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0.814.021.2

Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono Adottato dalla Quarta riunione delle Parti a Copenaghen il 25 novembre 1992 Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 1996 Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 16 settembre 1996

RU 2002 2793; FF 1996 I 469

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1996

(Stato 19 novembre 2021)

Art. 1 Emendamento

A. Articolo 1 paragrafo 4

Nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del protocollo 1 sostituire alle parole «nell’allegato B» il testo seguente: «nell’allegato B, allegato C o allegato E».

B. Articolo 1 paragrafo 9

Sopprimere il paragrafo 9 dell’articolo 1 del protocollo.

C. Articolo 2 paragrafo 5

Nel paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo aggiungere, dopo le parole «articoli che vanno da 2A a 2E», il seguente testo: «e all’articolo 2H».

D. Articolo 2 paragrafo 5bis

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo: «5 bis . Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un’altra Parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all’articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all’articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.»

E. Articolo 2 paragrafi 8 lettera a) e 11

Nei paragrafi 8 lettera a) e 11 dell’articolo 2 del protocollo sostituire, ogni qualvolta esse compaiono nel testo, le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E» con il testo «gli articoli che vanno da 2A a 2H».

F. Articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i)

Nel paragrafo 9 lettera a) punto i) dell’articolo 2 del protocollo sostituire le parole «e/o l’allegato B» con il testo seguente: «allegato B, allegato C e/o allegato E».

G. Articolo 2F: Idroclorofluorocarburi

Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2E del protocollo:

«Art. 2F Idroclorofluorocarburi

Ogni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, la somma di:

  1. 3,1 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato A; e
  2. il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C.

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 35 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi il valore zero.

Dal 1o gennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:

  1. l’uso di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;
  2. l’uso delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;
  3. le sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell’ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.»
H. Articolo 2G: Idrobromofluorocarburi

Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2F del protocollo:

«Art. 2G Idrobromofluorocarburi

Ciascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.»

I. Articolo 2H: Bromuro di metile

Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2G del protocollo:

«Art. 2H Bromuro di metile

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione della sostanza in questione non superi, annualmente, il suo livello calcolato di produzione del 1991. Comunque, al fine di soddisfare alle necessità interne essenziali delle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino ad un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte contraente a fini sanitari e prima del trasporto.»

J. Articolo 3

All’articolo 3 del protocollo sostituire le parole da «2A a 2E» con le parole da «2A a 2H»; e le parole, «o allegato B», ogni qualvolta esse figurano nel testo, con le parole, «allegato B, allegato C o allegato E».

K. Articolo 4 paragrafo 1ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 bis dell’articolo 4 del protocollo: «1 ter . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»

L. Articolo 4 paragrafo 2ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 2 bis dell’articolo 4 del protocollo: «2 ter . Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»

M. Articolo 4 paragrafo 3ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 bis dell’articolo 4 del protocollo: «3 ter . Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della convenzione 2 , le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.»

N. Articolo 4 paragrafo 4ter

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 4 bis dell’articolo 4 del protocollo: «4 ter . Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»

O. Articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7

Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «sostanze controllate» con le parole «sostanze controllate degli allegati A e B e del gruppo II dell’allegato C».

P. Articolo 4 paragrafo 8

Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «di cui ai paragrafi 1, 1 bis , 3, 3 bis , 4 e 4 bis , nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis » con il seguente testo: «e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter del presente articolo». Aggiungere, inoltre, dopo le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E», le parole seguenti: «l’articolo 2G».

Q. Articolo 4 paragrafo 10

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 9 dell’articolo 4 del protocollo: «10. Entro il 1 o gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C e dell’allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente protocollo.»

R. Articolo 5 paragrafo 1

Aggiungere il seguente testo alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo: «, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l’esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame.»

S. Articolo 5 paragrafo 1bis

Aggiungere il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo:

«1bis. Le Parti, sulla base dell’esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell’articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1o gennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2:

  1. in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  2. in relazione all’articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  3. in relazione all’articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell’allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.»
T. Articolo 5 paragrafo 4

Nel paragrafo 4 dell’articolo 5 del protocollo sostituire le parole «da 2A a 2E» con il seguente testo: «da 2A a 2H».

