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0.814.291.2

Protocollo del 1992
che modifica la Convenzione internazionale del 1969
sulla responsabilità civile per i danni derivanti
da inquinamento da idrocarburi

Traduzione

Concluso a Londra il 27 novembre 1992
Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 4 luglio 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1997

(Stato 29 gennaio 2024)

Le Parti del presente Protocollo,

avendo esaminato la Convenzione internazionale del 1969 2 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 1984;

considerando che il Protocollo del 1984 relativo a tale Convenzione, che ne amplia la portata e fissa un indennizzo più elevato, non è ancora entrato in vigore;

affermando l’importanza di preservare la viabilità del sistema internazionale di responsabilità e di indennizzo per l’inquinamento da idrocarburi;

consci della necessità di garantire appena possibile l’entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984;

riconoscendo la necessità di adottare disposizioni speciali per introdurre emendamenti relativi alla Convenzione internazionale del 1971 3 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione internazionale del 1969 4 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1969 sulla responsabilità». Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 5 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, tale espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo.

Art. 2

L’articolo I della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: 6

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Per «nave» si intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura, costruito o adattato per il trasporto quale carico di idrocarburi alla rinfusa, a condizione che una nave capace di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata nave solo se trasporta effettivamente quale carico idrocarburi alla rinfusa e durante ogni viaggio successivo a detto trasporto, a meno che non sia provato che non resta a bordo alcun residuo di tale trasporto di idrocarburi alla rinfusa.

Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

Per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi minerali stabili, in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel e l’olio lubrificante, siano essi trasportati a bordo di una nave quale carico o nei depositi di combustibile di tale nave.

Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

Per «danno da inquinamento» si intende:

  1. il pregiudizio o il danno causato all’esterno della nave da una contaminazione dovuta a una fuga o a uno scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tale fuga o scarico abbiano luogo; le indennità versate per l’alterazione dell’ambiente, diverse da quelle aventi per oggetto la perdita di guadagno dovuta a tale alterazione, si limitano tuttavia al costo delle misure ragionevoli di ripristino che sono state adottate effettivamente o che lo saranno;
  2. il costo delle misure di salvaguardia e gli altri pregiudizi o danni causati da tali misure.
Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

Per «incidente» si intende qualsiasi fatto o insieme di fatti che abbiano la stessa origine o da cui risulti un inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di inquinamento.

Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

Per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione marittima internazionale.

Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente nuovo paragrafo:

Per «Convenzione del 1969 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 di questa Convenzione, l’espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

Art. 3

L’articolo II della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente:

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

  1. ai danni da inquinamento avvenuti:i)sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato contraente, eii)nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, stabilita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha stabilito tale zona, in una zona situata oltre il mare territoriale e a esso adiacente, determinata da tale Stato conformemente al diritto internazionale e che si estende non oltre 200 miglia marittime dalle linee di base dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale;
  2. alle misure di salvaguardia, ovunque siano adottate, destinate a prevenire o ridurre tali danni.

Art. 4

L’articolo III della Convenzione del 1969 è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Colui che, al momento dell’incidente, o se l’incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento causato dalla nave e risultante dall’incidente, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

salvo che il danno risulti da un atto o da un’omissione personali, commessi con l’intenzione di provocare tale danno o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.

Le richieste di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, una richiesta di indennizzo per danno da inquinamento, sia essa fondata o meno sulla presente Convenzione, non può essere formulata contro:

  1. gli impiegati o mandatari del proprietario o i membri dell’equipaggio;
  2. il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell’equipaggio, presta servizio per la nave;
  3. qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla sua designazione, ivi compreso un noleggiatore scafo nudo), armatore o armatore-esercente della nave;
  4. qualsiasi persona che compie operazioni di salvataggio con l’accordo del proprietario o seguendo le istruzioni di un’autorità pubblica competente;
  5. qualsiasi persona che adotta misure di salvaguardia;
  6. gli impiegati o mandatari delle persone menzionate nelle lettere c), d) ed e),

Art. 5

L’articolo IV della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente: Se avviene un incidente in cui sono implicate due o più navi e ne risulta un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi implicate sono responsabili congiuntamente e in solido, fatte salve le esenzioni di cui all’articolo III, della totalità del danno che non possa essere ragionevolmente ripartito.

