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Protocollo addizionale dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari Conchiuso a Strasburgo il 24 giugno 1976 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1977

RU 1977 1259

Traduzione1

(Stato 15 agosto 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari 2 (qui appresso «l’Accordo») e del presente Protocollo addizionale,

Viste le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo, secondo il quale «le Parti contraenti adottano ogni necessario provvedimento per esentare da qualsiasi tassa d’importazione i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi tissulari, messi a loro disposizione dalle altre Parti»;

Considerando che per quanto concerne gli Stati membri della Comunità Economica Europea, l’impegno di accordare detta esecuzione è di competenza di detta Comunità, la quale dispone di poteri necessari a tale scopo in virtù del Trattato istitutivo della medesima;

Considerando quindi che per i bisogni dell’applicazione dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo, importa che la Comunità Economica Europea possa essere Parte Contraente dell’Accordo,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Comunità Economica Europea può, firmandolo, divenire Parte Contraente dell’Accordo.

Art. 2

Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell’Accordo, i quali possono divenire Parti del Protocollo addizionale seguendo la procedura prevista nell’articolo 7 dell’Accordo.

Art. 3

Alcun Stato può divenire Parte Contraente dell’Accordo senza esserlo contemporaneamente del presente Protocollo addizionale, che è parte integrante dell’Accordo.

Art. 4

Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo.

Art. 5

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e alla Comunità Economica Europea:

  1. qualsiasi firma del presente Protocollo addizionale;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o di accettazione;
  3. la data d’entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 21 giugno 20063

Stati partecipanti

Ratifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Belgio

13 settembre

1979

14 ottobre

1979

Cipro

13 settembre

1977

23 aprile

1977

Danimarca

5 luglio

1978

6 agosto

1978

Finlandia

22 dicembre

1994

23 gennaio

1995

Francia

22 marzo

1977

23 aprile

1977

Grecia

11 settembre

1987

12 ottobre

1987

Irlanda

18 gennaio

1984 F

19 febbraio

1984

Italia

15 giugno

1983

16 luglio

1983

Liechtenstein

27 gennaio

1983

28 febbraio

1983

Lussemburgo

12 aprile

1978

13 maggio

1978

Paesi Bassi*

12 aprile

1978

13 maggio

1978

Regno Unito

8 febbraio

1979 F

9 marzo

1979

  1. Guernesey

6 maggio

1980

6 maggio

1980

  1. Isola di Man

6 maggio

1980

6 maggio

1980

  1. Jersey

6 maggio

1980

6 maggio

1980

Svizzera

25 gennaio

1977 F

23 aprile

1977

Turchia

1° dicembre

2004

2 gennaio

2005

*

Dichiarazione, vedi qui appresso.

Dichiarazione

Paesi Bassi

Il protocollo s’applica al Regno in Europa.