica

L’articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue:

«1. Le Partì invieranno all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall’Organo:

  1. produzione o fabbricazione di stupefacenti;
  2. utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
  3. uso di stupefacenti;
  4. importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
  5. sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;
  6. stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le statistiche; e
  7. superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.
  8. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all’Organo non più tardi del 30 giugno dell’anno seguente a quello in cui si riferiscono.
  9. Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all’Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel Paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.»

Art. 11 Nuovo articolo 21bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l’articolo 21 della convenzione unica:

«Articolo 21bis Limitazione della produzione d’oppio

La produzione d’oppio da parte di qualunque Paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell’articolo 19, della quantità d’oppio che sarà prodotta.

Se l’Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell’articolo 19 non ha limitato l’oppio prodotto all’interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all’interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l’Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell’articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabìle, tenendo conto dell’epoca dell’anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica.

L’Organo, dopo aver notiticato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazione con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.

Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l’Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell’articolo 14.

Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l’Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.»

Art. 12 Emendamento all’articolo 22 della convenzione unica

L’articolo 22 della convenzione unica sarà modificato come segue: «1. Quando la situazione nel Paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell’albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

La Parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.»

Art. 13 Emendamento all’articolo 35 della convenzione unica

L’articolo 35 della convenzione unica sarà modificato come segue:

«Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  1. assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
  2. si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
  3. collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  4. controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
  5. si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
  6. forniranno all’Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e
  7. forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissate dall’Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l’Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie frontiere.»

Art. 14 Emendamenti all’articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica

L’articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

  1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
  2. Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 38.

Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:

  1. i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo i verrà considerata come una distinta infrazione se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;
  2. la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo l;
  3. le condanne pronunciate all’estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e
  4. le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.
  5. i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s’impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le Parti stipulato.
  6. Qualora una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d’estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.
  7. Le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.
  8. L’estradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di concedere l’estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l’infrazione non sia sufficientemente grave.»

Art. 15 Emendamento all’articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo

L’articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue:

«Articolo 38 Misure contro l’abuso degli stupefacenti

Le Parti prenderanno in particolare considerazione l’abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post‑cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.

Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post‑cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.

Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell’esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall’abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l’abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.»

Art. 16 Nuovo articolo 38bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l’articolo 38 della convenzione unica:

«Articolo 38bis Accordi per l’istituzione di centri regionali

Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell’Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall’uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.»

Art. 17 Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all’adesione

Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari.

Il presente protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che l’hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

Il presente protocollo sarà aperto dopo il 31 dicembre 1972 all’adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l’articolo 17.

Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 19 Effetto dell’entrata in vigore

Qualsiasi Stato che diventi Parte alla convenzione unica dopo l’entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:

  1. Parte alla convenzione unica emendata; e
  2. Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Le funzioni dell’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (par. 1, art. 18) esercitate dall’Organo così come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.

Il Consiglio economico e sociale fisserà la data in cui l’Organo così come sarà costituito in virtù degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrerà in funzione. A tale data, l’Organo così costituito assumerà, nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all’articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell’Organo costituito in virtù della convenzione unica non emendata.

Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all’aumento del numero dei membri dell’Organo, che passerà da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni.

I membri dell’Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sarà stata fatta la prima elezione.

Art. 21 Riserve

Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all’articolo 2, paragrafi 6 e 7 (art. 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (art. 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (art. 3 del presente protocollo), articolo 11 (art. 4 del presente protocollo), articolo 14 bis (art. 7 del presente protocollo), articolo 16 (art. 8 del presente protocollo), articolo 22 (art. 12 del presente protocollo), articolo 35 (art. 13 del presente protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma b) (art. 14 del presente protocollo), articolo 38 (art. 15 del presente protocollo) e articolo 38 bis (art. 16 del presente protocollo).

Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Art. 22

Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autentica del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo i dell’articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sarà conservato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

0.812.121.01

Campo d’applicazione il 28 dicembre 20165

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 febbraio

2015 A

21 marzo

2015

Algeria*

26 febbraio

2003

28 marzo

2003

Angola

26 ottobre

2005 A

25 novembre

2005

Antigua e Barbuda

5 aprile

1993 A

5 maggio

1993

Argentina

16 novembre

1973

8 agosto

1975

Australia

22 novembre

1972

8 agosto

1975

Austria

1° febbraio

1978 A

3 marzo

1978

Bahamas

23 novembre

1976 A

23 dicembre

1976

Bangladesh

9 maggio

1980 A

8 giugno

1980

Barbados

21 giugno

1976 A

21 luglio

1976

Belarus

13 settembre

2001 A

13 ottobre

2001

Belgio*

13 giugno

1984

13 luglio

1984

Benin

6 novembre

1973 A

8 agosto

1975

Botswana

27 dicembre

1984 A

26 gennaio

1985

Brasile*

16 maggio

1973

8 agosto

1975

Brunei

25 novembre

1987 A

25 dicembre

1987

Bulgaria

18 luglio

1996 A

17 agosto

1996

Camerun

30 maggio

1974 A

8 agosto

1975

Canada*

5 agosto

1976 A

4 settembre

1976

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

19 dicembre

1975

18 gennaio

1976

Cina

Macao

15 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

30 novembre

1973

8 agosto

1975

Colombia

3 marzo

1975 A

8 agosto

1975

Congo (Kinshasa)

15 luglio

1976 A

14 agosto

1976

Corea (Sud)