U. Articolo 5 paragrafo 5

Nel paragrafo 5 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo.»

V. Articolo 5 paragrafo 6

Nel paragrafo 6 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo.»

W. Articolo 6

Sopprimere il seguente testo dell’articolo 6 del protocollo: «gli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del gruppo I dell’allegato C», sostituendolo con il seguente testo: «negli articoli da 2A a 2H».

X. Articolo 7 paragrafi 2 e 3

Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 del protocollo con il seguente testo: o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli allegati B, C ed E rispettivamente.

«2. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate:

  1. degli allegati B e C, per l’anno 1989;
  2. dell’allegato E, per l’anno 1991,

per l’anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli allegati A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.»

Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all’art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli allegati A, B, C ed E e, separatamente, per ciascuna sostanza:

  1. sulle quantità utilizzate come materie prime,
  2. sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
  3. sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono
Y. Articolo 7 paragrafo 3bis

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 dell’articolo 7 del protocollo: «3 bis . Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell’allegato A e nel gruppo I dell’allegato C che sono state riciclate.»

Z. Articolo 7 paragrafo 4

Nel paragrafo 4 dell’articolo 7 del protocollo sostituire le parole «ai paragrafi 1, 2 e 3» con il seguente testo: «ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis ».

AA. Articolo 9 paragrafo 1 lettera a)

Sopprimere le seguenti parole del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 9 del protocollo: «e di quelle di transizione».

BB. Articolo 10 paragrafo 1

Nel paragrafo 1 dell’articolo 10 del protocollo, dopo le parole «da 2A a 2E del protocollo», aggiungere il seguente testo: «e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1 bis dell’articolo 5».

CC. Articolo 11 paragrafo 4 lettera g)

Sopprimere il seguente testo del paragrafo 4 lettera g) dell’articolo 11 del protocollo: «e la situazione relativa alle sostanze di transizione».

DD. Articolo 17

All’articolo 17 del protocollo sostituire alle parole «da 2A a 2E» le parole «da 2A a 2H».

EE. Allegati

Allegato C II seguente allegato costituisce l’allegato C del protocollo: Sostanze controllate Allegato C

Gruppo

Sostanza

Numero di isomeri

Potenziale di riduzione dell’ozono*

Gruppo I

CHFCI2

(HCFC-21)**

1

0,04

CHF2CI

(HCFC-22)**

1

0,055

CH2FCI

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCI4

(HCFC-121)

2

0,01 –0,04

C2HF2CI3

(HCFC-122)

3

0,02 –0,08

C2HF3CI2

(HCFC-123)

3

0,02 –0,06

CHCI2CF3

(HCFC-123)**

0,02

C2HF4CI

(HCFC-124)

2

0,02 –0,04

CHFCICF3

(HCFC-124)**

0,022

C2H2FCI3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

C2H2F2CI2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

C2H2F3CI

(HCFC-133)

3

0,02 –0,06

C2H3FCI2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

CH3CFCI2

(HCFC-141b)**

0,11

C2H3F2CI

(HCFC-142)

3

0,008–0,07

CH3CF2CI

(HCFC-142b)**

0,065

C2H4FCI

(HCFC-151)

2

0.003–0.005

C3HFCI6

(HCFC-221)

5

0.015–0.07

C3HF2CI5

(HCFC-222)

9

0.01 –0.09

C3HF3CI4

(HCFC-223)

12

0.01 –0.08

C3HF4CI3

(HCFC-224)

12

0.01 –0.09

C3HF5CI2

(HCFC-225)

9

0.02 –0.07

CF3CF2CHCI2

(HCFC-225ca)**

0.025

CF2CICF2CHCIF

(HCFC-225cb)**

0.033

C3HF6CI

(HCFC-226)

5

0.02 –0.10

  1. Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.
  1. Indica le sostanze più interessanti dal punto di vista commerciale e i relativi valori di PRO che debbono essere utilizzati ai fini del presente protocollo.

