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0.814.287

Convenzione
sulla prevenzione dell’inquinamento marino
causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie1

RU 1979 1335; FF 1978 II 429

Traduzione

Conclusa a Londra, Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 19792
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 31 luglio 1979

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1979

(Stato 11 settembre 2024)

Le Parti contraenti della presente Convenzione,

Riconoscendo che l’ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l’umanità e che l’umanità intera ha interesse a controllare affinché questo ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse;

Riconoscendo che la capacità del mare di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilità di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate;

Riconoscendo che gli Stati hanno, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o delle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale;

Facendo riferimento alla Risoluzione 2749 (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;

Constatando che l’inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l’evacuazione attraverso l’atmosfera, i corsi d’acqua, gli estuari, gli emissari e le canalizzazioni, e che è importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantità dei residui nocivi da eliminare;

Convinti che una azione internazionale di controllo dell’inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico può e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sarà possibile; e

Desiderosi di migliorare la protezione dell’ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere accordi adeguati per completare la presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell’ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell’uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marine, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.

Art. II

Le Parti contraenti adotteranno, in conformità ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l’inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.

Art. III

Ai fini della presente Convenzione:

  1. a. per «scarico» si intende:i.qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare;ii.qualunque affondamento in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare.
  2. Il termine «scarico» non comprende:i.lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall’uso normale di navi, aeromobili, piattaforme e altre opere che si trovano in mare nonché il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeromobili, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeromobili, piattaforme o opere;ii.lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione.
  3. Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall’esplorazione, dall’utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione.

Per «navi e aeromobili» si intendono dei veicoli che circolano sull’acqua, nell’acqua o nell’aria, di qualunque tipo. Questa locuzione include i veicoli su cuscino d’aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no.

Per «mare» Si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati.

Per «rifiuti e altri materiali» si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura.

Per «autorizzazione specifica» si intende l’autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III.

Per «autorizzazione generale» si intende l’autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all’Allegato III.

Per «Organizzazione» si intende l’organismo designato dalle Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell’articolo XIV; paragrafo 2.

Art. IV

In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vieterà lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:

  1. lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell’Allegato I è vietato;
  2. lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell’Allegato II è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;
  3. lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.

Nessuna autorizzazione verrà rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell’Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell’Allegato I. La detta Parte notificherà all’Organizzazione tali misure di divieto.

Art. V

Le disposizioni dell’articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeromobili, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un aeromobile, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere il solo mezzo per far fronte alla minaccia e comporti, con ogni probabilità, danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verrà effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonché alla fauna e alla flora marine e verrà notificato al più presto all’Organizzazione.

Una Parte contraente può rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all’articolo IV paragrafo 1 lettera a in casi di urgenza che presentano rischi inaccettabili per la salute dell’uomo e per i quali nessuna altra soluzione è possibile. Preventivamente, la Parte consulterà qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonché l’Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomanderà nel più breve tempo possibile alla Parte le procedure più adeguate da adottare, in conformità alle disposizioni previste all’articolo XIV. La Parte seguirà queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell’obbligo generale di evitare di causare danni all’ambiente marino; essa comunicherà all’Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze.

Una Parte contraente può rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione o successivamente.

Art. VI

Ciascuna Parte contraente designa una o più autorità competenti per:

  1. rilasciare le autorizzazioni specifiche che verranno preventivamente richieste per lo scarico dei materiali elencati nell’Allegato II e nelle circostanze specificate nell’articolo V paragrafo 2;
  2. rilasciare le autorizzazioni generali che saranno preventivamente richieste per lo scarico di qualunque altro materiale;
  3. registrare la natura e la quantità di tutti i materiali il cui scarico viene autorizzato, nonché il luogo e il metodo di scarico;
  4. controllare, individualmente o in collaborazione con altri Paesi e con gli organismi internazionali competenti, lo stato dei mari ai fini della presente Convenzione.

La o le autorità competenti di una Parte contraente rilasceranno le preventive autorizzazioni generali o specifiche in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo 1 per i materiali destinati allo scarico:

  1. caricati sul suo territorio;
  2. caricati da una nave o un aeromobile registrato sul suo territorio o battente la sua bandiera, qualora questo carico avvenga sul territorio di uno Stato non Parte alla presente Convenzione.

Nel rilasciare le autorizzazioni previste al precedente paragrafo 1 lettere a e b, la o le autorità competenti si conformeranno alle disposizioni dell’Allegato III, nonché ai criteri, alle misure e condizioni ulteriori che ritenessero pertinenti.

Ciascuna Parte contraente comunica, direttamente o tramite un segretariato istituito con un accordo regionale, all’Organizzazione e, se del caso, alle altre Parti, le informazioni di cui alle lettere e e d del precedente paragrafo 1, nonché i criteri, le misure e le condizioni da essa adottate in conformità al precedente paragrafo 3. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche verranno stabilite mediante consultazioni tra le Parti.

Art. VII

Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall’applicazione della presente Convenzione a tutte:

  1. le navi e gli aeromobili immatricolati sul suo territorio o battenti la sua bandiera;
  2. le navi e gli aeromobili che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati;
  3. le navi, gli aeromobili e le piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico.

Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione.

Le Parti convengono di cooperare per l’elaborazione di procedure in vista dell’effettiva applicazione della presente Convenzione, soprattutto in alto mare, nonché di procedure per segnalare navi e aeromobili avvistati mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

La presente Convenzione non si applica alle navi e agli aeromobili che godono dell’immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia, ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinché tali navi ed aeromobili di cui essa è proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informa quindi l’Organizzazione.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.

Art. VIII

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti contraenti che hanno interessi comuni a proteggere l’ambiente marino di una determinata zona geografica cercheranno, tenendo conto delle caratteristiche regionali, di concludere accordi regionali compatibili con la presente Convenzione in vista di prevenire l’inquinamento ed in particolare quello causato da scarico. Le Parti alla presente Convenzione cercheranno di agire in conformità agli obiettivi e alle disposizioni di detti accordi regionali che verranno loro comunicati dall’Organizzazione. Le Parti contraenti cercheranno di collaborare con le Parti agli accordi regionali al fine di armonizzare delle procedure destinate ad essere seguite dalle Parti contraenti delle diverse convenzioni. Verrà riservata una particolare attenzione alla cooperazione nel settore del controllo e della ricerca scientifica.

Art. IX

soprattutto nei confronti dei Paesi interessati, agendo così in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.

Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all’Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l’assistenza alle Parti che la richiedano in materia di:

  1. formazione del personale scientifico e tecnico;
  2. fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo;
  3. distruzione e trattamento dei rifiuti e qualsiasi altra misura di prevenzione o di diminuzione dell’inquinamento dovuto a scarico;

Art. X

In conformità con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all’ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell’ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.

Art. XI

Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di composizione delle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione.

Art. XII

Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istruzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, misure di protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento dovuto a:

  1. gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui;
  2. gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico;
  3. i rifiuti dovuti all’utilizzazione delle navi, degli aeromobili, delle piattaforme e delle altre opere collocate in mare;
  4. gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi;
  5. gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica;
  6. i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall’esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino.

Art. XIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di qualunque Stato riguardanti il diritto del mare nonché la natura e il limite della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esercita sulle navi battenti la sua bandiera. Le Parti contraenti decidono di consultarsi in occasione di una riunione che verrà convocata dalla Organizzazione dopo la Conferenza sul diritto del mare e in ogni caso non oltre il 1976 al fine di definire la natura e il limite dei diritti e degli obblighi di uno Stato costiero per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in una zona adiacente alle sue coste.

Art. XIV

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, in quanto Stato depositario, convoca una riunione delle Parti contraenti non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, al fine di decidere sulle questioni di organizzazione.

Le Parti contraenti designano una Organizzazione competente, esistente al momento della riunione prevista dal precedente paragrafo, alla quale verranno affidate le funzioni di segretariato relative alla presente Convenzione. Ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro dell’Organizzazione partecipa in misura adeguata alle spese che l’Organizzazione sostiene per l’esercizio di dette funzioni.

Prima della designazione dell’Organizzazione, dette funzioni saranno assicurate, se del caso, da uno dei depositari, all’occorrenza il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.

Le funzioni del Segretariato dell’Organizzazione consistono soprattutto:

  1. nella convocazione di riunioni consultive delle Parti contraenti, almeno una volta ogni due anni, e di riunioni speciali delle Parti in qualunque momento, su richiesta dei due terzi delle Parti;
  2. la preparazione e l’assistenza, con il parere delle Parti contraenti e degli organismi internazionali competenti, per l’elaborazione e la messa in atto delle procedure menzionate al paragrafo 4 lettera c del presente articolo;
  3. l’esame delle richieste di informazione avanzate dalle Parti contraenti, le consultazioni con dette Parti e con gli organismi internazionali competenti e la comunicazione delle raccomandazioni alle Parti sulle questioni che sono collegate alla presente Convenzione senza essere da essa specificatamente previste;
  4. la comunicazione alle Parti interessate di tutte le notifiche ricevute dall’Organizzazione in conformità alle disposizioni degli articoli IV paragrafo 3, V paragrafi 1 e 2, VI paragrafo 4, XV, XX e XXI.

Durante le riunioni consultive o speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame costante dell’applicazione della presente Convenzione e possono in particolare:

  1. sottoporre a revisione la presente Convenzione ed i suoi Allegati ed adottare emendamenti in conformità alle disposizioni dell’articolo XV;
  2. invitare l’organismo o gli organismi scientifici competenti a collaborare con le Parti o con l’Organizzazione e a consigliare su qualunque aspetto scientifico o tecnico riguardante la presente Convenzione ed in particolare il contenuto degli Allegati;
  3. ricevere e studiare le relazioni redatte in virtù dell’articolo VI paragrafo 4;
  4. favorire la cooperazione con e tra le organizzazioni regionali interessate alla prevenzione dell’inquinamento marino;
  5. elaborare o adottare, d’accordo con gli organismi internazionali competenti, le procedure previste dall’articolo V paragrafo 2, ivi compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione dei casi eccezionali e d’urgenza, nonché le procedure di parere consultivo e di scarico in tutta sicurezza dei materiali in detti casi, ivi compresa la designazione delle zone di scarico adeguate e formulare tutte le raccomandazioni in tal senso;
  6. studiare ogni ulteriore misura eventualmente richiesta.

