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0.814.04

Convenzione
sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

RU 2005 1079; FF 1998 4338

Traduzione

Conclusa a Helsinki il 17 marzo 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19991
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 21 maggio 1999
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 aprile 2000

(Stato 9 maggio 2025)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione,

consapevoli della particolare importanza, nell’interesse delle generazioni presenti e future, di proteggere gli esseri umani e l’ambiente dagli effetti degli incidenti industriali;

riconoscendo l’importanza e l’urgenza di prevenire gli effetti nocivi gravi degli incidenti industriali sugli esseri umani e l’ambiente, e di promuovere ogni provvedimento tale da incoraggiare l’attuazione razionale, economica ed efficace di misure di prevenzione, di preparazione e di lotta in modo da consentire uno sviluppo economico razionale dal punto di vista economico, nonché durevole;

in considerazione del fatto che gli effetti degli incidenti industriali possono farsi sentire attraverso le frontiere e che richiedono una cooperazione tra gli Stati;

affermando la necessità di promuovere un’attiva cooperazione internazionale tra gli Stati interessati prima durante e dopo un incidente, di intensificare le politiche appropriate, di rafforzare e coordinare l’azione a tutti i livelli appropriati al fine di promuovere la prevenzione, la preparazione e la lotta agli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali;

notando l’importanza e l’utilità di intese bilaterali e multilaterali per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali;

consapevoli del ruolo svolto al riguardo dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa (ECE) e richiamando, inter alia, il Codice di condotta della CEE sulla condotta da tenere in caso di inquinamento accidentale causato delle acque interne transfrontaliere e la convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

in considerazione delle disposizioni pertinenti dell’Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), del Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE, e dei risultati della Riunione di Sofia sulla Protezione dell’ambiente della CSCE, nonché delle attività e dei meccanismi pertinenti del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), in particolare il programma APELL, dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) in particolare la Raccolta di direttive pratiche per la prevenzione dei gravi incidenti industriali e di altre organizzazioni internazionali competenti;

considerando le disposizioni pertinenti della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente dell’uomo ed in particolare il principio 21 secondo il quale gli Stati hanno, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite 2 ed i principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali sono responsabili di assicurare che le attività entro la loro giurisdizione o il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o di zone oltre i limiti della giurisdizione nazionale;

tenendo conto del principio di «chi inquina paga» come principio generale del diritto internazionale dell’ambiente;

sottolineando i principi del diritto e della prassi internazionale, in particolare i principi di buon vicinato, di reciprocità, di non-discriminazione e di buona fede,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. L’espressione «incidente industriale» significa un avvenimento risultante da uno sviluppo incontrollato nel corso di qualsiasi attività implicante sostanze a rischio, sia:i)in un impianto, ad esempio durante la fabbricazione, l’uso, l’immagazzinamento, la gestione o la rimozione,ii)durante il trasporto, nella misura in cui ciò è previsto dal paragrafo 2(d) dell’articolo 2;
  2. l’espressione «attività a rischio» significa ogni attività in cui una o più sostanze a rischio sono presenti o possono essere presenti in quantità o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati all’Annesso I3 al presente documento, attività suscettibile di causare effetti transfrontalieri;
  3. l’espressione «effetti» significa ogni conseguenza negativa diretta o indiretta, immediata o differita causata da un incidente industriale a danno di interalia:i)gli esseri umani, la flora e la fauna,ii)il terreno, l’acqua, l’aria ed il paesaggio,iii)l’interazione tra i fattori di cui ad (i) e (ii),iv)i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici;
  4. l’espressione «effetti transfrontalieri» significa i gravi effetti nell’ambito della giurisdizione di una Parte come risultato di un incidente industriale sopravvenuto nell’ambito della giurisdizione di un’altra Parte;
  5. il termine «operatore» significa ogni persona fisica o giuridica, comprese le Autorità pubbliche incaricate di un’attività come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare o stanno esercitando un’attività;
  6. il termine «Parte» significa, a meno che il testo non indichi diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione;
  7. il termine »Parte di origine» significa ogni Parte o Parti sotto la cui giurisdizione avviene, o può avvenire un incidente industriale;
  8. l’espressione «Parte colpita» significa ogni Parte o Parti colpite o suscettibili di essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale;
  9. l’espressione «Parti interessate» significa ogni Parte di origine ed ogni Parte colpita;
  10. il termine »Pubblico» significa una o più persone fisiche o giuridiche.