Art. 6

L’articolo V della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come
segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:7

l’ammontare totale non può tuttavia eccedere in alcun caso 89 770 000 unità di conto.

Il proprietario di una nave ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione a un ammontare totale, per ogni incidente, calcolato come segue:

  1. 4 510 000 unità di conto per una nave la cui stazza non superi 5000 unità;
  2. per una nave la cui stazza superi tale numero di unità, per ogni unità di stazza supplementare, 631 unità di conto oltre l’ammontare menzionato nella lettera a);
Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Il proprietario non ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione se è provato che il danno da inquinamento risulti da un atto o da un’omissione personali, commessi con l’intenzione di provocare tale danno, o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.

Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

Per potersi avvalere della limitazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilità presso il tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui è promossa un’azione in virtù dell’articolo IX, o in mancanza di tale azione, presso un tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui possa essere promossa un’azione in virtù dell’articolo IX. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma sia con la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo è costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorità competente.

Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:
  1. a) L’«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
  2. Tuttavia, uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del paragrafo 9a), può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’adesione alla medesima, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che l’unità di conto di cui al paragrafo 9a) è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d’oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
  3. Il calcolo menzionato nell’ultimo periodo del paragrafo 9a) e la conversione di cui al paragrafo 9b) devono essere fatti, per quanto possibile, in modo che gli importi previsti nel paragrafo 1 corrispondano in moneta nazionale al valore reale che risulterebbe dall’applicazione dei primi tre periodi del paragrafo 9a). Gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9a) o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9b), secondo i casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla medesima e ogniqualvolta abbia luogo una modifica di tale metodo di calcolo o di tali risultati.
Il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura previste nell’Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi.

Il secondo periodo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

Tale fondo può essere costituito anche se, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità, ma in questo caso la costituzione non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario.

Art. 7

L’articolo VII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:

I primi due periodi del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

Un certificato attestante che un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione è rilasciato per ogni nave dopo che l’autorità competente dello Stato contraente abbia accertato che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità di qualsiasi Stato contraente.

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l’autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato.

Il primo periodo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente, in applicazione del paragrafo 2, sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti ai fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati o autenticati da essi stessi, anche se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente.

Nel secondo periodo del paragrafo 7, le parole «allo Stato di immatricolazione» sono sostituite da«allo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato». Il secondo periodo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dall’articolo V paragrafo 1, anche se il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all’articolo V paragrafo 2.

Art. 8

L’articolo IX della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Se un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona così come è definita nell’articolo II, di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure di salvaguardia per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, la domanda di indennizzo può essere presentata soltanto davanti ai tribunali di detto o detti Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande.

Art. 9

Dopo l’articolo XII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, due nuovi articoli sono inseriti come segue:

Articolo XIIbisDisposizioni transitorie

Nel caso in cui uno Stato, al momento di un incidente, sia nel contempo Parte della presente Convenzione e della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, si applicano le disposizioni transitorie seguenti:

  1. se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione, la responsabilità regolata da quest’ultima è considerata assunta se e nella misura in cui essa sia disciplinata anche dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità;
  2. se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione e lo Stato è Parte della presente Convenzione e della Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che resta da assumere dopo l’applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo è disciplinata dalla presente Convenzione solo nella misura in cui i danni da inquinamento non siano pienamente risarciti in applicazione delle disposizioni di detta Convenzione del 1971;
  3. ai fini dell’applicazione dell’articolo III paragrafo 4 della presente Convenzione, l’espressione «la presente Convenzione» va interpretata, secondo il caso, come la presente Convenzione o la Convenzione del 1969 sulla responsabilità;
  4. ai fini dell’applicazione dell’articolo V paragrafo 3 della presente Convenzione, l’ammontare totale del fondo che deve essere costituito è ridotto dell’importo per il quale la responsabilità è considerata assunta conformemente al paragrafo a) del presente articolo.

