Lexipedia

0.814.021

Protocollo di Montreal
sulle sostanze che impoveriscono lo strato d’ozono1

RU 1989 477; FF 1988 II 830

Traduzione

Concluso a Montreal il 16 settembre 1987

Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19882

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 28 dicembre 1988

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1989

(Stato 27 maggio 2020)

Le Parti al presente Protocollo,

essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono 3 ;

memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l’ozonosfera;

riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l’ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;

consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;

coscienti che le misure adottate per proteggere l’ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l’obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo; 4

riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l’accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l’importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una differenza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi; 5

notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocloroidrocarburi;

considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo, 6

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono 7 adottata il 22 marzo 1985.

Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.

Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.

Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell’Allegato A, nell’Allegato B, Allegato C, Allegato E o Allegato F al presente Protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo Allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l’immagazzinamento di tale sostanza. 8

Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione». 9

Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.

Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l’articolo 3.

Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un’altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell’approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti. 9. 10 ...

Art. 2 Misure di regolamentazione

a 4. 11 ...

Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2F e agli articoli 2H e 2J, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso. 12 5 bis . Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un’altra Parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all’articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all’articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo. 13

Qualsiasi Parte che non è soggetta all’articolo 5 e che dispone, al l6 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate all’Allegato A o all’Allegato B, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1 o gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg pro capite. 14

Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

  1. 15 Tutte le Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all’articolo l capoverso 6 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente articolo e agli articoli che vanno da 2A a 2J, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente articolo e dagli articoli che vanno da 2A a 2J.
  2. Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all’articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall’articolo 2J.
  3. Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell’Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell’Accordo.
  4. Tale accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione regionale di integrazione economica e l’organizzazione interessata sono Parti del Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.
  5. In base alle valutazioni effettuate in conformità con l’articolo 6, le Parti possono decidere se:i)16debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell’ozono specificati all’Allegato A, all’Allegato B, all’Allegato C e/o all’Allegato E, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;ii)17occorra adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell’Allegato A, dell’Allegato C e dell’Allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; eiii)18debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l’ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.
  6. Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.
  7. 19 Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.
  8. Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.

In base alle valutazioni effettuate in conformità con l’articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all’articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:

  1. se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni Allegato al presente Protocollo;
  2. il funzionamento, la portata ed i tempi d’applicazione delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;20

In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli che vanno da 2A a 2J, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente articolo e dagli articoli che vanno da 2A a 2J. 21

Art. 2A22 CFC

Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di 12 mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10 per cento massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all’articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.

Nel periodo di tempo dal 1 o luglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo e di produzione di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A non ecceda 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di tali sostanze nel l986. A decorrere dal 1 o gennaio 1993 il periodo di disciplinamento di 12 mesi per tali sostanze sarà dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato A non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. 23

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali. 24

Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi l’80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. 25

Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. 26

Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2007, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. 27

Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero. 28

Per determinare i fabbisogni interni essenziali ai sensi dei paragrafi 4–8 del presente articolo, il calcolo della media annuale della produzione di una Parte comprende anche i diritti di produzione che questa ha trasferito conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 2 ed esclude i diritti di produzione acquisiti dalla stessa conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 2. 29

Art. 2B30 Aloni

Durante il periodo di 12 mesi che inizia il 1 o gennaio 1992 e successivamente durante ogni periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A non ecceda il suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda il suo livello di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare le esigenze interne fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello di produzione può superare questo limite al massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1986.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali. 31

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. 32

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero. 33

Art. 2C34 Altri CFC interamente alogenati

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato B non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l’ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell’Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2003, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari all’80 per cento della media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato B per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali. 35

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2007 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso. 36

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero. 37

Art. 2D38 Tetracloruro di carbonio

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Allegato B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell’Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

Art. 2E39 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Allegato B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Allegato B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell’Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

Art. 2F40 Idroclorofluorocarburi

Ogni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la somma di:

  1. 41 2,8 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato A; e
  2. il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C.

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C di cui più sopra.

Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:

  1. il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato A;
  2. il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato A.42

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 43

Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C come indicato nel paragrafo 2. 44

Ciascuna Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C come indicato nel paragrafo 2. 45

Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia ridotto a zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.46 Tuttavia:

  1. 47 ogni Parte può superare tale limite di consumo per un massimo dello 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale consumo sia destinato esclusivamente:i)alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020,ii)alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2020,iii)all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzo,iv)alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni;
  2. 48 ogni Parte può superare tale limite di produzione per un massimo dello 0,5 per cento della media di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale produzione sia destinata esclusivamente:i)alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020,ii)alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2020,iii)all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzo,iv)alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni.49

Dal 1o gennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:

  1. l’uso di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;
  2. l’uso delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli Allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;
  3. le sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell’ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.

Art. 2G50 Idrobromofluorocarburi

Ciascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1 o gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.

Art. 2H51 Bromuro di metile

Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.

Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1999, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 75 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 75 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 52 3. 53 Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2001, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 50 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.

Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’Allegato E non superi, annualmente, il 30 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 30 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. 54

Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1991. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate dell’Allegato E per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso. 55 5 bis . Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 non superi l’80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso. 56 5 ter . Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2015 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 sia uguale a zero. 57

I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco. 58

Art. 2I59 Bromoclorometano

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.

Art. 2J60 Idrofluorocarburi

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato all’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2019 al 2023: 90 %
  2. dal 2024 al 2028: 60 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2020 al 2024: 95 %
  2. dal 2025 al 2028: 65 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

Ciascuna Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2019 al 2023: 90 %
  2. dal 2024 al 2028: 60 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le Parti possono decidere che una Parte che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell’Allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all’Allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25% del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, a norma dell’articolo 2F paragrafo 2, espresso in CO2 equivalente:

  1. dal 2020 al 2024: 95 %
  2. dal 2025 al 2028: 65 %
  3. dal 2029 al 2033: 30 %
  4. dal 2034 al 2035: 20 %
  5. 2036 e anni successivi: 15 %

I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle Parti, beneficiano di una deroga.

Ciascuna Parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o delle sostanze dell’Allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1º gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o All’allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle Parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.

Ciascuna Parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle Parti.

Art. 3 Calcolo dei livelli delle sostanze controllate

Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna Parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all’allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:61

  1. della sua produzione:i)62moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell’ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all’Allegato A, Allegato B, Allegato C o Allegato E, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;ii)addizionando i risultati, per ogni categoria;
  2. delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo a);
  3. del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi a) e b). Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice; e
  4. 63 delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell’Allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C o all’Allegato F, includendovi, tra l’altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.

Nel calcolo dei livelli, espressi in CO 2 equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell’Allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell’Allegato C ai fini dell’articolo 2J, dell’articolo 2 paragrafo 5 e dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d), ciascuna Parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell’Allegato A, nell’Allegato C e nell’Allegato F. 64

Art. 4 Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al Protocollo65

Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 66 1 bis . Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente paragrafo, l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 67 1 ter . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo. 68 1 quater . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo. 69 1 quinquies . A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo. 70 1 sexies . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo. 71

Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 72 2 bis . Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 73 2 ter . Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo. 74 2 quater . Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo. 75 2 quinquies . A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo. 76 2 sexies . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo. 77

Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’Allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 78 3 bis . Entro tre anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’Allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 79 3 ter . Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione 80 , le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo. 81

Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’Allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 82 4 bis . Entro cinque anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’Allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 83 4 ter . Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo. 84

Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all’utilizzazione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E. 85

Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi supplementari per l’esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E. 86

Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E. 87

Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter del presente articolo, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l’articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2I e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all’articolo 7. 88

Ai fini del presente articolo, l’espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza. 89

Entro il 1° gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C e dell’Allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente Protocollo. 90

Art. 4A91 Controllo del commercio con le Parti

1. Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza controllata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l’esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo.

Art. 4B92 Autorizzazioni

1. Ogni Parte, entro il 1° gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo per essa a seconda della data posteriore, creerà ed attuerà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A a E. 2. Fermo restando il paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attuare un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate di cui agli Allegati C ed E, può rinviare l’adozione di tali misure fino al 1° gennaio 2005, rispettivamente fino al 1° gennaio 2002. 2 bis . Ciascuna Parte istituisce e attua, entro il 1º gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l’importazione e l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1º gennaio 2019 possono rinviare l’adozione di questi provvedimenti al 1º gennaio 2021. 93 3. Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizzazione, riferisce al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema. 4. Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.

