Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 1 bis . Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall’entrata in vigore del presente paragrafo, l’importazione delle sostanze controllate dell’Allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 1 ter . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo. 1 quater . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo. 1 quinquies
. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo. 1 sexies . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.
Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 2 bis . Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate dell’Allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 2 ter . Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo. 2 quater . Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo. 2 quinquies . A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell’Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo. 2 sexies . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell’Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.
Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’Allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 3 bis . Entro tre anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell’Allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 3 ter . Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione , le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.
Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’Allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 4 bis . Entro cinque anni dall’entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell’Allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo. 4 ter . Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’Allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’Allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.
Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all’utilizzazione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.
Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi supplementari per l’esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.
Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.
Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ter del presente articolo, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l’articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2I e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all’articolo 7.
Ai fini del presente articolo, l’espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.
Entro il 1° gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’Allegato C e dell’Allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente Protocollo.