Durante la loro prima riunione consultiva, le Parti adotteranno il necessario regolamento interno.

Art. XV

  1. a. Durante le riunioni delle Parti contraenti convocate in virtù delle disposizioni dell’articolo XIV gli emendamenti della presente Convenzione vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione dell’emendamento presso l’Organizzazione. In seguito, l’emendamento entrerà in vigore nei confronti di ogni altra Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di approvazione di detto emendamento.
  2. L’Organizzazione informa tutte le Parti di qualunque richiesta di riunione speciale presentata in virtù delle disposizioni dell’articolo XIV e di qualunque emendamento adottato nel corso delle riunioni delle Parti nonché della data in cui tali emendamenti entreranno in vigore per ciascuna Parte.

Gli emendamenti agli Allegati saranno basati su considerazioni d’ordine scientifico o tecnico. Gli emendamenti agli Allegati approvati da una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti durante una riunione convocata in virtù delle disposizioni previste dall’articolo XIV avranno immediatamente effetto per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua approvazione all’Organizzazione, e avranno effetto cento giorni dopo l’adozione da parte della riunione per tutte le altre Parti, ad eccezione di quelle che avranno dichiarato, prima di tale termine di cento giorni, di non essere in grado di accettare l’emendamento in quel momento. Le Parti cercheranno di notificare all’Organizzazione la loro approvazione di un emendamento il più presto possibile dopo la sua adozione da parte della riunione. Ogni Parte può, in qualunque momento, sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di approvazione e l’emendamento che era prima oggetto di opposizione entrerà quindi in vigore per detta Parte.

Ogni approvazione o dichiarazione di opposizione ai sensi del presente articolo viene effettuata mediante deposito di uno strumento presso l’Organizzazione. L’Organizzazione notifica a tutte le Parti contraenti il ricevimento di detti strumenti.

Prima che l’Organizzazione venga designata, le funzioni amministrative che le sono affidate dalla presente Convenzione verranno temporaneamente assicurate dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, in quanto uno dei depositari della presente Convenzione.

Art. XVI

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington dal 29 dicembre 1972 al 31 dicembre 1973.

Art. XVII

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. XVIII

La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. XIX

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuna delle Parti contraenti che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. XX

I depositari informeranno le Parti contraenti:

  1. delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformità agli articoli XVI, XVII, XVIII e XXI, e
  2. della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIX.

Art. XXI

Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato a uno dei depositari che ne informerà subito tutte le Parti.

Art. XXII

L’originale della presente Convenzione, i cui testi francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso i Governi del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che ne trasmettono copie certificate conformi a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi governi, firmano la presente Convenzione.

Fatto in quattro esemplari a Londra, Messico, Mosca e Washington, il ventinove dicembre 1972.

(Si omettono le firme)

Allegato I3

1. I composti organo‑alogenici.

2. Il mercurio e i suoi composti.

3. Il cadmio e i suoi composti.

4. Le plastiche non distruttibili e gli altri materiali sintetici non distruttibili, come per esempio le reti ed il cordame, suscettibili di galleggiare o di rimanere sulla superficie del mare in modo da costituire un intralcio materiale alla pesca, alla navigazione e agli altri usi legittimi del mare.

5. Il petrolio greggio e i suoi residui, i prodotti raffinati del petrolio, i residui dei prodotti della distillazione del petrolio, come anche le miscele contenenti detti prodotti, caricati a bordo per essere gettati in mare.

6. Residui radioattivi e altri materiali radioattivi.

7. I materiali prodotti per la guerra biologica e chimica sotto qualunque forma (solida, liquida, semi‑liquida, gassosa o vivente).

8. Fatta eccezione per il paragrafo 6, i paragrafi da 1 a 7 del presente Allegato non si applicano alle sostanze che vengono rapidamente rese innocue in mare, da processi fisici, chimici o biologici, purché

  1. non alterino il gusto degli organismi marini commestibili o
  2. non presentino alcun pericolo per la vita dell’uomo né degli animali domestici.

In caso di dubbio sulla innocuità di una sostanza, la Parte interessata potrà far ricorso alla procedura consultiva prevista dall’articolo XIV.

9. Fatta eccezione per i rifiuti industriali di cui al paragrafo 11, il presente Allegato non si applica ai rifiuti ed ai materiali, quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono le sostanze definite nei precedenti paragrafi da 1 a 5 allo stato di contaminanti in traccia. Il paragrafo 6 non si applica ai rifiuti e agli altri materiali, quali i fanghi di fogna e gli sterri di dragaggio, che contengono livelli minimi di radioattività (esenti da provvedimenti) in virtù delle definizioni dell’AIEA e adottati dalle Parti contraenti. L’immersione di tali scorie soggiace alle disposizioni degli Allegati II e III, sempreché non sia vietata dall’Allegato I.