Art. 594 Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo

Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell’entrata in vigore del Protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l’esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame. 95

1bis. Le Parti, sulla base dell’esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell’articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1o gennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2:

  1. in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  2. in relazione all’articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  3. in relazione all’articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell’Allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.96

Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato B di 0,2 kg pro capite.

Nell’applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:

  1. 97 Per le sostanze controllate dell’Allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente al consumo;
  2. 98 Per le sostanze controllate dell’Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente al consumo;
  3. 99 Per le sostanze controllate dell’Allegato A, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1995–1997 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione;
  4. 100 Per le sostanze controllate dell’Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1998–2000 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione.

Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell’incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2J, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere. 101

Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E e articoli 2I e 2J e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all’articolo 10A. 102

Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E e articoli 2I e 2J, o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo, a causa dell’insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere. 103

Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all’articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica.

Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l’effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse. 8 quater .

8bis. Sulla base delle conclusioni dell’esame di cui al paragrafo 8:

  1. per le sostanze controllate dell’Allegato A, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l’osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Protocollo agli articoli 2A e 2B tenendo conto di quanto precede;
  2. per le sostanze controllate dell’Allegato B, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l’osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Protocollo agli articoli 2C–2E tenendo conto di quanto precede;104

8ter. In conformità con il paragrafo 1bis:

  1. 105 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la media dei propri livelli di consumo nel 2009 e 2010. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, la media del proprio livello calcolato di produzione nel 2009 e 2010;
  2. 106 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010;
  3. 107 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010;
  4. 108 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2025, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010;
  5. 109 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia uguale a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C sia uguale a zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali. Tuttavia:i)ogni Parte può superare tale limite di consumo durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di consumo durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010, e a condizione che tale consumo sia esclusivamente destinato:a.alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030b.alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2030c.all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzod.alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni,ii)ogni Parte può superare tale limite di produzione durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di produzione durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010, e a condizione che tale produzione sia esclusivamente destinata:a.alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030b.alla manutenzione del materiale estinguente e di protezione contro gli incendi in funzione il 1° gennaio 2030c.all’uso di solventi nella fabbricazione di motori a razzod.alle applicazioni locali quali aerosol medici per il trattamento specializzato delle ustioni;
  6. 110 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle disposizioni dell’articolo 2G;
  7. 111 per la sostanza controllata dell’Allegato E:i)a partire dal 1° gennaio 2002 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle misure di controllo di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2H e, per determinare la sua conformità a tali misure di controllo, si basa sulla media del suo livello calcolato di consumo e di produzione annuali per il periodo 1995–1998 incluso,ii)112ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell’Allegato E non superino, annualmente, l’80 per cento della media dei rispettivi livelli calcolati di consumo e di produzione per il periodo 1995–1998 incluso,[tab]iii)113 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell’Allegato E siano pari a zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali;[tab]iv)114 i livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco.115
  1. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare l’osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:i)dal 2024 al 2028: 100 %ii)dal 2029 al 2034: 90 %iii)dal 2035 al 2039: 70 %iv)dal 2040 al 2044: 50 %v)2045 e anni successivi: 20 %;
  2. In deroga alla lettera a) di cui sopra, le Parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J, conformemente all’articolo 2 paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell’articolo 2J paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:(i)dal 2028 al 2031: 100 %(ii)dal 2032 al 2036: 90 %(iii)dal 2037 al 2041: 80 %(iv)dal 2042 al 2046: 70 %(v)2047 e anni successivi: 15 %;
  3. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  4. In deroga alla lettera c) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  5. Ciascuna Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  6. In deroga alla lettera e) di cui sopra, le Parti possono decidere che una Parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all’Allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell’articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell’Allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C, come indicato al paragrafo 8ter del presente articolo.
  7. Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle Parti.116

Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all’articolo 10.