Art. 2 Portata

La presente Convenzione si applica alla prevenzione, alla preparazione ed alla lotta contro gli incidenti industriali suscettibili di causare effetti transfrontalieri, compresi gli effetti di tali incidenti causati da disastri naturali, nonché alla cooperazione internazionale concernente l’assistenza reciproca, la ricerca e lo sviluppo, lo scambio di informazioni e lo scambio di tecnologia nella zona di prevenzione, di preparazione e di lotta contro gli incidenti industriali.

La presente Convenzione non si applicherà:

  1. agli incidenti nucleari o ai casi di emergenza radiologici;
  2. ad incidenti nelle installazioni militari;
  3. a guasti nelle dighe, ad eccezione degli effetti degli incidenti industriali causati da tali guasti;
  4. ad incidenti di trasporto basati a terra, salvo:i)i provvedimenti di emergenza contro tali incidenti,ii)il trasporto sul luogo dell’attività a rischio;
  5. a fuoruscite incidentali di organismi geneticamente modificati;
  6. ad incidenti causati da attività nell’ambiente marino, compresa l’esplorazione o lo sfruttamento del fondale marino;
  7. riversamenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive.

Art. 3 Disposizioni generali

Le Parti, in considerazione degli sforzi già intrapresi a livello nazionale ed internazionale, adotteranno appropriati provvedimenti e coopereranno nell’ambito della presente Convenzione, per proteggere gli essere umani e l’ambiente da incidenti industriali, prevenendo in tutta la misura del possibile tali incidenti, riducendo la loro frequenza e gravita ed attenuando i loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino.

Per mezzo di scambi di informazione, di consultazione e di altre misure cooperative, le Parti, senza indebito ritardo, elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per ridurre i rischi degli incidenti industriali e migliorare le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare una sovrapposizione degli sforzi, di quanto già effettuato a livello nazionale ed internazionale.

Le Parti disporranno l’obbligo, per l’operatore, di adottare tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento in sicurezza dell’attività a rischio e per la prevenzione di incidenti industriali.

In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti adotteranno appropriate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attività a rischio.

Art. 4 Individuazione, consultazione e pareri

Al fine di intraprendere misure preventive e di predisporre misure di preparazione, la Parte di origine adotterà misure, come opportuno, per individuare attività a rischio nell’ambito della sua giurisdizione ed accertare che le Parti colpite siano notificate riguardo ad ogni attività proposta o esistente.

Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attività a rischio che sono ragionevolmente suscettibili di causare effetti transfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sul fatto di sapere se un’attività è a rischio o meno, ciascuna di esse può, a meno le Parti interessate non si accordino su un altro metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione ad una Commissione d’inchiesta in conformità con le disposizioni dell’Annesso II per un parere.

Le Parti, per quanto riguarda le attività proposte o esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell’Annesso III al presente documento.

Quando un’attività a rischio è soggetta ad una valutazione dell’impatto ambientale in conformità con la convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attività a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, dovrà essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.

Art. 5 Estensione della portata della Convenzione

Le Parti interessate, su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un’attività non prevista dall’Annesso I come attività a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi su un meccanismo consultivo di loro scelta, o di una commissione d’inchiesta in conformità con l’Annesso II, che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applicherà all’attività in questione come se fosse un’attività a rischio.

Art. 6 Prevenzione

Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali, compresi i provvedimenti per indurre un’azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio dl incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che ciò sia limitativo, quelli di cui all’Annesso IV al presente documento.

