Viste le disposizioni degli articoli 3.2, 4.3. d e 7.3. b della Convenzione, le Parti riconoscono reciprocamente la competenza delle organizzazioni antidoping sportive o delle organizzazioni antidoping nazionali per effettuare sul loro territorio nazionale, conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese ospitante, controlli antidoping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. I risultati di tali controlli sono contemporaneamente comunicati all’organizzazione antidoping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all’organizzazione antidoping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.
Le Parti adottano le misure necessarie per l’esecuzione di tali controlli, eventualmente in aggiunta a misure già adottate in applicazione di un accordo bilaterale già esistente o di un accordo specifico. Per garantire il rispetto delle norme riconosciute internazionalmente, le organizzazioni antidoping sportive o le organizzazioni antidoping nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping riconosciuti dal gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all’articolo 10 della Convenzione.
Le Parti riconoscono ugualmente la competenza dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA) nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo antidoping operanti su mandato di quest’ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, controlli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli sono comunicati all’organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati. Tali controlli sono effettuati d’intesa con le organizzazioni sportive menzionate all’articolo 4.3. c della Convenzione e conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti della legislazione nazionale del Paese ospitante.