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0.814.281.1

Accordo franco‑svizzero sugli organi di lotta contro l’inquinamento, da idrocarburi o altri inquinanti riconosciuti, del Lago Lemano, nel quadro della pertinente Convenzione del 16 novembre 1962 concernente la protezione delle sue acque Conchiuso il 5 maggio 1977 Entrato in vigore il 18 novembre 1977

RU 1977 2204

Traduzione1

(Stato 18 novembre 1977)

Convinti della necessità d’una stretta collaborazione nella lotta contro l’inquinamento del Lemano con idrocarburi, o altre sostanze alteranti l’acqua, desiderosi di facilitare il mutuo aiuto, in caso di grave infortunio o di catastrofe, e di sveltire l’invio di personale e materiale, il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto il presente accordo per gli interventi richiesti da tale tipo di lotta.

Art. 1 Gruppo «Lotta contro gli idrocarburi»

Nel quadro della Convenzione franco‑svizzera concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento, è istituito un Gruppo permanente di lavoro, designato «Collaborazione franco‑svizzera dei centri d’intervento in caso d’infortunio con idrocarburi» (detto in seguito, semplicemente, «il Gruppo»). Le acque protette son quelle definite nella citata Convenzione 2

Il Gruppo assume segnatamente la missione seguente:

  1. impostare un programma d’interventi d’emergenza per la lotta contro gli idrocarburi o altre sostanze;
  2. compilare l’inventario dei mezzi in dotazione ai diversi centri suscettivi d’intervenire nella detta lotta;
  3. coordinare le attività dei centri medesimi in caso d’intervento e garantirne i collegamenti reciproci;
  4. consigliare i centri nell’acquisto dei mezzi di lotta contro gli infortuni dovuti agli idrocarburi o altre sostanze.

Il Gruppo può sempre far capo al parere degli specialisti della lotta contro gli idrocarburi e altre sostanze inquinanti, nonché a quello d’altri esperti.

Art. 2 Intervento internazionale

In caso d’infortunio dovuto ad idrocarburi o altre sostanze, il rappresentante, o uno dei rappresentanti, legittimati sul piano nazionale, può decidere di ricorrere ai centri dell’altra Parte contraente.

Art. 3 Norme d’intervento

In caso d’intervento, le Parti baderanno ad applicare i disposti degli articoli seguenti.

Art. 4 Passaggio del confine

  1. Il personale competente è autorizzato, se l’intervento ne è richiesto, a passare, con le attrezzature e in ogni momento, il confine terrestre o lacuale, anche fuori dai varchi ufficiali; in quest’ultimo caso, il servizio doganale viciniore deve però esserne immediatamente avvisato.
  2. Si può esigere soltanto, dal caposquadra, un documento attestante tale sua qualità.
  3. L’autorizzazione di libero passaggio si estende solo al materiale, agli attrezzi e ai mezzi di trasporto necessari ai fini dell’intervento. Un elenco del materiale e dei veicoli va consegnato tempestivamente ai servizi doganali.
  4. I veicoli ed il materiale d’intervento son posti sotto il regime dell’ammissione temporanea nel territorio della Parte richiedente; i carburanti e gli ingredienti vanno esenti da dazi e tasse nella misura in cui sono utilizzati per l’intervento e per tutta la durata del medesimo.

Art. 5 Libero accesso alle regioni disastrate

Il personale di cui in articolo 4, ha libero accesso a tutti i luoghi richiedenti l’intervento.

Art. 6 Intervento dall’aria

Gli interventi possono avvenire mediante aeromobili, segnatamente elicotteri. Un elenco degli aeromobili ed elicotteri utilizzati per le operazioni va comunicato alle autorità competenti delle due Parti; ogni modifica dell’elenco va parimente comunicata.

Le due Parti provvederanno a stabilire, per gli aeromobili d’intervento, un’autorizzazione permanente di sorvolare le rispettive regioni interessate, e di atterrarvi. La delimitazione di tali regioni va fissata prima del rilascio dell’autorizzazione. Gli organi del controllo aereo delle due Parti vanno avvisati prima d’ogni volo. Il pilota, i membri dell’equipaggio e quelli della squadra di intervento devono essere in grado di provare la loro identità e nazionalità. Gli aeromobili possono decollare e atterrare fuori degli aerodromi doganali delle due Parti.

Le autorità competenti dello Stato sul cui territorio ha luogo l’intervento possono chiedere alle autorità competenti dell’altro Stato un rapporto scritto sull’intervento.

Gli aeromobili che hanno partecipato a un’operazione devono rientrare nel territorio della Parte richiesta nel termine più breve dopo l’intervento. Sono parimente autorizzati a decollare e ad atterrare fuori degli aerodromi doganali delle due Parti.

Art. 7 Direzione generale dell’intervento

La direzione delle operazioni spetta sempre alle autorità della Parte richiedente.

Il direttore dei soccorsi di quest’ultima precisa le missioni che intende affidare alla squadra d’intervento della Parte richiesta, senza entrare nei particolari esecutivi.

Art. 8 Fine dell’intervento

Finito l’intervento, il personale, i veicoli e il materiale devono rimpatriare attraverso un varco confinario ufficiale.

I veicoli, aeromobili o materiali d’intervento non ricondotti nel Paese d’origine senza causa sufficiente, giusta l’apprezzamento delle autorità doganali dell’altro Paese, vanno sottoposti alle disposizioni legali o regolamentari di quest’ultimo.

Art. 9 Spese d’intervento

Né le spese d’assistenza e soccorso né quelle derivanti dalla perdita, dal deterioramento o dalla distruzione di materiali d’intervento danno adito ad un rimborso qualsiasi da parte del Paese richiedente. Tuttavia le spese derivanti dal concorso di persone che non abbiano qualità di «servizio pubblico» vanno a carico del Paese richiedente. Il presente disposto non s’applica ai mezzi d’intervento aereo.

Per tutto il corso delle operazioni, il vettovagliamento delle squadre d’intervento e l’approvvigionamento in carburante ed altri ingredienti per le attrezzature, incombono alla Parte richiedente.

In caso di ricupero totale o parziale delle spese d’intervento, la Parte richiesta va risarcita per prima su presentazione d’una fattura pro forma .

Art. 10 Responsabilità per infortuni o danni

Ogni Parte rinuncia a presentare all’altra un reclamo qualsiasi per morte o ferimento dei personale da essa messo a disposizione di quest’ultima.

I danni che la squadra richiesta cagionasse a terzi vanno a carico della Parte sul cui territorio avvengono, come se fossero cagionati dai servizi di soccorso di questa.

Art. 11 Entrata in vigore e disdetta

Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo che le Parti si saranno reciprocamente notificate il compimento delle formalità costituzionali all’uopo richieste.

Esso può essere disdetto in ogni momento con preavviso di tre mesi. Fatto a Berna il 5 maggio 1977 in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Emanuel Diez

Per il
Governo della Repubblica francese:

Claude Lebel