Lexipedia

0.814.289

Convenzione internazionale
sull’intervento in alto mare in caso di sinistri
che causino o possano causare
inquinamento da idrocarburi

RU 1988 1242; FF 1986 II 541

Traduzione

Conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 dicembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988

(Stato 16 luglio 2024)

Gli Stati parti della presente Convenzione,

consci della necessità di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi;

convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi
necessaria l’adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non
pregiudicherebbero in alcun modo il principio della libertà dell’alto mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le
misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall’inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.

Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sarà presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all’epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.

Art. II

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «sinistro marittimo» sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all’esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico;
  2. il termine «nave» sta ad indicare:a)qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare, eb)qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l’esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse;
  3. il termine «idrocarburi» indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l’olio lubrificante;
  4. l’espressione «interessi connessi» indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall’incidente marittimo e riguardanti in particolare:a)le attività marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le
    attività di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate;b)le attrazioni turistiche della regione considerata;c)la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione
    considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora;
  5. il termine «Organizzazione» indica l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Art. III

Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformità dell’articolo 1, viene esercitato alle seguenti condizioni:

  1. prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati dal sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera;
  2. lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente
    essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli;
  3. prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco può procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sarà
    tenuta aggiornata dall’Organizzazione;
  4. nei casi di urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco può adottare le misure che siano rese necessarie dall’urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso;
  5. lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonché ad apportare alle persone in pericolo, il più rapidamente possibile, tutto l’aiuto di cui possono avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi;
  6. le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonché al Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. IV

La lista di esperti di cui all’articolo III della presente Convenzione sarà redatta ed aggiornata a cura dell’Organizzazione e questa dovrà stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie.

Gli Stati membri dell’Organizzazione e le Parti della presente Convenzione
possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.

Art. V

Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all’articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati.

Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all’articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata.

Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovrà tener conto:

  1. della portata e delle probabilità di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate;
  2. della probabile efficacia di tali misure; e
  3. dell’estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.

Art. VI

Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, è tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di là di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all’articolo I.

Art. VII

Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potrà modificare un obbligo né pregiudicare un diritto, privilegio o immunità altrimenti previsti, né privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.

Art. VIII

Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilità che le misure adottate in base all’articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della
presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all’articolo VI, o dall’ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sarà sottoposta, su richiesta di una qualunque delle Parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all’arbitrato, alle condizioni previste dall’Allegato alla presente Convenzione.

La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.

Art. IX

La presente Convenzione è aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all’adesione.

Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Ente internazionale per l’energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. adesione.

Art. X

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati già parti della Convenzione o dopo l’adempimento di tutte le formalità richieste per l’entrata in vigore dell’emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall’emendamento.

Art. XI

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l’abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca
successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell’apposito strumento.

Art. XII

La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi
momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei
confronti di tale Stato.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo più lungo che sia indicato in detto strumento.

Art. XIII

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell’amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consulterà, il più presto possibile, le autorità di tale territorio o adotterà i provvedimenti necessari per estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione e potrà in ogni momento, mediante
notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo.

L’applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di quest’ultima o da ogni altra data che verrà indicata.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potrà in ogni momento
successivo alla data in cui è stata così estesa l’applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio
indicato nella notifica.

La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest’ultima da parte del Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo indicato nella
notifica stessa.

Art. XIV

L’Organizzazione potrà indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione.

L’Organizzazione indirà una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.

Art. XV

La presente Convenzione sarà depositata presso gli Archivi del Segretario generale dell’Organizzazione.

Il Segretario generale dell’Organizzazione:

  1. informerà tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito:i)di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;ii)di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito è avvenuto;iii)dell’estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell’articolo XIII, nonché della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell’estensione della presente Convenzione;
  2. trasmetterà copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati della Convenzione nonché a tutti gli Stati aderenti.

Art. XVI

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la realizzazione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 .

Art. XVII

La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che verranno depositate con l’originale firmato.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969.

(Seguono le firme)

Allegato

Capitolo I Conciliazione

Art. 1

A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformità alle disposizioni del presente capitolo.

