Nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del protocollo 1 sostituire alle parole «nell’allegato B» il testo seguente: «nell’allegato B, allegato C o allegato E».
B. Articolo 1 paragrafo 9Sopprimere il paragrafo 9 dell’articolo 1 del protocollo.
C. Articolo 2 paragrafo 5Nel paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo aggiungere, dopo le parole «articoli che vanno da 2A a 2E», il seguente testo: «e all’articolo 2H».
D. Articolo 2 paragrafo 5bisInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo: «5 bis . Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un’altra Parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all’articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all’articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.»
E. Articolo 2 paragrafi 8 lettera a) e 11Nei paragrafi 8 lettera a) e 11 dell’articolo 2 del protocollo sostituire, ogni qualvolta esse compaiono nel testo, le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E» con il testo «gli articoli che vanno da 2A a 2H».
F. Articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i)Nel paragrafo 9 lettera a) punto i) dell’articolo 2 del protocollo sostituire le parole «e/o l’allegato B» con il testo seguente: «allegato B, allegato C e/o allegato E».
G. Articolo 2F: IdroclorofluorocarburiInserire il seguente articolo dopo l’articolo 2E del protocollo:
«Art. 2F IdroclorofluorocarburiOgni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, la somma di:
- 3,1 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato A; e
- il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C.
Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 35 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi il valore zero.
Dal 1o gennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:
- l’uso di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;
- l’uso delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;
- le sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell’ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.»
Inserire il seguente articolo dopo l’articolo 2F del protocollo:
«Art. 2G IdrobromofluorocarburiCiascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.»
I. Articolo 2H: Bromuro di metileInserire il seguente articolo dopo l’articolo 2G del protocollo:
«Art. 2H Bromuro di metileCiascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione della sostanza in questione non superi, annualmente, il suo livello calcolato di produzione del 1991. Comunque, al fine di soddisfare alle necessità interne essenziali delle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino ad un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte contraente a fini sanitari e prima del trasporto.»
J. Articolo 3All’articolo 3 del protocollo sostituire le parole da «2A a 2E» con le parole da «2A a 2H»; e le parole, «o allegato B», ogni qualvolta esse figurano nel testo, con le parole, «allegato B, allegato C o allegato E».
K. Articolo 4 paragrafo 1terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 bis dell’articolo 4 del protocollo: «1 ter . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»
L. Articolo 4 paragrafo 2terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 2 bis dell’articolo 4 del protocollo: «2 ter . Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»
M. Articolo 4 paragrafo 3terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 bis dell’articolo 4 del protocollo: «3 ter . Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della convenzione 2 , le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.»
N. Articolo 4 paragrafo 4terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 4 bis dell’articolo 4 del protocollo: «4 ter . Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»
O. Articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «sostanze controllate» con le parole «sostanze controllate degli allegati A e B e del gruppo II dell’allegato C».
P. Articolo 4 paragrafo 8Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «di cui ai paragrafi 1, 1 bis , 3, 3 bis , 4 e 4 bis , nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis » con il seguente testo: «e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter del presente articolo». Aggiungere, inoltre, dopo le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E», le parole seguenti: «l’articolo 2G».
Q. Articolo 4 paragrafo 10Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 9 dell’articolo 4 del protocollo: «10. Entro il 1 o gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C e dell’allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente protocollo.»
R. Articolo 5 paragrafo 1Aggiungere il seguente testo alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo: «, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l’esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame.»
S. Articolo 5 paragrafo 1bisAggiungere il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo:
«1bis. Le Parti, sulla base dell’esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell’articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1o gennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2:
- in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- in relazione all’articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- in relazione all’articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell’allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.»
Nel paragrafo 4 dell’articolo 5 del protocollo sostituire le parole «da 2A a 2E» con il seguente testo: «da 2A a 2H».
U. Articolo 5 paragrafo 5Nel paragrafo 5 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo.»
V. Articolo 5 paragrafo 6Nel paragrafo 6 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo.»
W. Articolo 6Sopprimere il seguente testo dell’articolo 6 del protocollo: «gli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del gruppo I dell’allegato C», sostituendolo con il seguente testo: «negli articoli da 2A a 2H».
