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0.812.121.21

Protocollo d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti, conchiusi all’Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l’11 e il 19 febbraio 1952 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1932 e a Ginevra il 26 giugno 1936 Conchiuso a Lake Success l’11 dicembre 1946 Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 1952 Adesione depositata dalla Svizzera il 25 settembre 1947 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 1947

CS 12 508

Traduzione1

(Stato 14 marzo 2006)

Gli Stati Parti del presente Protocollo, considerato che gli Accordi, Convenzioni e Protocolli internazionali concernenti gli stupefacenti, conchiusi il 23 gennaio 1912 2 , l’11 febbraio 1925 3 , il 19 febbraio 1925 4 , il 13 luglio 1931 5 , il 27 novembre 1931 6 e il 26 giugno 1936 7 avevano assegnato alla Società delle Nazioni certi compiti e certe funzioni e che, in conseguenza dello scioglimento della Società delle Nazioni è necessario prendere disposizioni intese a garantirne il compimento senza interruzioni, e stimando opportuno che tali compiti e tali funzioni siano d’ora innanzi adempiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione mondiale della sanità o dalla sua commissione interinale, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. I

Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano affinché reciprocamente e ciascuno di essi per quanto concerne gli strumenti a cui partecipa, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, abbiano a conferire pieno effetto giuridico agli emendamenti fatti agli strumenti menzionati nell’allegato al presente Protocollo 8 , mettendoli in vigore ed assicurandone l’applicazione.

Art. II

Resta convenuto che, nell’attesa dell’entrata in vigore del Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 19 febbraio 1925 concernente gli stupefacenti e la Convenzione internazionale del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, il Comitato centrale permanente e l’Organo di controllo, così come sono costituiti attualmente, continueranno ad esercitare le loro funzioni. Durante questo periodo, il Consiglio economico e sociale potrà provvedere a far occupare i seggi vacanti del Comitato centrale permanente.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzato ad assumere immediatamente le funzioni di cui era fin qui incaricato il Segretario generale della Società delle Nazioni, per quanto concerne gli Accordi, le Convenzioni e i Protocolli menzionati nell’allegato al presente Protocollo.

Gli Stati Parti di uno degli strumenti che devono essere emendati dal presente Protocollo, sono invitati ad applicare i testi emendati di tali strumenti non appena entrati in vigore gli emendamenti, anche se detti Stati non sono ancora Parti del presente Protocollo.

Se gli emendamenti alla Convenzione concernente gli stupefacenti del 19 febbraio 1925 o gli emendamenti alla Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti del 13 luglio 1931 entrassero in vigore prima che l’Organizzazione mondiale della sanità sia in grado di adempiere le funzioni che dette Convenzioni le assegnano, le funzioni affidate a tale Organizzazione in virtù degli emendamenti saranno provvisoriamente adempite dalla Commissione interinale 9 .

Art. III

Le funzioni assegnate al Governo dei Paesi Bassi in virtù degli art. 21 e 25 della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata all’Aja il 23 gennaio 1912 ed affidate al Segretario generale della Società delle Nazioni, col consenso del Governo dei Paesi Bassi, mediante Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni in data del 15 dicembre 1920, saranno esercitate d’ora innanzi dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. IV

Non appena possibile, dopo l’apertura alla firma del presente Protocollo, il Segretario generale preparerà i testi degli Accordi, delle Convenzioni e dei Protocolli riveduti conformemente al presente Protocollo e trasmetterà, per informazione, le copie relative al Governo di ciascun membro delle Nazioni Unite e di ciascuno Stato non membro al quale il presente Protocollo sarà stato comunicato dal Segretario generale.

Art. V

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma o all’accettazione di tutti gli Stati Parti degli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti del 23 gennaio 1912, 11 febbraio 1925, 19 febbraio 1925, 13 luglio 1931, 27 novembre 1931 e 26 giugno 1936 ai quali il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà comunicato una copia del presente Protocollo.

Art. VI

L’accettazione si fa depositando uno strumento formale presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli Stati potranno divenire Parti del presente Protocollo:

  1. firmandolo senza riserva quanto all’approvazione,
  2. firmandolo con riserva d’approvazione, seguita d’accettazione,
  3. accettandolo.

Art. VII

Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Parte il giorno in cui questa vi avrà aderito senza riserve quanto all’accettazione, oppure il giorno in cui sarà depositato lo strumento d’accettazione.