Per quanto riguarda ogni attività a rischio, la Parte di origine chiederà all’operatore di dimostrare il funzionamento in sicurezza dell’attività a rischio fornendo informazioni come i dettagli di base del processo, comprese, ma senza che ciò sia limitativo, un’analisi ed una valutazione come dettagliata nell’Annesso V del presente documento.

Art. 7 Adozione di decisioni per quanto riguarda le localizzazioni

Nell’ambito del suo ordinamento, la Parte di origine, in vista di minimizzare il rischio per la popolazione e l’ambiente di tutte le Parti colpite, farà in modo di elaborare politiche vertenti sulla localizzazione di nuove attività a rischio e su modifiche significative ad attività a rischio esistenti. Nell’ambito dei loro ordinamenti, le Parti colpite ricercheranno l’istituzione di politiche relative a sviluppi significativi nelle zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale derivante da un’attività a rischio in maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell’elaborare e stabilire queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in considerazione le questioni di cui all’Annesso V, paragrafo 1, sotto-paragrafi (1) a (8) e l’Annesso VI del presente documento.

Art. 8 Preparazione alle emergenze

Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire e mantenere un’adeguata preparazione alle emergenze per far fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano adottate misure di preparazione per attenuare gli effetti transfrontalieri di tali incidenti, e che gli operatori effettuino operazioni di controllo in loco. Tali provvedimenti potranno includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all’Annesso VII nel presente documento. In particolare, le Parti interessate si informeranno a vicenda dei loro piani di emergenza.

La Parte di origine provvederà, per quanto riguarda le attività a rischio, alla preparazione ed all’attuazione dei piani di emergenza in loco, comprese adeguate misure di lotta ed altri provvedimenti per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. La Parte di origine fornirà alle altre Parti interessate, gli elementi in suo possesso per l’elaborazione di piani di emergenza.

Ciascuna Parte provvederà, per quanto riguarda le attività a rischio, alla preparazione ed all’attuazione di piani di emergenza fuori del sito, comprese le misure da adottare nell’ambito del suo territorio per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. Nel preparare questi piani, dovrà tenersi conto delle conclusioni dell’analisi e della valutazione, in particolare le questioni stabilite all’Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi (1) a (5). Le Parti interessate faranno ogni sforzo affinché questi piani siano compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza in comune fuori del sito dovranno essere progettati al fine di facilitare l’adozione di adeguati misure di lotta.

I piani di emergenza dovranno essere passati in rassegna regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione dell’esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.

Art. 9 Informazione e divulgazione al pubblico

Le Parti provvederanno affinché adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un’attività a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all’Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all’Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi (1) a (4) e (9).

La Parte di origine, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornirà al pubblico, nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti perché siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accerterà che le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine.

In conformità con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti forniranno alle persone fisiche o giuridiche colpite, o suscettibili di essere negativamente colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio di una Parte, la possibilità di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possibilità di iniziare un’azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.

Art. 10 Sistemi di notifica degli incidenti industriali

Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati.

In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o è suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurerà che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includerà gli elementi contenuti nell’Annesso IX al presente documento.

Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformità con l’articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

Art. 11 Lotta

Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi più efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti.

In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati – se del caso con azioni in comune – al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.

Art. 12 Assistenza reciproca

Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale, essa può chiedere assistenza alle altre parti, indicando la portata ed il tipo di assistenza richiesta. Una Parte alla quale è stata indirizzata una richiesta di assistenza, deciderà con prontezza ed informerà la Parte richiedente se è in grado di fornire l’assistenza richiesta ed indicherà la portata ed i termini dell’assistenza che potrebbe fornire.

Le Parti interessate coopereranno in vista di agevolare una rapida fornitura dell’assistenza stabilita di comune accordo al paragrafo 1 del presente articolo, compresi, se del caso i provvedimenti volti a minimizzare le conseguenze e gli effetti dell’incidente industriale ed a fornire un’assistenza generale. Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o multilaterali che regolamentano le loro intese per la prestazione di un’assistenza reciproca, l’assistenza sarà fornita in conformità con l’Annesso X al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.