25 gennaio

1973

8 agosto

1975

Costa Rica

14 febbraio

1973

8 agosto

1975

Côte d’Ivoire

28 febbraio

1973

8 agosto

1975

Croazia

26 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba*

14 dicembre

1989 A

13 gennaio

1990

Danimarca

18 aprile

1975

8 agosto

1975

Dominica

24 settembre

1993 A

24 ottobre

1993

Dominicana, Repubblica

21 settembre

1993 A

21 ottobre

1993

Ecuador

25 luglio

1973

8 agosto

1975

Egitto

14 gennaio

1974

8 agosto

1975

Eritrea

30 gennaio

2002 A

1° marzo

2002

Etiopia

11 ottobre

1994 A

10 novembre

1994

Figi

21 novembre

1973 A

8 agosto

1975

Filippine

7 giugno

1974

8 agosto

1975

Finlandia

12 gennaio

1973

8 agosto

1975

Francia*

4 settembre

1975

4 ottobre

1975

Dipartimenti e territori d’oltre
mare

4 settembre

1975

4 ottobre

1975

Germania

20 febbraio

1975

8 agosto

1975

Giamaica

6 ottobre

1989 A

5 novembre

1989

Giappone

27 settembre

1973

8 agosto

1975

Gibuti

22 febbraio

2001 A

24 marzo

2001

Giordania

28 febbraio

1973

8 agosto

1975

Grecia*

12 luglio

1985

11 agosto

1985

Guatemala

9 dicembre

1975

8 gennaio

1976

Guinea-Bissau

27 ottobre

1995 A

26 novembre

1995

Haiti

29 gennaio

1973

8 agosto

1975

Honduras

8 agosto

1979 A

7 settembre

1979

India*

14 dicembre

1978 A

13 gennaio

1979

Indonesia

3 settembre

1976

3 ottobre

1976

Iran

18 dicembre

2001

17 gennaio

2002

Iraq

25 settembre

1978 A

25 ottobre

1978

Irlanda

16 dicembre

1980 A

15 gennaio

1981

Islanda

18 dicembre

1974 A

8 agosto

1975

Israele* **

1° febbraio

1974

8 agosto

1975

Italia

14 aprile

1975

8 agosto

1975

Kazakstan

29 aprile

1997 A

29 maggio

1997

Kenya

9 febbraio

1973 A

8 agosto

1975

Kuwait*

7 novembre

1973 A

8 agosto

1975

Laos

16 marzo

2009 A

15 aprile

2009

Lesotho

4 novembre

1974 A

8 agosto

1975

Lettonia

16 luglio

1993 A

15 agosto

1993

Libano

5 marzo

1997

4 aprile

1997

Libia

27 settembre

1978 A

27 ottobre

1978

Liechtenstein

24 novembre

1999

24 dicembre

1999

Lussemburgo

13 ottobre

1976

12 novembre

1976

Macedonia

13 ottobre

1993 A

12 novembre

1993

Madagascar

20 giugno

1974

8 agosto

1975

Malawi

4 ottobre

1973 A

8 agosto

1975

Malaysia

20 aprile

1978 A

20 maggio

1978

Mali

31 ottobre

1995 A

30 novembre

1995

Marocco

19 marzo

2002

18 aprile

2002

Maurizio

12 dicembre

1994 A

11 gennaio

1995

Messico*

27 aprile

1977 A

27 maggio

1977

Moldova

15 febbraio

1995 A

17 marzo

1995

Monaco

30 dicembre

1975

29 gennaio

1976

Mongolia

6 maggio

1991 A

5 giugno

1991

Montenegro*

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Myanmar*

22 agosto

2003

21 settembre

2003

Nicaragua

15 febbraio

2005

17 marzo

2005

Niger

28 dicembre

1973

8 agosto

1975

Norvegia

12 novembre

1973

8 agosto

1975

Nuova Zelanda*

7 giugno

1990

7 luglio

1990

Niue

7 giugno

1990

7 luglio

1990

Tokelau

7 giugno

1990

7 luglio

1990

Paesi Bassi

29 maggio

1987 A

28 giugno

1987

Aruba

29 maggio

1987 A

28 giugno

1987

Curaçao

29 maggio

1987 A

28 giugno

1987

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

29 maggio

1987 A

28 giugno

1987

Sint Maarten

29 maggio

1987 A

28 giugno

1987

Pakistan

2 luglio

1999

1° agosto

1999

Panama*

19 ottobre

1972

8 agosto

1975

Papua Nuova Guinea

28 ottobre

1980 A

27 novembre

1980

Paraguay

20 giugno

1973

8 agosto

1975

Perù*

12 settembre

1977

12 ottobre

1977

Polonia

9 giugno

1993 A

9 luglio

1993

Portogallo

20 aprile

1979 A

20 maggio

1979

Regno Unito

20 giugno

1978 A

20 luglio

1978

Anguilla

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Bermuda

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Gibilterra

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Guernesey

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Isola di Man

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Isole Caimane

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Isole Turche e Caicos

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Isole Vergini britanniche

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Jersey

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Montserrat

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

20 giugno

1978

20 luglio

1978

Romania*

14 gennaio

1974 A

8 agosto

1975

Russia

3 giugno

1996 A

3 luglio

1996

Saint Kitts e Nevis

9 maggio

1994 A

8 giugno

1994

Saint Vincent e Grenadine

3 dicembre

2001 S

27 ottobre

1979

San Marino

10 ottobre

2000 A

9 novembre

2000

Santa Sede

7 gennaio

1976

6 febbraio

1976

Seicelle

27 febbraio

1992 A

28 marzo

1992

Senegal

25 marzo

1974

8 agosto

1975

Serbia*

12 narzo

2001 S

27 aprile

1992

Singapore

9 luglio

1975 A

8 agosto

1975

Siria

1° febbraio

1974 A

8 agosto

1975

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

4 gennaio

1977

3 febbraio

1977

Sri Lanka

29 giugno

1981 A

29 luglio

1981

Stati Uniti

1° novembre

1972

8 agosto

1975

Sudafrica

16 dicembre

1975

15 gennaio

1976

Sudan

5 luglio

1994 A

4 agosto

1994

Suriname

29 marzo

1990 A

28 aprile

1990

Svezia

5 dicembre

1972

8 agosto

1975

Svizzera

22 aprile

1996 A

22 maggio

1996

Thailandia

9 gennaio

1975 A

8 agosto

1975

Togo

10 novembre

1976

10 dicembre

1976

Tonga

5 settembre

1973 A

8 agosto

1975

Trinidad e Tobago

23 luglio

1979 A

22 agosto

1979

Tunisia

29 giugno

1976

29 luglio

1976

Turchia

20 luglio

2001

19 agosto

2001

Ucraina

27 settembre

2001 A

27 ottobre

2001

Uganda

15 aprile

1988 A

15 maggio

1988

Ungheria

12 novembre

1987 A

12 dicembre

1987

Uruguay

31 ottobre

1975 A

30 novembre

1975

Venezuela

4 dicembre

1985

3 gennaio

1986

Zambia

13 maggio

1998 A

12 giugno

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.