Gruppo

Sostanza

Numero di isomeri

Potenziale di riduzione dell’ozono*

C3H2FCI5

(HCFC-231)

9

0.05 –0.09

C3H2F2CI4

(HCFC-232)

16

0.008–0.10

C3H2F3CI3

(HCFC-233)

18

0.007–0.23

C3H2F4CI2

(HCFC-234)

16

0.01 –0.28

C3H2F5CI

(HCFC-235)

9

0.03 –0.52

C3H3FCI4

(HCFC-241)

12

0.004–0.09

C3H3F2CI3

(HCFC-242)

18

0.005–0.13

C3H3F3CI2

(HCFC-243)

18

0.007–0.12

C3H3F4CI

(HCFC-244)

12

0.009–0.14

C3H4FCI3

(HCFC-251)

12

0.001–0.01

C3H4F2CI2

(HCFC-252)

16

0.005–0.04

C3H4F3CI

(HCFC-253)

12

0.003–0.03

C3H5FCI2

(HCFC-261)

9

0.002–0.02

C3H5F2CI

(HCFC-262)

9

0.002–0.02

C3H6FCI

(HCFC-271)

5

0.001–0.03

Gruppo II

CHFBr2

1

1.00

CHF2Br

(HBFC-22BI)

1

0.74

CH2FBr

1

0.73

C2HFBr4

2

0.3 –0.8

C2HF2Br3

3

0.5 –1.8

C2HF3Br2

3

0.4 –1.6

C2HF4Br

2

0.7 –1.2

C2H2FBr3

3

0.1 –1.1

C2H2F2Br2

4

0.2 –1.5

C2H2F3Br

3

0.7 –1.6

C2H3FBr2

3

0.1 –1.7

C2H3F2Br

3

0.2 –1.1

C2H4FBr

2

0.07–0.1

C3HFBr6

5

0.3 –1.5

C3HF2Br5

9

0.2 –1.9

C3HF3Br4

12

0.3 –1.8

C3HF4Br3

12

0.5 –2.2

C3HF5Br2

9

0.9 –2.0

C3HF6Br

5

0.7 –3.3

  1. Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.

Gruppo

Sostanza

Numero di isomeri

Potenziale di riduzione dell’ozono*

C3H2FBr5

9

0.1 – 1.9

C3H2F2Br4

16

0.2 – 2.1

C3H2F3Br3

18

0.2 – 5.6

C3H2F4Br2

16

0.3 – 7.5

C3H2F5Br

8

0.9 –14

C3H3FBr4

12

0.08– 1.9

C3H3F2Br3

18

0.1 – 3.1

C3H3F3Br2

18

0.1 – 2.5

C3H3F4Br

12

0.3 – 4.4

C3H4FBr3

12

0.03– 0.3

C3H4F2Br2

16

0.1 – 1.0

C3H4F3Br

12

0.07– 0.8

C3H5FBr2

9

0.04– 0.4

C3H5F2Br

9

0.07– 0.8

C3H6FBr

5

0.02– 0.7

  1. Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.

Allegato E Aggiungere il seguente allegato al protocollo: Sostanze controllate Allegato E

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione
dell’ozono

Gruppo I

CH3Br

Bromuro di metile

0,7

Art. 2 Relazione con l’emendamento del 1990

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all’emendamento adottato nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990.

Art. 3 Entrata in vigore

II presente emendamento entra in vigore il 1 o gennaio 1994, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 3 . Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.

Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non viene considerato nella somma di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti del protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