  1. L’incenerimento in mare di rifiuti industriali di cui al paragrafo 11 e di fanghi di depurazione è vietato.
  2. b) L’incenerimento in mare di tutti gli altri rifiuti o materiali è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione specifica.
  3. c) In occasione del rilascio di permessi speciali per l’incenerimento in mare, le Parti contraenti applicano le norme elaborate in virtù della presente Convenzione.
  4. d) Ai fini del presente Allegato:
  5. i) Per «impianto d’incenerimento in mare» si intende una nave, una piattaforma o un’altra opera utilizzata per l’incenerimento in mare;
  6. ii) Per «incenerimento in mare» si intende la combustione intenzionale di rifiuti o di altri materiali in impianti d’incenerimento in mare per ottenere la loro distruzione termica. Questa definizione non include le attività derivanti dall’uso normale di navi, piattaforme o altre opere.

11. Rifiuti industriali a contare dal 1° gennaio 1996.

Ai fini del presente Allegato:

L’espressione «rifiuti industriali» definisce i rifiuti risultanti da operazioni di fabbricazione o di trattamento e non si applica a:

  1. materiale di dragaggio;
  2. fanghi di depurazione;
  3. scarti di pesce, o materiali residui del trattamento industriale del pesce;
  4. navi, piattaforme o altri impianti in mare, a condizione che i materiali suscettibili di produrre rifiuti vaganti o di contribuire in altro modo all’inquinamento dell’ambiente marino vengano allontanati nella maggior misura possibile;
  5. materie geologiche inerti non inquinate i cui componenti chimici non rischiano di essere liberati nell’ambiente marino;
  6. materie organiche non inquinate d’origine naturale.

Lo scarico di rifiuti e di altre materie elencati nei sottoparagrafi a)–f) soggiace a tutte le altre disposizioni dell’Allegato I e alle disposizioni degli Allegati II e III.

Il presente paragrafo non si applica alle scorie radioattive o alle altre materie radioattive di cui al paragrafo 6 del presente Allegato

12. Entro un termine di 25 anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della modifica al paragrafo 6, e in seguito a intervalli regolari di 25 anni, le Parti contraenti effettuano uno studio scientifico concernente tutte le scorie radioattive e le altre materie radioattive eccetto le scorie e le materie altamente radioattive, tenendo conto anche di altri fattori che ritengono pertinenti, e passano in rassegna le materie che figurano nell’Allegato I conformemente alle procedure enunciate nell’articolo XV.

Aggiunta

Norme relative al controllo dell’incenerimento
in mare di rifiuti e di altri materiali4ru

Parte prima
Regola 1Definizioni

Ai fini della presente aggiunta:

  1. Per «impianto di incenerimento in mare» si intende una nave, una piattaforma o un’altra opera artificiale destinata ad effettuare operazioni d’incenerimento in mare.
  2. Per «incenerimento in mare» si intende la combustione intenzionale di rifiuti o di altri materiali in impianti di incenerimento in mare per ottenere la loro distruzione termica. Questa definizione non include le attività secondarie derivanti dall’uso normale di navi, piattaforme o altre opere artificiali.
Regola 2Campo d’applicazione

1) La seconda parte delle presenti regole si applica ai rifiuti o ai seguenti altri materiali:

  1. quelli menzionati al paragrafo 1 dell’Allegato I;
  2. i pesticidi ed i loro sottoprodotti non menzionati all’Allegato I.

2) Le Parti contraenti devono innanzi tutto esaminare le possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di distruzione o di eliminazione, o a trattamenti che riducano la nocività di tali rifiuti o altri materiali, prima di rilasciare un’autorizzazione di incenerimento in mare in conformità alle presenti regole. L’incenerimento in mare non deve in alcun caso essere interpretato in modo tale da scoraggiare la ricerca di soluzioni preferibili sul piano dell’ambiente, e soprattutto la messa a punto di nuove tecniche.

3) L’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali di cui al paragrafo 10 dell’Allegato I e al paragrafo E dell’Allegato 11, diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 della presente regola, deve essere controllato e giudicato soddisfacente dalla Parte contraente che rilascia la specifica autorizzazione.

4) L’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali non menzionati ai paragrafi 1 e 3 della presente regola deve essere subordinato al rilascio di un’autorizzazione generale.

5) Per il rilascio di autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 della presente regola, le Parti contraenti devono tenere in debito conto tutte le disposizioni delle presenti regole e delle direttive tecniche relative al controllo dell’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali applicabili ai rifiuti in questione.

Parte seconda
Regola 3 Approvazione ed ispezioni del sistema d’incenerimento

1) Il sistema d’incenerimento di ciascun impianto d’incenerimento previsto in mare deve essere sottoposto alle ispezioni specificate qui di seguito. In conformità alle disposizioni del paragrafo 1) dell’articolo VII della Convenzione, ogni Parte contraente che si proponga di rilasciare un permesso di incenerimento deve assicurarsi che siano state effettuate le ispezioni dell’impianto di incenerimento in mare che verrà utilizzato e che il sistema d’incenerimento risponda alle disposizioni contenute nelle presenti regole. Se la ispezione iniziale viene effettuata sotto la direzione di una Parte contraente, quest’ultima rilascia un’autorizzazione specifica sulla quale vengono indicati i collaudi richiesti. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un verbale di ispezione.