Articolo XIIterClausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 12–18 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono considerati riferimenti agli Stati contraenti del presente Protocollo.

Art. 10

Il modello di certificato in allegato alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal modello in allegato al presente Protocollo.

Art. 11

La Convenzione del 1969 sulla responsabilità e il presente Protocollo sono, tra le Parti del presente Protocollo, considerati e interpretati come un solo strumento.

Gli articoli I–XII ter , ivi compreso il modello di certificato, della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, sono designati con il termine di «Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» («Convenzione del 1992 sulla responsabilità»).

Clausole finali

Art. 12 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte del presente Protocollo mediante:

  1. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  2. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

Ogni Stato contraente della Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1971 che istituisce il Fondo», può ratificare, accettare, approvare il presente Protocollo, o aderirvi, soltanto se ratifica, accetta o approva nel contempo il Protocollo del 1992 che modifica detta Convenzione o se vi aderisce, salvo che denunci la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato.

Uno Stato che è Parte del presente Protocollo ma non è Parte della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, nei confronti degli altri Stati parte del Protocollo, ma non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nei confronti degli Stati parte di tale Convenzione.

Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, si intende riferito alla Convenzione così modificata e come modificata da detto emendamento.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che dieci Stati, tra cui quattro che abbiano ciascuno almeno un milione di unità di stazza lorda in navi-cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

Tuttavia, ogni Stato contraente della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo, dichiarare che tale strumento è ritenuto senza effetto ai fini del presente articolo fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall’articolo 31 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Uno Stato, che non è Stato contraente della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, può anche emettere nel contempo una dichiarazione conformemente al presente paragrafo.

Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione. Ogni revoca così attuata ha effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta, a condizione che risulti che detto Stato abbia depositato a tale data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo.

Per ogni Stato che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo che sono state adempiute le condizioni di entrata in vigore previste nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che tale Stato ha depositato lo strumento corrispondente.

Art. 14 Revisione e modifica

L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

L’Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la Convenzione de 1992 sulla responsabilità, su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Art. 15 Modifica dei limiti di responsabilità

Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità previsti nell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, è trasmessa dal Segretario generale a tutti i Membri dell’Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.

Ogni emendamento proposto e diffuso secondo la procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato giuridico dell’Organizzazione affinché lo esamini entro sei mesi dalla data in cui è stato diffuso.

Tutti gli Stati contraenti della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo, siano essi Membri dell’Organizzazione o non lo siano, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato giuridico destinate a esaminare e ad adottare gli emendamenti.

Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al Comitato giuridico ampliato conformemente al paragrafo 3, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti.

Nel pronunciarsi su una proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, il Comitato giuridico tiene conto dell’esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, dell’ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore delle monete e dell’influenza dell’emendamento proposto sul costo delle assicurazioni. Esso tiene altresì conto delle relazioni esistenti tra i limiti previsti nell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, e i limiti previsti nell’articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

  1. Un emendamento tendente a modificare i limiti di responsabilità in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998 o della scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo. Un emendamento previsto in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo;
  2. un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, maggiorato del 6 per cento all’anno a partire dal 15 gennaio 1993 e calcolato secondo il principio dell’interesse composto;
  3. un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è notificato dall’Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L’emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo che durante detto periodo di tempo almeno un quarto degli Stati contraenti comunichi all’Organizzazione, al momento dell’adozione dell’emendamento da parte del Comitato giuridico, che essi non l’accettano, nel quale caso l’emendamento è respinto e non ha alcun effetto.

Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall’emendamento, salvo che denuncino il presente Protocollo, conformemente all’articolo 16 paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l’emendamento entra in vigore.

Se un emendamento è stato adottato dal Comitato giuridico ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa Stato contraente durante detto periodo è vincolato da tale emendamento se questo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento dalla data di entrata in vigore dell’emendamento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato, se quest’ultima data è posteriore.