Gli emendamenti menzionati nell’allegato al presente Protocollo 10 entreranno in vigore, per quanto concerne ciascun Accordo, Convenzione e Protocollo, quando la maggioranza dei paesi Parti dell’Accordo, della Convenzione o del Protocollo di cui si tratta saranno diventati Parti del presente Protocollo.

Art. VIII

Conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite 11 , il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite registrerà e pubblicherà gli emendamenti fatti a ciascun strumento dal presente Protocollo, con le date dell’entrata in vigore degli emendamenti stessi.

Art. IX

Il presente Protocollo, di cui i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo faranno parimente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le Convenzioni, gli Accordi e i Protocolli da emendarsi conformemente all’Allegato 12 , sono stati redatti soltanto in inglese ed in francese, di modo che i testi inglese e francese dell’allegato faranno parimente fede, mentre i testi cinese, spagnolo e russo sono traduzioni. Una copia certificata conforme del presente Protocollo, compreso l’allegato, sarà mandata dal Segretario generale a ciascun Stato Parte degli Accordi, delle Convenzioni e dei Protocolli concernenti gli stupefacenti del 23 gennaio 1912, 11 febbraio 1925, 19 febbraio 1925, 13 luglio 1931, 27 novembre 1931 e 26 giugno 1936, come pure a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non Membri menzionati nell’art. IV.

In fede di che, le persone sottoscritte, debitamente autorizzate, hanno firmato il presente Protocollo in nome dei loro Governi rispettivi, il giorno indicato a lato della loro firma rispettiva.

Fatto a Lake Success, Nuova York, l’undici dicembre mille novecento quarantasei.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 1° gennaio 200613

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Afghanistan

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Albania

23 giugno

1947

23 giugno

1947

Arabia Saudita

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Argentina

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Australia

28 agosto

1947

28 agosto

1947

Austria

17 maggio

1950

17 maggio

1950

Bahamas

13 agosto

1975 S

10 luglio

1973

Belarus

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Belgio

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Bolivia

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Brasile

17 dicembre

1946 F

17 dicembre

1946

Canada

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Cile

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Cina (Taiwan)

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Colombia

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Danimarca

15 giugno

1949

15 giugno

1949

Ecuador

8 giugno

1951

8 giugno

1951

Egitto

13 settembre

1948

13 settembre

1948

Figi

1° novembre

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine

25 maggio

1950

25 maggio

1950

Finlandia

3 febbraio

1948

3 febbraio

1948

Francia

10 ottobre

1947

10 ottobre

1947

Germania

12 agosto

1959

12 agosto

1959

Giappone

27 marzo

1952

27 marzo

1952

Grecia

21 febbraio

1949

21 febbraio

1949

Haiti

31 maggio

1951

31 maggio

1951

Honduras

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

India

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Iran

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Iraq

14 settembre

1950

14 settembre

1950

Irlanda

18 febbraio

1948

18 febbraio

1948

Italia

25 marzo

1948 F

25 marzo

1948

Libano

13 dicembre

1946 F

13 dicembre

1946

Liberia

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Liechtenstein

25 settembre

1947

25 settembre

1947

Lussemburgo

13 ottobre

1949

13 ottobre

1949

Messico

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Monaco

21 novembre

1947 F

21 novembre

1947

Nicaragua

24 aprile

1950

24 aprile

1950

Norvegia

2 luglio

1947

2 luglio

1947

Nuova Zelanda

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Paesi Bassi

10 marzo

1948

10 marzo

1948

Panama

15 dicembre

1946 F

15 dicembre

1946

Papua Nuova Guinea

28 ottobre

1980 S

16 settembre

1975

Polonia

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Regno Unito

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Repubblica Ceca

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Romania

11 ottobre

1961

11 ottobre

1961

Russia

25 ottobre

1947

25 ottobre

1947

Serbia e Montenegro

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Siria

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna

26 settembre

1955 F

26 settembre

1955

Stati Uniti

12 agosto

1947

12 agosto

1947

Sudafrica

24 febbraio

1948

24 febbraio

1948

Svezia

17 ottobre

1947 F

17 ottobre

1947

Svizzera

25 settembre

1947

25 settembre

1947

Thailandia

27 ottobre

1947 F

27 ottobre

1947

Turchia

11 dicembre

1946 F

11 dicembre

1946

Ucraina

8 gennaio

1948

8 gennaio

1948

Ungheria

16 dicembre

1955

16 dicembre

1955

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