X. Articolo 7 paragrafi 2 e 3Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 del protocollo con il seguente testo: o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli allegati B, C ed E rispettivamente.
«2. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate:
- degli allegati B e C, per l’anno 1989;
- dell’allegato E, per l’anno 1991,
per l’anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli allegati A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.»
Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all’art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli allegati A, B, C ed E e, separatamente, per ciascuna sostanza:
- sulle quantità utilizzate come materie prime,
- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
- sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono
Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 dell’articolo 7 del protocollo: «3 bis . Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell’allegato A e nel gruppo I dell’allegato C che sono state riciclate.»
Z. Articolo 7 paragrafo 4Nel paragrafo 4 dell’articolo 7 del protocollo sostituire le parole «ai paragrafi 1, 2 e 3» con il seguente testo: «ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis ».
AA. Articolo 9 paragrafo 1 lettera a)Sopprimere le seguenti parole del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 9 del protocollo: «e di quelle di transizione».
BB. Articolo 10 paragrafo 1Nel paragrafo 1 dell’articolo 10 del protocollo, dopo le parole «da 2A a 2E del protocollo», aggiungere il seguente testo: «e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1 bis dell’articolo 5».
CC. Articolo 11 paragrafo 4 lettera g)Sopprimere il seguente testo del paragrafo 4 lettera g) dell’articolo 11 del protocollo: «e la situazione relativa alle sostanze di transizione».
DD. Articolo 17All’articolo 17 del protocollo sostituire alle parole «da 2A a 2E» le parole «da 2A a 2H».
EE. AllegatiAllegato C II seguente allegato costituisce l’allegato C del protocollo: Sostanze controllate Allegato C
Gruppo | Sostanza | Numero di isomeri | Potenziale di riduzione dell’ozono* |
|---|---|---|---|
Gruppo I | |||
CHFCI2 | (HCFC-21)** | 1 | 0,04 |
CHF2CI | (HCFC-22)** | 1 | 0,055 |
CH2FCI | (HCFC-31) | 1 | 0,02 |
C2HFCI4 | (HCFC-121) | 2 | 0,01 –0,04 |
C2HF2CI3 | (HCFC-122) | 3 | 0,02 –0,08 |
C2HF3CI2 | (HCFC-123) | 3 | 0,02 –0,06 |
CHCI2CF3 | (HCFC-123)** | – | 0,02 |
C2HF4CI | (HCFC-124) | 2 | 0,02 –0,04 |
CHFCICF3 | (HCFC-124)** | – | 0,022 |
C2H2FCI3 | (HCFC-131) | 3 | 0,007–0,05 |
C2H2F2CI2 | (HCFC-132) | 4 | 0,008–0,05 |