0.814.021.2

Campo d’applicazione il 19 novembre 20214

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

17 giugno

2004 A

15 settembre

2004

Albania

25 maggio

2006 A

23 agosto

2006

Algeria

31 maggio

2000

29 agosto

2000

Andorra

26 gennaio

2009 A

26 aprile

2009

Angola

21 giugno

2011 A

19 settembre

2011

Antigua e Barbuda

19 luglio

1993 A

14 giugno

1994

Arabia Saudita

1° marzo

1993 A

14 giugno

1994

Argentina

20 aprile

1995 A

19 luglio

1995

Armenia

26 novembre

2003 A

24 febbraio

2004

Australia

30 giugno

1994

28 settembre

1994

Austria

19 settembre

1996

18 dicembre

1996

Azerbaigian

12 giugno

1996 A

10 settembre

1996

Bahamas

4 maggio

1993 A

14 giugno

1994

Bahrein

13 marzo

2001

11 giugno

2001

Bangladesh

27 novembre

2000

25 febbraio

2001

Barbados

20 luglio

1994

18 ottobre

1994

Belarus

13 marzo

2007

11 giugno

2007

Belgio

7 agosto

1997

5 novembre

1997

Belize

9 gennaio

1998 A

9 aprile

1998

Benin

21 giugno

2000

19 settembre

2000

Bhutan

23 agosto

2004 A

21 novembre

2004

Bolivia

3 ottobre

1994 A

1° gennaio

1995

Bosnia e Erzegovina

11 agosto

2003 A

9 novembre

2003

Botswana

13 maggio

1997 A

11 agosto

1997

Brasile

25 giugno

1997

23 settembre

1997

Brunei

3 marzo

2009 A

v1° giugno

2009

Bulgaria

28 aprile

1999

27 luglio

1999

Burkina Faso

12 dicembre

1995

11 marzo

1996

Burundi

18 ottobre

2001

16 gennaio

2002

Cambogia

31 gennaio

2007 A

1° maggio

2007

Camerun

25 giugno

1996

23 settembre

1996

Canada

16 marzo

1994

14 giugno

1994

Capo Verde

31 luglio

2001 A

29 ottobre

2001

Ceca, Repubblica

18 dicembre

1996 A

18 marzo

1997

Centrafricana, Repubblica

29 maggio

2008

27 agosto

2008

Ciad

30 maggio

2001

28 agosto

2001

Cile

14 gennaio

1994

14 giugno

1994

Cina*

22 aprile

2003 A

21 luglio

2003

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

22 aprile

2003 A

21 luglio

2003

Cipro

2 giugno

2003

31 agosto 2003

2003

Colombia

5 agosto

1997

3 novembre

1997

Comore

2 dicembre

2002 A

2 marzo

2003

Congo (Brazzaville)

19 ottobre

2001 A

17 gennaio

2002

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Corea (Nord)

17 giugno

1999 A

15 settembre

1999

Corea (Sud)