Art. 13 Obblighi e responsabilità

Le Parti sosterranno adeguate iniziative a livello internazionale per elaborare le regole, i criteri e le procedure nel campo della responsabilità.

Art. 14 Ricerca e sviluppo

Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di ricerche, ed allo sviluppo di metodi e di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. A tal fine le Parti incoraggeranno e promuoveranno attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, ivi compresa la ricerca su procedimenti meno a rischio in vista di ridurre i rischi da incidenti e prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.

Art. 15 Scambio di informazioni

Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all’Annesso XI al presente documento.

Art. 16 Scambio di tecnologia

Le Parti, in compatibilità con le loro leggi, regolamenti e prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti di incidenti industriali in particolare grazie alla promozione di:

  1. uno scambio di tecnologia disponibile su varie fasi finanziarie;
  2. cooperazione e contatti industriali diretti;
  3. scambio di informazioni e di esperienze;
  4. fornitura di assistenza tecnica.

Nel promuovere le attività specificate al paragrafo 1, sotto-paragrafi (a) a (d) del presente articolo, le Parti creeranno condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e gli individui appropriati nei settori sia pubblici che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di progettazione e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.

Art. 17 Autorità competenti e punti di contatto

Ciascuna Parte designerà o istituirà una o più autorità competenti ai fini della presente Convenzione.

Fatti salvi gli altri accordi a livello bilaterale o multilaterale, ciascuna parte designerà o istituirà un punto di contatto per il sistema di notifiche degli incidenti industriali ai sensi dell’articolo 10, ed un punto di contatto ai fini dell’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 12. Il punto di contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi.

Ciascuna Parte, entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovrà informare le altre Parti, tramite il Segretariato di cui all’articolo 20, riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto (i) di contatto e come sua autorità o autorità competenti.

Ciascuna Parte, entro un mese dalla data della decisione, informerà le altre parti attraverso il Segretariato, di ogni cambiamento relativo alla designazione(i) da essa effettuata(e) in base al paragrafo 3 del presente articolo.

Ciascuna Parte manterrà il suo punto di contatto ed i suoi sistemi di notifica di incidenti industriali previsti dall’articolo 10, in condizioni di operatività in ogni tempo.

Ciascuna Parte farà in modo che il suo punto di contatto e le Autorità incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell’articolo 12 siano in ogni tempo operative.

Art. 18 Conferenza delle Parti

I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza delle Parti della presente Convenzione e tengono riunioni su base regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti si riunisce almeno una volta l’anno o su richiesta scritta di ogni Parte, sotto riserva che detta domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione a dette Parti dal Segretariato.

La Conferenza delle Parti:

  1. segue l’attuazione della presente Convenzione;
  2. svolge funzioni consultive volte a rafforzare la capacità delle Parti di prevenire gli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, di prepararvisi e di combatterli e di facilitare la fornitura di assistenza e di consulenze tecniche richieste dalle Parti confrontate ad incidenti industriali;
  3. istituisce, nella misura necessaria, gruppi di lavoro ed altri meccanismi appropriati per esaminare le questioni relative all’attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione ed a tal fine predispone studi appropriati ed altri documenti e sottopone raccomandazioni alla Conferenza delle Parti per considerazione;
  4. svolge altre funzioni che possono rivelarsi necessarie in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
  5. nella sua prima riunione, esamina il Regolamento interno per le sue riunioni e lo adotta per consenso.

Nell’esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti coopera anche, qualora lo ritenga necessario, con le altre organizzazioni internazionali competenti.