C2H2F3CI | (HCFC-133) | 3 | 0,02 –0,06 |
C2H3FCI2 | (HCFC-141) | 3 | 0,005–0,07 |
CH3CFCI2 | (HCFC-141b)** | – | 0,11 |
C2H3F2CI | (HCFC-142) | 3 | 0,008–0,07 |
CH3CF2CI | (HCFC-142b)** | – | 0,065 |
C2H4FCI | (HCFC-151) | 2 | 0.003–0.005 |
C3HFCI6 | (HCFC-221) | 5 | 0.015–0.07 |
C3HF2CI5 | (HCFC-222) | 9 | 0.01 –0.09 |
C3HF3CI4 | (HCFC-223) | 12 | 0.01 –0.08 |
C3HF4CI3 | (HCFC-224) | 12 | 0.01 –0.09 |
C3HF5CI2 | (HCFC-225) | 9 | 0.02 –0.07 |
CF3CF2CHCI2 | (HCFC-225ca)** | – | 0.025 |
CF2CICF2CHCIF | (HCFC-225cb)** | – | 0.033 |
C3HF6CI | (HCFC-226) | 5 | 0.02 –0.10 |
| |||
| |||
Gruppo | Sostanza | Numero di isomeri | Potenziale di riduzione dell’ozono* |
|---|---|---|---|
C3H2FCI5 | (HCFC-231) | 9 | 0.05 –0.09 |
C3H2F2CI4 | (HCFC-232) | 16 | 0.008–0.10 |
C3H2F3CI3 | (HCFC-233) | 18 | 0.007–0.23 |
C3H2F4CI2 | (HCFC-234) | 16 | 0.01 –0.28 |
C3H2F5CI | (HCFC-235) | 9 | 0.03 –0.52 |
C3H3FCI4 | (HCFC-241) | 12 | 0.004–0.09 |
C3H3F2CI3 | (HCFC-242) | 18 | 0.005–0.13 |
C3H3F3CI2 | (HCFC-243) | 18 | 0.007–0.12 |
C3H3F4CI | (HCFC-244) | 12 | 0.009–0.14 |
C3H4FCI3 | (HCFC-251) | 12 | 0.001–0.01 |
C3H4F2CI2 | (HCFC-252) | 16 | 0.005–0.04 |
C3H4F3CI | (HCFC-253) | 12 | 0.003–0.03 |
C3H5FCI2 | (HCFC-261) | 9 | 0.002–0.02 |
C3H5F2CI | (HCFC-262) | 9 | 0.002–0.02 |
C3H6FCI | (HCFC-271) | 5 | 0.001–0.03 |
Gruppo II | |||
CHFBr2 | 1 | 1.00 | |
CHF2Br | (HBFC-22BI) | 1 | 0.74 |
CH2FBr | 1 | 0.73 | |
C2HFBr4 | 2 | 0.3 –0.8 | |
C2HF2Br3 | 3 | 0.5 –1.8 | |
C2HF3Br2 | 3 | 0.4 –1.6 | |
C2HF4Br | 2 | 0.7 –1.2 | |
C2H2FBr3 | 3 | 0.1 –1.1 | |
C2H2F2Br2 | 4 | 0.2 –1.5 | |
C2H2F3Br | 3 | 0.7 –1.6 | |
C2H3FBr2 | 3 | 0.1 –1.7 | |
C2H3F2Br | 3 | 0.2 –1.1 | |
C2H4FBr | 2 | 0.07–0.1 | |
C3HFBr6 | 5 | 0.3 –1.5 | |
C3HF2Br5 | 9 | 0.2 –1.9 | |
C3HF3Br4 | 12 | 0.3 –1.8 | |
C3HF4Br3 | 12 | 0.5 –2.2 | |
C3HF5Br2 | 9 | 0.9 –2.0 | |
C3HF6Br | 5 | 0.7 –3.3 | |
| |||
Gruppo | Sostanza | Numero di isomeri | Potenziale di riduzione dell’ozono* |
|---|---|---|---|
C3H2FBr5 | 9 | 0.1 – 1.9 | |
C3H2F2Br4 | 16 | 0.2 – 2.1 | |
C3H2F3Br3 | 18 | 0.2 – 5.6 | |
C3H2F4Br2 | 16 | 0.3 – 7.5 | |
C3H2F5Br | 8 | 0.9 –14 | |
C3H3FBr4 | 12 | 0.08– 1.9 | |
C3H3F2Br3 | 18 | 0.1 – 3.1 | |
C3H3F3Br2 | 18 | 0.1 – 2.5 | |
C3H3F4Br | 12 | 0.3 – 4.4 | |
C3H4FBr3 | 12 | 0.03– 0.3 | |
C3H4F2Br2 | 16 | 0.1 – 1.0 | |
C3H4F3Br | 12 | 0.07– 0.8 | |
C3H5FBr2 | 9 | 0.04– 0.4 | |
C3H5F2Br | 9 | 0.07– 0.8 | |
C3H6FBr | 5 | 0.02– 0.7 | |
| |||
Allegato E Aggiungere il seguente allegato al protocollo: Sostanze controllate Allegato E
Gruppo | Sostanza | Potenziale di riduzione |
Gruppo I | ||
CH3Br | Bromuro di metile | 0,7 |