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0.814.06

Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo)

RU 2003 4093; FF 1995 IV 392

Traduzione

Conclusa a Espoo il 25 febbraio 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 19961
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 16 settembre 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 10 settembre 1997

(Stato 21 marzo 2024)

Le Parti alla presente Convenzione,

consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull’ambiente,

ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole,

risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell’impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,

consapevoli della necessità e dell’importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l’ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto del 26 giugno 1945 2 delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente (Conferenza di Stoccolma), l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,

notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell’impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,

consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell’impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell’ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontaliero,

tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell’impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell’impatto ambientale (settembre 1987, Varsavia [Polonia]) e prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell’impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990, Bergen, Norvegia 3 ),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti della presente Convenzione;
  2. l’espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l’attività prevista;
  3. l’espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l’attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
  4. l’espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell’impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;
  5. 4 l’espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni modifica rilevante di un’attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un’Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile;
  6. l’espressione «valutazione dell’impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull’ambiente di un’attività prevista;
  7. l’espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un’attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l’interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;
  8. l’espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un’altra Parte;
  9. l’espressione «Autorità competente» significa l’Autorità (o le Autorità) nazionale(i) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l’autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un’attività prevista;
  10. 5 l’espressione «pubblico» indica una o più persone fisiche o giuridiche e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Art. 2 Disposizioni generali

Le Parti adottano, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e gestire un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all’ambiente da attività previste. 6

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell’appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l’istituzione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’Appendice II.

La Parte di origine vigila affinché, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell’impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un’attività prevista figurante sulla lista contenuta nell’appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

La Parte di origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all’appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, sia notificata alle Parti colpite.

Le Parti interessate, su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività previste che non figurano nella lista contenuta nell’Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell’opportunità di procedere in tal modo, l’attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L’Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un’attività prevista può avere un impatto pregiudizievole importante.

In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell’impatto ambientale delle attività previste, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell’attività prevista, le valutazioni dell’impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell’impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate. 7

Art. 3 Notifica

Se un’attività prevista iscritta sulla lista che figura nell’Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall’articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

La notifica contiene in particolare:

  1. informazioni sull’attività prevista, compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
  2. informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;
  3. l’indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, in considerazione della natura dell’attività proposta.

La Parte colpita risponde alla Parte di origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest’ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5 a 8 del presente articolo e quelle degli articoli 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale in base alla sua normativa e alla sua prassi nazionale.

Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:

  1. informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni;
  2. informazioni pertinenti sull’attività prevista e sull’impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.

La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest’ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l’ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista.

Se una Parte ritiene che un’attività proposta figurante nella lista contenuta nell’Appendice I avrebbe su di essa un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate si scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito per determinare se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se non riescono a raggiungere un accordo, una qualunque delle due parti può sottoporre la questione a una Commissione d’inchiesta in conformità con le disposizioni dell’Appendice IV affinché quest’ultima pronunci un parere sull’eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione. 8

Le Parti interessate vigilano affinché il pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell’attività prevista ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all’Autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.

Art. 4 Documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale

La documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale da sottoporre all’autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all’Appendice II.

La Parte di origine comunica alla Parte colpita, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista, la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità e al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all’autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all’attività prevista. 9

Art. 5 Consultazioni in base alla documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale

Le Parti stabiliranno di comune accordo, all’inizio di tali consultazioni, un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune e appropriato, qualora esso esista.

Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l’impatto transfrontaliero che l’attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono vertere:

  1. su possibili alternative, compresa una «opzione zero», nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;
  2. su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell’attività prevista;
  3. su ogni altra questione pertinente relativa all’attività prevista.

Art. 6 Decisione definitiva

Le Parti vigilano affinché all’atto di prendere una decisione definitiva sull’attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell’impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell’articolo 3 e del paragrafo 2 dell’articolo 4, come pure l’esito delle consultazioni di cui all’articolo 5.

La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all’attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata.

Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un’attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività, la Parte in questione ne informa immediatamente l’altra Parte (o le altre Parti) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Art. 7 Analisi successiva al progetto

Le Parti interessate determineranno, a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un’analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell’impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l’attività che è stata oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo, il monitoraggio dell’attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole. Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all’Appendice V.

Se, dato l’esito dell’analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l’attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l’esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l’altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale

Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere gli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti. 10 Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all’Appendice VI.

Art. 9 Programmi di ricerca

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l’intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

  1. migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;
  2. consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell’ambiente;
  3. analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l’impatto;
  4. elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
  5. elaborare metodologie per l’attuazione dei principi di valutazione dell’impatto ambientale a livello macroeconomico.

Art. 10 Statuto delle Appendici

Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Art. 11 Riunione delle Parti

Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei Paesi della Comunità economica europea per i problemi ambientali e dell’acqua. La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento che esse ritengono necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato. 11

Le Parti seguono costantemente l’attuazione della presente Convenzione e, tenendo ben presente questo obiettivo:

  1. verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
  2. si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall’attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono Parti;
  3. 12 richiedono, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l’esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;
  4. nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
  5. esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;
  6. prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione;
  7. 13 preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;
  8. 14 creano gli organi sussidiari giudicati necessari all’applicazione della presente Convenzione.

Art. 12 Diritto di voto

Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono, nei settori di loro competenza, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Art. 13 Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

  1. convoca e prepara le riunioni delle Parti;
  2. trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
  3. esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possano assegnarli.

Art. 14 Emendamenti alla Convenzione

Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

Le proposte di emendamento sono sottoposte per scritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite loro con un anticipo di almeno novanta giorni.

Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l’emendamento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.

Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Esse entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno ratificate, approvate o accettate il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti alla data della loro adozione. 15 In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito, ad opera di tale Parte, del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

Ai fini del presente articolo, l’espressione «Parti presenti e votanti» indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.

La procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente articolo non è ritenuta un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell’ambito della Commissione economica per l’Europa.

Art. 14bis16 Esame di conformità

Le Parti esaminano la conformità delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d’esame, non conflittuale e orientata all’assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L’esame è basato tra l’altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

La procedura di conformità delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.

Art. 15 Composizione delle controversie

Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di composizione delle controversie da esse ritenuto accettabile.

Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state composte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

  1. presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
  2. arbitrato, in conformità con la procedura definita all’Appendice VII.

Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia può essere sottoposta soltanto alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 16 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa che hanno delegato loro la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

Art. 17 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale firmatarie.

La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all’articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.

Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione con l’accordo della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001. 17

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di Depositario. 18

Ogni Organizzazione di cui all’articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l’esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l’Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione. 19

Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza. 20

Si ritiene che ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione ratifica, accetta o approva contestualmente l’emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti. 21

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

Nei confronti di ciascuno Stato o Organizzazione di cui all’articolo 16, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 19 Recesso

In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull’applicazione degli articoli 3 a 6 della presente Convenzione ad un’attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 o di una domanda d’inchiesta in base al paragrafo 7 dell’articolo 3 anteriormente all’entrata in vigore del recesso.

Art. 20 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che , i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Espoo (Finlandia), il venticinque febbraio millenovecentonovantuno.

(Seguono le firme)

Appendice I22

Lista delle attività

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

  1. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt;
  2. centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori23 (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
  3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
  4. impianti destinati:–alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari,–al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi,–alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati,–esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi,–esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa e dell’acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l’anno.

6. Impianti chimici integrati.

  1. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade24 e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti25 muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;
  2. costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti commerciali nonché vie d’acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.

  1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
  2. impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di pasta di carta, carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all’aria al giorno.