Nella sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi di cui all’Annesso XII. Inoltre la Conferenza delle parti decide sul metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull’opportunità di fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, di instaurare un sistema in vista di facilitare l’attuazione della presente Convenzione in particolare ai fini dell’assistenza reciproca in caso di incidente industriale e di appoggiarsi alle attività svolte in questo settore nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti. Nel quadro del suo programma di lavoro, la Conferenza delle parti passa in rassegna i centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti nonché gli altri organi e programmi incaricati di coordinare le informazioni e gli sforzi relativi alla prevenzione degli incidenti industriali nonché le misure da adottare per la preparazione e la lotta allo scopo di determinare gli istituti o centri internazionali supplementari che possono essere necessari per svolgere i compiti di cui all’Annesso XII.

Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti inizia l’esame delle procedure volte a creare condizioni più favorevoli allo scambio di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali.

La Conferenza delle Parti adotta direttive e criteri per agevolare l’individuazione di attività pericolose ai sensi della presente Convenzione.

Art. 19 Diritto di voto

Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

Le Organizzazioni d’integrazione economica regionale definite all’articolo 27, nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Art. 20 Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

  1. convoca e prepara le riunioni delle Parti;
  2. trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
  3. adempie ad ogni altra funzione che può essergli assegnata dalle Parti.

Art. 21 Soluzione delle controversie

Qualora una controversia sorga tra due o più Parti riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile.

Nel firmare, ratificare, accettare ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, una Parte può notificare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:

  1. presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
  2. arbitrato, secondo la procedura esposta all’Annesso XIII della presente Convenzione.

Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potrà essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 22 Limitazioni relative alla comunicazione di informazioni

Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i diritti o gli obblighi delle parti di tutelare secondo le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali accettate o in vigore a livello nazionale, e secondo i regolamenti internazionali applicabili, le informazioni relative ai dati personali, al segreto, industriale e commerciale, compresa la proprietà intellettuale o la sicurezza nazionale.

Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire informazioni in tal modo tutelate ad un’altra Parte, la Parte che riceve tali informazioni tutelate rispetta il loro carattere riservato e le condizioni legate alla loro comunicazione e utilizza tali informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.

Art. 23 Attuazione

Le Parti rendono conto periodicamente dell’attuazione della presente Convenzione.

Art. 24 Accordi bilaterali e multilaterali

Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi in vigore o stipularne di nuovi.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, misure più rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.

Art. 25 Statuto degli Annessi

Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Art. 26 Emendamenti alla Convenzione

Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che lo comunica a tutte le Parti. La Conferenza delle Parti esamina le proposte di emendamento nella sua successiva riunione annuale, a condizione che il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa abbia trasmesso le proposte di emendamento alle Parti almeno novanta giorni prima.

Per gli emendamenti alla presente Convenzione, ad eccezione degli emendamenti all’Annesso I, per i quali la procedura è illustrata al paragrafo 4 del presente articolo:

  1. gli emendamenti sono adottati per consenso delle Parti presenti alla riunione e sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione;
  2. gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Gli emendamenti adottati secondo il presente articolo entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositario del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. successivamente, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di detta parte del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

Per gli emendamenti all’Annesso I:

  1. le Parti non lesinano alcun sforzo per giungere ad un accordo mediante consenso. Qualora tutti gli sforzi in tal senso si siano dimostrati vani e non si sia addiventi ad un accordo, gli emendamenti saranno adottati, in ultima istanza, mediante un voto a maggioranza di nove decimi delle parti presenti alla riunione e votanti. Gli emendamenti, se sono adottati dalla Conferenza delle Parti, sono comunicati alle Parti con una raccomandazione di approvazione;
  2. allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della loro comunicazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, gli emendamenti all’Annesso I entrano in vigore per le Parti alla presente Convenzione che non hanno sottoposto una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 4c del presente articolo, a patto che sedici Parti almeno non abbiano presentato questa notifica;
  3. ogni Parte che non può approvare un emendamento all’Annesso 1 della presente Convenzione lo notifica al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa per iscritto entro un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell’adozione. Il Segretario esecutivo informa senza ritardo tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Una Parte può in ogni tempo sostituire un’accettazione alla sua precedente notifica: in tal caso l’emendamento all’Annesso I entra in vigore nei confronti di tale Parte;
  4. ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Parti presenti e votanti» designa le Parti presenti che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

Art. 27 Firma

La presente convenzione è aperta a Helsinki dal 17 marzo 1992 al 18 marzo 1992 compreso, e successivamente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 18 settembre 1992, alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l’Europa i quali Stati sovrani hanno demandato a dette organizzazioni competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie.