Art. 6117 Valutazione ed esame delle misure di controllo

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell’efficacia delle misure di regolamentazione disposte negli articoli da 2A a 2J, in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

Art. 7118 Comunicazione dei dati

Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell’Allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili. 119

o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli Allegati B, C, E e F rispettivamente. 120

Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate:

  1. dell’Allegato B e dei gruppi I e II dell’Allegato C, per l’anno 1989,
  2. dell’Allegato E, per l’anno 1991,
  3. all’Allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, restando intesi che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma che le Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8quater dell’articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026,

per l’anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli Allegati A, B, C, E e F rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono. Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all’Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco. 121 3 bis . Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell’Allegato A e nel gruppo I dell’Allegato C che sono state riciclate. 122 3 ter . Ogni Parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell’Allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d) del Protocollo. 123

Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all’art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli Allegati A, B, C, E e F e, separatamente, per ciascuna sostanza:

  1. sulle quantità utilizzate come materie prime,
  2. sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
  3. sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,

Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni, se l’organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulla produzione, sulle importazioni ed esportazioni fra l’organizzazione e gli Stati che non ne sono membri. 124

Art. 8 Non–conformità

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non–conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle parti inadempienti.

Art. 9 Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni125

Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

  1. 126 le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio, la distruzione delle sostanze controllate o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;
  2. le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti con tenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
  3. costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.

Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell’opinione pubblica riguardo agli effetti sull’ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l’ozonosfera.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente articolo.

Art. 10127 Meccanismo di finanziamento

Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l’obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 del presente Protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E, articolo 2I e articolo 2J del Protocollo e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1 bis dell’articolo 5. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del Protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti. Se una delle Parti di cui all’articolo 5 paragrafo 1 sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 10 del presente Protocollo. 128

Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.

Il Fondo multilaterale:

  1. fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
  2. finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:i)assiste le Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica,ii)facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate,iii)dissemina, come previsto all’articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo, eiv)facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;
  3. finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.

Il Fondo multilaterale opera sotto l’autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.

Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l’applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l’erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l’assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.

Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell’articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

  1. osservi scrupolosamente le disposizioni del presente Protocollo;
  2. apporti risorse aggiuntive; e
  3. faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.

Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.

Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l’accordo della Parte contraente che ne beneficia.

Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti. 10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

Art. 10A129 Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

  1. i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l’ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all’articolo 5 paragrafo 1; e
  2. i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.

Art. 11 Riunioni delle Parti contraenti130

Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.

In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle parti, a meno che le parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.

Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:

  1. adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
  2. adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell’articolo 13;
  3. istituire i gruppi di esperti di cui all’articolo 6 e specificare il loro mandato;
  4. esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all’articolo 8;
  5. iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell’articolo 10.

Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:

  1. controllare l’attuazione del presente Protocollo;
  2. decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2;
  3. decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell’articolo 2;
  4. stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati, come disposto nell’articolo 7 e nel paragrafo 3 dell’articolo 9;
  5. esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il capoverso c) dell’articolo 12;
  6. 131 valutare, in applicazione dell’articolo 6, le misure di controllo;
  7. esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi Allegato, o di aggiunta di un nuovo Allegato;
  8. esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l’attuazione del presente Protocollo;
  9. prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

L’organizzazione delle nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori connessi alla protezione dell’ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle parti presenti non vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

Art. 12 Segretariato

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

  1. organizzare le riunioni delle parti, come disposto dall’articolo 11 ed assicurarne il servizio;
  2. ricevere i dati comunicati in base all’articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
  3. redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 7 e 9;
  4. notificare alle parti ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l’articolo 10, al fine di agevolare l’erogazione di tale assistenza;
  5. incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
  6. comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
  7. adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

Art. 13 Disposizioni finanziarie

I fondi necessari per l’attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.

Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente Protocollo.

Art. 14 Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

Art. 15 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1 o gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.

Nessuno degli strumenti di cui sopra, depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 17132 Parti contraenti che aderiscono dopo l’entrata in vigore

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d’integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi ai termini degli articoli 2, 2A a 2J e 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Art. 18 Riserve

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

Art. 19133 Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all’articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

Art. 20 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette. (Seguono le firme)

Allegato A134

Sostanze regolamentate

Gruppo

Sostanze

Potenziale di riduzione dello strato d’ozono *

Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni

Gruppo I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7370

Gruppo II

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

  1. I suddetti potenziali di impoverimento dello strato d’ozono sono stati valutati in base alle informazioni esistenti e saranno periodicamente riesaminati e sottoposti a revisione.