Art. 2

Su richiesta di una delle Parti ad un’altra Parte, in applicazione dell’articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione.

L’istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l’oggetto della richiesta e altresì tutti i documenti a sostegno di quanto esposto.

Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualità di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, può intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Art. 3

La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un membro nominato dallo Stato i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle predette misure, ed un terzo membro, designato di comune accordo dagli altri due, che assume la presidenza della Commissione.

Questi conciliatori sono scelti da una lista di persone, redatta in precedenza in base alla procedura fissata al seguente articolo 4.

Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda di conciliazione, la Parte alla quale questa è indirizzata non ha notificato all’altra Parte nella controversia la designazione del conciliatore che è tenuta ad effettuare, o se, entro un termine di 30 giorni a partire dalla nomina del secondo membro della Commissione designato dalle Parti, i due primi conciliatori non sono riusciti a
nominare di comune accordo il Presidente della Commissione, il Segretario generale dell’Organizzazione provvede, su richiesta della Parte più diligente ed entro un
termine di 30 giorni, alle nomine necessarie. I membri della Commissione così designati sono scelti dalla lista prevista al paragrafo precedente.

In nessun caso il Presidente della Commissione deve avere od avere avuto la
nazionalità di una delle Parti che hanno promosso il procedimento, qualunque sia il sistema adottato per la sua designazione.

Art. 4

La lista di cui al precedente articolo 3 è costituita da persone qualificate, designate dalle Parti, e viene aggiornata dall’Organizzazione. Ogni Parte può designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi cittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili.

In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona può designare un sostituto per il periodo restante del mandato.

Art. 5

Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il
proprio regolamento interno, e, in ogni caso, le procedure devono essere quelle del contraddittorio. Per quanto attiene all’inchiesta, la Commissione, a meno che non decida altrimenti all’unanimità, si uniforma alle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 3 per la composizione pacifica delle controversie internazionali.

Le Parti sono rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti aventi il compito di servire da intermediari fra le Parti. Ogni Parte può, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da esperti da lei nominati a tale scopo e chiedere che venga ascoltata ogni persona la cui testimonianza possa apparirle utile.

La Commissione ha la facoltà di chiedere spiegazioni ai consiglieri ed esperti delle Parti, nonché a chiunque essa ritenga utile convocare con il benestare del
proprio Governo.

Art. 6

A meno che le Parti non convengono altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non può pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.

Art. 7

Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti:

  1. sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili;
  2. sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti e per compiere sopralluoghi.

Art. 8

La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle controversie, di raccogliere a tal fine ogni informazione utile, mediante indagini o altrimenti, e di sforzarsi di conciliare le Parti. Dopo aver studiato la questione, essa notifica alle Parti la raccomandazione che le appare appropriata e fissa loro un termine non superiore ai 90 giorni per manifestare la loro accettazione o il loro rigetto della detta
raccomandazione.

Art. 9

La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o in parte l’opinione unanime della Commissione, ogni conciliatore ha il diritto di far conoscere separatamente la propria opinione.

Art. 10

Si riterrà la conciliazione fallita se, 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all’altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterrà del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente articolo 3, o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.

Art. 11

Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è
fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali.

Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.

Art. 12

Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un’altra procedura per definire la controversia.

Capitolo II Arbitrato

Art. 13

A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene
condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo.

In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere
presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.

Art. 14

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato
rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un arbitro nominato dallo Stato cui appartengono le persone o i beni danneggiati da tali misure, ed un altro arbitro che assume la presidenza del tribunale, designato di comune accordo dagli altri due.

Art. 15

Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato ancora designato, il Segretario
generale dell’Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente articolo 4. Tale lista è separata sia dalla lista di esperti prevista all’articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente articolo 4; la stessa persona può tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualità di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione.

Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a compiere, l’altra Parte può informare direttamente il Segretario generale dell’Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale
entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni. Ove essa non provveda alla designazione che le è in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario generale dell’Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al
paragrafo precedente.

Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell’altra Parte o delle altre Parti.

In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell’assenza. In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verrà proseguito con gli arbitri restanti. In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto è designato alle condizioni previste al precedente articolo 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l’assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 16

Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualità di Stato rivierasco, abbia adottato delle misure analoghe, può partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Art. 17

Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente allegato, fissa le proprie norme di procedura.