Art. 16 Denuncia

Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.

La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale dell’Organizzazione o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in tale strumento.

Fra le Parti del presente Protocollo la denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità effettuata da una di esse in virtù dell’articolo XVI di detta Convenzione, non può in alcun caso essere interpretata come denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

La denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, effettuata da uno Stato che rimane Parte della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, è considerata denuncia del presente Protocollo. Essa ha effetto dalla data in cui la denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo ha effetto conformemente all’articolo 34 di tale Protocollo.

Art. 17 Deposito

Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati in virtù dell’articolo 15 sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

Il Segretario generale dell’Organizzazione:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:i)di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito è stato effettuato;ii)di ogni dichiarazione e notificazione effettuate in virtù dell’articolo 13 e di ogni dichiarazione e comunicazione effettuate in virtù dell’articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità;iii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;iv)di ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, presentata conformemente all’articolo 15 paragrafo 1;v)di ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 15 paragrafo 4;vi)di ogni emendamento che si ritiene accettato in virtù dell’articolo 15 paragrafo 7 nonché della data in cui l’emendamento entra in vigore conformemente ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo;vii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui tale deposito ha avuto luogo e della data in cui la denuncia ha effetto;viii)di ogni denuncia che si ritiene effettuata in virtù dell’articolo 16 paragrafo 5;ix)di ogni comunicazione prevista da qualunque articolo del presente Protocollo;
  2. trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l’hanno firmato o che vi hanno aderito.

All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmette una copia al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 8 .

Art. 18 Lingue

Il presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ognuno di questi testi facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il 27 novembre 1992.

( Seguono le firme )

0.814.291.2

Campo d’applicazione il 29 gennaio 20249

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

30 giugno

2005 A

30 giugno

2006

Algeria

11 giugno

1998 A

11 giugno

1999

Angola

4 ottobre

2001 A

4 ottobre

2002

Antigua e Barbuda

14 giugno

2000 A

14 giugno

2001

Arabia Saudita

23 maggio

2005 A

23 maggio

2006

Argentina**

13 ottobre

2000 A

13 ottobre

2001

Australia

9 ottobre

1995 A

9 ottobre

1996

Azerbaigian

16 luglio

2004 A

16 luglio

2005

Bahamas

1° aprile

1997 A

1° aprile

1998

Bahrein

3 maggio

1996 A

3 maggio

1997

Barbados

7 luglio

1998 A

7 luglio

1999

Belgio

6 ottobre

1998 A

6 ottobre

1999

Belize

27 novembre

1998 A

27 novembre

1999

Benin

5 febbraio

2010 A

5 febbraio

Brunei

3 gennaio

2002 A

3 gennaio

2003

Bulgaria

28 novembre

2003 A

28 novembre

2004

Cambogia

8 giugno

2001 A

8 giugno

2002

Camerun

15 ottobre

2001 A

15 ottobre

2002

Canada

29 maggio

1998 A

29 maggio

1999

Capo Verde

4 luglio

2003 A

4 luglio

2004

Cile

29 maggio

2002 A

29 maggio

2003

Cina

5 gennaio

1999 A

5 gennaio

2000

Hong Kong

5 gennaio

1999

5 gennaio

2000

Macao

24 giugno

2005

24 giugno

2005

Cipro

12 maggio

1997 A

12 maggio

1998

Colombia

19 novembre

2001 A

19 novembre

2002

Comore

15 gennaio

2000 A

15 gennaio

2001

Congo (Brazzaville)

