Il proprietario registrato di una nave di stazza lorda superiore a 1000 registrata in uno Stato contraente è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia di una banca o di un istituto finanziario analogo, per coprire la propria responsabilità per i danni da inquinamento per un importo equivalente ai limiti di responsabilità previsti dal regime di nazionale o internazionale di limitazione applicabile, ma in ogni caso non superiore a un importo calcolato in conformità della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, modificata.
Per ogni nave è rilasciato un certificato attestante che un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione dopo che l’autorità competente di uno Stato contraente ha accertato che i requisiti del paragrafo 1 sono soddisfatti. Se si tratta di una nave registrata in uno Stato contraente, il certificato è rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione e contenere le seguenti informazioni:
- nome della nave, lettere o numero di identificazione e porto di registrazione;
- nome del proprietario registrato e luogo ove egli ha la principale sede di affari;
- numero IMO di identificazione della nave;
- tipo e durata della garanzia;
- nome e luogo della principale sede di affari dell’assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove occorra, luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o concessa la garanzia;
- periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia;
- uno Stato contraente può autorizzare un’istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2. Detta istituzione o organismo informa lo Stato in questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo Stato contraente garantisce in toto che il certificato rilasciato è completo ed esatto e si impegna a provvedere affinché siano prese le misure necessarie a soddisfare tale obbligo;
- gli Stati contraenti notificano al Segretario generale:i.le responsabilità e le condizioni specifiche dell’autorizzazione concessa all’istituzione o all’organismo da essi riconosciuti,ii.la revoca di tale autorizzazione,iii.la data dalla quale detta autorizzazione o la sua revoca prendono effetto,
- l’autorizzazione concessa non prende effetto prima che siano trascorsi tre mesi a decorrere dalla data in cui la notifica a tal fine è stata trasmessa al Segretario generale;
- l’istituzione o l’organismo autorizzato a rilasciare i certificati in conformità del presente paragrafo ha, come minimo, la facoltà di revocare i certificati se non sussistono più le condizioni in cui sono stati rilasciati. In ogni caso l’istituzione o l’organismo informa della revoca lo Stato per conto del quale il certificato era stato rilasciato.
Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l’inglese, né il francese, né lo spagnolo, il testo dovrà essere corredato di una traduzione in una di tali lingue e, previa decisione dello Stato, la lingua ufficiale di tale Stato può essere omessa.
Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata in uno Stato contraente, presso l’autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato.
Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le assicurazioni o altre garanzie finanziarie che, per un motivo diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel certificato in virtù del paragrafo 2, possono scadere prima della fine di un periodo di tre mesi a partire dal giorno in cui ne è stato dato preavviso all’autorità di cui al paragrafo 5, a meno che il certificato sia stato restituito a detta autorità o ne sia stato rilasciato uno nuovo entro tale termine. Le disposizioni che precedono si applicano altresì ad ogni modifica in seguito alla quale l’assicurazione o la garanzia finanziaria non soddisfa più le disposizioni del presente articolo.
Lo Stato di immatricolazione della nave determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da ostare a che uno Stato contraente dia credito alle informazioni ottenute da altri Stati, dall’Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali in merito alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei prestatori della garanzia finanziaria ai fini della presente Convenzione. In tal caso lo Stato contraente che dà credito a tali informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il certificato di cui al paragrafo 2.
Ai fini della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente riconosce i certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente e li considera equivalenti a quelli da esso stesso rilasciati o autenticati, anche se riguardano una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento chiedere una consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato ove ritenga che l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione.
Ogni azione per l’indennizzo di danni da inquinamento può essere proposta direttamente nei confronti dell’assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario registrato per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto può avvalersi dei mezzi di difesa di cui l’armatore della nave si potrebbe servire (ad eccezione del fallimento o della messa in liquidazione dell’armatore della nave) compresa la limitazione della responsabilità prevista all’articolo 6. Inoltre, anche se l’armatore della nave non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all’articolo 6, il convenuto può limitare la propria responsabilità a un importo pari al valore dell’assicurazione o altra garanzia finanziaria che deve essere sottoscritta ai sensi del paragrafo 1. Il convenuto può altresì avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da comportamento doloso dell’armatore stesso ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di un’azione dell’armatore della nave nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare l’armatore della nave a intervenire nel processo.
Uno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la sua bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo solo se dispongono di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 14.
Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, un’assicurazione o altra garanzia rispondente ai requisiti del paragrafo 1 copra ogni nave di stazza lorda superiore a 1000, qualunque sia il luogo di registrazione, che entra nei suoi porti o che li lascia oppure che arriva ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o ne parte.
In deroga al paragrafo 5, uno Stato contraente può notificare al Segretario generale che ai fini del paragrafo 12 le navi non sono tenute ad avere a bordo il certificato di cui al paragrafo 2 o a esibirlo quando entrano nei suoi porti o li lasciano oppure arrivano ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o ne partono, a condizione che lo Stato contraente che rilascia il certificato di cui al paragrafo 2 abbia informato il Segretario generale del fatto che esso conserva una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta l’esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di adempiere i propri obblighi in virtù del paragrafo 12.
Le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi di proprietà dello Stato contraente che non sono coperte da un’assicurazione o da garanzia finanziaria. Tali navi devono tuttavia disporre di un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione in cui si attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell’ambito dei limiti previsti al paragrafo 1. Tale certificato deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.
All’atto della ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell’adesione alla stessa, oppure in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare che il presente articolo non si applica alle navi che operano esclusivamente nel suo territorio, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i).