Art. 18

Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle sue
riunioni, sono adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri, e l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale della cui designazione le Parti erano
responsabili, non sarà di ostacolo alla possibilità di raggiungere una decisione da parte del Tribunale. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono, le Parti:

  1. forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
  2. pongono il tribunale in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i
    testimoni o gli esperti.

L’assenza o la mancata comparizione in giudizio di una Parte non è di ostacolo al procedimento.

Art. 19

La sentenza del tribunale sarà motivata. Essa sarà definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio.

Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l’interpretazione o l’esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l’ha pronunziata o, ove quest’ultimo non possa essere investito, verrà sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.

0.814.289

Campo d’applicazione il 16 luglio 20244

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Algeria

21 novembre

2011 A

19 febbraio

2012

Angola

4 ottobre

2001 A

2 gennaio

2002

Argentina

21 aprile

1987 A

20 luglio

1987

Australia*

7 novembre

1983

5 febbraio

1984

Bahamas

22 luglio

1976 A

20 ottobre

1976

Bangladesh

6 novembre

1981 A

4 febbraio

1982

Barbados

6 maggio

1994 A

4 agosto

1994

Belgio

21 ottobre

1971

6 maggio

1975

Benin

1° novembre

1985 A

30 gennaio

1986

Brasile

18 gennaio

2008

17 aprile

2008

Bulgaria

2 novembre

1983 A

31 gennaio

1984

Camerun

14 maggio

1984

12 agosto

1984

Cile

28 febbraio

1995 A

29 maggio

1995

Cina

23 febbraio

1990 A

24 maggio

1990

  1. Hong Kong a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Congo (Kinshasa)

19 maggio

2014 A

17 agosto

2014

Côte d'Ivoire

8 gennaio

1988

7 aprile

1988

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

5 maggio

1976 A

3 agosto

1976

Danimarca

18 dicembre

1970 F

6 maggio

1975

Dominicana, Repubblica

5 febbraio

1975

6 maggio

1975

Ecuador

23 dicembre

1976 A

23 marzo

1977

Egitto

3 febbraio

1989 A

4 maggio

1989

Emirati Arabi Uniti

15 dicembre

1983 A

14 marzo

1984

Estonia

16 maggio

2008 A

14 agosto

2008

Figi

15 agosto

1972 A

6 maggio

1975

Finlandia

6 settembre

1976

5 dicembre

1976

Francia

10 maggio

1972

6 maggio

1975

Gabon

21 gennaio

1982 A

21 aprile

1982

Georgia

25 agosto

1995 A

23 novembre

1995

Germania

7 maggio

1975

5 agosto

1975

Ghana

20 aprile

1978

19 luglio

1978

Giamaica

13 marzo

1991 A

11 giugno

1991

Giappone

6 aprile

1971

6 maggio

1975

Gibuti

1° marzo

1990 A

30 maggio

1990

Guinea equatoriale

24 aprile

1996 A

23 luglio

1996

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 marzo

1998

India

16 giugno

2000 A

14 settembre

2000

Iran

25 luglio

1997 A

23 ottobre

1997

Irlanda

21 agosto

1980

19 novembre

1980

Islanda

17 luglio

1980

15 ottobre

1980

Isole Marshall

16 ottobre

1995 A

14 gennaio

1996

Italia

27 febbraio

1979

28 maggio

1979

Kuwait

2 aprile

1981 A

1° luglio

1981

Lettonia

9 agosto

2001 A

7 novembre

2001

Libano

5 giugno

1975 A

3 settembre

1975

Liberia

25 settembre

1972 A

6 maggio

1975

Marocco

11 aprile

1974 A

6 maggio

1975

Mauritania

24 novembre

1997 A

22 febbraio

1998

Maurizio

17 dicembre

2002

17 marzo

2003

Messico

8 aprile

1976 A

7 luglio

1976

Monaco

24 febbraio

1975

6 maggio

1975

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Namibia

12 marzo

2004 A

10 giugno

2004

Nicaragua

15 novembre

1994 A

13 febbraio

1995

Nigeria

24 febbraio

2004 A

24 maggio