2 dicembre

1994

2 marzo

1995

Costa Rica

11 novembre

1998

9 febbraio

1999

Côte d’Ivoire

8 ottobre

2003

6 gennaio

2004

Croazia

11 febbraio

1997

12 maggio

1997

Cuba

19 ottobre

1998

17 gennaio

1999

Danimarca*

21 dicembre

1993

14 giugno

1994

Faeröer, Isole

24 ottobre

2007

24 ottobre

2007

Dominica

7 marzo

2006 A

5 giugno

2006

Dominicana, Repubblica

24 dicembre

2001 A

24 marzo

2002

Ecuador

24 novembre

1993 A

14 giugno

1994

Egitto

28 giugno

1994

26 settembre

1994

El Salvador

8 dicembre

2000 A

8 marzo

2001

Emirati Arabi Uniti

16 febbraio

2005 A

17 maggio

2005

Eritrea

5 luglio

2005 A

3 ottobre

2005

Estonia

12 aprile

1999

11 luglio

1999

Eswatini

16 dicembre

2005 A

16 marzo

2006

Etiopia

25 novembre

2009

23 febbraio

2010

Figi

17 maggio

2000 A

15 agosto

2000

Filippine

15 giugno

2001

13 settembre

2001

Finlandia

16 novembre

1993

14 giugno

1994

Francia

3 gennaio

1996

2 aprile

1996

Gabon

4 dicembre

2000 A

4 marzo

2001

Gambia

30 aprile

2008

29 luglio

2008

Georgia

12 luglio

2000 A

10 ottobre

2000

Germania

28 dicembre

1993

14 giugno

1994

Ghana

9 aprile

2001

8 luglio

2001

Giamaica

6 novembre

1997

4 febbraio

1998

Giappone

20 dicembre

1994

20 marzo

1995

Gibuti

30 luglio

1999 A

28 ottobre

1999

Giordania

30 giugno

1995

28 settembre

1995

Grecia

30 gennaio

1995

30 aprile

1995

Grenada

20 maggio

1999 A

18 agosto

1999

Guatemala

21 gennaio

2002 A

21 aprile

2002

Guinea

28 febbraio

2012 A

28 maggio

2012

Guinea-Bissau

12 novembre

2002 A

10 febbraio

2003

Guinea equatoriale

11 luglio

2007 A

9 ottobre

2007

Guyana

23 luglio

1999

21 ottobre

1999

Haiti

29 marzo

2000 A

27 giugno

2000

Honduras

24 gennaio

2002

24 aprile

2002

India

3 marzo

2003 A

1° giugno

2003

Indonesia

10 dicembre

1998 A

10 marzo

1999

Iran

4 agosto

1997

2 novembre

1997

Iraq

25 giugno

2008 A

23 settembre

2008

Irlanda

16 aprile

1996

15 luglio

1996

Islanda

15 marzo

1994

14 giugno

1994

Isole Cook

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Isole Marshall

24 maggio

1993 A

14 giugno

1994

Israele

5 aprile

1995

4 luglio

1995

Italia

4 gennaio

1995

4 aprile

1995

Kazakistan

28 giugno

2011 A

26 settembre

2011

Kenya

27 settembre

1994

26 dicembre

1994

Kirghizistan

13 maggio

2003

11 agosto

2003

Kiribati

9 agosto

2004 A

7 novembre

2004

Kuwait

22 luglio

1994 A

20 ottobre

1994

Laos

28 giugno

2006 A

26 settembre

2006

Lesotho

15 aprile

2010 A

14 luglio

2010

Lettonia

2 novembre

1998 A

31 gennaio

1999

Libano

31 luglio

2000 A

29 ottobre

2000

Liberia

15 gennaio

1996 A

14 aprile

1996

Libia

24 settembre

2004 A

23 dicembre

2004

Liechtenstein

22 novembre

1996 A

20 febbraio

1997

Lituania

3 febbraio

1998

4 maggio

1998

Lussemburgo

9 maggio

1994

7 agosto

1994

Macedonia del Nord

9 novembre

1998

7 febbraio

1999

Madagascar

16 gennaio

2002 A

16 aprile

2002

Malawi

28 febbraio

1994

14 giugno

1994

Malaysia

5 agosto

1993 A

14 giugno

1994

Maldive

27 settembre

2001

26 dicembre

2001

Mali

7 marzo

2003

5 giugno

2003

Malta

22 dicembre

2003

21 marzo

2004

Marocco

28 dicembre

1995 A

27 marzo

1996

Mauritania

22 luglio

2005

20 ottobre

2005

Maurizio

30 novembre

1993

14 giugno

1994

Messico

16 settembre

1994

15 dicembre

1994

Micronesia

27 novembre

2001 A

25 febbraio

2002

Moldova

25 giugno

2001 A

23 settembre

2001

Monaco

15 giugno

1999

13 settembre

1999

Mongolia

7 marzo

1996 A

5 giugno

1996

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

9 settembre

1994 A

8 dicembre

1994

Myanmar

22 maggio

2009 A

20 agosto

2009

Namibia

28 luglio

2003

26 ottobre

2003

Nauru

10 settembre

2004 A

