La Comunità Economica Europea può, firmandolo, divenire Parte Contraente dell’Accordo.
0.812.321
Protocollo addizionale dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari Conchiuso a Strasburgo il 24 giugno 1976 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1977
RU 1977 1259
Traduzione1
(Stato 15 agosto 2006)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari 2 (qui appresso «l’Accordo») e del presente Protocollo addizionale,
Viste le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo, secondo il quale «le Parti contraenti adottano ogni necessario provvedimento per esentare da qualsiasi tassa d’importazione i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi tissulari, messi a loro disposizione dalle altre Parti»;
Considerando che per quanto concerne gli Stati membri della Comunità Economica Europea, l’impegno di accordare detta esecuzione è di competenza di detta Comunità, la quale dispone di poteri necessari a tale scopo in virtù del Trattato istitutivo della medesima;
Considerando quindi che per i bisogni dell’applicazione dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo, importa che la Comunità Economica Europea possa essere Parte Contraente dell’Accordo,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell’Accordo, i quali possono divenire Parti del Protocollo addizionale seguendo la procedura prevista nell’articolo 7 dell’Accordo.
Art. 3
Alcun Stato può divenire Parte Contraente dell’Accordo senza esserlo contemporaneamente del presente Protocollo addizionale, che è parte integrante dell’Accordo.
Art. 4
Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo.
Art. 5
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e alla Comunità Economica Europea:
- qualsiasi firma del presente Protocollo addizionale;
- il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o di accettazione;
- la data d’entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 21 giugno 20063
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
Belgio | 13 settembre | 1979 | 14 ottobre | 1979 | |
Cipro | 13 settembre | 1977 | 23 aprile | 1977 | |
Danimarca | 5 luglio | 1978 | 6 agosto | 1978 | |
Finlandia | 22 dicembre | 1994 | 23 gennaio | 1995 | |
Francia | 22 marzo | 1977 | 23 aprile | 1977 | |
Grecia | 11 settembre | 1987 | 12 ottobre | 1987 | |
Irlanda | 18 gennaio | 1984 F | 19 febbraio | 1984 | |
Italia | 15 giugno | 1983 | 16 luglio | 1983 | |
Liechtenstein | 27 gennaio | 1983 | 28 febbraio | 1983 | |
Lussemburgo | 12 aprile | 1978 | 13 maggio | 1978 | |
Paesi Bassi* | 12 aprile | 1978 | 13 maggio | 1978 | |
Regno Unito | 8 febbraio | 1979 F | 9 marzo | 1979 | |
| 6 maggio | 1980 | 6 maggio | 1980 | |
| 6 maggio | 1980 | 6 maggio | 1980 | |
| 6 maggio | 1980 | 6 maggio | 1980 | |
Svizzera | 25 gennaio | 1977 F | 23 aprile | 1977 | |
Turchia | 1° dicembre | 2004 | 2 gennaio | 2005 | |
* | Dichiarazione, vedi qui appresso. | ||||
Dichiarazione
Paesi Bassi
Il protocollo s’applica al Regno in Europa.