Allegato B135

Sostanze controllate

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione dell’ozono

Gruppo I

CF3Cl

(CFC-13)

1,0

C2FCl5

(CFC-111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC-112)

1,0

C3FCl7

(CFC-211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC-212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC-213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC-214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC-215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC-216)

1,0

C3F7Cl

(CFC-217)

1,0

Gruppo II

CC14

Tetracloruro di carbonio

1,1

Gruppo III

C2H3Cl3*

Tricloroetano 1, 1, 1
(cloroformio metile)

0,1

  1. La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.

Allegato C136

Sostanze controllate

Gruppo

Sostanza

Numero di isomeri

Ozono Riduzione Potenziale*

100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***

Gruppo I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1810

CH2FCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01 –0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02 –0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02 –0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02 –0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02 –0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01 –0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01 –0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01 –0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02 –0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02 –0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05 –0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007–0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01 –0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03 –0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001–0,03

  1. Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del Protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell’ODP dell’isomero con l’ODP più basso.
  2. Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del Protocollo.
  3. Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all’articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto ii).

Gruppo

Sostanza

Numero di isomeri

Potenziale di riduzione dell’ozono*

Gruppo II

CHFBr2

1

1.00

CHF2Br

(HBFC-22BI)

1

0.74

CH2FBr

1

0.73

C2HFBr4

2

0.3 –0.8

C2HF2Br3

3

0.5 –1.8

C2HF3Br2

3

0.4 –1.6

C2HF4Br

2

0.7 –1.2

C2H2FBr3

3

0.1 –1.1

C2H2F2Br2

4

0.2 –1.5

C2H2F3Br

3

0.7 –1.6

C2H3FBr2

3

0.1 –1.7

C2H3F2Br

3

0.2 –1.1

C2H4FBr

2

0.07–0.1

C3HFBr6

5

0.3 –1.5

C3HF2Br5

9

0.2 –1.9

C3HF3Br4

12

0.3 –1.8

C3HF4Br3

12

0.5 –2.2

C3HF5Br2

9

0.9 –2.0

C3HF6Br

5

0.7 –3.3

C3H2FBr5

9

0.1 – 1.9

C3H2F2Br4

16

0.2 – 2.1

C3H2F3Br3

18

0.2 – 5.6

C3H2F4Br2

16

0.3 – 7.5

C3H2F5Br

8

0.9 –14

C3H3FBr4

12

0.08– 1.9

C3H3F2Br3

18

0.1 – 3.1

C3H3F3Br2

18

0.1 – 2.5

C3H3F4Br

12

0.3 – 4.4

C3H4FBr3

12

0.03– 0.3

C3H4F2Br2

16

0.1 – 1.0

C3H4F3Br

12

0.07– 0.8

C3H5FBr2

9

0.04– 0.4

C3H5F2Br

9

0.07– 0.8

C3H6FBr

5

0.02– 0.7

Gruppo III

CH2BrCl

bromoclorometano

1

0,12

  1. Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.

Allegato D137

Elenco dei prodotti138 che contengono sostanze regolamentate
figuranti nell’Allegato A

Prodotti

  1. Apparecchi di climatizzazione per autoveicoli ed autocarri (incorporati o meno nel veicolo)
  2. Frigoriferi e climatizzatori/pompe a calore ad uso domestico e commerciale:139
  3. Frigoriferi
  4. Congelatori
  5. Disumidificatori
  6. Raffreddatori ad acqua
  7. Macchine per la fabbricazione del ghiaccio
  8. Dispositivi di climatizzazione e pompe a calore
  9. Aerosol diversi da quelli usati in medicina
  10. Estintori portatili
  11. Pannelli isolanti e rivestimenti di canalizzazioni
  12. Prepolimeri.

