Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e
gli altri firmatari della presente Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di rafforzare il legame fra i propri membri;
constatando che la contraffazione di agenti terapeutici e i reati simili, per la loro stessa natura, minacciano gravemente la salute pubblica;
richiamando il Piano d’azione adottato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, 16–17 maggio 2005), che raccomanda lo sviluppo delle misure volte a rafforzare la sicurezza dei cittadini europei;
tenendo presente la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950, STE n. 5) , la Carta sociale europea (1961, STE n. 35), la Convenzione concernente l’elaborazione d’una Farmacopea europea (1964, STE n. 50) e il suo Protocollo (1989, STE n. 134) , la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (1997, STE n. 164) e i suoi Protocolli aggiuntivi (1998, STE n. 168 , 2002, STE n. 186 , 2005, STCE n. 195, 2008, STCE n. 203) e la Convenzione sulla cibercriminalità (2001, STE n. 185) ;
tenendo altresì presenti i relativi lavori del Consiglio d’Europa, in particolare le decisioni del Comitato dei Ministri e il lavoro dell’Assemblea parlamentare, in particolare la Risoluzione AP (2001)2 sul ruolo del farmacista nel quadro della sicurezza sanitaria, le risposte adottate dal Comitato dei Ministri il 6 aprile 2005 e il 26 settembre 2007, riguardanti rispettivamente le Raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare 1673 (2004) su «Contraffazione: problemi e soluzioni» e 1794 (2007) su «Qualità dei medicinali in Europa», nonché i programmi relativi condotti dal Consiglio d’Europa;
tenendo nella dovuta considerazione gli altri strumenti legali e i programmi internazionali relativi, attuati in particolare dall’Organizzazione mondiale della sanità, nello specifico il lavoro condotto dalla task force IMPACT, e dall’Unione europea, nonché quelli realizzati nell’ambito del G8;
al fine di contribuire efficacemente al conseguimento dell’obiettivo comune consistente nella lotta alla criminalità legata alla contraffazione di agenti terapeutici e a reati simili che minacciano la salute pubblica, attraverso l’introduzione di nuove figure di reato e corrispondenti sanzioni penali;
considerando che il fine della presente Convenzione è quello di prevenire e contrastare le minacce alla salute pubblica, e che l’attuazione delle misure della Convenzione relative al diritto penale dovrà essere realizzata tenendo in considerazione il suo scopo, così come il principio di proporzionalità;
considerando che la presente Convenzione non ha per oggetto le questioni relative ai diritti della proprietà intellettuale;
tenendo presente la necessità di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione delle vittime e al diritto penale in tema di lotta a tutte le forme di contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che minacciano la salute pubblica, e che preveda uno specifico meccanismo di controllo;
riconoscendo che per contrastare in modo efficace la contraffazione di agenti terapeutici e reati simili, è necessario promuovere una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e gli Stati non membri del Consiglio d’Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Fatto a Mosca, il 28 ottobre 2011, in inglese e francese, entrambi i testi facenti parimenti fede, in singola copia depositata negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa trasmette una copia certificata a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno preso parte all’elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori del Consiglio d’Europa, all’Unione europea, e a qualsiasi altro Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione.
All’atto della ratifica e in virtù dell’articolo 10 paragrafo 4 della Convenzione, la Svizzera formula la riserva seguente:
La Svizzera si riserva il diritto di stabilire la propria competenza ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 lettera d e 2 unicamente nei casi in cui il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini (par. 1 lett. d) o contro uno dei suoi cittadini (par. 2).