14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

  1. Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l’anno; e
  2. in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

  1. 85 000 posti per polli da carne;
  2. 60 000 posti per galline;
  3. 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
  4. 900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

Appendice II

Contenuto della documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale

L’informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell’impatto ambientale deve includere come minimo, in conformità con l’articolo 4:

  1. una descrizione dell’attività prevista e del suo fine;
  2. una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d’installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un’opzione «zero»;
  3. una descrizione dell’ambiente su cui l’attività prevista e le sue alternative potrebbero avere un impatto importante;
  4. una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall’attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione, e valutazione della sua importanza;
  5. una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli;
  6. una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati;
  7. l’individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;
  8. se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un’analisi successiva del progetto;
  9. un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc.).

Appendice III26

Criteri generali volti ad agevolare la determinazione dell’impatto ambientale causato da attività che non compaiono nella lista dell’Appendice I

1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell’articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l’attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:

  1. ampiezza: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;
  2. sito: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in un zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri [Convenzione di Ramsar], i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;
  3. effetti: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull’uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore, attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell’utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che l’ambiente non ha la capacità di sostenere.

2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito è più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza.

Appendice IV27

Procedura d’inchiesta

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa (esse) sottopone (sottopongono) ad una Commissione d’inchiesta, costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione volta a determinare se un’attività prevista che compare sulla lista dell’Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L’oggetto dell’inchiesta è indicato nella notifica. Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d’inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. La Commissione d’inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l’altra parte alla procedura d’inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d’inchiesta. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d’inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.

3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d’inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una o dell’altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.

4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d’inchiesta non nomina un esperto, l’altra parte può informare il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che nominerà il presidente della Commissione d’inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All’atto della sua nomina il presidente della Commissione d’inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.

5. La Commissione d’inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.

6. La Commissione d’inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell’esercizio delle sue funzioni.

7. Le Parti alla procedura d’inchiesta facilitano il compito della Commissione d’inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:

  1. le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;
  2. le consentono, qualora necessario, di citare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.

8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d’inchiesta.

9. Se una delle parti alla procedura d’inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d’inchiesta o non espone il suo caso, l’altra parte può chiedere alla Commissione d’inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d’inchiesta.

10. A meno che la Commissione d’inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d’inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle parti alla procedura d’inchiesta. La Commissione d’inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle Parti.

11. Ogni Parte avente un interesse di ordine materiale nei confronti dell’oggetto della procedura d’inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d’inchiesta, può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d’inchiesta.

12. Le decisioni della Commissione d’inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d’inchiesta riflette l’opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato dalle eventuali opinioni dissidenti.

13. La Commissione d’inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.

14. Il parere definitivo della Commissione d’inchiesta è basato su principi scientifici riconosciuti. La Commissione d’inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d’inchiesta ed al Segretariato.

Appendice V28

Analisi successiva al progetto

Tale analisi ha come scopo:

  1. di verificare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;
  2. di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze;
  3. di verificare l’esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l’esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo.

Appendice VI29

Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale

1. Le Parti interessate possono, se del caso, concordare intese istituzionali o ampliare il campo d’applicazione delle intese istituzionali esistenti nell’ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.

2. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:

  1. ogni criterio addizionale per l’attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sottoregione interessata;
  2. intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;
  3. l’armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi all’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale siano il più uniformi possibili;
  4. l’elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l’armonizzazione di questi metodi;
  5. l’elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l’analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell’impatto ambientale e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;
  6. la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l’importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell’ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero;
  7. la realizzazione in comune, se del caso, della valutazione dell’impatto ambientale, l’elaborazione di programmi comuni di monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l’armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.

3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis , a ogni protocollo alla Convenzione.

Appendice VII

Arbitrato

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l’oggetto dell’arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La parte richiedente (o le parti richiedenti) e l’altra parte (o le altre parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.

3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l’altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All’atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.

5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.

6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.

7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.

8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.

9. Le parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:

  1. forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
  2. lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.

11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi.

12. Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l’altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato de facto e de jure .

13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all’oggetto della controversia.

14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti.

15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell’oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.

17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest’ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione.

