Le Parti incluse nell’Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di riduzione e limitazione indicati nell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012. 1 bis . Le Parti incluse nell’Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell’Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013–2020. 1 ter . Una Parte inclusa nell’Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell’Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione. 1 quater . Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell’Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1ter dell’articolo 3 è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L’adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.
Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, deve aver ottenuto, entro il 2005, progressi dimostrabili.
Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative alle emissioni dalle fonti e all’assorbimento dei pozzi risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste, limitatamente alla forestazione, riforestazione e alla deforestazione dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, sono utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Sia le emissioni di gas ad effetto serra dalle fonti che gli assorbimenti dei pozzi associati a dette attività, sono comunicati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornisce all’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, per esame, i dati per determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e permettere una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, determina le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dell’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli e della variazione della destinazione d’uso dei terreni e delle foreste, devono essere aggiunte o sottratte alle quantità assegnate alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, della consulenza dell’Organo sussidiario per l’assistenza scientifica e tecnologica, conformemente all’articolo 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applica nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può scegliere di applicare tale decisione alle attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
Le Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell’Allegato I il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzano tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte in transizione verso una economia di mercato inclusa nell’Allegato I che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, può notificare alla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, decide sull’accettazione di tale notifica.
Tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, concede alle Parti in transizione verso una economia di mercato incluse nell’Allegato I un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
Nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di riduzione e limitazione delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I è uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, di emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra di cui all’Allegato A, espresse in biossido di carbonio-equivalente e relative al 1990 o all’anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per cinque. Per il calcolo della quantità assegnata, le Parti incluse nell’Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra includono nelle emissioni relative al 1990 o ad altro periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio-equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni. 7 bis . Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell’Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all’Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all’anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell’Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all’anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni. 7 ter . Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell’Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.
Tutte le Parti incluse nell’Allegato I possono utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7 bis
. 8 bis . Tutte le Parti incluse nell’Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7 bis per il trifluoruro di azoto.
Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento sono determinati come emendamenti all’Allegato B del presente Protocollo e sono adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 paragrafo 7. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, inizia la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento previsto dal paragrafo 1.
Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le parti di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente.
Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le parti di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sono sottratte alla quantità assegnata alla Parte che le trasferisce.
Tutte le riduzioni di emissioni certificate che una Parte acquista da un’altra Parte conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente. 12 bis . Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell’Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell’articolo 3. Tutte le unità acquistate da una Parte a un’altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede. 12 ter . La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12 bis , utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell’articolo 3, serva a coprire le spese d’amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell’articolo 17.
Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegna ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sulle Parti Paesi in via di sviluppo, in particolare quelle menzionate nell’articolo 4 paragrafi 8 e 9 della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, esamina, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detti paragrafi. Tra le questioni da prendere in considerazione vi sono il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.