Art. 28 Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di depositario della presente Convenzione.

Art. 29 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale firmatarie di cui all’articolo 27.

La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all’articolo 27.

Ogni organizzazione di cui all’articolo 27 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte, è vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più Stati membri di tale organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di comune accordo le loro rispettive responsabilità nell’esecuzione degli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione. In tal caso, l’Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione.

Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 27 indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 27 non è calcolato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

Nei confronti di ciascun Stato o organizzazione di cui all’articolo 23 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato o di tale organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 31 Denuncia

In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di una Parte, detta Parte può denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Tale denuncia non pregiudica l’applicazione dell’articolo 4 ad un’attività che è stata oggetto di una notifica in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, o di una domanda di dibattito in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2.

Art. 32 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Helsinki, il diciassette marzo millenovecentonovantadue.

( Seguono le firme )

0.814.04

Campo d’applicazione il 9 maggio 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

5 gennaio

1994

19 aprile

2000

Armenia

21 febbraio

1997 A

19 aprile

2000

Austria*

4 agosto

1999

19 aprile

2000

Azerbaigian*

16 giugno

2004 A

14 settembre

2004

Belarus

25 giugno

2003 A

23 settembre

2003

Belgio

6 aprile

2006

5 luglio

2006

Bosnia ed Erzegovina

20 febbraio

2013 A

21 maggio

2013

Bulgaria

12 maggio

1995

19 aprile

2000

Ceca, Repubblica

12 giugno

2000 A

10 settembre

2000

Cipro

31 agosto

2005 A

29 novembre

2005

Croazia

20 gennaio

2000 A

19 aprile

2000

Danimarca a

28 marzo

2001

26 giugno

2001

Estonia

17 maggio

2000

15 agosto

2000

Finlandia

13 settembre

1999

19 aprile

2000

Francia*

3 ottobre

2003

1° gennaio

2004

Germania

9 settembre

1998

19 aprile

2000

Grecia

24 febbraio

1998

19 aprile

2000

Italia

2 luglio

2002

30 settembre

2002

Kazakstan

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Lettonia

29 giugno

2004

27 settembre

2004

Lituania

2 novembre

2000

1° febbraio

2001

Lussemburgo

8 agosto

1994

19 aprile

2000

Macedonia del Nord

2 marzo

2010 A

31 maggio

2010

Moldova

4 gennaio

1994 A

19 aprile

2000

Monaco

28 agosto

2001 A

26 novembre

2001

Montenegro

19 maggio

2009 A

17 agosto

2009

Norvegia

1° aprile

1993

19 aprile

2000

Paesi Bassi* b

6 novembre

2006

4 febbraio

2007

Polonia

8 settembre

2003

7 dicembre

2003

Portogallo

2 novembre

2006

31 gennaio

2007

Regno Unito

5 agosto

2002

3 novembre

2002

Romania

22 maggio

2003 A

20 agosto

2003

Russia

1° febbraio

1994

19 aprile

2000

Serbia*

31 luglio

2009 A

29 ottobre

2009

Slovacchia

9 settembre

2003 A

8 dicembre

2003

Slovenia

13 maggio

2002 A

11 agosto

2002

Spagna

16 maggio

1997

19 aprile

2000

Svezia

22 settembre

1999

19 aprile

2000

Svizzera

21 maggio

1999

19 aprile

2000

Ucraina*

6 luglio

2022 A

4 ottobre

2022

Ungheria*

2 giugno

1994

19 aprile

2000

Unione Europea*

24 aprile

1998

19 aprile

2000

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La Conv. non è applicabile alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.
  1. Per il Regno in Europa.