7 agosto

2002 A

7 agosto

2003

Corea del Sud*

7 marzo

1997 A

16 maggio

1998

Corea del Nord

13 luglio

2021 A

13 luglio

2022

Costa d’Avorio

8 luglio

2013 A

8 luglio

2014

Costa Rica

19 maggio

2021 A

19 maggio

2022

Croazia

12 gennaio

1998 A

12 gennaio

1999

Danimarca

30 maggio

1995

30 maggio

1996

Dominica

31 agosto

2001 A

31 agosto

2002

Dominicana, Repubblica

24 giugno

1999 A

24 giugno

2000

Ecuador

11 dicembre

2007 A

11 dicembre

2008

Egitto

21 aprile

1995 A

30 maggio

1996

El Salvador

2 gennaio

2002 A

2 gennaio

2003

Emirati Arabi Uniti

19 novembre

1997 A

19 novembre

1998

Estonia

6 agosto

2004 A

6 agosto

2005

Figi

30 novembre

1999 A

30 novembre

2000

Filippine

7 luglio

1997 A

7 luglio

1998

Finlandia

24 novembre

1995

24 novembre

1996

Francia

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Gabon

31 maggio

2002 A

31 maggio

2003

Gambia

30 ottobre

2019 A

30 ottobre

2020

Georgia

18 aprile

2000 A

18 aprile

2001

Germania*

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Ghana

3 febbraio

2003 A

3 febbraio

2004

Giamaica

6 giugno

1997 A

6 giugno

1998

Giappone

24 agosto

1994 A

30 maggio

1996

Gibuti

8 gennaio

2001 A

8 gennaio

2002

Giordania

27 maggio

2015 A

27 maggio

2016

Grecia**

9 ottobre

1995

9 ottobre

1996

Grenada

7 gennaio

1998 A

7 gennaio

1999

Guatemala

2 agosto

2016 A

2 agosto

2017

Guinea

2 ottobre

2002 A

2 ottobre

2003

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 maggio

2023

Guyana

20 febbraio

2019 A

20 febbraio

2020

Honduras

26 giugno

2019 A

26 giugno

2020

India

15 novembre

1999 A

15 novembre

2000

Indonesia

6 luglio

1999 A

6 luglio

2000

Iran

24 ottobre

2007 A

24 ottobre

2008

Iraq

30 settembre

2021 A

30 settembre

2022

Irlanda*

15 maggio

1997 A

16 maggio

1998

Islanda

13 novembre

1998 A

13 novembre

1999

Isole Marshall

16 ottobre

1995 A

16 ottobre

1996

Israele

21 ottobre

2004 A

21 ottobre

2005

Italia

16 settembre

1999 A

16 settembre

2000

Kenya

2 febbraio

2000 A

2 febbraio

2001

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 febbraio

2008

Kuwait

16 aprile

2004 A

16 aprile

2005

Lettonia

9 marzo

1998 A

9 marzo

1999

Libano

30 marzo

2005 A

30 marzo

2006

Liberia

5 ottobre

1995 A

5 ottobre

1996

Lituania

27 giugno

2000 A

27 giugno

2001

Lussemburgo

21 novembre

2005 A

21 novembre

2006

Madagascar

21 maggio

2002 A

21 maggio

2003

Malaysia

9 giugno

2004 A

9 giugno

2005

Maldive

20 maggio

2005 A

20 maggio

2006

Malta

6 gennaio

2000 A

6 gennaio

2001

Marocco

22 agosto

2000

22 agosto

2001

Mauritania

4 maggio

2012 A

4 maggio

2013

Maurizio**

6 dicembre

1999 A

6 dicembre

2000

Messico

13 maggio

1994 A

30 maggio

1996

Moldova

11 ottobre

2005 A

11 ottobre

2006

Monaco

8 novembre

1996

8 novembre

1997

Mongolia

8 agosto

2008 A

8 agosto

2009

Montenegro

29 novembre

2011 A

29 novembre

2012

Mozambico

26 aprile

2002 A

26 aprile

2003

Myanmar

12 luglio

2016 A

12 luglio

2017

Namibia

18 dicembre

2002 A

18 dicembre

2003

Nauru

23 marzo

2020 A

23 marzo

2021

Nicaragua

4 aprile

2014 A

4 aprile

2015

Nigeria

24 maggio

2002 A

24 maggio

2003

Norvegia

3 aprile

1995

30 maggio

1996

Nuova Zelanda a

25 giugno

1998 A

25 giugno

1999

Cook, Isole

12 marzo

2007 A

12 marzo

2008

Niue

27 giugno

2012 A

27 giugno

2013

Oman

8 luglio

1994 A

30 maggio

1996

Paesi Bassi

15 novembre

1996 A