Allegato E140

Sostanze controllate

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione
dell’ozono

Gruppo I

CH3Br

Bromuro di metile

0,6

Allegato F141

Sostanze controllate

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni

Gruppo I

CHF2CHF2

HFC-134

1100

CH2FCF3

HFC-134a

1430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3500

CH3CF3

HFC-143a

4470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

Gruppo II

CHF3

HFC-23

14800

0.814.021

Campo d’applicazione il 27 maggio 2020142

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

17 giugno

2004 A

15 settembre

2004

Albania

8 ottobre

1999 A

6 gennaio

2000

Algeria

20 ottobre

1992 A

18 gennaio

1993

Andorra

26 gennaio

2009 A

26 aprile

2009

Angola

17 maggio

2000 A

15 agosto

2000

Antigua e Barbuda

3 dicembre

1992 A

3 marzo

1993

Arabia Saudita

1° marzo

1993 A

30 maggio

1993

Argentina

18 settembre

1990

17 dicembre

1990

Armenia

1° ottobre

1999 A

30 dicembre

1999

Australia

19 maggio

1989

17 agosto

1989

Austria

3 maggio

1989

1° agosto

1989

Azerbaigian

12 giugno

1996 A

10 settembre

1996

Bahamas

4 maggio

1993 A

2 agosto

1993

Bahrein

27 aprile

1990 A

26 luglio

1990

Bangladesh

2 agosto

1990 A

31 ottobre

1990

Barbados

16 ottobre

1992 A

14 gennaio

1993

Belarus

31 ottobre

1988

1° gennaio

1989

Belgio

30 dicembre

1988

30 marzo

1989

Belize

9 gennaio

1998 A

9 aprile

1998

Benin

1° luglio

1993 A

29 settembre

1993

Bhutan

23 agosto

2004 A

21 novembre

2004

Bolivia

3 ottobre

1994 A

1° gennaio

1995

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

4 dicembre

1991 A

3 marzo

1992

Brasile

19 marzo

1990 A

17 giugno

1990

Brunei

27 maggio

1993 A

25 agosto

1993

Bulgaria

20 novembre

1990 A

18 febbraio

1991

Burkina Faso

20 luglio

1989

18 ottobre

1989

Burundi

6 gennaio

1997 A

6 aprile

1997

Cambogia

27 giugno

2001 A

25 settembre

2001

Camerun

30 agosto

1989 A

28 novembre

1989

Canada

30 giugno

1988

1° gennaio

1989

Capo Verde

31 luglio

2001 A

29 ottobre

2001

Ceca, Repubblica

30 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

7 giugno

1994 A

5 settembre

1994

Cile

26 marzo

1990

24 giugno

1990

Cina

14 giugno

1991 A

12 settembre

1991

Hong Kong a *

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b *

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

28 maggio

1992 A

26 agosto

1992

Colombia

6 dicembre

1993 A

6 marzo

1994

Comore

31 ottobre

1994 A

29 gennaio

1995

Congo (Brazzaville)

16 novembre

1994

14 febbraio

1995

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Corea (Nord)

24 gennaio

1995 A

24 aprile

1995

Corea (Sud)