18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza oppure, se quest’ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

0.814.06

Campo d’applicazione il 14 gennaio 201630

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

4 ottobre

1991

10 settembre

1997

Armenia

21 febbraio

1997 A

10 settembre

1997

Austria*

27 luglio

1994

10 settembre

1997

Azerbaigian

25 marzo

1999

23 giugno

1999

Belarus

10 novembre

2005

8 febbraio

2006

Belgio

2 luglio

1999

30 settembre

1999

Bosnia ed Erzegovina

14 dicembre

2009 A

14 marzo

2010

Bulgaria*

12 maggio

1995

10 settembre

1997

Canada*

13 maggio

1998

11 agosto

1998

Ceca, Repubblicaa

26 febbraio

2001

27 maggio

2001

Cipro

20 luglio

2000 A

20 luglio

2000

Croazia

8 luglio

1996 A

10 settembre

1997

Danimarca*

14 marzo

1997

10 settembre

1997

Groenlandia

12 dicembre

2001

12 dicembre

2001

Isole Faeröer

12 dicembre

2001

12 dicembre

2001

Estonia

25 aprile

2001 A

24 luglio

2001

Finlandia

10 agosto

1995

10 settembre

1997

Francia* **

15 giugno

2001

13 settembre

2001

Germania

8 agosto

2002

6 novembre

2002

Grecia

24 febbraio

1998

25 maggio

1998

Irlanda**

25 luglio

2002

23 ottobre

2002

Italia**

19 gennaio

1995

10 settembre

1997

Kazakstan

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Kirghizistan

1° maggio

2001 A

30 luglio

2001

Lettonia

31 agosto

1998 A

29 novembre

1998

Liechtenstein*

9 luglio

1998 A

7 ottobre

1998

Lituania

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Lussemburgo**

29 agosto

1995

10 settembre

1997

Macedonia

31 agosto

1999

29 novembre

1999

Malta

20 ottobre

2010 A

18 gennaio

2011

Moldova

4 gennaio

1994 A

10 settembre

1997

Montenegro

9 luglio

2009 A

7 ottobre

2009

Norvegia**

23 giugno

1993

10 settembre

1997

Paesi Bassi* b

28 febbraio

1995

10 settembre

1997

Polonia

12 giugno

1997

10 settembre

1997

Portogallo

6 aprile

2000

5 luglio

2000

Regno Unito*

10 ottobre

1997

8 gennaio

1998

Gibilterra

10 ottobre

1997

8 gennaio

1998

Guernesey

10 ottobre

1997

8 gennaio

1998

Isola di Man

10 ottobre

1997

8 gennaio

1998

Jersey

10 ottobre

1997

8 gennaio

1998

Romania

29 marzo

2001

27 giugno

2001

Serbia

18 dicembre

2007 A

17 marzo

2008

Slovacchiac

19 novembre

1999

17 febbraio

2000

Slovenia

5 agosto

1998 A

3 novembre

1998

Spagna**

10 settembre

1992

10 settembre

1997

Svezia**

24 gennaio

1992

10 settembre

1997

Svizzera

16 settembre

1996 A

10 settembre

1997

Ucraina

20 luglio

1999

18 ottobre

1999

Ungheria

11 luglio

1997

9 ottobre

1997

Unione europea*

24 giugno

1997

10 settembre

1997

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: http://treaties.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. 30.09.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.
  5. Per il Regno in Europa.
  6. 28.05.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.

0.814.06

Campo d’applicazione dell’emendamento giusta da Dec. II/14
del 27 feb. 2001 il 21 marzo 202431

