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Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento Conchiusa il 20 aprile 1972 Approvata dall’Assemblea federale il 26 giugno 1973 Entrata in vigore con scambio di note il 7 agosto 1973

RU 1973 1400; FF 1972 II 985

Testo originale

Il Consiglio federale svizzero
ed il Governo italiano,

desiderosi di coordinare gli sforzi intesi a proteggere le acque italo-svizzere dall’inquinamento,

convengono quanto segue:

Art. 1

I Governi contraenti stabiliscono di collaborare strettamente per proteggere dall’inquinamento le seguenti acque superficiali e sotterranee italo-svizzere, comprese quelle dei loro affluenti, nella misura in cui queste ultime contribuiscono ad inquinare le acque comuni sottoelencate:

  1. Lago Maggiore (Verbano);
  2. Lago di Lugano (Ceresio);
  3. corsi d’acqua che segnano il confine o lo attraversano, come in particolare la Doveria, la Melezza, la Giona, la Tresa, La Breggia, La Maira (Mera), il Poschiavino e lo Spöl.

Art. 2

I Governi contraenti istituiscono una Commissione mista per la protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, d’ora innanzi denominata «la Commissione».

Art. 3

La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. esamina ogni problema inerente all’inquinamento o a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere;
  2. organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l’origine, la natura e l’importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;
  3. predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera b da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Governi;
  4. propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all’inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;
  5. propone ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.

Art. 4

La Commissione è composta di due delegazioni, ciascuna designata dal rispettivo Governo.

Ciascuna delegazione comprende un eguale numero di membri fino ad un massimo di sei, dei quali uno è Capo delegazione.

La Commissione, per lo studio dei problemi scientifici e tecnici, si avvale di una Sottocommissione, i cui membri, da essa nominati, sono designati dalle rispettive delegazioni.

Art. 5

La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente in carica.

Art. 6

La Presidenza della Commissione è assunta alternativamente per la durata di un biennio dal Capo di una delle delegazioni.

Art. 7

Le deliberazioni della Commissione sono prese di comune accordo fra le due delegazioni.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 8

I Governi contraenti esaminano le proposte della Commissione e decidono le condizioni alle quali possono essere attuate le necessarie misure esecutive.

Art. 9

Ciascun Governo contraente assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione.

Le spese inerenti ai lavori di ricerca, previste dall’articolo 3 lettera b, saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione.

Ogni altra eventuale spesa che non può essere ripartita in base al precedente capoverso lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

Art. 10

Per una migliore informazione scientifica e tecnica la Commissione potrà prendere contatti, ove lo ritenga necessario, con gli organismi internazionali operanti nel campo della protezione delle acque, come anche con le commissioni o enti italo-svizzeri che si occupano della navigazione, della pesca, della regolazione del deflusso ed in genere della gestione delle acque.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore quando ciascun Governo contraente avrà notificato all’altro l’avvenuto perfezionamento delle procedure previste a tal uopo dal proprio ordinamento. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore la Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi. Fatto a Roma il venti aprile millenovecentosettantadue in due originali in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo italiano

De Rham

Salizzoni