27 febbraio

1992 A

27 maggio

1992

Costa Rica

30 luglio

1991 A

28 ottobre

1991

Côte d’Ivoire

5 aprile

1993 A

4 luglio

1993

Croazia

21 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

14 luglio

1992 A

12 ottobre

1992

Danimarca

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Dominica

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Dominicana, Repubblica

18 maggio

1993 A

16 agosto

1993

Ecuador

30 aprile

1990 A

29 luglio

1990

Egitto

2 agosto

1988

1° gennaio

1989

El Salvador

2 ottobre

1992 A

14 gennaio

1993

Emirati Arabi Uniti

22 dicembre

1989 A

22 marzo

1990

Eritrea

10 marzo

2005 A

8 giugno

2005

Estonia

17 ottobre

1996 A

15 gennaio

1997

Eswatini

10 novembre

1992 A

8 febbraio

1993

Etiopia

11 ottobre

1994 A

9 gennaio

1995

Figi

23 ottobre

1989 A

21 gennaio

1990

Filippine

17 luglio

1991

15 ottobre

1991

Finlandia

23 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Francia

28 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Gabon

9 febbraio

1994 A

10 maggio

1994

Gambia

25 luglio

1990 A

23 ottobre

1990

Georgia

21 marzo

1996 A

19 giugno

1996

Germania

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Ghana

24 luglio

1989

22 ottobre

1989

Giamaica

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Giappone

30 settembre

1988

1° gennaio

1989

Gibuti

30 luglio

1999 A

28 ottobre

1999

Giordania

31 maggio

1989 A

29 agosto

1989

Grecia

29 dicembre

1988

29 marzo

1989

Grenada

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Guatemala

7 novembre

1989 A

5 febbraio

1990

Guinea

25 giugno

1992 A

23 settembre

1992

Guinea equatoriale

6 settembre

2006 A

5 dicembre

2006

Guinea-Bissau

12 novembre

2002 A

10 febbraio

2003

Guyana

12 agosto

1993 A

10 novembre

1993

Haiti

29 marzo

2000 A

27 giugno

2000

Honduras

14 ottobre

1993 A

12 gennaio

1994

India

19 giugno

1992 A

17 settembre

1992

Indonesia

26 giugno

1992

24 settembre

1992

Iran

3 ottobre

1990 A

1° gennaio

1991

Iraq

25 giugno

2008 A

23 settembre

2008

Irlanda

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Islanda

29 agosto

1989 A

27 novembre

1989

Isole Cook

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Isole Marshall

11 marzo

1993 A

9 giugno

1993

Israele*

30 giugno

1992

28 settembre

1992

Italia

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Kazakstan

26 agosto

1998 A

24 novembre

1998

Kenya

9 novembre

1988

7 febbraio

1989

Kirghizistan

31 maggio

2000 A

29 agosto

2000

Kiribati

7 gennaio

1993 A

7 aprile

1993

Kuwait

23 novembre

1992 A

21 febbraio

1993

Laos

21 agosto

1998 A

19 novembre

1998

Lesotho

25 marzo

1994 A

23 giugno

1994

Lettonia

28 aprile

1995 A

27 luglio

1995

Libano

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Liberia

15 gennaio

1996 A

14 aprile

1996

Libia

11 luglio

1990 A

9 ottobre

1990

Liechtenstein

8 febbraio

1989 A

9 maggio

1989

Lituania

18 gennaio

1995 A

18 aprile

1995

Lussemburgo

17 ottobre

1988

15 gennaio

1989

Macedonia del Nord

10 marzo

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

7 novembre

1996 A

5 febbraio

1997

Malawi

9 gennaio

1991 A

9 aprile

1991

Malaysia

29 agosto

1989 A

27 novembre

1989

Maldive

16 maggio

1989

14 agosto

1989

Mali

28 ottobre

1994 A

26 gennaio

1995

Malta

29 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Marocco

28 dicembre

1995

27 marzo

1996

Mauritania

26 maggio

1994 A

24 agosto

1994

Maurizio*

18 agosto

1992 A

16 novembre

1992

Messico

31 marzo

1988

1° gennaio

1989

Micronesia

6 settembre

1995 A

5 dicembre

1995

Moldova

24 ottobre

1996 A

22 gennaio

1997

Monaco

12 marzo

1993 A

10 giugno

1993

Mongolia

7 marzo

1996 A

5 giugno

1996

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

9 settembre

1994 A

8 dicembre

1994

Myanmar

24 novembre

1993 A

22 febbraio

1994

Namibia

20 settembre

1993 A

19 dicembre

1993

Nauru

12 novembre

2001 A

10 febbraio

2002

Nepal

6 luglio

1994 A

4 ottobre

1994

Nicaragua

5 marzo

1993 A

3 giugno

1993

Niger

9 ottobre

1992 A

7 gennaio

1993

Nigeria

31 ottobre

1988 A

29 gennaio

1989

Niue

22 dicembre

2003 A

21 marzo

2004

Norvegia

24 giugno

1988

1° gennaio

1989

Nuova Zelanda c

21 luglio

1988

1° gennaio

1989

Oman

30 giugno

1999 A

28 settembre

1999

Paesi Bassi d

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Aruba

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Curaçao

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Sint Maarten

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Pakistan

18 dicembre

1992 A

18 marzo

1993

Palau

29 maggio

2001 A

27 agosto

2001

Palestina

18 marzo

2019 A

16 giugno

2019

Panama

3 marzo

1989

1° giugno

1989

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1992 A

25 gennaio

1993

Paraguay

3 dicembre

1992 A

3 marzo

1993

Perù

31 marzo

1993 A

29 giugno

1993

Polonia

13 luglio

1990 A

11 ottobre

1990

Portogallo

17 ottobre

1988

15 gennaio

1989

Qatar

22 gennaio

1996 A

21 aprile

1996

Regno Unito

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Anguilla

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Bermuda

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Gibilterra

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Guernesey

30 agosto

1990

30 agosto

1990

Isola di Man

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Isole Caimane

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Isole Falkland

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Isole Turche e Caicos

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Isole Vergini britanniche

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Jersey

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Montserrat

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Terra antartica britannica

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Territorio britannico
dell’Oceano Indiano