  1. Deve essere effettuata una ispezione iniziale allo scopo di assicurarsi che nel corso delle operazioni d’incenerimento di rifiuti o di altri materiali il tasso di combustione ed il tasso di distruzione superino il 99,9 per cento.
  2. Nell’ambito dell’ispezione iniziale, lo Stato sotto la cui direzione viene effettuata l’ispezione deve:i)approvare l’ubicazione, il tipo ed il modo d’impiego degli apparecchi di misurazione della temperatura;ii)approvare i dispositivi di campionatura dei gas, ivi compresi l’ubicazione dei punti di prelievo ed i sistemi di analisi, nonché le modalità di registrazione;iii)assicurarsi che siano stati installati i dispositivi approvati per interrompere automaticamente l’arrivo dei rifiuti nell’inceneritore se la temperatura dovesse scendere al di sotto del minimo convenuto;iv)assicurarsi che durante le normali operazioni d’incenerimento non esista, nell’ambito dell’impianto d’incenerimento, altro mezzo all’infuori dell’inceneritore per eliminare i rifiuti o gli altri materiali;v)approvare i dispositivi che permettono di controllare e di registrare il tasso di alimentazione dei rifiuti e dei combustibili;vi)controllare il rendimento del sistema d’incenerimento procedendo, con l’uso di rifiuti che presentino le caratteristiche di quelli che si prevede di incenerire, a collaudi, sotto sorveglianza continua e minuziosa, effettuati all’uscita del forno, con misurazioni circa i contenuti in O2, CO, CO2, prodotti organoalogenati ed idrocarburi totali.
  3. Il sistema d’incenerimento deve essere oggetto di ispezioni almeno ogni due anni, allo scopo di assicurarsi che l’inceneritore sia sempre conforme alle presenti regole. L’ispezione biennale deve essere effettuata sulla base di una valutazione dei dati di funzionamento e di manutenzione relativi ai due anni precedenti.

2) Al termine dell’ispezione, se questa è stata soddisfacente e se il sistema d’incenerimento viene giudicato conforme alle presenti regole, viene rilasciato un certificato di approvazione da una delle Parti contraenti. Una copia del verbale d’ispezione viene allegata al certificato di approvazione. Un certificato di autorizzazione rilasciato da una Parte contraente deve essere riconosciuto dalle altre Parti contraenti, a meno che non vi siano ragioni valide da far ritenere che il sistema d’incenerimento non sia conforme alle presenti regole. Una copia di ogni certificato di approvazione e di ogni rapporto d’ispezione deve essere inviata all’Organizzazione.

3) Dopo ogni ispezione non può essere apportato alcun cambiamento importante che possa modificare il funzionamento del sistema d’incenerimento senza l’autorizzazione della Parte contraente che ha rilasciato il certificato di approvazione.

Regola 4Rifiuti che richiedono lavori speciali

1) Qualora una Parte contraente abbia dei dubbi sulla distruttibilità termica dei rifiuti o di altri materiali che si vuole incenerire, devono essere effettuati esperimenti pilota in laboratorio.

2) Qualora una Parte contraente ritenga di autorizzare l’incenerimento di rifiuti o di altri materiali per i quali esistono dubbi sul loro tasso di combustione, il sistema di incenerimento deve essere sottoposto ad una sorveglianza continua e minuziosa come quella prevista per l’ispezione iniziale del sistema d’incenerimento in mare. Il campionamento delle particelle deve essere programmato tenendo conto della quantità di particelle solide contenute nei rifiuti.

3) La temperatura di fiamma minima approvata deve essere quella specificata nella regola 5 a meno che i risultati dei collaudi ai quali è sottoposto l’impianto d’incenerimento in mare non dimostrino che il tasso di combustione ed il tasso di distruzione fissati possano essere raggiunti mediante una temperatura più bassa.

4) I risultati dei collaudi speciali di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) della presente regola devono essere registrati e allegati al verbale d’ispezione. Copia di detti risultati deve essere inviata all’Organizzazione.

Regola 5Condizioni di funzionamento degli impianti d’incenerimento in mare

1) Il funzionamento del sistema d’incenerimento deve essere controllato per assicurarsi che l’incenerimento dei rifiuti o di altri materiali non avvenga ad una temperatura di fiamma inferiore ai 1250 °C, fatte salve le condizioni di cui alla disposizione 4.

2) Il tasso di combustione che deve essere di almeno 99,95 ± 0,05% si ottiene con la seguente formula:

Tasso di combustione

in cui

C CO2 = concentrazione dell’anidride carbonica nel gas di combustione,

C CO = concentrazione dell’ossido di carbonio nel gas di combustione.

3) Non devono esserci né fumo nero né fiamma al disopra del piano superiore dell’uscita del forno.