2004

Norvegia

12 luglio

1972 A

6 maggio

1975

Nuova Zelanda

26 marzo

1975 A

6 maggio

1975

Oman

24 gennaio

1985 A

24 aprile

1985

Paesi Bassi

19 settembre

1975

18 dicembre

1975

  1. Aruba

24 dicembre

1985

1° gennaio

1986

  1. Curaçao

19 settembre

1975

18 dicembre

1975

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

19 settembre

1975

18 dicembre

1975

  1. Sint Maarten

19 settembre

1975

18 dicembre

1975

Pakistan

13 gennaio

1995 A

13 aprile

1995

Panama

7 gennaio

1976

6 aprile

1976

Papua Nuova Guinea

12 marzo

1980 A

10 giugno

1980

Polonia

1° giugno

1976

30 agosto

1976

Portogallo

15 febbraio

1980

15 maggio

1980

Qatar

2 giugno

1988 A

31 agosto

1988

Regno Unito

12 gennaio

1971

6 maggio

1975

  1. Akrotiri e Dhekelia

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Anguilla

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Bermuda

19 settembre

1980

1° dicembre

1980

  1. Isola di Man

27 giugno

1995

27 giugno

1995

  1. Isole Caimane

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Isole Falkland e dipendenze
    (Georgia del Sud e Isole
    Sandwich del Sud)

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Isole Turche e Caicos

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Isole Vergini britanniche

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Montserrat

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Terra antartica britannica

8 settembre

1982

8 settembre

1982

  1. Regno Unito-gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e
    Pitcairn)

8 settembre

1982

8 settembre

1982

Russia

30 dicembre

1974 A

6 maggio

1975

Saint Kitts e Nevis

7 ottobre

2004 A

5 gennaio

2005

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

18 maggio

2004

Saint Vincent e Grenadine

12 maggio

1999 A

10 agosto

1999

San Marino

19 aprile

2021 A

18 luglio

2021

Senegal

27 marzo

1972 A

6 maggio

1975

Serbia

27 aprile

1992 S

3 maggio

1976

Siria

6 febbraio

1975 A

6 maggio

1975

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

8 novembre

1973

6 maggio

1975

Sri Lanka

12 aprile

1983 A

11 luglio

1983

Stati Uniti d’America b c

21 febbraio

1975

6 maggio

1975

Commonwealth delle
Isole Marianne Settentrionali

4 novembre

1986

4 novembre

1986

Guam

9 settembre

1975

6 maggio

1975

Portorico

9 settembre

1975

6 maggio

1975

Samoa Americane

9 settembre

1975

6 maggio

1975

Vergini Americane, Isole

9 settembre

1975

6 maggio

1975

Sudafrica

1° luglio

1986 A

29 settembre

1986

Suriname

25 novembre

1975 S

25 novembre

1975

Svezia

8 febbraio

1973

6 maggio

1975

Svizzera

15 dicembre

1987

14 marzo

1988

Tanzania

16 maggio

2006 A

14 agosto

2006

Togo

10 ottobre

2016 A

8 gennaio

2017

Tonga

1° febbraio

1996 A

1° maggio

1996

Trinidad e Tobago

6 marzo

2000 A

4 giugno

2000

Tunisia

4 maggio

1976 A

2 agosto

1976

Ucraina

3 gennaio

1994 S

21 dicembre

1991

Vanuatu

14 settembre

1992 A

13 dicembre

1992

Yemen

6 marzo

1979 A

4 giugno

1979

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Dal 6 mag. 1975 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  4. Il processo di retrocessione progressivo della Zona del Canale a Panama, convenuto nel 1977 tra gli Stati Uniti d’America e il Panama, è terminato il 31 dicembre 1999. A partire da questa data il Panama esercita la piena sovranità sul territorio della Zona del Canale e sul Canale stesso.
  5. Le risoluzioni n. 683 (1990) e 956 (1994) del Consiglio di sicurezza dell’ONU hanno posto fine al regime americano di amministrazione fiduciaria delle Isole del Pacifico come segue: per le Isole Marshall, il 21 ott. 1986, per la Micronesia, il 3 nov. 1986 e per Palau, il
    1° ott. 1984.