15 novembre

1997

Aruba

12 aprile

2006

12 aprile

2006

Curaçao

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Sint Maarten

10 ottobre

2010

10 ottobre

2010

Pakistan

2 marzo

2005 A

2 marzo

2006

Palau

29 settembre

2011 A

29 settembre

2012

Panama

18 marzo

1999 A

18 marzo

2000

Papua Nuova Guinea

23 gennaio

2001 A

23 gennaio

2002

Perù

1° settembre

2005 A

1° settembre

2006

Polonia

21 dicembre

1999

21 dicembre

2000

Portogallo

13 novembre

2001 A

13 novembre

2002

Qatar

20 novembre

2001 A

20 novembre

2002

Regno Unito*

29 settembre

1994 A

30 maggio

1996

Akrotiri e Dhekelia

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Anguilla

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Bermuda

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Gibilterra

Guernesey

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Isola di Man

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Isole Caimane

15 maggio

1998

15 maggio

1998

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Isole Turche e Caicos

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Isole Vergini britanniche

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Jersey

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Montserrat

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

15 maggio

1998

15 maggio

1998

Terra antartica britannica

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Territorio britannico dell’Oceano
Indiano

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Romania

27 novembre

2000 A

27 novembre

2001

Russia*

20 marzo

2000 A

20 marzo

2001

Saint Kitts e Nevis

7 ottobre

2004 A

7 ottobre

2005

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 maggio

2005

Saint Vincent e Grenadine

9 ottobre

2001 A

9 ottobre

2002

Salomone, Isole

30 giugno

2004 A

30 giugno

2005

Samoa

1° febbraio

2002 A

1° febbraio

2003

San Marino

19 aprile

2021 A

19 aprile

2022

Seicelle

23 luglio

1999 A

23 luglio

2000

Senegal

2 agosto

2011 A

2 agosto

2012

Serbia

25 maggio

2011 A

25 dicembre

2012

Sierra Leone

4 giugno

2001 A

4 giugno

2002

Singapore

18 settembre

1997 A

18 settembre

1998

Siria

22 febbraio

2005 A

22 febbraio

2006

Slovacchia

8 luglio

2013 A

8 luglio

2014

Slovenia

19 luglio

2000 A

19 luglio

2001

Spagna

6 luglio

1995 A

6 luglio

1996

Sri Lanka

22 gennaio

1999 A

22 gennaio

2000

Sudafrica

1° ottobre

2004 A

1° ottobre

2005

Svezia

25 maggio

1995

30 maggio

1996

Svizzera

4 luglio

1996 A

4 luglio

1997

Tanzania

19 novembre

2002 A

19 novembre

2003

Thailandia

7 luglio

2017 A

7 luglio

2018

Togo

23 aprile

2012 A

23 aprile

2013

Tonga

10 dicembre

1999 A

10 dicembre

2000

Trinidad e Tobago

6 marzo

2000 A

6 marzo

2001

Tunisia

29 gennaio

1997 A

29 gennaio

1998

Turchia* **

17 agosto

2001 A

17 agosto

2002

Turkmenistan

21 settembre

2009 A

21 settembre

2010

Tuvalu

30 giugno

2004 A

30 giugno

2005

Ucraina

29 novembre

2007 A

29 novembre

2008

Ungheria

30 marzo

2007 A

30 marzo

2008

Uruguay

9 luglio

1997 A

9 luglio

1998

Vanuatu

18 febbraio

1999 A

18 febbraio

2000

Venezuela

22 luglio

1998 A

22 luglio

1999

Vietnam

17 giugno

2003 A

17 giugno

2004

Yemen

20 settembre

2006 A

20 settembre

2007

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese
    possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la
    Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Il Prot. non si applica a Tokelau.