4) L’impianto d’incenerimento in mare deve essere permanentemente preparato a rispondere immediatamente agli appelli radioelettrici lanciati durante l’operazione d’incenerimento.

Regola 6Apparecchi e metodi di registrazione

1) Gli impianti d’incenerimento in mare devono usare apparecchi o metodi di registrazione approvati in conformità alla disposizione 3. 1 seguenti dati minimi devono essere registrati nel corso di ogni operazione d’incenerimento e conservati ai fini dell’ispezione della Parte contraente che ha rilasciato l’autorizzazione:

  1. temperatura misurata permanentemente mediante i dispositivi di misurazione della temperatura che sono stati approvati;
  2. data e ora dell’incenerimento e natura dei rifiuti inceneriti;
  3. posizione della nave ottenuta con mezzi di navigazione appropriati;
  4. tasso d’alimentazione dei rifiuti e dei combustibili – per i rifiuti liquidi ed i combustibili, il tasso d’alimentazione deve essere registrato in modo continuo; quest’ultima disposizione non si applica alle navi in servizio al 1° gennaio 1979 o prima di tale data;
  5. quantità di CO e CO2 contenuta nei gas di combustione;
  6. rotta e velocità della nave.

2) A bordo dell’impianto in mare devono essere disponibili copie dei certificati d’autorizzazione e dei verbali d’ispezione di cui alla regola 3, nonché copie di autorizzazione d’incenerimento concessi da una Parte contraente per i rifiuti o gli altri materiali destinati ad essere inceneriti nell’impianto di incenerimento.

Regola 7Controllo della natura dei rifiuti inceneriti

Una richiesta di autorizzazione per l’incenerimento in mare di rifiuti o di altri materiali deve essere accompagnata da informazioni sufficientemente particolareggiate sulle loro caratteristiche in modo da essere conformi a quanto prescritto dalla
regola 9.

Regola 8Luoghi d’incenerimento

1) I criteri che regolano la scelta dei luoghi d’incenerimento sono determinati dai seguenti fattori, nonché dalle osservazioni di cui all’Allegato III della Convenzione:

  1. le caratteristiche di dispersione nell’atmosfera della zona, in particolar modo la velocità e la direzione dei venti, la stabilità atmosferica, la frequenza delle inversioni e delle nebbie, i tipi di precipitazioni e la loro importanza, l’umidità, in modo da determinare la possibile incidenza degli elementi inquinanti sfuggiti dall’impianto d’incenerimento in mare sull’ambiente circostante, rivolgendo una particolare attenzione all’eventualità del trasporto atmosferico degli elementi inquinanti verso le zone costiere;
  2. le caratteristiche di dispersione oceanica della zona in modo da valutare il possibile effetto degli elementi inquinanti scaricati nell’oceano in seguito all’azione che il «pennacchio» atmosferico esercita sulla superficie dell’acqua e viceversa;
  3. l’esistenza di aiuti alla navigazione.

2) Le coordinate delle zone d’incenerimento designate in modo continuo devono avere una larga diffusione ed essere comunicate all’Organizzazione.

Regola 9Notifica

Le Parti contraenti devono osservare le procedure di notifica adottate delle Parti contraenti di comune accordo.

Allegato II5

Le sostanze e i materiali il cui scarico necessita di precauzioni speciali sono elencati qui di seguito ai sensi dell’articolo VI paragrafo 1 lettera a.

A. I rifiuti contenenti quantità notevoli dei seguenti materiali:

arsenico
berillio
cromo nichelio piombo
rame
vanadio zinco





e i loro composti

composti organosilicei
cianuri
fluoruri
pesticidi e sottoprodotti di pesticidi non previsti dall’Allegato I.

B. I contenitori, i rifiuti metallici e gli altri rifiuti voluminosi suscettibili di depositarsi sul fondo marino e di costituire un serio ostacolo per la pesca o la navigazione.

C. Qualora le Parti contraenti concedano autorizzazioni specifiche per l’incenerimento di sostanze e di materiali elencati nel presente Allegato, esse applicano le Norme relative al controllo dell’incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali contenute nell’aggiunta all’Allegato I e tengono in debito conto le Direttive tecniche relative al controllo dell’incenerimento in mare di rifiuti e di altri materiali adottate dalle Parti contraenti di comune accordo, entro i limiti previsti da tali norme e direttive.

D. I materiali che, ancorché non tossici per natura, possono divenire nocivi in ragione delle quantità immerse, o che possono diminuire sensibilmente la salubrità.

Allegato III6

Le disposizioni che devono essere prese in considerazione per fissare i criteri che regolano le autorizzazioni di scarico di materiali, secondo le disposizioni dell’articolo IV, paragrafo 2, sono soprattutto le seguenti:

A. Caratteristiche e composizione del materiale

1. Quantità totale scaricata e composizione media del materiale (per esempio, per anno).

2. Forma, per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa.

3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche e biochimiche (quali richiesta di ossigeno, elementi nutritivi) e biologiche (quali presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti).

4. Tossicità.

5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.

