Ogni Stato Parte del presente Protocollo informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, mettendogli a disposizione ogni documento in suo possesso, del fatto che secondo il suo modo di vedere uno stupefacente usato o tale da poter essere usato per bisogni medici o scientifici, al quale non è applicabile la Convenzione del 13 luglio 1931, è suscettibile di provocare abusi della stessa natura e di produrre effetti altrettanto nocivi di quelli delle droghe specificate nell’articolo 1, numero 2, di detta convenzione; il Segretario generale comunica immediatamente la notificazione e i documenti trasmessi agli altri Stati Parti del presente Protocollo, come pure alla commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all’Organizzazione mondiale della sanità.
Se l’Organizzazione mondiale della sanità constata che la droga di cui si tratta è suscettibile di produrre la tossicomania o di essere trasformata in un prodotto suscettibile di produrre la tossicomania, essa indicherà se deve essere applicato a tale droga:
- il regime previsto dalla convenzione del 1931 per le droghe indicate nell’articolo 1, numero 1, gruppo I, di questa Convenzione; oppure
- il regime previsto dalla Convenzione del 1931 per le droghe indicate nell’articolo 1, numero 2, gruppo II, di questa Convenzione.
Ogni conclusione od ogni altra decisione presa conformemente al numero precedente è resa nota senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che la comunicherà immediatamente a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri Parti del presente Protocollo, come pure alla Commissione degli stupefacenti e al Comitato centrale permanente.
Non appena abbiano ricevuto la comunicazione del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che notifica una decisione presa in virtù del numero 2, lettere a o b, più sopra, gli Stati Parti del presente Protocollo applicheranno alla droga di cui si tratta il regime corrispondente previsto dalla Convenzione del 1931.