Per conseguire l’obiettivo di temperatura a lungo termine di cui all’articolo 2, le Parti tendono a raggiungere il picco globale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò richiederà più tempo alle Parti che sono Paesi in sviluppo, e a intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità, e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a sradicare la povertà.
Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene la sequenza di contributi determinati a livello nazionale che intende conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.
Ciascun contributo determinato a livello nazionale di una Parte rappresenta una progressione rispetto al contributo determinato a livello nazionale precedente e corrisponde alla più alta ambizione possibile, tenuto conto delle sue responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
Le Parti che sono Paesi sviluppati continuano a svolgere un ruolo guida, prefissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia. Le Parti che sono Paesi in sviluppo continuano a migliorare i loro sforzi di mitigazione, e sono incoraggiate a intraprendere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell’economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.
Alle Parti che sono Paesi in sviluppo è fornito sostegno per l’attuazione del presente articolo, conformemente agli articoli 9, 10 e 11, riconoscendo che un maggior sostegno a tali Parti permetterà loro di intraprendere azioni più ambiziose.
I Paesi meno sviluppati e i piccoli Paesi insulari in sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni per lo sviluppo di basse emissioni di gas a effetto serra che riflettano le loro speciali circostanze.
I benefici generali di mitigazione risultanti da misure di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati di mitigazione di cui al presente articolo.
Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie alla chiarezza, alla trasparenza e alla comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
Ciascuna Parte comunica il contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi, e che tiene conto dei risultati del bilancio globale di cui all’articolo 14.
La Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.
Una Parte può, in ogni momento, modificare il proprio contributo determinato a livello nazionale al fine di migliorare il suo livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono registrati in un registro pubblico conservato dal segretariato.
Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l’integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi.
Nel quadro dei loro contributi determinati a livello nazionale, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, le Parti tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell’ambito della Convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13 del presente articolo.
Nell’attuazione del presente Accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le più colpite dall’impatto delle misure di risposta, in particolare di quelle Parti che sono Paesi in sviluppo.
Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d’integrazione economica e i loro Stati membri, che hanno raggiunto un accordo per agire congiuntamente in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, notificano al segretariato, al momento di comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, anche i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte durante il periodo di tempo rilevante. Il segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della Convenzione dei termini di tale accordo.
Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni quale indicato nell’accordo di cui al precedente paragrafo 16, conformemente ai paragrafi 13 e 14 del presente articolo e agli articoli 13 e 15.
Se le Parti agiscono congiuntamente nell’ambito di un’organizzazione regionale di integrazione economica che sia essa stessa Parte al presente Accordo, e di concerto con essa, ciascuno Stato membro di tale organizzazione individualmente, e congiuntamente con essa, è responsabile dei propri livelli di emissioni, quali indicati nell’accordo comunicato conformemente al paragrafo 16 del presente articolo, e in conformità con i paragrafi 13 e 14 del presente articolo e con gli articoli 13 e 15.
Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l’articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.