6. Accumulazione e trasformazione biologica nei materiali e nei sedimenti biologici.

7. Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell’ambiente acquatico con altre materie organiche ed inorganiche sciolte.

8. Probabilità di contaminazione e di altre alterazioni che diminuiscono il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).

9. All’atto del rilascio di un permesso di immersione, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se, tenendo conto delle caratteristiche e della composizione della materia da immergere, esiste una base scientifica appropriata di valutazione dell’impatto di questa sulla fauna e la flora marine e la salute dell’uomo.

B. Caratteristiche dei luoghi di scarico e metodi di scarico

1. Luogo (coordinate della zona di scarico, profondità e distanza dalle coste), situazione in relazione ad altri luoghi (quali zone di interesse turistico, di uova di pesci, di coltivazione e di pesca, e di risorse sfruttabili).

2. Frequenza dello scarico del materiale (per esempio, giornaliera, settimanale, mensile).

3. Metodi di imballaggio e di confezione, se del caso.

4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di scarico suggerito.

5. Caratteristiche di dispersione (quali effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e il rimescolamento verticale).

6. Caratteristiche dell’acqua (quali temperatura, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: soprattutto ossigeno sciolto (OD), richiesta biochimica di ossigeno (DBO), richiesta chimica di ossigeno (DCO), presenza di azoto sotto forma organica o minerale e soprattutto presenza di ammoniaca, di materiali in sospensione e di altri materiali nutritivi, produttività).

7. Caratteristiche del fondale (quali la topografia, le caratteristiche geochimiche e geologiche, la produttività biologica).

8. Esistenza ed effetti di altri scarichi effettuati nella zona di scarico (per esempio, rilievi indicanti la presenza di metalli pesanti a tenore in carbonio organico).

9. All’atto del rilascio di una autorizzazione di scarico, le Parti contraenti cercheranno di stabilire se esiste una base scientifica di valutazione delle conseguenze dello scarico come indicato nel presente Allegato, tenendo anche conto delle variazioni stagionali.

C. Considerazioni e circostanze generali

1. Eventuali conseguenze sulle zone di interesse turistico (quali la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidità, odori sgradevoli, decolorazione, schiuma).

2. Eventuali conseguenze sulla fauna e la flora marine, la pescicoltura e la conchigliocoltura, le riserve di pesce e le zone di pesca, la raccolta e la coltivazione di alghe.

3. Eventuali conseguenze sugli altri usi del mare (quali l’alterazione della qualità dell’acqua per usi industriali, corrosione sottomarina delle opere in mare, alterazione del funzionamento delle navi da parte di materiale galleggiante, ostacoli alla pesca ed alla navigazione dovuti al deposito di rifiuti o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).

4. Possibilità pratiche di ricorrere sulla terra ferma ad altri metodi di trattamento, di rigetto o di eliminazione, o a trattamenti che riducono la nocività dei materiali prima del loro scarico in mare.

Memorandum tecnico della Conferenza

La Conferenza ha convenuto, su parere del Gruppo di lavoro tecnico, che durante un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i rifiuti contenenti deboli quantità di composti inorganici di mercurio e di cadmio, solidificati per integrazione nel cemento, possono essere assegnati, in prima approssimazione, alla categoria dei rifiuti contenenti dette sostanze sotto forma di contaminanti allo stato di tracce, di cui è menzione nel paragrafo 9 dell’Allegato 1 alla Convenzione. Nondimeno, in tali casi i rifiuti in questione possono essere immersi solo a una profondità di almeno 3500 metri in condizioni tali da non nuocere all’ambiente marino e alle sue risorse biologiche.

All’entrata in vigore della Convenzione, questo metodo di rigetto, che sarà utilizzato non oltre un periodo di cinque anni, sarà sottoposto alle disposizioni applicabili dell’articolo XIV paragrafo 4.

0.814.287

Campo d’applicazione l’11 settembre 20247

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

2 aprile

1975 A

30 agosto

1975

Antigua e Barbuda

6 gennaio

1989 A

5 febbraio

1989

Argentina* **

12 settembre

1979

12 ottobre

1979

Australia

21 agosto

1985

20 settembre

1985

Azerbaigian

1° luglio

1997 A

31 luglio

1997

Barbados

4 maggio

1994 A

3 giugno

1994

Belarus

29 gennaio

1976

28 febbraio

1976

Belgio*

12 giugno

1985

12 luglio

1985

Benin

28 aprile

2011 A

28 maggio

2011

Bolivia

10 luglio

1999

9 agosto

1999

Brasile

26 luglio

1982 A

25 agosto

1982

Bulgaria

25 gennaio

2006 A

24 febbraio

2006

Canada

13 novembre

1975

13 dicembre

1975

Capo Verde

26 maggio

1977 A

25 giugno

1977

Cile

4 agosto

1977 A

3 settembre

1977

Cina

22 ottobre

1985

21 novembre

1977

Hong Kong

3 giugno

1997

1° gennaio

1997

Macao

12 maggio

1999

20 dicembre

1999

Cipro

7 giugno

1990 A

7 luglio

1990

Congo (Kinshasa)

16 settembre

1975 A

16 ottobre

1975

Corea (Sud)