9 dicembre

2004

Nepal

18 maggio

2012 A

16 agosto

2012

Nicaragua

13 dicembre

1999

12 marzo

2000

Niger

8 ottobre

1999

6 gennaio

2000

Nigeria

27 settembre

2001

26 dicembre

2001

Niue

22 dicembre

2003 A

23 marzo

2004

Norvegia

3 settembre

1993

14 giugno

1994

Nuova Zelanda

4 giugno

1993

14 giugno

1994

Tokelau

4 giugno

1993

14 giugno

1994

Oman

5 agosto

1999 A

3 novembre

1999

Paesi Bassi b

25 aprile

1994

24 luglio

1994

Pakistan

17 febbraio

1995

18 maggio

1995

Palau

29 maggio

2001 A

27 agosto

2001

Panama

4 ottobre

1996 A

2 gennaio

1997

Papua Nuova Guinea

7 ottobre

2003 A

5 gennaio

2004

Paraguay

27 aprile

2001

26 luglio

2001

Perù

7 giugno

1999 A

5 settembre

1999

Polonia

2 ottobre

1996 A

31 dicembre

1997

Portogallo

24 febbraio

1998

25 maggio

1998

Qatar

22 gennaio

1996 A

21 aprile

1996

Regno Unito*

4 gennaio

1995

4 aprile

1995

Gibilterra

5 agosto

2014

5 agosto

2014

Guernesey

4 gennaio

1995

4 aprile

1995

Isola di Man

25 febbraio

2021

25 febbraio

2021

Isole Vergini britanniche

30 ottobre

1995

30 ottobre

1995

Jersey

4 gennaio

1995

4 aprile

1995

Romania

28 novembre

2000

26 febbraio

2001

Ruanda

7 gennaio

2004 A

6 aprile

2004

Russia

14 dicembre

2005

14 marzo

2006

Saint Kitts e Nevis

8 luglio

1998 A

6 ottobre

1998

Saint Lucia

24 agosto

1999 A

22 novembre

1999

Saint Vincenzo e Grenadine

2 dicembre

1996 A

2 marzo

1997

Salomone, Isole

17 agosto

1999 A

15 novembre

1999

Samoa

4 ottobre

2001

2 gennaio

2002

San Marino

23 aprile

2009 A

22 luglio

2009

Santa Sede*

5 maggio

2008 A

3 agosto

2008

São Tomé e Príncipe

19 novembre

2001 A

17 febbraio

2002

Seicelle

27 maggio

1993

14 giugno

1994

Senegal

12 agosto

1999 A

10 novembre

1999

Serbia

22 marzo

2005 A

20 giugno

2005

Sierra Leone

29 agosto

2001 A

27 novembre

2001

Singapore

22 settembre

2000 A

21 dicembre

2000

Siria

30 novembre

1999 A

28 febbraio

2000

Slovacchia

8 gennaio

1998 A

8 aprile

1998

Slovenia

13 novembre

1998

11 febbraio

1999

Somalia

1° agosto

2001 A

30 ottobre

2001

Spagna*

5 giugno

1995

3 settembre

1995

Sri Lanka

7 luglio

1997 A

5 ottobre

1997

Stati Uniti

2 marzo

1994

14 giugno

1994

Sudafrica

13 marzo

2001 A

11 giugno

2001

Sudan

2 gennaio

2002 A

2 aprile

2002

Sudan del Sud

16 ottobre

2012 A

14 gennaio

2013

Suriname

29 marzo

2006 A

27 giugno

2006

Svezia

9 agosto

1993

14 giugno

1994

Svizzera

16 settembre

1996

15 dicembre

1996

Tagikistan

7 maggio

2009 A

5 agosto

2009

Tanzania

6 dicembre

2002

6 marzo

2003

Thailandia

1° dicembre

1995

29 febbraio

1996

Timor-Leste

16 settembre

2009 A

15 dicembre

2009

Togo

6 luglio

1998

4 ottobre

1998

Tonga

26 novembre

2003

24 febbraio

2004

Trinidad e Tobago

10 giugno

1999

8 settembre

1999

Tunisia

2 febbraio

1995 A

3 maggio

1995

Turchia

10 novembre

1995

8 febbraio

1996

Turkmenistan

28 marzo

2008 A

26 giugno

2008

Tuvalu

31 agosto

2000

29 novembre

2000

Ucraina

4 aprile

2002

3 luglio

2002

Uganda

22 novembre

1999 A

20 febbraio

2000

Ungheria

17 maggio

1994 A

15 agosto

1994

Unione europea

20 novembre

1995

18 febbraio

1996

Uruguay

3 luglio

1997 A

1° ottobre

1997

Uzbekistan

10 giugno

1998 A

8 settembre

1998

Vanuatu

21 novembre

1994

19 febbraio

1995

Venezuela

10 dicembre

1997

10 marzo

1998

Vietnam

26 gennaio

1994 A

14 giugno

1994

Yemen

23 aprile

2001 A

22 luglio

2001

Zambia

11 ottobre

2007 A

9 gennaio

2008

Zimbabwe

3 giugno

1994

1° settembre

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 4 apr. 1995 al 30 giu. 1997, l’emendamento era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. L’emendamento s’applica al Regno in Europa.