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Rep. Centrafricana

29 marzo

1993 A

27 giugno

1993

Romania

27 gennaio

1993 A

27 aprile

1993

Ruanda

11 ottobre

2001 A

9 gennaio

2002

Russia

10 novembre

1988

1° gennaio

1989

Saint Kitts e Nevis

10 agosto

1992 A

8 novembre

1992

Saint Lucia

28 luglio

1993 A

26 ottobre

1993

Saint Vincent e Grenadine

2 dicembre

1996 A

2 marzo

1997

Salomone, Isole

17 giugno

1993 A

15 settembre

1993

Samoa

21 dicembre

1992 A

21 marzo

1993

San Marino

23 aprile

2009 A

22 luglio

2009

Santa Sede*

5 maggio

2008 A

3 agosto

2008

São Tomé e Príncipe

19 novembre

2001 A

17 febbraio

2002

Seicelle

6 gennaio

1993 A

6 aprile

1993

Senegal

6 maggio

1993

4 agosto

1993

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1991

Sierra Leone

29 agosto

2001 A

27 novembre

2001

Singapore

5 gennaio

1989 A

5 aprile

1989

Siria

12 dicembre

1989 A

12 marzo

1990

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

1° agosto

2001 A

30 ottobre

2001

Spagna*

16 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Sri Lanka

15 dicembre

1989 A

15 marzo

1990

Stati Uniti d’America*

21 aprile

1988

1o gennaio

1989

Sudafrica

15 gennaio

1990 A

15 aprile

1990

Sudan

29 gennaio

1993 A

29 aprile

1993

Sudan del Sud

12 gennaio

2012 A

11 aprile

2012

Suriname

14 ottobre

1997 A

11 gennaio

1998

Svezia

29 giugno

1988

1° gennaio

1989

Svizzera

28 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Tagikistan

7 gennaio

1998 A

7 aprile

1998

Tanzania

16 aprile

1993 A

15 luglio

1993

Thailandia

7 luglio

1989

5 ottobre

1989

Timor Est

16 settembre

2009 A

15 dicembre

2009

Togo

25 febbraio

1991

26 maggio

1991

Tonga

29 luglio

1998 A

27 ottobre

1998

Trinidad e Tobago

28 agosto

1989 A

26 novembre

1989

Tunisia

25 settembre

1989 A

24 dicembre

1989

Turchia

20 settembre

1991 A

19 dicembre

1991

Turkmenistan

18 novembre

1993 A

16 febbraio

1994

Tuvalu

15 luglio

1993 A

13 ottobre

1993

Ucraina

20 settembre

1988

1° gennaio

1989

Uganda

15 settembre

1988

1° gennaio

1989

Ungheria

20 aprile

1989 A

19 luglio

1989

Unione europea*

16 dicembre

1988

16 marzo

1989

Uruguay

8 gennaio

1991 A

8 aprile

1991

Uzbekistan

18 maggio

1993 A

16 agosto

1993

Vanuatu

21 novembre

1994 A

19 febbraio

1995

Venezuela

6 febbraio

1989

7 maggio

1989

Vietnam

26 gennaio

1994 A

26 aprile

1994

Yemen

21 febbraio

1996 A

21 maggio

1996

Zambia

24 gennaio

1990 A

24 aprile

1990

Zimbabwe

3 novembre

1992 A

1° febbraio

1993

  1. Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

  1. Dal 16 dic. 1988 al 30 giu. 1997, il Prot. di Montreal era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, il Prot. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, il Prot. di Montreal era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, il Prot. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  1. Il Prot. non s’applica alle Iles Cook et à Nioué.
  1. Al Regno in Europa.