21 dicembre

1993 A

20 gennaio

1994

Costa Rica

16 giugno

1986

16 luglio

1986

Côte d’Ivoire

9 ottobre

1987 A

8 novembre

1987

Croazia

23 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

1° dicembre

1975 A

31 dicembre

1975

Danimarca

23 ottobre

1974

30 agosto

1975

Isole Faeröer

2 novembre

1976 A

15 novembre

1976

Dominicana, Repubblica

7 dicembre

1973

30 agosto

1975

Egitto

30 giugno

1992 A

30 luglio

1992

Emirati Arabi Uniti

9 agosto

1974 A

30 agosto

1975

Filippine

10 agosto

1973

30 agosto

1975

Finlandia

3 maggio

1979

2 giugno

1979

Francia*

3 febbraio

1977

5 marzo

1977

Gabon

5 febbraio

1982 A

7 marzo

1982

Germania

8 novembre

1977

8 dicembre

1977

Giamaica

22 marzo

1991 A

21 aprile

1991

Giappone

15 ottobre

1980

14 novembre

1980

Giordania

11 novembre

1974

30 agosto

1975

Grecia*

10 agosto

1981

9 settembre

1981

Guatemala

14 luglio

1975

30 agosto

1975

Guinea equatoriale

21 gennaio

2004 A

20 febbraio

2004

Haiti

28 agosto

1975

27 settembre

1975

Honduras

2 maggio

1980

1° giugno

1980

Iran

20 gennaio

1997 A

19 febbraio

1997

Irlanda

17 febbraio

1982

19 marzo

1982

Islanda

24 maggio

1973

30 agosto

1975

Italia*

30 aprile

1984

30 maggio

1984

Kenya

7 gennaio

1976 A

6 febbraio

1976

Kiribati

3 giugno

1982 S

12 luglio

1979

Libia

22 novembre

1976 A

22 dicembre

1976

Lussemburgo

21 febbraio

1991

23 marzo

1991

Malta

28 dicembre

1989 A

27 gennaio

1990

Marocco

18 febbraio

1977

20 marzo

1977

Messico

7 aprile

1975

30 agosto

1975

Monaco

16 maggio

1977

15 giugno

1977

Montenegro

9 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Nauru

26 luglio

1982 A

25 agosto

1982

Nigeria

19 marzo

1976 A

18 aprile

1976

Norvegia

4 aprile

1974

30 agosto

1975

Nuova Zelanda* a

30 aprile

1975

30 agosto

1975

Oman

14 marzo

1984 A

13 aprile

1984

Paesi Bassi

2 dicembre

1977

1° gennaio

1978

Aruba

2 dicembre

1977

1° gennaio

1978

Curaçao

2 dicembre

1977

1° gennaio

1978

Parte caraibica, Sant'Eustachio e
Saba)

2 dicembre

1977

1° gennaio

1978

Sint Maartin

2 dicembre

1977

1° gennaio

1978

Pakistan

9 marzo

1995 A

8 aprile

1995

Panama

31 luglio

1975

30 agosto

1975

Papua Nuova Guinea

10 marzo

1980 A

9 aprile

1980

Perù

7 maggio

2003

6 giugno

2003

Polonia

23 gennaio

1979 A

22 febbraio

1979

Portogallo

14 aprile

1978

14 maggio

1978

Regno Unito

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Bermuda

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Guernesey

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Isola di Man

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Isole Caimane

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Isole Turche e Caicos

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Isole Vergini britanniche

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Jersey

5 marzo

1976 A

4 aprile

1976

Montserrat

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Territorio britannico dell’Oceano
Indiano

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson
e Pitcairn)

17 novembre

1975

17 dicembre

1975

Russia

30 dicembre

1975

29 gennaio

1976

Saint Lucia

23 agosto

1985 A

22 settembre

1985

Saint Vincent e Grenadine

24 ottobre

2001 A

23 novembre

2001

Salomone, Isole

6 marzo

1984 S

7 luglio

1978

Seicelle

29 ottobre

1984 A

28 novembre

1984

Serbia

25 giugno

1976 A

25 luglio

1976

Sierra Leone

12 marzo

2008 A

11 aprile

2008

Siria

6 maggio

2009 A

5 giugno

2009

Slovenia

27 maggio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

31 luglio

1974

30 agosto

1975

Stati Uniti

29 aprile

1974

30 agosto

1975

Sudafrica

7 agosto

1978 A

6 settembre

1978

Suriname

21 ottobre

1980 A

20 novembre

1980

Svezia

21 febbraio

1974

30 agosto

1975

Svizzera

31 luglio

1979

30 agosto

1979

Tanzania

28 luglio

2008 A

27 agosto

2008

Tonga

8 novembre

1995 A

8 dicembre

1995

Tunisia

13 aprile

1976

13 maggio

1976

Ucraina

5 febbraio

1976

6 marzo

1976

Ungheria

5 febbraio

1976

6 marzo

1976

Vanuatu

22 settembre

1992 A

22 ottobre

1992

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. La Conv. non vale per le isole Cook, Niue e Tokelau.