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

12 maggio

2006

26 agosto

2014

Austria

14 settembre

2006

26 agosto

2014

Azerbaigian

10 settembre

2019

9 dicembre

2019

Belarus

23 marzo

2011

26 agosto

2014

Bulgaria

25 gennaio

2007

26 agosto

2014

Canada

26 aprile

2018

25 luglio

2018

Ceca, Repubblica

18 aprile

2007

26 agosto

2014

Cipro

15 febbraio

2017

16 maggio

2017

Croazia

11 febbraio

2009

26 agosto

2014

Danimarca a

25 luglio

2017

23 ottobre

2017

Estonia

12 aprile

2010

26 agosto

2014

Finlandia

19 febbraio

2014

26 agosto

2014

Francia

16 gennaio

2024

15 aprile

2024

Germania

8 agosto

2002

26 agosto

2014

Grecia

2 novembre

2018

31 gennaio

2019

Irlanda

20 gennaio

2023

20 aprile

2023

Italia

18 luglio

2016

16 ottobre

2016

Lettonia

23 marzo

2016

21 giugno

2016

Liechtenstein

12 maggio

2015

10 agosto

2015

Lituania

22 marzo

2011

26 agosto

2014

Lussemburgo

5 maggio

2003

26 agosto

2014

Malta

28 maggio

2014

26 agosto

2014

Moldova

15 marzo

2016

13 giugno

2016

Montenegro

9 luglio

2009

26 agosto

2014

Norvegia

24 febbraio

2010

26 agosto

2014

Paesi Bassib

14 aprile

2009

26 agosto

2014

Polonia

20 luglio

2004

26 agosto

2014

Portogallo

22 maggio

2015

20 agosto

2015

Romania

16 novembre

2006

26 agosto

2014

Serbia

21 marzo

2016

19 giugno

2016

Slovacchia

29 maggio

2008

26 agosto

2014

Slovenia

25 marzo

2014

26 agosto

2014

Spagna

16 luglio

2008

26 agosto

2014

Svezia

30 marzo

2006

26 agosto

2014

Svizzera

16 giugno

2010

26 agosto

2014

Ucraina

15 dicembre

2022

15 marzo

2023

Ungheria

29 maggio

2009

26 agosto

2014

Unione europea

18 gennaio

2008

26 agosto

2014

  1. L’emendamento non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia.
  2. Per il Regno in Europa.

0.814.06

Campo d’applicazione dell’emendamento giusta da Dec. III/7
del 4 giugno 2017 il 21 marzo 202432

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

12 maggio

2006

23 ottobre

2017

Austria

14 settembre

2006

23 ottobre

2017

Azerbaigian

10 settembre

2019

9 dicembre

2019

Bulgaria

25 gennaio

2007

23 ottobre

2017

Canada

26 aprile

2018

25 luglio

2018

Cipro

15 febbraio

2017

23 ottobre

2017

Croazia

11 febbraio

2009

23 ottobre

2017

Danimarcaa

25 luglio

2017

23 ottobre

2017

Estonia

12 aprile

2010

23 ottobre

2017

Finlandia

19 febbraio

2014

23 ottobre

2017

Francia

22 novembre

2011

23 ottobre

2017

Germania

22 febbraio

2017

23 ottobre

2017

Grecia

2 novembre

2018

31 gennaio

2019

Italia

18 giugno

2016

23 ottobre

2017

Lettonia

23 marzo

2016

23 ottobre

2017

Liechtenstein

12 maggio

2015

23 ottobre

2017

Lituania

22 marzo

2011

23 ottobre

2017

Lussemburgo

4 maggio

2007

23 ottobre

2017

Malta

28 maggio

2014

23 ottobre

2017

Moldova

10 dicembre

2018

10 marzo

2019

Montenegro

9 luglio

2009

23 ottobre

2017

Norvegia

24 febbraio

2010

23 ottobre

2017

Paesi Bassi

14 aprile

2009

23 ottobre

2017

Polonia

11 gennaio

2012

23 ottobre

2017

Portogallo

9 marzo

2012

23 ottobre

2017

Repubblica Ceca

18 aprile

2007

23 ottobre

2017

Romania

3 maggio

2016

23 ottobre

2017

Serbia

21 marzo

2016

23 ottobre

2017

Slovacchia

29 maggio

2008

23 ottobre

2017

Slovenia

25 marzo

2014

23 ottobre

2017

Spagna

6 aprile

2009

23 ottobre

2017

Svezia

30 marzo

2006

23 ottobre

2017

Svizzera

15 marzo

2013

23 ottobre

2017

Ucraina

15 dicembre

2022

15 marzo

2023

Ungheria

29 maggio

2009

23 ottobre

2017

Unione europea

18 gennaio

2008

23 ottobre

2017

  1. Il secondo emendamento non si applica alle Isole Färöer né alla Groenlandia.